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Incarto n.: |
3 ottobre 2001/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, |
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segretario: |
Ambrosini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.____._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 31 gennaio 2001 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 luglio 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ __________ (1948) e __________ nata __________ (1950), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta il 25 giugno 1998. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, una rendita di indigenza per la moglie di fr. 2'500.– mensili ai sensi dell'art. 152 vCC sino al 31 dicembre 2001, ridotta poi a fr. 1'200.– fino al pensionamento della beneficiaria, come pure un contributo alimentare per ciascuno dei figli __________ (1982) e __________ (1984) di fr. 1'500.– mensili indicizzati, oltre l'impegno per il padre di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne __________ secondo accordi separati. __________ __________ beneficia dal 1° agosto 1997 di una mezza rendita d'invalidità.
B. __________ __________ si è risposato il 15 febbraio 2000, ad __________ __________ (Libano), con __________ __________ __________ (1964). Dal nuovo matrimonio è nata __________, il ____________________ 2000. Il 31 gennaio 2001 __________ __________ ha promosso causa contro l'ex moglie __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la soppressione della rendita a lei dovuta, subordinatamente per ottenerne la riduzione a fr. 500.– mensili. Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato in via cautelare la soppressione immediata della rendita, in via subordinata la sua riduzione a fr. 500.– mensili. Il 5 febbraio 2001 egli ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 28 marzo 2001, indetta per la discussione cautelare, __________ __________ si è opposta alle richieste. Non essendovi istruttoria da compiere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le proprie domande. Con decreto del 9 aprile 2001 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 320.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 23 aprile 2001 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. La procedura verte in concreto sulla soppressione cautelare del contributo alimentare per la moglie. Ora, l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
2. Introdotta l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il giudice può, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, ridurre o sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti), come per esempio nel caso in cui una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).
3. In concreto il Pretore ha accertato che dopo il divorzio la situazione dell'attore si è modificata, essendosi egli risposato e avendo avuto, il 7 dicembre 2000, la figlia Nur. Parallelamente il primo giudice ha constatato però che nel frattempo erano decaduti gli impegni alimentari dell'istante verso i figli del primo matrimonio, diventati maggiorenni, sicché l'aumento del fabbisogno dovuto alla nascita della quinta figlia appariva compensato da tale minor onere alimentare. Egli ha rilevato inoltre che non appare possibile alcun raffronto della situazione attuale dell'attore con quella al momento del divorzio, in mancanza di dati sui redditi conseguiti nel 1998. Donde la reiezione dell'istanza provvisionale.
4. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto dell'onere supplementare a suo carico dopo la nascita di __________, né del fatto che il suo fabbisogno, in particolare per i maggiori costi di alloggio, non è più coperto dalle entrate. Egli sostiene dipoi che non gli è possibile incrementare i propri redditi, vista l'attività di guaritore che dipende dalla generosità dei pazienti, e l'invalidità al 50%, che non gli consente altre attività lucrative.
5. Nell'istanza cautelare del 31 gennaio 2001 l'istante aveva addotto di essere invalido al 50% (dal 1997, prima del divorzio) e di lavorare per il resto quale guaritore (dal 18 giugno 1993, come risulta dall'autorizzazione rilasciata dalla Sezione sanitaria del Dipartimento delle opere sociali il 18 giugno 1993, doc. E), conseguendo un reddito mensile di fr. 8'500.– che non gli permetteva di far fronte al fabbisogno di fr. 11'560.–. Il nuovo matrimonio e la nascita della figlia Nur imponevano quindi la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie, vista la sua impossibilità di migliorare le entrate. Il Pretore, ricordati i presupposti per modificare una rendita di indigenza, ha ritenuto superfluo ricalcolare i fabbisogni delle parti, poiché il maggior onere derivante dalla nascita della quinta figlia appariva compensato – come detto – dalla decadenza dei contributi alimentari per le figlie __________ e __________, ormai maggiorenni (decreto, pag. 6). L'appellante non si confronta con tale argomentazione. Si limita ad affermare di non poter estendere la propria attività lucrativa a causa dell'invalidità parziale. Ciò non è tuttavia pertinente ai fini del giudizio sull'istanza provvisionale. L'attore avrebbe dovuto rendere verosimile – come si è spiegato – che nella fattispecie soccorrono circostanze straordinarie e urgenti che impongono una modifica già in via provvisionale della sentenza di divorzio.
6. Ora, l'istante non ha precisato quali erano le sue entrate e il suo fabbisogno nel 1998, quando ha assunto l'impegno di versare i contributi alimentari all'ex moglie e alle figlie, né ha fornito dati attendibili sulla sua attività di guaritore. Egli prospetta un fabbisogno di fr. 11'560.– mensili, valendosi di taluni giustificativi sulle sue spese nel 2000 e della tassazione 1999/2000, dalla quale risulta un reddito annuo imponibile di fr. 30'044.– (doc. F). Ma ciò non basta per un confronto attendibile, foss'anche solo a livello di apparenza, tra la sua situazione del 1998 e quella attuale. A ragione il primo giudice ha ritenuto pertanto che l'interessato non ha reso verosimili i presupposti dell'art. 153 vCC né, tanto meno, circostanze straordinarie e urgenti a sostegno della sua istanza cautelare. Il che rende effettivamente superfluo indagare sui rispettivi redditi e fabbisogni. Con ogni evidenza l'apprezzamento cautelare non pregiudica né anticipa alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali e i confronti con i redditi e i fabbisogni esistenti nel 1998 potranno essere debitamente accertati nella causa di merito, ove il giudice fruisce di pieno potere cognitivo. Giovi ricordare, nondimeno, che in caso di nuovo matrimonio del debitore alimentare, il coniuge di lui ha il dovere di assisterlo nell'adempimento dei suoi doveri di mantenimento verso l'ex coniuge o verso i figli (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 79 II 140/131; SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 41 ad art. 159 CC; ZBJV 133 [1997] pag. 546). In sede di merito andrà accertata, quindi, anche la capacità lucrativa della seconda moglie dell'appellante.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni seria possibilità di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario