Incarto n.
11.2001.00035

Lugano

7 aprile 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 giugno 1998 dall'

 

 

 

 

Associazione __________

dell'__________ __________ __________ e __________

di __________ __________ di __________, di __________ e di __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________

__________ __________ ed __________

di __________ __________ di __________ __________, __________

(rappresentata da __________ __________. __________ e __________ __________. __________, __________);

 

 

visto l'appello 28 febbraio 2001 presentato dalla __________ Svizzera __________ __________ ed __________ di __________ __________ di __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

 

preso atto che il 2 marzo 2001 l'appellante è stata invitata a versare entro il 20 marzo 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d’appello, introiti agiti, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l'appello sarebbe stato dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);

 

accertato che il termine è scaduto infruttuoso, non essendo pervenuto fino ad oggi alcun pagamento né – dandosi il caso – alcuna richiesta intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria;

 

stabilito che in tali circostanze l'appello non può essere esaminato nel merito;

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   20.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________ .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario