Incarto n.:
11.2001.00068

Lugano

20 giugno 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.______ (comproprietà immobiliare: rendiconto) del­la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________

al quale sono subentrati gli eredi

__________, __________ -__________, __________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'azione di rendiconto promossa da __________ __________ contro il fratel­lo __________ __________, relativa alla comproprietà della particella n. __________RFD di __________, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 14'000.– per ripetibili;

 

accertato che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 14 maggio 2001, chiedendo l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

 

constatato che con osservazioni del 19 giugno 2001 __________, __________ -__________, __________ e __________ __________i, subentrati al padre, deceduto in pendenza di causa, hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

 

ricordato che in seguito all'avvio di trattative per una soluzione stragiudiziale della vertenza la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello con ordinanza del 12 ottobre 2001;

 

preso atto che il 7 giugno 2002 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo che mette fine a ogni loro controversia e hanno chiesto lo stralcio della procedura, con spese a carico dell'appellante e compensazione delle ripetibili;

 

stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto della transazione. La causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario