Incarto n.:
11.99.00050

Lugano

30 marzo 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 10 febbraio 1999 dall’

 

 

__________. __________. __________ __________, __________ __________

 

 

contro

 

 

 

__________. __________ __________, __________ __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)

 

 

istanza notificata anche a

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

giudicando ora sul decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l’appello del 22 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________, __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. __________RFD di __________ __________, gravata da usufrutto in favore della loro madre __________ __________;

                                         che __________ __________ ha instato il 10 febbraio 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi dal continuare i lavori intrapresi sulla particella n. __________e dall’effettuarne dei nuovi;

                                         che con decreto dell’11 febbraio 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di non continuare i lavori sul fondo e di non eseguirne altri;

                                         che alla discussione del 4 marzo 1999 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto, mentre __________ __________ ha confermato la propria istanza, offrendo diversi mezzi di prova;

                                         che con ordinanza a verbale il Pretore ha respinto due mezzi di prova indicati dall’istante, accogliendo invece il richiamo dell’incarto dell’ufficio tecnico di __________ di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 3 giugno 1997 nella causa T. c. B) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);

                                         che nel caso concreto all’udienza del 4 marzo 1999 l’istante ha mantenuto le proprie domande di giudizio e ha notificato vari mezzi di prova, mentre il convenuto ha chiesto la revoca del decreto emanato senza contraddittorio l’11 febbraio 1999;

                                         che il Pretore ha statuito seduta stante sull’ammissibilità delle prove, ammettendo solo il richiamo di un incarto dall’Ufficio tecnico di __________ __________ e con decreto del 5 marzo 1999 ha parzialmente revocato anche precedenti misure;

                                         che l’istruttoria cautelare è tuttora in corso, come risulta in modo chiaro dal verbale di udienza del 4 marzo 1999 (act. III, pag. 2) e dallo stesso decreto impugnato;

                                         che di conseguenza l’udienza del 4 marzo 1999 non può essere considerata una discussione finale (art. 395 CPC);

                                         che in tali circostanze il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito;

                                         che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);

                                         che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, conclusa l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile;

                                         che l’appellante potrà far valere tutte le sue argomentazioni alla discussione finale;

                                         che, vista la manifesta irricevibilità, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

                                         che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________. __________. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. 

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria