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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997 dalla
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Comunione dei comproprietari AO 1,
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contro |
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AP 2 ,
AP 1,
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premesso che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________, proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________, proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo il confine tra i due fondi;
ricordato che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;
preso atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
rilevato che il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n. 3060 RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;
rammentato che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che, fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;
ritenuto che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il 2 luglio 2002;
constatato ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP 2 hanno ritirato l'appello;
posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria