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Incarto n.: |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, |
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segretario: |
Ambrosini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 agosto 1998 da
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__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
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Contro |
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__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
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premesso che il 10 giugno 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 27 maggio 1999;
preso atto che il 15 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto un accordo;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessato va considerato soccombente;
accertato che l’appellante ha dichiarato di assumere la tassa dello stralcio e le spese, mentre le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;
ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario