Incarto n.
11.2001.00056

Lugano

4 maggio 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da

 

 

__________ __________ -__________, __________ __________

__________ __________, __________ __________

__________ __________, __________ __________, e

__________ __________, __________ __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;

 

premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;

 

rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;

 

accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;

 

osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;

 

preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;

 

ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

 

ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;

 

stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.–  complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario