Incarto n.:
11.99.00073

Lugano

14 maggio 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.___ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione del 19 giugno 1996 da

 

 

ing. __________ __________, __________, 

 

 

Contro

 

 

 

Comunione dei comproprietari del condominio “__________ __________ ”, __________, 

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con petizione in tedesco del 19 giugno 1996, __________ __________ ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare adottata il 24 maggio 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________), insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero dal pagamento dei contributi condominiali per inabilità dello studio (proprietà per piani n. 25);

 

                                         che la petizione, dopo essere stata tradotta in italiano, è stata intimata alla parte convenuta il 2 luglio 1996;

 

                                         che il 23 settembre 1996 l’avv. __________ __________ ha comunicato di aver assunto il patrocinio della convenuta;

 

                                         che statuendo il 22 aprile 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore;

 

                                         che contro il decreto di stralcio __________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco, nel quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione della causa;

 

                                         che l’appello non è stato intimato alla controparte;

 

Considerando

 

in diritto:                        che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;

 

                                         che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati, 16/1998 pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S., sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);

 

                                         che in concreto l’ultimo atto processuale risale al 23 settembre 1996, data della comunicazione dell’avv. __________ __________;

 

                                         che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura in corso e si duole della mancata assegnazione di un termine di grazia;

 

                                         che nella misura in cui è incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;

 

                                         che nella misura in cui si duole del mancato contraddittorio, l’appello è di per sé proponibile, ma l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto;

 

                                         che del resto, anche davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo carattere assoluto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge;

 

                                         che l’appello, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC senza che sia necessario assegnare all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

 

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria