Incarto n.
11.1999.00056

Lugano

23 novembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 maggio 1997 da

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 16 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ (1962) e __________ __________ (1963), cittadina russa, si sono sposati a __________ __________ il __________ 1994. Dall'unione non sono nati figli. Il marito è __________; la moglie, dopo avere lavorato in una boutique, è barista in un locale notturno a __________. Il 31 gennaio 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 18 aprile 1997. I coniugi vivono separati dal 17 marzo 1997.

 

                                  B.   Il 23 maggio 1997 __________ __________ ha chiesto il divorzio. __________ __________ vi si è opposta e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale della moglie. Esperita l'istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4 dicembre 1998. Statuendo il 16 marzo 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 5'000.– per ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 16 aprile 1999 in cui chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'azione di divorzio e di pronunciare la separazione per tempo indeterminato. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 1999 __________ __________ postula la conferma della sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall'altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

 

                                   2.   Il Pretore ha accertato l'esistenza di una profonda e irreversibile turbativa coniugale, le parti vivendo separate ormai dal marzo 1997, ma ha escluso che la disunione sia dovuta a colpe del marito. Inoltre ha ritenuto che gli incontri avuti dai coniugi dopo la separazione non erano volti a una riconciliazione, ma atti a formalizzare un divorzio amichevole. Del resto – ha continuato il Pretore – la volontà di riconciliazione della convenuta non risultava comprovata; anzi, dopo la separazione essa ha ripreso a lavorare in un locale notturno, è andata in vacanza con un altro uomo e ha ospitato in casa propria un giovane di 19 anni. Nell'appello l'interessata ribadisce che le relazioni coniugali non sono così profondamente scosse da non potersi esigere la continuazione dell'unione coniugale, tant'è che dopo la separazione il marito le ha dimostrato di voler tornare con lei. Essa conferma la sua volontà di riconciliazione e fa valere di non avere mai avuto relazioni con altri uomini, chiedendo in sostanza la pronuncia della separazione e dicendosi convinta di poter riprendere la vita in comune.

 

                                   3.   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se è data grave turbativa delle relazioni coniugali e una parte domanda il divorzio mentre l'altra chiede soltanto la separazione, dev'essere pronunciato il divorzio e l'azione di separazione diventa senza oggetto (DTF 83 II 169 consid. 1). Eccettuati sono evidentemente i casi in cui la turbativa dipende da colpa preponderante del coniuge che domanda il divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) oppure quelli in cui una riconciliazione appaia probabile (art. 146 cpv. 3 CC). In linea di principio, comunque sia, una profonda turbativa delle relazioni coniugali esclude una riconciliazione, motivo per cui la separazione si giustifica solo se fatti precisi e concreti fondano una speranza di riconciliazione (DTF 122 III 305 consid. 1a/bb e rinvii).

 

                                         In concreto non è dato di sapere con certezza a quando risale il dissidio coniugale. L'attore sostiene che la scoperta di un conto bancario della moglie – asseritamente dedita alla prostituzione – sul quale erano confluite straordinarie entrate, lo aveva "paralizzato", anche se egli esitava a troncare il matrimonio (petizione, pag. 4). La convenuta nega ogni forma di prostituzione e rileva che se prima della separazione, nel marzo 1997, vi erano difficoltà di rapporto e incomprensioni, ciò era dovuto a scenate di gelosia del marito, a continue richieste di prestazioni sessuali poco chiare, a strane passeggiate di notte e alla frequentazione di locali notturni (risposta pag. 2 e 4). Entrambe le parti concordano sul fatto, in ogni modo, che la separazione si riconduce in sostanza a un violento alterco del 1° marzo 1997. Dagli atti emergono poche cose, anche perché l'istruttoria si è incentrata su quanto è avvenuto dopo la separazione e sulla provenienza delle entrate della moglie (vendite ad amiche di gioielli e vestiti). __________ __________ __________ ha dichiarato che la separazione era dovuta a timori della moglie per la sua integrità fisica, il marito avendola percossa e avendo finanche tentato di abusare di lei (act. 9, pag. 4). Essa si è limitata però a riferire quanto le era stato detto dalla convenuta, senza avere avuto modo di assistere a episodi di violenza. Del resto l'alterco del 1° marzo 1997, sulle cui responsabilità i coniugi si accusano a vicenda, è successivo all'istanza per il tentativo di conciliazione (del 31 gennaio 1997). Non è quindi verosimile che il dissidio coniugale sia una conseguenza del solo alterco, mentre sulle difficoltà di carattere psichico del marito nulla è dato di sapere, se non che dopo il predetto litigio l'attore è stato ricoverato in un ospedale di __________. Se nella fattispecie, in sintesi, ambedue i coniugi ammettono la grave turbativa matrimoniale, nulla di preciso si riesce a desumere dagli atti circa l'origine di tale turbativa, di modo che la pretesa colpa preponderante del marito non trova alcun serio riscontro. L'opposizione della moglie al divorzio non è quindi giustificata.

 

                                   4.   L'appellante ribadisce di avere continuato a incontrare il marito anche dopo la separazione di fatto e allega che l'atteggiamento di lui lascia presagire una possibile riconciliazione. In realtà dagli atti risulta che dopo il marzo 1997 i coniugi non si sono più frequentati. Certo, il marito ha scritto alla moglie una cartolina dalle vacanze (doc. 4), ha funto una volta da garante per la visita della suocera (doc. 6) e ha fatto visita ogni tanto alla convenuta sul posto di lavoro, come ha dichiarato __________ __________ (act. XIV, pag. 2) e come __________ __________ __________ dice esserle stato riferito dalla convenuta medesima (act. IX, pag. 4). Le due testimoni hanno soggiunto invero di aver saputo – sempre dalla moglie – che il marito aveva proposto alla convenuta di tornare a convivere o quanto meno di passare insieme qualche giorno di vacanza insieme, che i coniugi erano usciti talora a cena o erano andati al cinema e avevano festeggiato anche il compleanno della moglie nel 1997. Ciò posto, è possibile che alla fine del 1997 il comportamento del marito denotasse una possibile riconciliazione. Sia come sia, la situazione è manifestamente degradata in seguito. Basti pensare che il 5 febbraio 1998 la moglie ha denunciato il coniuge per violazione di domicilio e danneggiamenti (doc. 5) e il 9 febbraio successivo ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di non recarsi più nella boutique ove essa lavorava, di non più chiamarla telefonicamente in negozio, di non presentarsi più al suo domicilio e di cessare di importunarla (inc. __________.__________.__________richiamato). Interrogato in Procura pubblica dal segretario giudiziario, il marito ha ammesso di avere suonato all'appartamento della moglie, di avere notato la presenza di un altro uomo e di aver rotto un vetro deliberatamente per far intervenire la polizia, in modo che fosse constatata l'impossibilità di una riconciliazione (verbale del 15 maggio 1998 nei richiami dal Ministero pubblico). Infine, sentito personalmente il 9 settembre 1998, l'attore ha negato di avere proposto alla moglie di tornare a vivere insieme (interrogatorio formale, risposta n. 4) e ha categoricamente escluso una riconciliazione (interrogatorio formale, risposta n. 7).

 

                                   5.   La circostanza che la convenuta sia andata a lavorare come barista in un locale notturno non basta – contrariamente all'opinione del Pretore – per rendere inverosimile una volontà di riconciliazione da parte sua. Se non che, la volontà di un solo coniuge non è sufficiente per intravedere una possibilità di riavvicinamento fondata su fatti concreti e precisi (cfr. DTF 122 III 305 consid. 1a/bb con rinvii, 88 II 137). Non si vede del resto come questa potrebbe avere possibilità di successo ove l'altro coniuge vi si oppone risolutamente. Per di più l'appellante adduce di volersi concedere un periodo di riflessione a tempo indeterminato, ma non spende una parola per spiegare come intenda agire in concreto per riavvicinarsi al marito. È possibile che essa sia dispiaciuta per la separazione (deposizione __________ __________, act. XI, pag. 2), ma dagli atti non risulta – né essa pretende – di avere intrapreso alcunché per riconciliare il marito, salvo ritirare l'istanza cautelare pendente in Pretura, ma persistendo nella denuncia penale per "raffreddare eventuali futuri entusiasmi del marito" (appello, pag. 4). Per di più, essa non nega di essere stata in vacanza per una decina di giorni con un altro uomo, ancorché quest'ultimo neghi ogni relazione sentimentale (deposizione __________ __________: act. IX, pag. 12). Ciò non depone, comunque sia, in favore di una reale volontà riconciliativa. A giusta ragione quindi il Pretore, una volta accertato il grave dissidio coniugale, l'assenza di colpa preponderante dell'attore e l'impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l'azione di divorzio, rendendo – di fatto – senza oggetto la riconvenzione di separazione.

                                        

                                   6.   Il Pretore ha posto gli oneri processuali a carico della convenuta, la quale, "vista l'entità dell'istruttoria imposta ", è stata condannata a rifondere all'attore fr. 5'000.– per ripetibili. L'appellante chiede che la tassa di giustizia sia addebitata all'attore, con obbligo di versargli congrue ripetibili. Tenuto conto che la convenuta soccombe anche in appello, non vi è spazio tuttavia per una diversa ripartizione degli oneri processuali.

 

                                   7.   Si volesse anche ritenere che le ripetibili assegnate dal Pretore siano eccessive, l'appello risulterebbe nondimeno sprovvisto di buon esito. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309 CPC), a meno che il Pretore abbia completamente omesso di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC). In concreto l'appellante non indica a quanto le ripetibili dovrebbero essere ridotte. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga che in prima sede la procedura ha comportato un doppio scambio di allegati e la redazione delle conclusioni, oltre la partecipazione a 7 udienze (istruttoria con audizione di 10 testi e rispettivi interrogatori formali). L'indennità di fr. 5'000.– non configura quindi né eccesso né abuso dell'ampio potere di apprezzamento di cui il Pretore gode nella determinazione degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 171).

                                        

                                   8.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario