Incarto n.
11.2001.00045

Lugano,

28 dicembre 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 22 maggio 2000 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 21 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 6 maggio 1965 fra __________ __________ (____________________1938) e __________ __________ nata __________ (____________________). Il primo è stato condannato a versare alla seconda, vita natural durante, una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 1631.– mensili indicizzati. La liquidazione del regime dei beni è stata data per avvenuta.

 

                                  B.   Il 22 maggio 2000 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la soppressione del contributo retroattivamente dal 1° novembre 1999 o – in subordine – dal 1° gennaio 2000, facendo valere di essere stato dichiarato invalido al 100% con effetto al 1° novembre 1999. In via cautelare egli ha instato perché la rendita fosse soppressa con effetto immediato. Alla discussione provvisionale del 15 giugno 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza. Nel suo memoriale conclusivo l'istante ha poi sollecitato la riduzione immediata del contributo a fr. 399.– mensili, mentre la convenuta ha ribadito la sua opposizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con decreto cautelare del 19 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 150.– con le spese di fr. 70.– a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'ex moglie fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                  C.   Nel frattempo, con risposta del 20 giugno 2000 __________ __________ si è opposta parzialmente anche al domanda di merito, consentendo unicamente a una riduzione del contributo a fr. 1391.– mensili indicizzati. Nella sua replica del 22 agosto 2000 l'attore ha riconfermato la domanda intesa alla soppressione della rendita dal 1° novembre 1999 (o almeno dal 1° gennaio 2000), subordinatamente alla riduzione a fr. 200.– mensili. In sede di duplica, il 9 ottobre 2000, la convenuta ha postulato il rigetto puro e semplice della petizione. Per finire, nel suo allegato conclusivo del 23 gennaio 2001 __________ __________ ha chiesto la riduzione della rendita a fr. 260.– mensili dal 1° novembre 1999. __________ __________ ha riconfermato la propria opposizione alla domanda. Le parti hanno rinunciato una volta ancora al dibattimento finale.

                                     

                                  D.   Statuendo il 9 marzo 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto la rendita d'indigenza a fr. 857.20 mensili dal 22 maggio 2000. Inoltre egli ha imposto all'attore il pagamento alla convenuta di fr. 114.10 per compensare il mancato adeguamento della rendita al rincaro negli anni 1997, 1998 e 1999 (fino al mese di novembre). La tassa di giustizia di fr. 1800.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 2 aprile 2001 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. __________ __________ si __________ a proporre, con lettera del 7 maggio 2001, il rigetto dell'appello, senza formulare osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimen­tare in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Schei­dungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/­Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione, del resto, sul medesimo principio.

 

                                   2.   L'art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le con­dizioni economiche del debitore non corrispondessero più all'importo del­la rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3), tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non pre­vedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio (rispet­tivamente al momento in cui il contributo era stata modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificas­se la soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art. 4 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 363). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC).

 

                                   3.   In concreto il Pretore ha ricordato che la rendita d'indigen­za

                                         (fr. 1631.– mensili indicizzati) in favore della convenuta era stata fissata al momento del divorzio, allorché l'attore guadagnava

                                         fr. 5421.– lordi mensili e aveva un'entrata aggiuntiva di fr. 495.– mensili, pari a interessi del 3% su un capitale di fr. 197 904.35. Dal 1° novembre 1999 l'interessato riceve unicamente una rendita (intera) d'invalidità di fr. 1663.– mensili. Tale diminuzione d'introiti è da con­siderarsi duratura, visto il prossimo pensionamento (1° gennaio 2003). Ciò giustifica una riduzione dell'obbligo alimentare. Per quanto riguarda l'entità della riduzione, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno dell'attore in fr. 2701.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributi AVS fr. 98.15, spese mediche fr. 100.–, pigione fr. 522.50, premio della cassa malati fr. 273.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.–, imposte fr. 130.–, più un supplemento globale del 20%). Ha determinato quindi il reddito complessivo di lui in

                                         fr. 3558.30 netti mensili (ren­dita intera AI fr. 1663.–, rendita LPP fr. 1611.–, reddito della sostanza fr. 283.–, equivalenti a un interesse del 2% su un capitale di fr. 170 617.05). Ciò posto, egli ha ridotto la rendita d'indigenza a fr. 857.20 mensili, pari alla differenza tra il reddito e il fabbisogno del debitore, facendo decorrere la modifica dal 22 maggio 2000, data in cui è stata introdotta la petizione.

 

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere adottato una regolamentazione che consacra una disparità di trattamento, giacché per mantenersi essa si vedrà costretta a consumare rapidamen­te la propria sostanza (salvo far capo poi alle prestazioni sociali che gravano la collettività), lasciando invece che l'ex marito conservi i suoi risparmi intatti. A suo parere non si può pre­ten­dere nemmeno ch'essa sopporti l'intero ammanco del proprio fabbisogno mensile mentre si garantisce all'ex marito la copertura del rispettivo fabbisogno maggiorato del 20%. Oltre a ciò, l'attore potrebbe far fruttare meglio il suo capitale di fr. 170 617.05, ricavandone fra il 3¾ e il 4⅛%. E non è fuori luogo imporgli un certo consumo del capitale, come fa l'Ufficio delle assicurazioni sociali quando calcola le rendite complementari AVS e AI. Circa il fabbisogno dell'ex marito, l'appellante afferma che il relativo minimo esistenziale va ridotto da fr. 1100.– a fr. 990.– o addirittura a

                                         fr. 775.– (data la convivenza di lui con una terza persona) e che il premio per l'assicurazione dell'economia domestica non rientra nel fabbisogno minimo. Intaccando il suo capitale, l'attore potrebbe ottenere così un reddito di fr. 4222.– netti mensili, assicurare il suo fab­bisogno di fr. 2536.75 (rispettivamente fr. 2278.75) e continuare il versamento dell'attuale contributo alimentare (fr. 1631.–). D'altra parte, nonostante tale contributo, con un reddito di fr. 2006.35 mensili l'appellante sostiene di non poter ugualmente coprire il proprio fabbisogno di fr. 3303.60 mensili. Del resto – essa soggiunge – al momento del divorzio già si sapeva che il marito sarebbe stato pensionato e proprio perciò si era lasciato a quest'ultimo tutto l'avere di previdenza. Comunque sia, l'eventuale riduzione della rendita potrà decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica e non risalire dalla data dell'introduzione della causa.

 

                                   5.   Come ricorda il Pretore, la rendita d'indigenza litigiosa (fr. 1631.– mensili) era stata fissata nella sentenza di divorzio in base alla differenza tra il fabbisogno della beneficiaria maggiorato del 20% (fr. 2775.– mensili) e il relativo reddito (fr. 1144.– mensili: sentenza del 21 ottobre 1996, consid. 8). A quel momento entrambi i coniugi disponevano inoltre di fr. 197 904.35, ricavati dalla vendita dell'abitazione coniugale (sentenza del 21 ottobre 1996, loc. cit.). Quale fosse la situazione del coniuge debitore la sentenza di divorzio non lo precisava, limitandosi a dire che la rendita così fissata non ne intaccava il fabbisogno (consid. 8 in fine). Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che, al momento del divorzio, l'attore guadagnava fr. 5421.– mensili lordi (fr. 4635.– netti) e aveva un'entrata aggiuntiva di fr. 495.–, corrispondenti agli interessi del 3% prodotti dal noto capitale di fr. 197 904.35 (consid. 1 in fine). Tali accertamenti non sono contestati. Nulla il Pretore ha accertato invece sul fabbisogno dell'attore, che il fascicolo processuale consente nondimeno di valutare in circa

                                         fr. 2660.– mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 500.– (dichiarazione d'imposta 1997/98 nell'incarto fiscale richiamato), premio della cassa malati fr. 216.30 (stimato, come per l'appellante), indennità per pasti fuori casa fr. 100.– (sentenza 1° dicembre 1994 di questa Camera in sede provvisionale fra le stesse parti, inc. 135/1994, con-sid. 5b), oneri d'imposta fr. 375.– (tassazione dell'8 settembre 1997 nell'incarto fiscale richiamato), più la citata maggiorazione del 20% (su cui si tornerà oltre). Nelle condizioni descritte si trat­ta di verificare se e in che misura sia mutata la situazione rispet­to ad allora.

 

                                   6.   Il Pretore ha calcolato le entrate odierne dell'attore in fr. 3558.30 (rendita AI fr. 1663.–, rendita del “secondo pilastro” fr. 1611.–, reddito della sostan­za fr. 283.– pari a un interesse del 2% su

                                         fr. 170 617.05). L'appellante sostiene che il reddito da capitale va rivalutato fra il 3¾ e il 4⅛%. Ora, che i proventi della sostanza – rispettivamente i proventi che ragionevolmente si possono trarre dalla sostanza – facciano parte del reddito è fuori discussione (FamPra.ch 2000 pag. 147 consid. 2 con rinvio di dottrina; v. anche DTF 115 II 314 consid. 3a; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,

                                         n. 51 ad art. 125 CC). Il rendimento dev'essere valutato però con cautela, per quanto possibile a medio termine, considerando altresì il costo iniziale dell'obbligazione (o del titolo in genere) e i diritti di custodia. In concreto il capitale dell'attore è depositato su un conto di risparmio che frutta interessi fra l'1¼ e il 2¼% (doc. V). Anche senza correre rischi si può far meglio. Le obbligazioni di cassa, che possono ritenersi un investimento sicuro (l'appellante stessa vi si riferisce: doc. 8), fruttano oggi attorno al 3% sul­l'arco di 8 anni. Anche il Pretore nella sentenza di divorzio ave­va imputato all'attore un reddito da capitale del 3% (sentenza del 21 ottobre 1996, consid. 8 in fine).

 

                                         Fino a poco tempo addietro questa Camera si dipartiva ancora, in casi analoghi, da tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti proiezioni congiunturali (sentenza del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d). Ciò non toglie che con un investimento ragionato in obbligazioni in franchi svizzeri a media scadenza l'attore possa ricavare dal suo capitale (fr. 170 617.05: doc. DD) interessi del 3%, ossia fr. 426.– mensili. Addizionando quest'ultima cifra alla rendita AI di fr. 1663.– (doc. G) e alla rendita LPP di fr. 1611.– (doc. P), il reddito complessivo dell'attore raggiunge circa fr. 3700.– mensili. Della misura in cui egli può essere tenuto a consumare il capitale, si dirà in appresso (consid. 11 segg.).

 

                                   7.   Per quanto riguarda il fabbisogno attuale dell'attore, il primo giudice l'ha determinato in fr. 2701.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie

                                         fr. 522.50, premio della cassa malati fr. 273.30, premio per l'assicurazione dell'economia domestica fr. 27.–, contributi AVS

                                         fr. 98.15, spese mediche fr. 100.–, oneri fiscali fr. 130.–), più la citata maggiorazione fissa del 20%. Come si è visto, l'appellante sostiene che tale fabbisogno non eccede fr. 2536.75 men­sili, se non addirittura fr. 2278.75, secondo il minimo di esistenza preso in considerazione. Le censure vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   L'interessata reputa in primo luogo che, data la convivenza dell'ex marito con un'altra donna, vada applicato in concreto il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone che vivono presso parenti (fr. 990.–). Anzi, all'attore andrebbe riconosciuta nel fabbisogno minimo solo la me­tà

                                               (fr. 775.–) del minimo esistenziale per coniugi (FU __________/__________ del ____________________ __________1, pag. 74). L'argomentazione è in­fondata. Che dal maggio 1998 l'attore abiti con un'altra donna è vero (verbali, pag. 9, interrogatorio formale). Ciò non influisce tuttavia sul suo minimo esistenziale, come ha rilevato giustamente il Pretore (senten­za impugnata, consid. 2.1). Seguendo l'indirizzo della dot­tri­na più aggiornata (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungs­methoden, Berna 1996, pag. 156; Haus­heer/Spycher, Handbuch des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34), questa Camera riconosce oggi a ogni coniuge il fabbisogno minimo ch'egli avrebbe se vivesse da sé solo, indipendentemente da un'eventuale coabitazione, dalla quale non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a; del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; analogamente, per l'alloggio: FamPra.ch 2000 pag. 135). L'interessata pretende che, così facendo, si violi l'uguaglianza fra coniugi. A prescin­dere dal fatto però che le parti non sono più coniugi (sicché l'invocata parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 in re P., consid. 7a), il Tribunale federale ha già avuto modo di definire la prassi citata come assolutamente corretta (DTF non pubblicata del 30 aprile 2001 in re B., inc. 5P.101/2001, consid. 4). Del resto, in che modo un coniuge conduca la propria vita sentimentale dopo il divorzio non riguarda più l'altro coniuge.

 

                                         b)   Secondo l'appellante non può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'attore neppure il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 27.– mensili), poiché tale spesa non va considerata nel minimo vitale ai fini del diritto esecutivo. Il calcolo del fabbisogno minimo nell'am­bito del diritto della famiglia non va confuso però con quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Il primo compren­de, in effetti, anche il costo delle assicurazioni private e sociali relative all'economia domestica o all'attività professiona­le (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Haus­heer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38), così come gli oneri d'imposta (DTF 114 II 393 consid. 4b), salvo in caso di ristrettezze finanziarie (DTF 126 III 356 consid. aa, conferma­to in DTF 127 III 70 in alto). Non vi è quindi motivo per espungere dal fabbisogno minimo dell'attore il premio della polizza in questione (doc. R; analogamente: I CCA, sentenza del 12 aprile 2000 in re P., consid. 3c; del 4 dicembre 2000 in re L., consid. 7e).

 

                                         c)   Ne segue che il fabbisogno minimo dell'attore ammonta – come ha ritenuto il Pretore – a fr. 2250.95 mensili. A tale somma si deve ancora aggiungere il già citato supplemento del 20% che la giurisprudenza correlata all'art. 152 vCC riconosceva al debitore di rendite d'indigenza (DTF 123 III 4 con­sid. 3b/bb, 121 III 49; Rep. 1996 pag. 133 consid 3 con riman­di; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 86 n. 02.58). Ancora litigioso in prima sede, tale maggiorazione è per altro pacifica in appello, tant'è che la stessa interessata ne tiene conto (appello, pag. 9). Il fabbisogno “allargato” dell'attore ascende così, in ultima analisi, a fr. 2701.10 mensili.

 

                                   8.   Il Pretore non si è interrogato sull'attuale reddito dell'appellante, che è nondimeno un parametro di giudizio (sopra, consid. 2). L'interessata dichiara entrate di fr. 939.70 mensili (rendita AVS fr. 673.–, reddito da capitale di fr. 266.70, pari al 2% della propria sostanza: appello, pag. 11). L'importo della rendita AVS è corretto (interrogatorio formale, verbali pag. 11). Quanto al capitale, di circa fr. 160 000.–, esso è parzialmente investito in obbligazioni di cassa (verbali, pag. 11, risposta n. 4) e ha fruttato nel 1997/98 una media di fr. 6262.– annui, pari a fr. 521.– mensili (doc. 6, tassazione 1999/2000, “reddito della sostanza”). La ricorrente non spiega perché ci si debba scostare dall'importo accertato fiscalmente né sostiene che i propri introiti dalla sostanza siano diminuiti in questi ultimi anni. Le sue entrate vanno dunque stabilite in fr. 1194.– mensili.

 

                                   9.   Dalla sentenza impugnata nulla si desume nemmeno sull'odierno fabbisogno dell'appellante, che quest'ultima pretende essere di fr. 3303.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 946.–, spese di riscaldamento fr. 20.–, premio della cas­sa malati fr. 342.–, spese mediche fr. 100.–, imposte fr. 245.–, più la maggiorazione del 20%: appello, pag. 11). Le voci sono sostanzialmente comprovate (doc. 1 per l'alloggio, fr. 946.–; doc. 3 per le spese accessorie, fr. 18.40; doc. 4 per il premio della cassa malati, fr. 341.80; doc. 5 per le spese mediche, fr. 100.–; doc. 6 per il carico d'imposta, da ridurre nondimeno a fr. 228.– poiché il moltiplicatore di __________ è al 90%). A ciò si aggiunge il predetto supplemento del 20%, per un totale di fr. 3281.05 mensili.

 

                                10.   In sintesi, al momento del divorzio l'attore aveva un reddito di    fr. 5130.– mensili per rapporto a un fabbisogno di fr. 2660.–, onde una differenza di fr. 2470.– con la quale poteva stanziare la rendita d'indigenza (fr. 1631.–) e conservare per sé un margine di fr. 839.– mensili (sopra, consid. 5 e 6). Oggi l'attore ha entrate per soli fr. 3700.– men­­sili per rapporto a un fabbisogno di fr. 2701.–, sicché la differenza si è ridotta a fr. 999.– mensili. L'appellante fa valere che, comunque sia, il pensionamento dell'ex marito era prevedibile già al momento del divorzio e che, proprio in funzione di ciò, l'ammontare della rendita in suo favore indennizzava anche la perdita di aspettative pensionistiche, l'ex marito avendo tenuto per sé l'intero capitale del “secondo pilastro” (appello, pag. 12). In realtà, a prescindere dalla circostanza che l'ex marito ha cessato di lavorare per causa di invalidità (1° novembre 1999) e non per collocamento a riposo (che sarebbe intervenuto solo il 1° gen­­naio 2003: sentenza impugnata, consid. 1 in fine), la sentenza di divorzio non faceva alcun cenno al pensionamen­to dell'attore e nulla induce a ritenere che quel 21 ottobre 1996 il Pretore ne avesse già tenuto conto. Quanto al fatto che la rendita d'indigenza tacitasse la beneficiaria anche per la perdita di aspettative pensionistiche (al momento del divorzio essa aveva già 70 anni e non poteva più costituirsi una previdenza propria), ciò non osta a una riduzione o a una soppressione del contributo alimentare, sempre che le condizioni economiche del debitore si siano deteriorate in modo rilevante, duraturo e non previsto. Dopo quanto si è visto poc'anzi confrontando redditi e fabbisogni dell'attore, tali presupposti non possono essere seriamente contestati nella fattispecie, sicché un riesame della rendita si giustifica. Rimane da valutare in che misura questa debba essere modificata.

 

                                11.   Il Pretore ha calcolato la nuova rendita d'indigenza (art. 152 vCC) sottraendo dall'attuale reddito dell'ex marito il relativo fabbisogno minimo mag­giorato del 20% (sopra, consid. 7c) e assegnando alla convenuta la differenza. L'appellante assevera che tale metodo viola il precetto d'uguaglianza, poiché la costringerebbe a esau­rire rapidamen­te il suo capitale, mentre l'ex marito potrebbe conservare intatto il proprio. A mente sua, anche l'attore dev'essere tenuto a consumare la sua sostanza, quanto meno fino un certo limite, come esige l'Ufficio delle assicurazioni sociali quando decide sulle richieste di rendite complementari AVS o AI (doc. 9).

 

                                         Il richiamo al precetto di uguaglianza non è pertinente. Lo scopo dell'art. 152 vCC non era infatti quello di garantire alle parti un trattamento paritario dopo il divorzio, ma solo quello di assicurare il fabbisogno minimo “allargato” del 20% al coniuge innocente che dopo lo scioglimento del matrimonio fosse caduto in grave ristret­tezza (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schwei­zeri­schen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 vCC con numerosi rinvii). La seconda argomentazione ha miglior fondamento. La giurispru­denza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che il debitore di un contributo alimentare può anche essere tenuto a intaccare il pro­prio capitale qualora i suoi redditi non ba­stino per l'adem­pimento dell'obbligo (DTF inedita dell'8 febbraio 2000 in re Z, inc. 5P.10/2000, consid. 2a con richiamo a DTF 114 II 24 con­sid. 5b; Bühler/Spühler, op. cit., n. 16 ad art. 152 vCC; Ergänzungs­­band 1991, n. 143 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 58 n. 01.78; I CCA, sentenza del 1° febbraio 1999 in re M., consid. 8). Nella fattispecie l'appellante ha un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3281.– mensili. Dedotto il reddito di fr. 1194.– mensili, le rimane un ammanco di fr. 2087.– mensili che con la sua disponibilità mensile di fr. 999.– l'ex marito può coprire solo in parte. La questione è dunque di sapere se egli debba essere tenuto a intaccare il proprio capitale (di oltre fr. 170 000.–: doc. DD), contribuendo in tal modo a colmare l'ammanco residuo nel fabbisogno dell'interessata (fr. 1088.– mensili).

