Incarto n.:
11.2000.00055

Lugano

1° febbraio 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. _.____._____ (contestazione della nomina del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

__________ e __________ __________ -__________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

e

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________)

 

 

alla

 

 

 

Delegazione tutoria di __________

 

per quanto riguarda la nomina di un tutore a __________ (1989) e __________ (1990) __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione presentata il 22 maggio 2000 da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 26 aprile 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra __________ __________ (1961), ora domiciliata a __________, e __________ __________ (1959), ora domiciliato a __________, sono nati __________ (__________1989) e __________ (__________1990). I genitori si sono separati nel 1991 e la custodia dei figli è stata attribuita alla madre. __________ __________ -__________, dopo avere soggiornato in vari comuni della __________ __________, si è trasferita con i figli nel settembre del 1996 a __________, dove ha costituito domicilio nel giugno del 1997. Nel gennaio del 1998 essa ha ritirato i figli dalla scuola. Con sentenza del 19 febbraio 1998 il Bezirkgericht di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________ __________, ha attribuito i figli alla madre (con l'esercizio dell'autorità parentale) e ha riconosciuto al padre un diritto di visita. Il 2 marzo 1998 __________ __________ ha lasciato __________ con l'intenzione di trasferirsi nuovamente nella Svizzera __________, senza avere stabilito una nuova residenza. La notte del 26 marzo 1998 essa è stata rinvenuta da una pattuglia della polizia cantonale mentre dormiva con i figli in un'automobile ai bordi della strada del __________ __________.

 

                                  B.   Con risoluzione del 27 marzo 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha privato provvisoriamente __________ __________ -__________ della custodia parentale sui figli __________ e __________, disponendone il collocamento presso il __________ __________ a __________. Alla fine di ottobre 1998 i ragazzi sono stati collocati presso la __________ __________ __________ di __________. Il 20 luglio 1999, in accoglimento di un'istanza della Delegazione tutoria di __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ -__________ dell'autorità parentale sui figli. Tale decisione è passata in giudicato. Con due risoluzioni del 18 gennaio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha poi designato come tutore di __________ e __________ __________ l'avv. __________ __________, capo dell'Ufficio del tutore ufficiale.

 

                                  C.   Contro le citate risoluzioni sono insorti con ricorso del 31 gennaio 2000 __________ e __________ __________, nonni materni di __________ e __________, e con ricorso del 2 febbraio 2000 __________ __________. I ricorrenti lamentavano in sostanza un'erronea indicazione delle vie di ricorso, una carente motivazione della decisione impugnata con conseguente violazione del diritto di essere sentito e la violazione del diritto preferenziale dei parenti a essere scelti come tutori. Con decisione del 26 aprile 2000 l'autorità di vigilanza ha respinto i ricorsi. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.– sono stati posti a carico di __________ e __________ __________ e di __________ __________ in ragione di un mezzo ciascuno.

 

                                  D.   Contro la decisione predetta __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 22 maggio 2000 in cui propongono di annullare le risoluzioni del 18 gennaio 2000 e di rinviare gli atti alle precedenti istanze per nuova decisione; in via subordinata essi chiedono di accettare l'accordo del 5 novembre 1999 concluso fra __________ __________ e __________ e __________ __________, presentato alla Delegazione tutoria di __________. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2000 il tutore avv. __________ __________ ha rinunciato a esprimersi sull'appello, limitandosi a precisare alcune circostanze di fatto. Con lettera del 15 giugno 2000 __________ __________ chiede l'approvazione dell'accordo del 5 novembre 1999, contestando la scelta del tutore nella persona dell'avv. __________ __________. La Delegazione tutoria di __________ e __________ __________ -____________________ non hanno presentato osservazioni.

                                        

                                  E.   Con scritto del 14 giugno 2000 gli appellanti hanno prodotto due lettere dell'8 e 13 giugno 2000. La giudice delegata della Camera ha completato l'istruttoria e con ordinanza del 22 novembre 2000 ha acquisito agli atti, oltre ai documenti prodotti con l'appello, un rapporto del 20 novembre 2000 nel quale l'avv. __________ __________ riferisce gli ultimi sviluppi della situazione per quanto riguarda i bambini, collocati dal giugno 2000 presso una famiglia affidataria ad __________, dove frequentano la scuola. Con il rapporto sono stati prodotti 5 allegati (corrispondenza con il padre dei bambini e con il __________ __________ della __________ “__________ ” di __________). Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi documenti. I ricorrenti hanno ribadito il 13 dicembre 2000 di mantenere l'appello, rinunciando a un dibattimento finale.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2000; art. 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione e il ripristino dell'autorità parentale, le interdizioni o inabilitazioni, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1 LAC e 55 segg. RTC nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2000), quanto per le altre misure come la nomina del tutore, al cui proposito l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di ricorso (art. 388 cpv. 2 e 3 CC; 92 RTC nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). La decisione impugnata è stata notificata il 27 aprile 2000. Il termine per appellare, ritenute le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC), è scaduto sabato 20 maggio 2000. L'appello, inoltrato il lunedì 22 maggio 2000, è dunque tempestivo (art. 131 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   La scelta del tutore può essere contestata da ciascun interessato, segnatamente da coloro che possono invocare un diritto preferenziale a norma degli art. 380 e 381 CC, in quanto parenti prossimi idonei, rispettivamente persone di fiducia designate dal tutelato o dai di lui genitori (art. 388 cpv. 2 CC; Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 2000, n. 3 ad art. 388–391 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 22 ad art. 388 CC). Gli appellanti, nonni materni dei minori e designati dal padre entrambi come affidatari e il nonno come tutore nell'ambito dell'accordo del 5 novembre 1999, sono perciò legittimati a impugnare la nomina del tutore.

 

                                   3.   L'autorità di vigilanza ha ritenuto corretta la procedura seguita nel caso concreto, avendo essa stessa intimato la contestazione della nomina del tutore alla Delegazione tutoria di __________. Gli appellanti sostengono per contro che l'indicazione errata della via di ricorso, al dispositivo n. 5 delle risoluzioni del 18 gennaio 2000, ha cagionato loro un insanabile pregiudizio. Affermano che l'autorità di vigilanza si sarebbe arrogata competenze della Delegazione tutoria, privandoli di un'istanza di ricorso prevista dal diritto federale.

 

                                   a)  La nomina del tutore compete, nel Cantone Ticino, alla Delegazione tutoria del Comune di domicilio del minore o dell'interdetto (art. 385 cpv. 1 CC, 55 cpv. 1 LAC, 20 lett. f e 23 RTC nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). La nomina può essere contestata da ciascun interessato, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, presso la medesima Delegazione tutoria. Se riconosce fondata la contestazione, questa procede a una nuova nomina. In caso contrario essa deferisce il caso all'autorità di vigilanza unitamente a una propria relazione (art. 388 cpv. 2 e 3 CC, 20 lett. i RTC). In caso di contestazione la Delegazione tutoria deve quindi riesaminare il problema ed esprimersi (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 388-391; Schnyder/Murer, op. cit., n. 42 ad art. 388; Egger in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 388 CC). Il giudizio dell'autorità di vigilanza ha carattere meramente cassatorio: se accoglie il ricorso, essa si limita ad annullare la decisione impugnata e a rinviare l'incarto alla Delegazione tutoria per nuova decisione (RDT 31/1976, n. 15, pag. 106 segg.; Schnyder/Murer, op. cit., n. 53 e 61 ad art. 388 CC; Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 388-391 CC).

                                        

                                   b)  Dal fascicolo processuale risulta che nella fattispecie la Delegazione tutoria di __________ ha indicato nelle sue risoluzioni del 18 gennaio 2000 la via del ricorso “direttamente all'autorità di vigilanza sulle tutele, ____________________ ” (allegati 1 e 2 al doc. 1 nel fascicolo “ricorso” dell'inc. __________.__________ dell'autorità di vigilanza), senza seguire le forme previste dall'art. 388 cpv. 2 e 3 CC. Il legale degli appellanti ha introdotto il 28 gennaio 2000 una contestazione alla Delegazione tutoria di __________ e il 31 gennaio 2000 ha presentato ricorso all'autorità di vigilanza (doc. 1 e allegato 3 nel fascicolo “ricorso” dell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza).

 

                                   c) Il divieto del formalismo eccessivo impone che un atto indirizzato a un'autorità incompetente sia trasmesso d'ufficio a quella competente (cfr. DTF 118 Ia 241 consid. 3c con rinvii). Tale principio è stato recepito nell'ordinamento procedurale ticinese sia in ambito civile che amministrativo (art. 126 CPC, 4 LPAmm). Nel caso in esame l'autorità di vigilanza ha quindi ritenuto – a giusta ragione – ricevibile e tempestivo il ricorso degli appellanti, benché indirizzato a un'autorità incompetente. Ciò è tanto più corretto, vista l'indicazione inesatta dei rimedi giuridici contenuta nelle risoluzioni impugnate (DTF 96 III 93; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, nota 437 ad art. 126). Sotto tale aspetto gli appellanti non hanno quindi subito alcun pregiudizio dall'erronea indicazione della via di ricorso.

 

                                   d)  Ove l'autorità di vigilanza riceva un ricorso contro la nomina di un tutore, essa non può occuparsene direttamente, ma deve trasmetterla alla Delegazione tutoria affinché proceda a un riesame (DTF 106 II 110 consid. 1a; RDT 31/1976, pag. 106 n. 15 spec. pag. 109 in basso consid. 2; Schnyder/Murer, op. cit., n. 44 ad art. 388 CC). È quanto si è verificato nella fattispecie. Il 14 febbraio 2000 l'autorità di vigilanza ha infatti intimato il ricorso del 31 maggio 2000 degli appellanti alla Delegazione tutoria di __________ “con l'invito a volersi pronunciare  entro 15 giorni giusta l'art. 388 cpv. 3 CC (…)” (lettera del 14 febbraio 2000 allegata all'atto di ricorso, doc. 1 nel fascicolo “ricorso” dell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). La Delegazione tutoria di __________ ha quindi riesaminato il caso e, confermando e motivando la propria scelta, lo ha sottoposto con la relazione del 3 marzo 2000 all'autorità di vigilanza (doc. 2 del fascicolo “osservazioni” nell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Di conseguenza gli appellanti non hanno subìto alcun pregiudizio, essendo loro stati garantiti tutti i gradi di ricorso previsti, per diritto federale, dall'art. 388 CC. Anche al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   4.   L'autorità di vigilanza ha ritenuto sanata ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito, gli appellanti avendo avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Gli appellanti si dolgono invece di una carente motivazione delle risoluzioni del 18 gennaio 2000 che, unitamente al mancato rispetto della via di ricorso di cui all'art. 388 cpv. 2 CC, avrebbe leso il loro diritto di essere sentiti.

 

                                   a)  In realtà, come si è visto, le vie di ricorso prescritte dall'art. 388 CC sono state rispettate. La Delegazione tutoria di __________ ha motivato le risoluzioni del 18 gennaio 2000 – invero succinte – nella relazione del 3 marzo 2000, intimata alle parti (doc. 2 e intimazione 9 marzo 2000 a tergo del doc. 2, nel fascicolo “osservazioni” dell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Gli appellanti hanno preso posizione al riguardo il 21 marzo 2000 (doc. 9 e 10 nel fascicolo “corrispondenza”, inc. 120.1998 dell'autorità di vigilanza). Inoltre essi hanno avuto modo di esprimersi anche prima che il tutore fosse scelto (cfr. DTF107 Ia 343 consid. 3; Häfeli in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 380-381 CC). Dal fascicolo processuale risultano esservi stati numerosi contatti fra gli appellanti e la Delegazione tutoria (appello pag. 10, 3° e 4° paragrafo; relazione 3 marzo 2000 della Delegazione tutoria, pag. 2 in alto, doc. 2 nel fascicolo “osservazioni” dell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Del resto gli appellanti e il padre dei bambini hanno avuto modo di esprimere la loro opinione presentando alla Delegazione tutoria la convenzione del 5 novembre 1999 (allegato 4 al doc. 1 nel fascicolo “ricorso” dell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Il diritto di essere sentito degli appellanti è quindi stato rispettato, sia prima della nomina del tutore che durante la procedura di contestazione. In proposito l'appello risulta sprovvisto di buon fondamento.

 

                                   b)  Si aggiunga che, sia come sia, la censura appare inconsistente già per il fatto che gli appellanti hanno potuto far valere tutte le loro argomentazioni davanti a due autorità di ricorso provviste di piena cognizione in fatto e in diritto (art. 424a cpv. 2 e 3 CPC). Ogni ipotetica violazione del diritto di essere sentito sarebbe di conseguenza sanata (DTF 116 V 186 consid. 10; 116 Ia 94 consid. 2; RDAT 1998-I pag. 260; Rep. 1985 pag. 141 in fondo; 1988 pag. 348 consid. 2).

                                      

                                   5.   Nel merito l'autorità di vigilanza ha vagliato anzitutto la scelta del tutore nella persona del tutore ufficiale, concludendo che si tratta di una persona idonea. Da un lato egli parla correntemente il tedesco, lingua madre dei minori, e dall'altro vanta una lunga esperienza professionale, che gli permette di coordinare al meglio l'intervento dei diversi servizi interessati al momento del ritorno dei bambini nella Svizzera interna. Inoltre la persona del tutore ufficiale è da preferire a quella dell'avo materno, nonostante il diritto di preferenza dei parenti prossimi. Gli appellanti contestano tali argomentazioni. Obiettano che il tutore ufficiale è un perfetto sconosciuto per i bambini e parla una lingua che non è la loro lingua madre. Irrilevanti sarebbero pure le capacità professionali del tutore ufficiale, dato il diritto di preferenza dei parenti prossimi idonei. A loro dire l'autorità di vigilanza non avrebbe sostanziato alcun motivo grave per rifiutare il nonno materno come tutore o per discostarsi dalla convenzione del 5 novembre 1999 fra il padre dei bambini e i nonni materni.

 

                                   a)  L'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona idonea all'ufficio (art. 379 CC). La valutazione sull'idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene dell'interdicendo e della priorità riconosciuta ai parenti prossimi (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 83 n. 130; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg. n. 279 e 282). Salvo gravi motivi, l'autorità deve preferire, quando nomina un tutore, un parente prossimo idoneo, avuto riguardo alle circostanze personali e alla vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi abbiano il diritto di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine rispetto a terzi (Häfeli, op. cit., n. 1 ad art. 380-381 CC; Egger, op. cit. n. 4 ad art. 380; Dischler, op. cit., pag. 149 seg. n. 372 e 375). L'autorità tutoria è tenuta bensì a considerare la candidatura di un parente prossimo e garantire a quest'ultimo il diritto di essere sentito, ma deve preferirlo ad altri candidati solo ove egli sia altrettanto qualificato (Dischler, op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). La limitazione della libertà di giudizio dell'autorità non riguarda la valutazione dell'idoneità del futuro tutore, bensì la scelta dello stesso tra vari candidati equivalenti (Dischler, op. cit., pag. 154 nota 381; Schnyder/ Murer, op. cit., n. 51 ad art. 380-381 CC).

                                     

                                   b)  Gli appellanti evocano un'inidoneità del tutore ufficiale perché persona estranea ai minori e non germanofona. Ora l'interessato ha spiegato di esprimersi “correntemente” in tedesco e di avere avuto “regolari e significativi contatti” con i minori (osservazioni del 9 giugno 2000, punto 4). Inoltre agli atti si trova svariata corrispondenza in tedesco fra gli appellanti e il tutore designato, a comprova che la comunicazione non è ostacolata da alcun problema linguistico (doc. 5, 11, 12, 13 nel fascicolo “corrispondenza”, inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza; doc. 8 e 9 prodotti dagli appellanti il 14 giugno 2000). Per di più, dopo la sua nomina, il tutore ha dovuto gestire provvisoriamente la tutela dei minori in applicazione dell'art. 389 CC e non può pertanto essere definito “un perfetto sconosciuto”. Né il fatto che egli sia una persona estranea al contesto familiare rappresenta necessariamente uno svantaggio. Anzi, un eccessivo coinvolgimento emozionale può intralciare la gestione della tutela (Häfeli, op. cit., n. 7 ad art. 380-381 CC). È pure opportuno che il tutore non si trovi in concorrenza con le persone di riferimento dei minori, come gli educatori e gli affidatari (Dischler, op. cit., pag. 85 n. 216). A tale proposito i responsabili del Servizio sociale di __________ e della Casa __________ __________ di __________ osservano che “per salvaguardare le relazioni interfamiliari nell'interesse dei bambini (...) è indispensabile che il tutore sia una persona neutra al di fuori della cerchia familiare” (rapporto del 25 novembre 1999, pag. 2 in mezzo, allegato 3 al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. __________.__________ dell'autorità di vigilanza). Una volta ancora l'appello è quindi destinato all'insuccesso.

                                        

                                   c)   A parere degli appellanti le competenze professionali del tutore designato non sarebbero rilevanti. Invero una persona con competenze professionali – qual è il tutore ufficiale – appare spesso più idoneo di un “laico” ad assumere la tutela di minori (Dischler, op. cit., pag. 85 n. 217). Essa ha infatti la possibilità di ovviare alla mancanza di tempo, delegando le cure personali dei minori a coloro presso cui vengono collocati. Inoltre il professionista vanta, di principio, maggiori conoscenze pedagogiche ed esperienze pratiche. Date le sue conoscenze e il suo ufficio, il tutore ufficiale è pure in grado di coinvolgere più efficacemente i servizi terapeutici e educativi preposti alla cura dei minori (Dischler, op. cit., pag. 85 seg. n. 217). Dall'incarto si evince che la situazione dei ragazzi richiede un adeguato sostegno da parte dei servizi sociali, non solo dal punto di vista scolastico ma pure educativo e psicologico. I due bambini hanno risentito del comportamento della madre, che ha ostacolato la scolarizzazione e le relazioni con il padre, sottoponendoli a ripetuti cambiamenti di dimora. Inoltre essi sono, in sostanza, abbandonati dalla madre da oltre due anni e anche il padre ha allentato le relazioni personali con loro nell'ultimo anno (rapporti allegati al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). I minori sono ancora in terapia individuale (rapporto Servizio sociale di __________ e della __________ __________ __________ del 25 novembre 1999, pag. 3 in fondo; allegato 3 al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Date le cure specialistiche necessarie agli interessati, il tutore ufficiale appare, per le conoscenze professionali, una persona particolarmente idonea. A tale proposito l'appello è quindi, ancora una volta, privo di buon fondamento.

                                     

                                   6.   Gli appellanti asseverano che l'autorità di vigilanza non ha sostanziato alcun motivo grave che ostacoli la scelta del nonno materno quale tutore e l'approvazione della convenzione del

                                         5 novembre 1999 stipulata tra i nonni materni e il padre. Se non che, la tutela sfugge alla libera disposizione delle persone interessate e la norma dell'art. 381 CC – che conferisce ai genitori la facoltà di designare come tutore una persona di loro fiducia – mira esclusivamente alla salvaguardia di pubblici interessi (DTF 107 II 406 consid. 3, 117 Ia 507 in alto, 118 Ia 231 in alto). Ciò premesso, occorre esaminare se, tenuto conto delle circostanze del caso, il nonno materno appaia altrettanto idoneo ad assumere la carica del tutore ufficiale designato o se gravi motivi si oppongano alla sua nomina. Al nonno materno dovrà essere data la preferenza in caso di pari idoneità o in mancanza di motivi gravi contrari (Dischler, op. cit., pag. 153 seg. n. 380 e 381; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 ad art. 380-381 CC).

 

                                   a)  Gli appellanti sostengono che la soluzione da loro proposta ha il vantaggio di permettere un rapido reinserimento dei ragazzi nella Svizzera __________, in prossimità del domicilio del padre. Ora, il trasferimento nella Svizzera __________ presso un istituto appropriato era invero stato indicato come un progetto da realizzare nell'interesse dei minori. Tale misura si prefiggeva l'inserimento definitivo dei bambini nella famiglia del padre, il quale stava ricostruendo un'importante relazione affettiva con i figli (rapporto 25 novembre 1999 del __________ __________ di __________ e della __________ __________ __________, pag. 1; rapporto

                                         5 maggio1999 __________ __________ __________, pag. 15; rapporto 4 maggio 1999 del __________ __________ di __________, pag. 9 in fondo; allegati 3, 2 e 4 al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. 120.1998 dell'autorità di vigilanza). Invero fra gli scopi precipui di una tutela su minori di giovane età figura l'integrazione in una famiglia sostitutiva, il collocamento in un istituto dovendo essere ritenuto come soluzione eccezionale d'emergenza (Dischler, op. cit., pag. 82 n. 211). La convenzione del 5 novembre 1999 tuttavia designa come affidatari gli stessi appellanti, e prevede un collocamento dei bambini presso un istituto (pag. 3 n. 1, 2 e 3, allegato 4 al doc. 1 nel fascicolo “ricorso” dell'inc. __________.__________autorità di vigilanza). A mente del tutore ufficiale inoltre gli appellanti non avrebbero intenzione di accogliere in casa i minori, preferendo collocarli stabilmente in un istituto. Gli appellanti contestano ciò (doc. 9 e 10 prodotti il 14 giugno 2000), ma comunque sia la scelta degli appellanti come famiglia affidataria solleva perplessità anche in ragione dell'importante differenza di età con i minori (Dischler, op. cit., pag. 97 n. 249). Inoltre nel frattempo il padre ha dichiarato di non essere più in grado di accogliere i figli nel suo nuovo nucleo familiare. Il progetto di trasferire i minori in un istituto nella Svizzera __________ ha perso quindi la sua principale ragione di essere, tanto che, anche su loro stessa richiesta, i bambini sono stati collocati ad __________ in casa di __________ __________, già loro educatrice presso la __________ __________ __________ (lettera 20 novembre 2000 del tutore). Da questo punto di vista la soluzione proposta dagli appellanti con la convenzione del 5 novembre 1999 è ormai superata.

 

                                   b)  A mente degli appellanti la convenzione del 5 novembre 1999 regola a sufficienza le relazioni personali dei minori con la madre. In realtà la convenzione si limita a prevedere che le visite dovranno tenersi alla presenza di uno dei nonni materni o di un incaricato dell'istituto (pag. 4 in basso, allegato 4 al doc. 1 nel fascicolo “ricorso” nell'inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). In concreto una simile regolamentazione appare insufficiente, sia alla luce delle difficoltà e dell'atteggiamento dalla madre, sia per gli effetti negativi che in precedenza le sue visite hanno avuto sui minori (rapporto 5 maggio 1999 della __________ __________ __________ di __________, pagg. 5–13, specialmente pag. 13 in alto; allegato 2 al doc. 2 nel fascicolo “osservazio-ni”, inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza). Anche ipotizzando una migliore regolamentazione quantitativa e qualitativa delle relazioni personali fra madre e figli, la persona del nonno materno appare oggettivamente poco idonea a gestire una situazione tanto delicata. Il naturale coinvolgimento emotivo dell'appellante, che è padre e nonno degli interessati, non depone in favore di una sua particolare idoneità, viste anche le tensioni esistenti fra egli stesso e i genitori dei minori (rapporto 25 novembre 1999 del __________ __________ di __________ e della __________ __________ __________, pag. 2 in fondo; allegato 3 al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. __________.__________dell'autorità di vigilanza; lettera 8 giugno 2000 del tutore ufficiale, pag. 1 in basso; doc. 8 prodotto dagli appellanti il 14 giugno 2000).

 

                                         Nella fattispecie poi si pone pure il rischio di un conflitto di interessi, dato che in precedenza gli appellanti si erano opposti, unitamente alla madre dei bambini, all'adozione di misure di protezione in favore dei minori (rapporto 4 maggio 1999 del __________ __________ di __________, pag. 5 in alto; allegato 4 al doc. 2 nel fascicolo “osservazioni”, inc. __________.__________ dell'autorità di vigilanza). La ricostruzione di un certo rapporto fra genitori e figli è senz'altro uno scopo primario della tutela (rapporto del

                                         4 maggio 1999, loc. cit., pag. 9, 3° paragrafo in fine). Malgrado la sua buona volontà, l'appellante si trova in una posizione familiare che lo rende sostanzialmente inadeguato a gestire tali relazioni personali (Häfeli, op. cit., n. 7 ad art. 380-381 CC; Schnyder/ Murer, op. cit., n. 62 ad art. 380-381 CC).

 

                                   7.   Ne consegue che, allo stadio attuale delle cose, nel suo esito la scelta dell'autorità di vigilanza riesce pertinente. Ciò non preclude agli appellanti la possibilità di rinnovare la domanda di designare come tutore il nonno materno, non appena sarà messo in opera in modo stabile un progetto di reinserimento dei minori in un ambiente familiare, sia presso di loro, sia presso il padre o una famiglia affidataria. Gli sviluppi della situazione dopo la decisione impugnata attestano che i contatti fra i nonni e i bambini stanno evolvendo in modo significativo e molto positivo (lettera 20 novembre 2000 del tutore). Inoltre in caso di rientro dei minori nella Svizzera __________ sarà opportuno valutare la possibilità di designare un tutore vicino al loro domicilio. Le future scelte concernenti i minori (come ad esempio l'opzione fra l'integrazione in una famiglia affidataria o il collocamento in un istituto, l'opzione fra il Ticino o la Svizzera interna) dovranno in ogni modo essere prese in collaborazione con gli appellanti e, se possibile, con i genitori dei ragazzi. È appena il caso di ricordare che anche costoro dovranno essere sentiti (DTF 124 III 90; I CCA, sentenze del 22 marzo 2000 nella causa F. e del 10 agosto 2000 nella causa M. c. B), di preferenza da uno specialista, visti i traumi subìti e le difficoltà psichiche sviluppate dopo l'abbandono della madre.

                                        

                                   8.   Gli oneri processuali del giudizio odierno andrebbero a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto però che questi hanno agito per interessi ideali, si può rinunciare, eccezionalmente, a ogni prelievo. Non si attribuiscono ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159 cpv. 2 OG).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________–__________, __________;

                                         – __________ __________–__________, __________;

                                         – Delegazione tutoria __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria