Incarto n.
11.1999.00057

Lugano

10 gennaio 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 1998 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(ora patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che con decreto cautelare dell'8 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi __________ e __________ __________;

 

accertato che contro tale decisione ha ricorso l'istante con appello del 22 aprile 1999;

 

constatato che il convenuto non ha presentato osservazioni;

 

preso atto che il 7 gennaio 2002 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

 

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

considerato che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

 

ritenuto in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la procedura non ha comportato spese;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario