Incarto n.
11.2001.00012

 

Lugano

6 giugno 2002

 

 

Repubblica e Cantone
del Ticino

Prima Camera civile

Tribunale d'appello

 

La giudice delegata

 

nella causa n. 2251 della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

 

 

 

contro

 

 

 

__________

(entrambe patrocinate dall'avv. __________)

 

 

richiamata l'ordinanza del 13 maggio 2002, con la quale è stata accolta la richiesta di allestire una nuova perizia e alla parte attrice è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali;

 

preso atto che con istanza del 3 giugno 2002 l'attrice ha personalmente chiesto la ricusa della giudice delegata;

 

rilevato che la domanda di ricusa di un giudice di una Camera è decisa dalla Camera stessa, completata con altri giudici (art. 30 cpv. 2 CPC);

 

considerato che l'istanza deve essere immediatamente intimata alla controparte, la quale può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni (art. 29 cpv. 2 CPC), termine entro il quale anche il giudice ricusato può esprimersi (art. 29 cpv. 3 CPC), dopo di che l'incarto verrà trasmesso per decisione alla prima Camera civile;

 

ordina:                       1.   L'istanza di ricusa del 3 giugno 2002 è intimata alla parte convenuta, alla quale è assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni. 

                                        

                                   2.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – avv. __________.

 

 

                                                                                La giudice delegata

 

 

                                                                                (Epiney-Colombo)