 

                                12.   A un primo esame la risposta parrebbe negativa. L'appellante, settantacinquenne, ha un capitale proprio di circa fr. 160 000.–. Anche prelevando fr. 1088.– mensili per sopperire al proprio fabbisogno “allargato”, essa avrebbe riserve sufficienti per una dozzina d'anni, ciò che corrisponde approssimativamen­te all'attuale aspet­tativa esistenziale (12.6 anni) di una donna a 75 anni, almeno secondo le indicazioni dell'Ufficio federale di statistica. In ogni modo, dovesse anche vivere più a lungo, prima o poi l'appellante avrà diritto alle prestazioni complementari AVS, che verosimilmente la proteggeranno dall'indigenza. Ci si fondas­se su queste sole considerazioni, non sembrerebbero dati dunque i presupposti perché l'ex marito attinga al capitale proprio. Sapere in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione di un contributo alimentare, tuttavia, non è solo una questione di calcolo, ma anche di equi­tà (sopra, consid. 2). Nel caso specifico risulta – come detto – che al momento del divorzio l'appellante si era vista riconoscere una rendita d'indigenza di fr. 1631.– mensili anche per l'impossibilità, a 70 anni, di costituire una previdenza propria (l'attuale art. 124 cpv. 1 nCC prevede espres­samente “un'indennità adeguata” qualora al momento del divorzio sia già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi). Di conseguenza, nella fattispecie, il “secondo pilastro” è rimasto interamente all'ex marito (“Costatato che la moglie risulta già percepire l'AVS, la stessa non può pretendere ad alcuna prestazione fondata sul citato art. 22 LFLP”: sentenza del 21 ottobre 1996, consid. 6, pag. 6 a metà).

 

                                13.   Se al momento del divorzio la convenuta fosse stata indennizzata per l'impossibilità di costituirsi una previdenza propria, invece che con una rendita, con un versamento in capitale (ad esem­pio con la metà della prestazione d'uscita maturata dall'attore presso la sua cassa pensione), la diminuita capacità contributiva dell'attore non la toccherebbe (o la toccherebbe in misura assai limitata). Sotto il profilo dell'art. 153 vCC non risulta “equo” perciò ch'essa sopporti interamente le conseguenze legate alla sopravvenuta invalidità del debitore, il quale a 63 anni possiede tuttora un capitale di oltre fr. 170 000.– (doc. DD). Per di più non bisogna trascurare che al momento del divorzio la rendita d'indigenza era stata fissata dal Pretore con qualche agio, lasciando che la convenuta potesse conservare l'intero suo capitale. Non sarebbe “equo” disconoscere totalmente, oggi, quel pur modesto margine. Nell'ambito di un giudizio equitativo si giustifica di conseguenza che l'attore partecipi, ancorché in misura ridotta e non secondo i rigidi criteri applicati in materia di assicurazioni sociali, a colmare l'ammanco nel fabbisogno (fr. 1088.– mensili) che l'appellante si trova a dover sopportare senza responsabilità alcuna. Tutto ben ponderato, l'assunzione di un quarto (fr. 272.– mensili) è una proporzione equa che rientra nelle sue possibilità. Ne discende che il nuovo contributo d'indigenza va fissato in

                                         fr. 1270.– mensili arrotondati (fr. 999.– più fr. 272.–). L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

 

                                14.   L'appellante chiede che, comunque sia, la riduzione del contributo in suo favore abbia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Risalire alla data della petizione sarebbe – a suo dire – iniquo, poiché la obbligherebbe a rimborsare la differenza percepita in eccesso pendente causa. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, nondimeno, che la modifica di una pensione alimentare derivante da una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, in linea di principio, dal momento in cui è introdotta l'azione. Se il motivo per cui è chiesta la riduzione è già dato a quel momento, non bastano motivi di equità – contrariamente all'opinione di Hindeling/Steck (op. cit., pag. 363 nota 8d) – per far decorrere gli effetti della sentenza più tardi. La creditrice deve mettere in conto l'eventualità di una riduzione o

                                         di una soppressione della rendita fin dall'inizio (DTF inedita del 15 aprile 1999 in re P.-K., consid. 4b con riferimento a DTF 117 II 368 consid. aa; Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii). In concreto il motivo della riduzione sussisteva già al momento in cui è stata presentata la petizione. L'interessata doveva di conseguenza preventivare l'eventualità di un parziale rimborso, tanto più che i mezzi a tal fine non le mancano. Si rammenti che l'attore si era visto negare a suo turno una riduzione provvisionale del contributo (sopra, consid. B), e ciò proprio per il fatto che dispone di congrui risparmi.

 

                                15.   Se ne conclude che l'appello dev'essere parzialmente accolto e la nuova rendita d'indigenza fissata in fr. 1270.– mensili a valere dal 22 maggio 2000. Gli oneri del giudizio odierno seguono, per principio, il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante postulava la riforma della sentenza impugnata nel senso di confermare la rendita originaria di fr. 1631.– mensili. Rispetto all'ammontare stabilito dal Pretore (fr. 857.20 mensili) essa ottiene causa vinta per poco più della metà, giacché il nuovo contributo va stabilito, come detto, in fr. 1270.– mensili (l'indicizzazione non è contestata). Soccombe però sulla decorrenza della modifica. Appare equo perciò suddividere la tassa di giustizia e le spese tra i contendenti in ragione di un mezzo ciascuno, compensando le ripetibili.

 

                                16.   Per quanto attiene alla tassa di giustizia (fr. 1800.–) e alle spese (fr. 150.–) di prima sede, il Pretore le ha addebitate anch'esse alle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Visto l'esito del giudizio odierno, tale dispositivo non resiste alla critica. Nella petizione l'attore sollecitava infatti la soppressione della rendita (salvo riconoscere nelle conclusioni, in parziale acquiescenza, fr. 260.– mensili), mentre la convenuta si opponeva a qualsiasi riduzione. Nel complesso, l'attore esce quindi vittorioso per due noni. Gli devono essere posti a carico, di conseguenza, sette noni degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotte. L'interessata rivendica fr. 12 000.– in caso di vittoria integrale (appello, domanda n. 1.2), applicando l'aliquota media dell'8% prevista dall'art. 9 cpv. 1 TOA al valore litigioso di fr. 150 000.– stabilito dal Pretore (art. 150 CPC). Tale criterio non è corretto.

 

                                         a)   In conformità alla prassi del Consiglio di moderazione, l'onorario dovuto a un legale per una causa intesa alla riduzione di un contributo alimentare in favore dell'ex coniuge va calcolato giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, analogamente all'onorario per le cause di stato (CdM, sentenza del 4 dicembre 1997 in re M., consid. 2; prassi inaugurata dal Consiglio di disciplina forense con sentenza del 5 maggio 1982 in re T. e S., consid. 2b). Il compenso rientra così tra un minimo di fr. 1000.– e un massimo di fr. 25 000.–, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Certo, ci si può domandare se, dato il carattere meramente pecuniario di una causa volta alla riduzione di un contributo alimentare, non sia più pertinente definire l'onorario dell'avvocato secondo i parametri ad valorem dell'art. 9 cpv. 1 TOA (in tal senso: I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in re T., consid. 3; analogamente: sentenza del 9 dicembre 1998 in re S., consid. 9). Non spetta però alla Camera civile di appello scostarsi dalla giurisprudenza del Consiglio di moderazione, organo istituzionalmente preposto all'interpretazione e all'applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 in re B., consid 13c).

 

                                         b)   Il processo in esame non si è rivelato particolarmente complesso dal profilo giuridico o specialmente laborioso nell'accertamento dei fatti. Ha nondimeno richiesto al patrocinatore della convenuta la redazione dei memoriali di risposta (8 pagine) e di duplica (7 pagine), la partecipazione all'udienza preliminare (verbali, pag. 7 e 8), la comparizione a un'altra udienza per l'interrogatorio formale delle parti (verbali, pag. 9 a 12), come pure la stesura di un allegato conclusivo (6 pagine), oltre ad alcuni probabili colloqui con la cliente. Verosimilmente ciò avrebbe giustificato un onorario complessivo attorno ai fr. 5000.–, che apparirebbe ragionevole anche sotto un profilo meramente orario (l'importo citato retribuirebbe una ventina d'ore a fr. 250.– l'una). A ciò occorre ancora aggiungere le spese e l'IVA. In caso di totale vittoria la convenuta avrebbe quindi ottenuto una prevedibile indennità per ripetibili di circa fr. 5800.– complessivi. Dato ch'essa soccombe per due noni, l'indennità va ridotta a fr. 4500.– arrotondati.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza sono così riformati:

 

                                         1.   In parziale accoglimento della petizione, la rendita d'indigenza stabilita a carico di __________ __________ con sentenza del 21 ottobre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. __________.__________) in favore di __________ __________ __________ è ridotta a fr. 1270.– mensili dal 22 maggio 2000.

                                         3.   La tassa di giustizia di fr. 1800.– e le spese di fr. 150.–, il cui saldo va anticipato dall'attore, sono poste per due noni a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4500.– per ripetibili ridotte.

 

                                         Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.

                                     

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 900.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 950.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________a, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria