Incarto n.:
11.2001.138

Lugano

28 luglio 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G.A. Bernasconi e Cocchi

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.__ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 27 marzo 2000 da

 

 

__________ __________ , __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ __________. __________

(ora patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 dicembre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 13 gennaio 2002;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 17 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1988 da __________ __________ (1963), cittadino della Bosnia ed Erzegovina, ed __________ nata __________ (1940), cittadina svizzera, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio firmata dalle parti. L'accordo prevedeva, tra l'altro, il versamento a favore della moglie di un contributo alimentare indicizzato di  fr. 800.– mensili.

 

                                  B.   __________ __________ si è sposato il __________ 1996 a __________ (Bosnia ed Erzegovina) con la connazionale __________ __________ (1968). Dal matrimonio è nato __________ il __________ 1999. Il 27 marzo 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del contributo alimentare, in via subordinata la sua riduzione a un importo non cifrato, lasciando al Pretore di stabilire la data della modifica. Egli ha chiesto altresì che tutte le procedure esecutive avviate dalla prima moglie per la riscossione di contributi arretrati fossero dichiarate nulle e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha dichiarato il 26 gennaio 2001 di aderire alla petizione, proponendo che almeno le spese fossero poste a carico dell'attore. All'udienza del 5 marzo 2001 quest'ultimo ha ribadito la propria domanda sulla base della documentazione prodotta e la convenuta ha ribadito di non opporsi alla petizione, data l'impossibilità di incassare i contributi stabiliti nella convenzione di divorzio.

 

                                  C.   Statuendo il 9 novembre 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha sospeso il contributo di mantenimento nel periodo dall'aprile al giugno del 2000, riducendolo poi a fr. 375.– mensili dal 1° luglio 2000 al 30 aprile 2001, salvo ripristinarlo a

                                         fr. 800.– dal 1° maggio 2001. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  D.   __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 3 dicembre 2001 nel quale chiede, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che il contributo alimentare sia soppresso dal 1° aprile 2000 e che tutte le spese siano poste a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il diritto anteriore (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate, a ragione, sul medesimo principio.

 

                                   2.   In concreto il Pretore ha ritenuto irrilevante l'adesione della convenuta alle richieste dell'attore, visto che l'eventualità di un aiuto da parte dello Stato non può essere anteposto all'obbligo contributivo dell'ex coniuge. Ha preso atto in seguito della difficile situazione finanziaria della convenuta, peraltro non contestata dall'attore, e ha accertato che quest'ultimo conseguiva nel 1995 uno stipendio lordo di fr. 4770.– mensili, pari a fr. 4327.95 netti (sen­tenza, pag. 4). Egli non ha riconosciuto, in particolare, la decurtazione di salario del 20% per malattia tra il 1° febbraio e il 30 settembre 1999, poiché suffragata da un certificato medico troppo generico, senza indicazioni di diagnosi, terapie né prospettive di guarigione, ma ha accertato che l'attore è rimasto senza reddito dall'ottobre del 1999 al giugno del 2000, quando ha assistito il figlio __________, ricoverato al reparto cure intense dell'Ospedale universitario di __________. Ha quindi sospeso l'obbligo contributivo dal 27 marzo 2000, data d'inoltro della petizione. Proseguendo nell'analisi della situazione finanziaria dell'attore, il Pretore ha computato a quest'ultimo invece un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti mensili dal 1° luglio 2000 al 30 aprile 2001, periodo in cui l'interessato non ha svolto un'attività lucrativa né percepito indennità di disoccupazione nonostante il buono stato di salute e la giovane età.

 

                                         Ciò posto, il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 2309.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

                                         fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 558.–, premio della cassa malati fr. 271.–, imposte stimate fr. 300.–, spese di trasferta fr. 80.–). Quanto al fabbisogno minimo della seconda moglie, in mancanza di indicazioni egli l'ha ritenuto coperto dalla rendita AI. Il fabbisogno in denaro del figlio __________ è stato fissato per converso in fr. 708.– (fabbisogno mensile senza spese di cura ed educazione fr. 1190.–, diminuito della rendita completiva AI di fr. 482.– ricevuta dalla madre). In definitiva il Pretore ha accer­tato che l'attore disponesse di fr. 691.– mensili, insufficienti per far fronte all'obbligo alimentare nei confronti dell'ex moglie e al fabbisogno (scoperto) del figlio __________. Il Pretore ha quindi ridotto proporzionalmente il contributo alimentare indicizzato a favore della convenuta a fr. 375.– mensili. Dal 1° maggio 2001, per con­tro, egli ha reputato che l'indennità giornaliera AI di fr. 160.– fornisse all'attore un'entrata mensile di circa fr. 4800.–, di modo che con il margine di fr. 2491.– sul proprio fabbisogno minimo egli poteva onorare tutti gli obblighi di mantenimento a suo carico.  

 

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere definito irrilevante l'adesione della convenuta alle sue richieste di giudizio. In caso di acquiescenza dell'avente diritto – egli sostiene – incombe al giudice verificare le condizioni economiche delle parti, con particolare riferimento al fabbisogno minimo delle medesime aumen­tato del 20%, come da costante giurisprudenza (appello, pag. 4, punto 5). Il Pretore avrebbe dunque dovuto promuovere d'ufficio l'istruttoria invece di convocare le parti all'udienza preliminare. In mancanza di istruttoria – egli conclude – il primo giudice non poteva dare per provata l'indigenza della convenuta, che dispone di una rendita d'invalidità e di prestazioni LPP. Non avendo l'appellata prodotto documenti atti a dimostrare la sua difficile situazione economica, il contributo deve perciò essere soppresso dal 1° aprile 2000.

                                   4.   L'art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le con­dizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo del­la rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3), tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non pre­vedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio (rispet­tivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificas­se la soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art. 4 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 363).

 

                                   5.   L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva in concreto – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio nell'ambito di un'azione di modifica di contributo alimentare (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC). Le parti potevano anche concordare la rinuncia a un'azione di modifica (Bühler/Spühler, op. cit., nota 19 ad art. 153 vCC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II 132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti del­la clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98). Se non che, all'udien­za del 5 marzo 2001 l'attore non ha recato elementi atti a chiarire la situazione finanziaria della convenuta, limitandosi a confermare le proprie domande sulla base della documentazione da lui prodotta (verbale di udienza del 5 marzo 2001). E siccome la procedura non era retta dal principio inquisitorio, non si vede quale motivo dovesse indurre il Pretore a indagare d'ufficio sui redditi della convenuta. Al riguardo la censura dell'appellante si rivela sprovvista di consistenza.

 

                                   6.   Rimane il fatto, sottolineato dall'appellante, che sia con la risposta del 26 gennaio 2001 sia all'udienza del 5 marzo 2001 la convenuta ha esplicitamente dichiarato di aderire alla petizione. E tale dichiarazione unilaterale con cui la parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte raffigura acquiescenza (Hohl, Pro­cédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 253 n. 1349). Certo, l'acquiescenza produce effetti solo nel caso in cui verta su diritti disponibili (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts,

                                         7a edizione, pag. 241 n. 58). Il problema è di sapere pertanto se nella fattispecie la convenuta, che ha espresso in modo chiaro e univoco la sua intenzione, potesse senz'altro condiscendere alle richieste dell'attore. Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, i rapporti patrimoniali tra coniugi non sono retti dal principio inquisitorio, sicché le parti possono liberamente disporne (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 795 pag. 158 e rif. citati). Nell'ambito di una causa di divorzio il giudice può invero rifiutare, a determinate condizioni, di omologare una convenzione (art. 158 n. 5 vCC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 159 n. 801). Conclusa la procedura di divorzio, nondimeno, gli ex coniugi possono liberamente disporre delle reciproche pretese patrimoniali e accordarsi sulla modifica di un contributo alimentare, senza che a tal fine occorra l'omologazione del giudice (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat­recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 28 ad art. 153 vCC; DTF 107 II 12 consid. 2). A quel momento non sussiste più il pericolo, in effetti, che una parte possa abusare della situazione per trarre indebito vantaggio a danno dell'altra (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 522; Bühler/Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 153 vCC e n. 167 seg. ad art. 158 vCC; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 167 ad art. 158 vCC). La forma scritta è consigliabile (Bühler/Spühler, op. cit., n. 168 ad art. 158 vCC), ma un accordo in tal senso non è di per sé sottoposto ad alcun requisito e può essere anche solo verbale (SJ 1986 pag. 553 seg; DTF 107 II 12).

 

                                   7.   Ne segue che in concreto la convenuta poteva liberamente rinunciare al contributo alimentare stabilito nella nota convenzione. Ancora in questa sede, del resto, essa conferma di reputare “inutile e improduttivo iniziare una guerra giudiziaria volta ad ottenere unicamente un successo cartaceo” (osservazioni all'appello, pag. 3). Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva dunque statuire nel merito, ma doveva prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC; Hohl, op. cit., pag. 254 n. 1356). Nel Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1; Vogel/ Spühler, op. cit., pag. 242 n. 63 e 63). Dichiarando di aderire al­la petizione, la convenuta ha accettato così che il contributo alimentare decadesse dalla data della petizione (l'attore aveva rimesso la decorrenza della modifica all'apprezzamento del Pretore), vale a dire dal 1° aprile 2000 (Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii). Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto, sia pure per motivi diversi da quelli invocati dall'appellante, e che la sentenza impugnata dev'essere riformata e sostituita con un decreto di stralcio (DTF 23 aprile 2003 4P.215/2002 consid. 3.3).

 

                                   8.   Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere l'acquiescente come un soccombente totale o parziale, pur riconoscendo al giu­dice un largo margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). A norma dell'art. 151 CPC, inoltre, quando la causa è tolta per desistenza, transazione o accet­ta­zio­ne della domanda, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili. Nella fattispecie la convenuta aveva chiesto con la dichiarazione di acquiescenza che gli oneri processuali fossero assunti dall'attore. Non risulta che prima di avviare causa costui abbia interpellato l'ex moglie per sapere se rinunciasse al contributo, né egli pretende ciò. E il processo, come detto (consid. 6), non sarebbe stato necessario se gli ex coniugi si fossero intesi, ciò che non sembrava escluso, visto poi il tenore dell'acquiescenza. In simili circostanze soccorrono giusti motivi nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC per ripartire a metà gli oneri processuali e compensare le ripetibili. Nel suo risultato il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili appare dunque equo e non denota né eccesso né tanto meno abuso di apprezzamento. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata nel senso di sopprimere il contributo ali­mentare dal 1° aprile 2000, con addebito delle spese alla convenuta. Egli ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma soccom­be sul riparto delle spese. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico 1/10 degli oneri processuali di appello e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte. L'attribuzione di ripetibili renderebbe invero senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. La disagiata situazione economica della convenuta, a carico dell'assistenza pubblica, rende verosimile tuttavia l'impossibilità d'incasso, sicché si giustifica di ammettere già ora l'appellante al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'analoga domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta non può invece essere accolta. Essa si è opposta infatti alla soppressione del contributo, nonostante in prima sede avesse aderito alle domande di petizione. Si tiene conto ad ogni modo della sua difficile situazione economica moderando la tassa di giustizia.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                        

                                         Per il resto l'appello è respinto e gli altri dispositivi rimangono invariati.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti per 1/10 a carico dell'appellante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

 

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

 

                                   5.   Intimazione:

 

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria