Incarto n.
11.2001.00144

Lugano

10 aprile 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 maggio 2000 dall'

 

 

ing. __________ __________, __________

(patrocinato dell'avv. __________ __________ -__________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________),

 

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 4 dicembre 2001 con cui il Pretore ha ridotto a fr. 1500.– il contributo di mantenimento per la convenuta;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 14 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio celebrato il 7 giugno 1973 fra __________ __________ (1951) e __________ nata __________ (1952). Da tale unione erano nati i figli __________ (1974) e __________ (1977). La sentenza di divorzio obbligava il marito, tra l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili indicizzati (garantita da canoni di locazione di tre appartamenti in proprietà di lui) e fr. 394 122.30 entro sei mesi in liquidazione del regime dei beni (somma garantita dal blocco d'immobili e di crediti del coniuge). L'11 dicembre 1998 __________ __________ si è risposato con __________ __________ __________ (1959), dalla quale ha avuto il figlio __________, nato il ____________________ 1995. Egli è titolare di uno studio d'ingegneria civile a __________ e svolge anche la funzione di tecnico per i Comuni di __________, __________ e __________. La sua seconda moglie, già aiuto infermiera, non esercita attività lucrativa. __________ __________, di formazione estetista, è titolare di un diploma d'impiegata di commercio e di istruttrice di yoga, ma non ha attività lucrativa.

 

__________                  21 gennaio 2000, il Pretore ha accolto l'istanza. Al contraddittorio del 23 marzo 2000 il giudice ha formulato un'ulteriore proposta di pagamento rateale, che non è stata accettata.

 

                                  C.   Il 5 maggio 2000 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex moglie.  Nella sua risposta del 13 giugno 2000 __________ __________ ha concluso per il rigetto della petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La causa di merito è attualmente in fase istruttoria (inc. ____________________.__________).

 

                                  D.   Nel frattempo, alla discussione provvisionale del 13 giugno 2000, __________ __________ si è opposta alla soppressione del contributo già in via cautelare e il 7 dicembre 2000 ha postulato un'assunzione suppletoria di prove, cui __________ __________ ha consentito l'8 gennaio 2001 chiedendo a sua volta l'acquisizione di documenti. Con ordinanza del 29 gennaio 2001 il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta, invitata inoltre a esprimersi sull'istanza della controparte. Il 5 febbraio 2001 essa ha dichiarato di opporsi a tale domanda. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito i rispettivi punti di vista, rinunciando al dibattimento finale.

 

                                  E.   Statuendo il 4 dicembre 2001, il Pretore ha ammesso preliminarmente la documentazione prodotta dall'istante l'8 gennaio 2001 e nel merito ha ridotto il contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 800.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 4 dicembre 2001 nel quale chiede che l'istanza dell'ex marito sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 gennaio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).

 

                                   2.   Introdotta l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il giudice può, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, ridurre o sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti), come per esempio nel caso in cui una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).

 

                                   3.   L'appellante produce in questa sede due nuovi documenti (una comunicazione 13 luglio 2001 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano e una lettera 13 dicembre 2001 dell'Ufficio regionale di collocamen­to di Chiasso), invocando una recente giurisprudenza di questa Camera (appello, pag. 8). Come si è appena visto (consid. 1), la procedura di un'azione intesa alla modifica di un pronunciato di divorzio è disciplinata dalla legge nuova (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Ne discende che l'art. 138 cpv. 1 CC è senz'altro applicabile alla modifica di sentenze di divorzio passate in giudicate sotto il vecchio diritto (I CCA, sentenza del 5 set­tembre 2000 in re H., consid. 2 con rimandi a Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, op. cit., pag. 88 in fine; Sutter/ Freiburghaus, loc. cit.). Ciò vale tuttavia per le sentenze di merito. Trattandosi – come in concreto – di decreti cautelari, anche nel nuovo diritto continua a valere il divieto generale del­l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 in re K. P., pub­blicata in: FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Rimane salva l'ipotesi – estranea però alla presente fattispecie – dell'applicazione del principio inquisitorio illimitato che vige nel diritto di filiazione (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8). Ciò posto, i due documenti nuovi prodotti in appello non possono essere considerati nella prospettiva del giudizio.

 

                                   4.   Rilevato che il giudice del divorzio si era riferito alle risultanze fiscali per il biennio 1995/96, il Pretore ha accertato che in concreto il reddito dell'istante era rimasto costante fino al 1999, dovendosi aggiungere agli importi esposti a fini tributari i proventi dell'attività svolta quale tecnico comunale. Dopo di allora invece la situazione era chiaramente peggiorata, come si desumeva dalla contabilità del primo semestre del 2000, dalle deposizioni dei dipendenti dell'istante e dai pesanti debiti nei confronti del padre, senza contare gli arretrati fiscali e previdenziali non considerati dal giudice del divorzio. Quanto alla possibilità di imputare all'istante un reddito ipotetico, il Pretore l'ha esclusa. Esaminando la posizione della convenuta, il Pretore si è attenuto alle previsioni del giudice del divorzio circa il reddito ipotetico di lei, benché essa fosse senza attività. Infine il Pretore, contrariamen­te al giudice del divorzio, ha tenuto conto anche del fabbisogno del figlio minorenne dell'istante che, a prescindere dalla capacità lavorativa della madre, grava anche sul padre. Nelle condizioni descritte egli ha ridotto la rendita della convenuta a fr. 1500.– mensili, giudicati sufficienti per coprire le di lei esigenze, vista anche la sua capacità lucrativa e il suo reddito da capitale.

 

                                   5.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato il peggioramento della situazione finanziaria dell'ex marito in base alla contabilità commerciale di soli sei mesi, mentre nel caso di lavoratori indipendenti occorre fondarsi sulla media di più anni, a maggior ragione ove si pensi che la modifica di una sentenza di divorzio presuppone un cambiamento duraturo di circostanze. Ora, a giusto titolo l'appellante fa valere che il reddito di un lavoratore indipendente va calcolato sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 in re X, 5P.342/2001, consid. 3a con rimandi), soprattutto se gli introiti denotano sbalzi rilevanti (DTF inedita del 17 ottobre 2000 in re M., 5P.351/2000, consid. 3c con rimandi a Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 149 ad art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrecht, Berna 1997, pag. 42 n. 01.34). Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC).

 

                                         a)  Dagli atti emerge che nella fattispecie il giudice del divorzio, dipartendosi dalla tassazione 1995/96, aveva stabilito il reddito netto del marito in fr. 123 702.– annui, esclusi proventi e oneri della sostanza (doc. A, consid. 4.5), pari a fr. 10 308.50 mensili. Per il successivo biennio fiscale le entrate, senza considerare redditi e deduzioni della sostanza, ammontavano a fr. 117 025.– annui, ossia 9752.10 mensili (tassazione del 28 giugno 1999, doc. F, 5° foglio: reddito del lavoro fr. 2775.– e reddito aziendale fr. 120 000.–, dedotti i contributi di legge di fr. 5750.–). Nella tassazione 1999/2000 il reddito da attività lucrativa dell'interessato è stato accertato in complessivi fr. 57 693.– annui, ossia fr. 4807.75 mensili (doc. BB: reddito del lavoro fr. 1840.– e reddito aziendale fr. 60 000.–, dedotti i con­tributi di legge di fr. 4147.–).

 

                                         b)  Al reddito aziendale accertato fiscalmente per il 1997/98 il Pretore ha aggiunto dipoi i proventi dell'attività di tecnico comunale svolta dall'istante in quel biennio, ma incassati solo nel 1999. Al riguardo l'interessato rileva che tali ricavi erano già stati considerati ai fini fiscali negli anni precedenti, motivo per cui la correzione non si giustifica. A ragione. __________ __________, impiegata dello studio d'ingegneria che cura le registra­zioni contabili, ha confermato che il sistema di contabilità adot­tato “è basato sul fatturato e non sull'incassato” (verbale del 20 settembre 2000, pag. 3 nel mezzo). Dal carteggio fiscale si evince inoltre che nel 1998 l'istante ha dichiarato ricavi per oltre fr. 266 000.– dai tre Comuni (richiamo incarto dall'Ufficio circondariale di tassazione, estratti dei conti n. __________–__________per il 1998), sebbene in quell'anno egli non abbia incassato nulla (richiami dai Comuni di __________, __________ e __________, e in particolare le date dei versamenti). A un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, l'interessato ha sufficientemente reso verosimile pertanto che i proventi dell'attività quale tecnico comunale sono già stati considerati nella contabilità prodotta con la dichiarazione d'imposta 1999/2000. Ciò posto, non v'è ragione per scostarsi dalle risultanze fiscali che attestano un reddito aziendale di fr. 60 000.– per gli anni 1997 e 1998.

 

                                         c)  Per il 1999 e per i primi sei mesi del 2000 agli atti figura unicamente la contabilità dello studio d'ingegneria, allestita da una società fiduciaria, dalla quale risulta nel 1999 un utile aziendale di fr. 65 601.35 (doc. S, chiusura al 31 dicembre 1999, ultima pagina) e nel primo semestre del 2000 una perdita di fr. 77 056.70 (doc. S, chiusura intermedia al 30 giugno 2000, ultima pagina). Anche per il 1999 il Pretore ha corretto i ricavi contabilizzati, aggiungendovi i proventi dell'attività svol­ta per i Comuni. L'appellante assume che già in passato il marito aveva ritardato la fatturazione e che frattanto egli deve avere maturato nuove pretese. Ora, __________ __________ ha ricordato che durante un certo periodo è stata allestita “una fattura globale per i 2-3 anni precedenti” (verbale del 20 settembre 2000 pag. 4 nel mezzo: act. IV), tuttavia essa ha anche spiegato che in seguito le prestazioni svolte come tecnico comunale sono fatturate ogni tre-sei mesi e che la contabilità è “a giorno”, non essendovi importi da recuperare per “opere già eseguite nel passato e non ancora fatturate” (verbale citato, pag. 3 nel mezzo). A un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, non si ravvisano pertanto motivi per scostarsi dalla contabilità agli atti. Ne segue che, rispetto al reddito di circa fr. 120 000.– annui considerato dal giudice del divorzio, l'interessato ha reso sufficientemente verosimile una notevole e duratura riduzione del proprio utile aziendale, che per tre anni consecutivi ha oscillato tra i fr. 60 000.– e i fr. 65 000.–, senza considerare la perdita di fr. 77 000.– registrata nel primo semestre 2000.

 

                                   6.   L'appellante asserisce che la mera verosimiglianza di una riduzione dei redditi non è sufficiente, nel dubbio dovendosi mantenere la disciplina della sentenza di divorzio. Ciò non toglie che, come si è spiegato (consid. 2), chiare circostanze di fatto permettano di valutare in modo univoco, già a un esame di verosimiglianza, il possibile esito del giudizio (DTF inedita del 6 novembre 2001 in re R. K., 5P.349/2001 con rimando a Bühler/ Spühler, op. cit., n. 97 ad art. 153 CC). Una riduzione dell'utile aziendale per più di tre anni come quella sostanziata dall'interessato può senz'altro definirsi univoca, senza che ciò precluda – con ogni evidenza – una diversa valutazione con pieno potere cognitivo, nel quadro del giudizio di merito.

 

                                   7.   Per l'appellante le difficoltà addotte dall'ex marito sussistono fin dal divorzio e non costituiscono una novità, poiché già a quel momento vi erano stati licenziamenti e periodi di disoccupazione. In effetti, la soppressione o la riduzione di un contributo alimentare presuppone che, dal profilo economico, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile all'epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Per valutare la modifica delle circostanze il giudice deve attenersi al reddito fissato nella sentenza di divorzio o nella convenzione sugli effetti accessori, e ciò quand'anche egli costatasse che il reddito indicato non corrisponda a quello effettivo (DTF 117 II 367 consid. 6). La modifica del contributo alimentare non trascende in effetti in una revisione della sentenza di divorzio e non deve nemmeno servire per correggere erronee indicazioni date dalle parti al momento in cui è stata fissata la rendita (DTF 117 II 367 consid. 6, 120 II 179 consid. 3a).

 

                                         Nella fattispecie al momento del divorzio il reddito netto dell'interessato è stato stabilito in fr. 123 702.– annui e non consta che il giudice abbia tenuto conto in quell'ambito di difficoltà nell'andamento dello studio d'ingegneria già esistenti o prevedibili (doc. A, consid. 4.5). Del resto dall'istruttoria risulta unicamente che negli anni 1993 e 1994 lo studio aveva fatto ricorso a indennità per lavoro ridotto (deposizioni __________ __________ e __________ __________, verbale del 20 settembre 2000 pag. 2 e 4 in mezzo), anche se in quel biennio l'utile aziendale era stato di fr. 133 748.– annui (tassazione 1995/96, doc. F, 3° foglio). La riduzione di personale è avvenuta più tardi (doc. G e H). __________ __________ ha dichiarato che il numero dei dipendenti è stato progressivamente ridotto (verbale del 20 settembre 2000, pag. 3 verso l'alto), che lo studio ha poi fatto ricorso alla disoccupazione “a più riprese” dal 1997 (loc. cit., pag. 3 verso il basso) e che nello “studio vi è stato un peggioramento e degrado costante” (loc. cit., pag. 4 verso l'alto). Anche __________ __________, alle dipendenze dell'appellato fino al mag­gio del 2000, ha spiegato che quando se n'è andato “vi era poco o niente per quanto riguardava la […] attività legata all'edilizia” (verbale del 20 settembre 2000, pag. 2 in alto). Le testimonianze, dunque, confermano la tendenza negativa indicata dai documenti contabili e un peggioramento dell'andamento dello studio d'ingegneria non considerato al momento del divorzio.

 

                                   8.   L'appellante sottolinea che ora l'ex marito fa anche il mediatore immobiliare e che in seguito alla vendita di un appartamento egli ha ridotto gli oneri. L'interessato obietta di avere venduto un solo immobile, di non averne tratto alcun guadagno e che la rendita della controparte è versata in ogni modo. Ora, dall'incarto fiscale emer­ge che l'istante ha acquistato e rivenduto dopo otto mesi una particella a __________ __________, conseguendo un guadagno di fr. 558.–, di cui il 48% è stato prelevato a titolo di imposta sugli utili immobiliari (richiamo UCT, decisione del 25 febbraio 2000). Il 18 agosto 2000 egli ha venduto un suo appartamento a __________, senza tuttavia ricavarne utili (doc. CC). Quali apprezzabili red­diti egli abbia tratto da simili operazioni non è dato a divedere. È possibile che con l'alineazione dell'appartamento egli abbia ridot­to gli oneri a suo carico, poiché le spese relative a quell'immobile superavano i redditi (interrogatorio formale, verbale del 19 ottobre 2000, risposta 4a), ma ciò non è determinante poiché il giudice del divorzio non aveva tenuto conto – appunto – degli oneri ipotecari gravanti la sostanza del marito (doc. A, consid. 4.5). Quanto al fatto che il canone di locazione dell'appartamento ven­duto fosse stato destinato dal giudice del divorzio al pagamento della rendita della moglie (doc. A, consid. 14.1 e dispositivo n. 5), la circostanza non è di rilievo in questa sede.

 

                                   9.   A parere dell'appellante non è giusto prendere in considerazione né gli arretrati d'imposta né di contributi AVS/AI a carico dell'ex marito, trattandosi di eventi eccezionali e non duraturi, né il debito nei confronti dell'ex suocero, già noto al momento del divorzio. Da parte sua l'appellato fa notare che tali aggravi, pur essendo anteriori al divorzio, sono stati calcolati solo in seguito e non erano conosciuti a quel momento. Ora, a parte il fatto che il Pretore non ha tenuto conto degli oneri in questione nel fabbisogno dell'interessato, ritenendoli fatti valere tardivamente (decreto, pag. 4 verso il basso), meri arretrati non sono costi ricorrenti. Essi non attestano pertanto una modifica duratura della situazione del debitore e non appaiono determinanti per una riduzione di una rendita alimentare. Invece le pendenze accumulate dall'istan­te attestano una momentanea mancanza di liquidità e possono spiegare perché egli ha venduto un appartamento senza ricavarne utili (doc. CC). Sotto questo aspetto la censura si rivela perciò inconferente.

 

                                10.   L'appellante sostiene che all'ex marito va imputato un reddito ipotetico, potendosi ragionevolmente esigere da lui che recuperi una situazione professionale e finanziaria adeguata ai suoi obblighi alimentari, ai quali del resto egli ha sempre tentato di sottrarsi. L'attore eccepisce che la sua difficile situazione patrimoniale non è dovuta a un comportamento abusivo, ma a difficoltà oggettive causate dalla diminuzione dell'attività del suo studio, dall'eccessivo contributo provvisionale e dai blocchi dei suoi beni decretati nell'ambito della procedura di divorzio, in seguito ai quali ha accumulato pesanti scoperti. Come si è visto (consid. 5), dagli atti non emergono elementi che facciano dubitare, per lo meno a un esame sommario, dell'attendibilità delle risultanze fiscali e delle documentazioni contabili. Le deposizioni dei dipendenti dell'interessato attestano inoltre un peggioramento costan­te dell'attività dello studio d'ingegneria, né sussistono ragioni per ritenere che l'istante abbia rifiutato mandati di proposito, allo scopo di ridurre fittiziamente i propri ricavi.

 

                                         Ci si potrebbe domandare tutt'al più se, persistendo le difficoltà nell'esercizio dell'attività indipendente, l'appellato non possa essere tenuto a cambiare occupazione, impiegandosi – ad esempio – come dipendente in qualità di ingegnere. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la con­creta e ragionevole possibilità di maggior guadagno (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125 CC), la libera scelta di una professione trovando i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Nella fattispecie tuttavia, fino al 1999 il reddito netto aziendale si è mantenuto sopra i fr. 60 000.– annui, importo che appare consono alle possibilità professionali dell'interessato (cfr. I CCA, sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa B., consid. 7). In simili circostanze a un esame sommario dei fatti ancora non si giustifica di imputare all'istante un reddito virtuale.

 

                                11.   Per la convenuta il fatto che l'istante non tragga utili dai beni immobiliari “è influente dato che non vi è alcuna modifica rispetto alla decisione di divorzio”, salvo la vendita di un appartamento “che permette una riduzione dei costi degli immobili” (appello, pag. 6 in fondo). La censura non è invero un esempio di chiarezza, l'interessata nemmeno spiegando per quali motivi la valutazione del primo giudice sarebbe errata, sicché su questo punto l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, è appena il caso di ricordare (consid. 8) che il giudice del divorzio non aveva preso in considerazione gli oneri ipo­tecari nel calcolo del reddito del marito (doc. A, consid. 4.5. in fine), di modo che una loro riduzione appare irrilevante. Del resto neppure la ricorrente pretende che la controparte ricavi un utile netto dalla propria sostanza immobiliare.

 

                                12.   L'appellante fa valere inoltre che, nonostante gli sforzi, essa non è mai riuscita a conseguire il reddito ipotetico di fr. 1200.– mensili imputatole dal giudice del divorzio e che per far fronte al proprio mantenimento essa ha dovuto intaccare il capitale ricevuto a titolo di liquidazione del regime dei beni, sicché in caso di riduzione della rendita essa si troverà a vivere, dal maggio 2000, con soli fr. 1500.– mensili. Essa lamenta così una disparità di trattamento e una mancanza d'equità, prospettando l'avvio di un'azione per ottenere l'aumento del contributo in suo favore. Contrariamente a quanto pretende l'attore, la doglianza non è nuova, ma è già stata sollevata davanti al Pretore (verbale del 13 giugno 2000, pag. 2 a metà con rinvio alla risposta, pag. 9 in basso). Se non che, come detto (consid. 7), la modifica di una rendita alimen­tare non è destinata a consentire una revisione della sentenza di divorzio; occorre bensì sostanziare un cambiamento delle circostanze dovuto a elementi oggettivi (DTF 121 III 299 consid. 3b). La mera allegazione di parte di non aver trovato un impiego non è sufficiente a rendere verosimile una modifica in tal senso. Per tacere del fatto che un aumento della rendita sulla base dell'art. 153 vCC nemmeno può entrare in linea di conto (DTF 117 365 consid. 4c).

 

                                13.   La convenuta ricorda che, in antitesi a quanto ha ritenuto il Pretore, già nella sentenza di divorzio era stato considerato il costo per il mantenimento del figlio dell'ex marito. Essa sottolinea inoltre che al momento del divorzio l'istante provvedeva pure ai due figli maggiorenni agli studi, che oggi sono economicamente indipendenti. Il giudice del divorzio non aveva invero ignorato l'onere di mantenimento per __________o, nato il __________ __________ 1995, ma si era limitato a considerare che, con un reddito netto di fr. 123 702.– annui, il marito era in grado di far fronte alla pensione alimentare per la moglie senza intaccare il proprio “fabbisogno aumentato degli oneri di mantenimento per il figlio” (doc. A, consid. 4.5). Attualmente, senza considerare la perdita registrata nel primo semestre del 2000, i ricavi del debitore alimentare si sono praticamente dimezzati, onde la necessità di valutare se e in che misura il mantenimento del ragazzo può essere garantito. Quanto agli importi destinati dal padre ai figli maggiorenni agli studi, essi non erano stati presi in considerazione al momento del divorzio e, comunque sia, si trattava di contributi stanziati volontariamen­te, senza incidenza sulla rendita per l'ex moglie.

 

                                14.   L'appellante ritiene che anche l'attuale moglie dell'appellato, giovane e con una formazione di infermiera, dovrebbe essere tenuta a contribuire alle necessità dell'economia domestica. Ancora una volta, contrariamente a quanto reputa il convenuto, la capacità lucrativa della seconda moglie è stata messa in causa davanti al Pretore (verbale del 13 giugno 2000, pag. 6 in basso). Del resto, in caso di nuovo matrimonio del debitore alimentare, il coniuge di lui ha il dovere di assisterlo nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge o verso i figli (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 79 II 14; SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 41 ad art. 159 CC). In concreto risulta dagli atti che la seconda moglie dell'attore, pur senza particolare formazione professiona­le, guadagnava circa fr. 3000.– mensili come aiuto infermiera, mentre oggi non lavora anche per problemi dovuti a una forte anemia (interrogatorio formale del 19 ottobre 2000, risposta a domande aggiuntive da 1 a 4). Certo, tutto si ignora sulla natura dell'affezione e se questa pregiudichi la capacità di guadagno, ma se si considera che il figlio, di sette anni, è ancora bisognoso di cure costanti (v. DTF 115 II 10), non si giustifica, per lo meno a un esame limitato alla verosimiglianza, di imputarle una capacità lucrativa, foss'anche solo a tempo parziale. In sede di merito andranno debitamente accertati, nondimeno, i problemi di salute e le capacità di guadagno di lei.

 

                                15.   La ricorrente adduce che con una rendita ridotta a fr. 1500.– mensili essa non può coprire il proprio fabbisogno di fr. 3472.– fissato dal giudice del divorzio. Essa fa valere inoltre di non aver ancora incassato il saldo della liquidazione del regime dei beni e di non avere mai lavorato. Ora, la riduzione cautelare di una rendita alimentare si giustifica quando, in seguito a un peggioramen­to delle sue condizioni economiche, il debitore non sia più in grado di erogare la rendita (o il contributo) senza trovarsi in gravi difficoltà, mentre si può ragionevolmente pretendere che il creditore sopporti la riduzione o la soppressione del beneficio (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. I, Basilea 1996, n. 30 ad art. 153 vCC con riferimenti; DTF 118 II 229 in alto). In concreto la sostanza dell'interessata, secondo gli atti, ammonta a circa fr. 140 000.– (doc. 6, 7 e 8), senza contare altri crediti nei confronti dell'ex coniuge. I proventi di siffatti capitali, però, non sono stati accertati. A una prudente stima, un interesse medio del 3% appare ragionevolmente conseguibile nel mercato attuale (I CCA, sentenza del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6), di modo che a tale titolo può essere presunto un reddito di almeno fr. 350.– mensili. L'appellante sostiene che la sostanza era già nota al momento del divorzio, ma ciò non toglie che la sentenza non ne abbia considerato il reddito (doc. A, consid. 4.3.1 e 4.4). Per il resto, come detto (sopra, con­sid. 12), non sussistono motivi per scostarsi dal reddito ipotetico da attività lucrativa di fr. 1200.– stabilito nell'ambito del divorzio. Ne segue che le entrate (ipotetiche ed effettive) della convenuta, unitamente alla rendita alimentare ridotta a fr. 1500.–, assomma­no ad almeno fr. 3000.– mensili. È vero che tale importo non basta per coprire il fabbisogno della convenuta, stabilito nell'ambito del divorzio in fr. 3472.– mensili. Il debitore però ha il diritto di vedersi garantire il proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 71 consid. 2c, 123 III 5 consid. 3b/bb). Per il resto, sapere in che misura la modifica delle circostanze giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita è una questione di equità (art. 4 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). A un esame sommario, tenuto conto altresì che il fabbisogno dell'interessata è stato calcolato dal giudice del divorzio con un certo agio, la valutazione del primo giudice appare ragionevole e merita conferma.

 

                                16.   Infine la convenuta assevera che in concreto il requisito dell'urgenza non è adempiuto, tant'è che il Pretore ha emanato il giudizio cautelare 19 mesi dopo la richiesta di riduzione e che nel frattempo essa ha continuato a percepire la rendita di fr. 2250.– mensili. La censura non è seria, giacché il ritardo non è imputabile all'istante. Inoltre il primo giudice ha accolto l'istanza con effetto dal 5 maggio 2000. Per di più, l'interessata ha continuato a ricevere il contributo di mantenimento grazie alla trattenuta di canoni di locazione decretata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, su sua richiesta (doc. 2; inc. __________.__________.__________), mentre l'ex marito ha reso verosimile di avere accumulato frattanto arretrati (doc. I). L'appellante soggiunge che il giudizio sarà per lei particolarmente gravoso, dovendo essa intaccare il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni per restituire quanto riscosso nel frattempo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare però che la modifica di una pensione alimentare derivante da una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, in linea di principio, dal momento in cui è introdotta l'azione. Se il motivo per cui è chiesta la riduzione è già dato a quel momento, non bastano motivi di equità – contrariamente all'opinione di Hindeling/Steck (op. cit., pag. 363 nota 8d) – per far decorrere gli effetti della sentenza più tardi. La creditrice deve mettere in conto l'eventualità di una riduzione o di una soppressione della rendita fin dall'inizio (DTF inedita del 15 aprile 1999 in re P.-K., consid. 4b con riferimento a DTF 117 II 368 consid. aa; Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii). In concreto il motivo della riduzione sussisteva già al momento in cui è stata presentata l'istanza. L'interessata doveva di conseguenza preventivare l'eventualità di un parziale rimborso, tanto più che i mezzi a tal fine non le mancano (doc. 6–8).

 

                                17.   In definitiva, nel suo esito, la valutazione del Pretore resiste alla critica, tanto più a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che governa l'emanazione di misure cautelari. Giovi ribadire che, con ogni evidenza, l'odierno apprezzamento cautelare non pregiudica né anticipa alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali delle parti, compresi quelli della nuova famiglia dell'istante, come pure i confronti con i redditi e i fabbisogni considerati dal giudice del divorzio, andranno ancora verificati con pieno potere cognitivo nella causa di merito.

 

                                18.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato confermato.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria