Incarto n.:
11.2000.00132

Lugano

7 marzo 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da

 

 

__________ __________, __________

 

 

e

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________);

 

 

 

premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;

 

accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello;

 

preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

 

rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

 

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);

 

ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria