Incarto n.
11.2001.00107

Lugano,

14 novembre 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2001 da

 

 

__________ __________, __________

(già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________,

e ora dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

 

 

premesso che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti;

 

accertato che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre 2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo;

 

ricordato che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello avversario;

 

rilevato che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________ __________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre 2001;

 

preso atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di ritirare gli appelli;

 

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

 

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per reciproca desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario