Incarto n.
11.2000.00137

Lugano,

9 novembre 2000/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 presentata da

 

 

__________ __________ __________, __________

 

 

contro il decreto del 26 ottobre 2000 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'“istanza di petizione” introdotta da __________ __________ __________ contro il decreto del Pretore;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 20 ottobre 2000 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché le designasse un patrocinatore d'ufficio ai fini di promuovere causa contro l'ex marito __________ __________ __________ e rimettere in discussione la sentenza di divorzio;

 

                                         che con decreto del 26 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, la nomina di un patrocinatore d'ufficio potendo “avvenire solo in seguito alla promozione di una causa ordinaria”;

 

                                         che contro tale atto __________ __________ __________ è insorta con un'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 nella quale chiede di nominarle un patrocinatore d'ufficio e di riformare in tal senso il decreto impugnato;

 

                                         che la richiesta non è stata oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il decreto con cui un Pretore rifiuta a una parte il beneficio dell'assistenza giudiziaria è appellabile (art. 158 cpv. 2 CPC), sicché da questo profilo l'“istanza di petizione” può essere trattata come appello;

 

                                         che un appello deve contenere nondimeno – sotto pena di nullità – l'indicazione dei motivi sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);

 

                                         che nella fattispecie l'interessata si duole di pretese sopraffazioni e di asserite truffe subìte al momento del divorzio, ma non spiega per quali ragioni la motivazione in base alla quale il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe erronea;

 

                                         che di conseguenza, seppure trattata come appello, l'“istanza di petizione” appare già di primo acchito inammissibile;

 

                                         che del resto, si volesse anche prescindere da insufficienze formali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito al più presto – come ha rilevato il Pretore – contestualmente all'atto introduttivo della lite (Rep. 1995 pag. 231 n. 58);

 

                                         che nella misura in cui insiste per ottenere l'assistenza giudiziaria prima ancora di avere intentato causa, l'interessata reitera una domanda ingiustificata;

 

                                         che pertanto, foss'anche ricevibile, l'appello andrebbe in ogni modo respinto;

 

                                         che gli oneri dell'attuale sentenza andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   Trattata come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione a __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario