Incarto n.
11.1999.152

Lugano

28 giugno 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.97.659 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 1997 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  RA 1 )

 

 

                                         premesso che con sentenza del 17 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1941) e AO 1 (1960), ha affidato il figlio N__________ (1988) alla madre, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili fino al 30 settembre 2004, di fr. 3500.– mensili dal 1°ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 e di fr. 2000.– mensili dal 1 gennaio 2007 vita natural durante, oltre a un contributo alimentare per il figlio di fr. 2000.– mensili, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 23 460 .– in liquidazione del regime dei beni e ha posto la tassa di giustizia (fr. 5000.–) con le spese (fr. 6000.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;

 

                                         ricordato che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 13 dicembre 1999 inteso a ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, di ridurre a fr. 1500.– mensili quello per il figlio e di condannare l'attrice a versargli fr. 83 810.25 in liquidazione del regime dei beni;

 

                                         accertato che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2000 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato il versamento da parte del marito di fr. 32 827.29 in liquidazione del regime dei beni, la condanna del convenuto al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di 4/5, come pure la corresponsione di fr. 12 000.– a titolo di ripetibili;

 

                                         rilevato che con osservazioni del 13 marzo 2000 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

 

                                         rammentato che su richiesta delle parti la procedura di appello è stata sospesa dall'allora presidente della Camera con ordinanza del 19 settembre 2000 in vista di trattative per il componimento della lite;

 

                                         constatato ora che con lettera del 27 giugno 2006 AP 1 dichiara di ritirare l'appello principale, il che fa decadere l'appello adesivo (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151), mentre AO 1 dichiara di aderire alla prospettata compensazione delle ripetibili;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

 

                                         ritenuto che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio (né l'appellante principale pretende il contrario), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG);

 

                                        

richiamato l’art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica       fr. 200.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario