Incarto n.
11.99.00076

Lugano

20 luglio 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (accesso necessario: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da

 

 

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________, __________

__________ __________, __________

(patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________) e

__________ __________ __________, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 17 maggio 1999 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 4 maggio 1999 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna le ha ordinato di sospendere immediatamente, sul subalterno f della particella n. __________RFD di __________, ogni lavoro di costruzione suscettibile di impedire l’accesso veicolare al subalterno a della particella n. __________;

 

accertato che nelle loro osservazioni __________ __________ e __________ __________ __________ hanno concluso per il rigetto dell’appello, mentre __________ __________ non ha preso posizione;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 5 luglio 1999 di ritirare il gravame;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alle controparti costituitesi in giudizio una congrua indennità per ripetibili;

 

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);

 

accertato che non si giustifica di assegnare ripetibili ad __________ __________, la quale non ha presentato osservazioni;

 

 

richiamato l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ fr. 700.– ciascuno per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili ad __________.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario