Incarto n.
11.2001.00034

Lugano

13 giugno 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____/R.__.____ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

__________ e __________ __________, __________, con

__________ __________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________)

 

 

alla

 

 

 

Delegazione tutoria di __________

(ora Commissione tutoria regionale 5, __________)

 

                                         riguardo la custodia parentale di

 

                                         __________ __________, __________

                                         (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

                                         sulla figlia __________ __________ (1990);

 

 

premesso che __________ __________ è nata il ____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e __________ __________ (1959);

 

tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;

 

posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001 alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________, regolando nel contempo il diritto di visita della madre;

 

rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;

 

accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di __________;

 

preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

 

ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

 

ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

 

stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

 

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);

 

valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell'appello principale.

 

                                   2.   L'appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 150.–

                                         b) spese                                  fr.   50.–

                                                                                          fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________o, che rifonderà a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ fr. 1'500.– complessivi per ripetibili di appello.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale 5, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario