Incarto n.
11.2000.00041

Lugano

13 aprile 2000/ld

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 1999 da

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 aprile 2000 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 28 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ (1962) e __________ nata __________ (1972) si sono sposati a __________ (__________) il 24 febbraio 1994 e dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1995;

 

                                         che il 24 giugno 1999 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e ha chiesto in via provvisionale, in particolare, l'affidamento della figlia;

 

                                         che il Pretore ha accolto la domanda con decreto emesso inaudita parte del 6 luglio successivo;

 

                                         che alla discussione del 18 agosto 1999 __________ __________ ha avversato l'istanza e che entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova;

 

                                         che con ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 il Pretore ha ordinato, tra l'altro, al Servizio sociale di __________ di svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni della figlia con ambedue i genitori e una mediazione sulle ragioni che sembrano ostare alla continuazione dell'assetto relazionale attuale e alle possibili soluzioni concordate;

 

                                         che il 18 febbraio 2000, preso atto dell'indagine del Servizio sociale di __________, il Pretore ha ordinato al Servizio medico psicologico un'ulteriore indagine sulla capacità genitoriale delle parti;

 

                                         che il 28 marzo 2000, accertato come __________ __________ __________ non si fosse presentata due volte a un appuntamento fissato dal Servizio medico psicologico, il Pretore ha revocato il mandato disposto il 18 febbraio 2000, convertendolo in un'indagine sulla capacità genitoriale del solo padre e revocando l'affidamento supercautelare della figlia alla madre;

 

                                         che con appello del 7 aprile 2000 __________ __________ __________ chiede – previa concessione di una provvigione ad litem o quanto meno dell'assistenza giudiziaria – di annullare la predetta decisione;

 

                                         che l'appello non è stato notificato alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la decisione con la quale il Pretore ammette l'assunzione di determinate prove, così come quella che modifica tale decisione, è un'ordinanza e rientra nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 94), nulla mutando al riguardo che nella fattispecie il Pretore abbia modificato l'ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 con un decreto;

 

                                         che nell'atto impugnato il Pretore ha, infatti, emanato due distinti provvedimenti: con l'uno ha modificato l'ordinanza sulle prove (dispositivo n. 1), con l'altro ha revocato una misura supercautelare (dispositivo n. 2);

 

                                         che nel Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; v. anche Rep. 1983 pag. 5), di modo che sulla modifica dell'incarico al Servizio sociale di __________ l'appello risulta manifestamente irricevibile;

 

                                         che, per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC);

 

                                         che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

 

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 9 giugno 1999 in re B.);

 

                                         che nella fattispecie il Pretore ha revocato il dispositivo n. 2 del decreto 6 luglio 1999, specificando che si trattava di una modifica di un decreto supercautelare;

 

                                         che di conseguenza il decreto impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l'improponibilità dell'appello anche sulla modifica della misura cautelare;

 

                                         che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che né la domanda di provvigione ad litem né quella di assistenza possono essere accolte, poiché il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole;

 

                                         che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

 

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   La domanda di assistenza presentata da __________ __________ è respinta.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 130.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario