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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, |
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segretario: |
Ambrosini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________ __________, __________)
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contro |
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__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)
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e nella analoga causa __________.__________.__________della medesima Pretura introdotta dai convenuti nei confronti dell'attore;
giudicando ora sul decreto del 30 maggio 2001 con cui il Pretore ha accolto la richiesta di riduzione dei contributi di mantenimento presentata da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ e __________ __________ con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 luglio 1994, passata in giudicato, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ (1943) e __________ nata __________ (1938), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il 29 marzo 1994. In quest'ultima il marito si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 5'600.– mensili sulla base dell'art. 151 cpv. 1 vCC per la moglie e uno di fr. 1'020.– mensili per il figlio __________ (1977) fino al momento in cui la relativa formazione potesse ritenersi normalmente conclusa.
B. Il 10 marzo 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che i contributi fossero ridotti, già in via cautelare, a fr. 3'173.– mensili per l'ex moglie e a fr. 537.– per il figlio. Con decreto del 18 novembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto a fr. 4'193.– mensili (fr. 4'593.– dal 1° febbraio 1999) la pensione per l'ex moglie e a fr. 700.– mensili (fr. 800.– dal 1° febbraio 1999) il contributo per il figlio. Un appello presentato il 30 novembre 1998 da __________ __________ è stato parzialmente accolto il 12 maggio 1999 da questa Camera (inc. __________.__________.__________), che ha fissato il contributo per l'ex moglie in fr. 3'743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 (fr. 4'143.– mensili dal 1° febbraio 1999) e quello per il figlio in fr. 650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 (fr. 750.– mensili dal 1° febbraio 1999). Una domanda di interpretazione introdotta il 7 giugno 1999 da __________ e __________ __________ è stata accolta il 24 giugno 1998 da questa Camera, nel senso che il contributo mensile per l'ex moglie è stato rettificato in fr. 3'868.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e in fr. 4'278.– mensili successivamente, rispettivamente quello per il figlio in fr. 675.– e in fr. 775.– mensili (inc. __________.__________.__________).
C. Il 27 dicembre 1999 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere un'ulteriore riduzione del contributo mensile a fr. 1'735.20 per l'ex moglie e a fr. 140.40 per il figlio (inc. __________.__________.__________). Con decreto del 19 gennaio 2000, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto a fr. 2'400.– mensili il contributo per __________ __________ e a fr. 600.– quello per __________. Con istanza del 10 febbraio 2000 costoro hanno postulato una provvigione ad litem di fr. 5'000.– o, quanto meno, l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. __________. __________. __________). All'udienza del 24 maggio 2000, indetta per le discussioni di entrambe le istanze cautelari, __________ __________ ha offerto un contributo mensile di fr. 2'031.– per l'ex moglie e di fr. 600.– per il figlio, opponendosi alla richiesta di provvigione ad litem. __________ e __________ __________ hanno proposto il rigetto dell'istanza di riduzione del contributo. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 6 febbraio 2001 __________ __________ ha chiesto di ridurre la pensione per l'ex moglie a fr. 2'400.– mensili dal 1° gennaio 2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr. 1'400.– dal 1° gennaio 2001, rispettivamente a fr. 600.– mensili il contributo per il figlio, mentre i convenuti hanno proposto di confermare i contributi fissati da questa Camera fino al 30 aprile 2000 e di ridurli in seguito a fr. 2'400.– mensili e a fr. 600.– mensili.
D. Statuendo il 30 maggio 2001, il Pretore ha accolto l'istanza del 27 dicembre 1999, ha ridotto il contributo per l'ex moglie a fr. 2'400.– mensili dal 1° gennaio 2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr. 1'400.– dal 1° gennaio 2001, rispettivamente a fr. 600.– mensili quello per il figlio. L'istanza 10 febbraio 2000 dei convenuti è stata dichiarata irricevibile. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
E. Contro il citato decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 18 giugno 2001 nel quale chiedono – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il contributo per l'ex moglie sia ridotto a fr. 2'400.– mensili e quello per il figlio a fr. 600.– mensili solo dal 1° maggio 2000. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2001 __________ __________ conclude per la reiezione dell'appello e per la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
2. L'emanazione di misure provvisionali in processi volti alla modifica di contributi alimentari o di rendite d'indigenza in favore dell'ex coniuge era regolata per analogia, nel vecchio diritto, dall'art. 145 cpv. 2 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 30 ad art. 153 vCC con richiami). Di per sé la soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato nella sentenza di divorzio era quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso).
Estremi del genere si ravvisavano ad esempio – ed era l'unico citato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – quando, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni economiche, il debitore non era più in grado di erogare la rendita (o il contributo) senza trovarsi in gravi difficoltà, mentre si poteva ragionevolmente pretendere che il creditore sopportasse la riduzione o la soppressione del beneficio (Lüchinger/Geiser, loc. cit. con riferimenti; DTF 118 II 229 in alto). Estremi analoghi si potevano prospettare altresì, nel caso in cui fossero migliorate le condizioni economiche del beneficiario, ove il pagamento della rendita (o del contributo), per quanto possibile al debitore, lasciasse a quest'ultimo solo il minimo esistenziale o poco più, mentre il beneficiario si ritrovasse già a prima vista – in virtù del miglioramento – con un agio considerevole (I CCA, sentenza del 19 febbraio 2001 in re P., consid. 4).
Come nel vecchio diritto, le misure cautelari possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
3. In concreto il Pretore ha accertato che sino alla fine del 2000 l'istante ha guadagnato mensilmente fr. 6'510.– e che in seguito le sue entrate sono diminuite a fr. 5'250.– (fr. 1'750.– dall'assicurazione contro la disoccupazione e fr. 3'500.– dalla __________), senza che fossero emersi altri introiti. Il primo giudice ha inoltre rilevato che il capitale di liquidazione ricevuto dal datore di lavoro (____________________) è stato consumato e che il riscatto di una polizza vita non dimostra che l'istante disponga ancora di capitale. Egli ha poi stabilito il fabbisogno dell'istante in fr. 3'249.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 1'200.–, premio della cassa malati fr. 579.–, spese di trasporto fr. 45.–, spese di fisioterapia fr. 200.– e imposte fr. 300.–). Per quanto riguarda la convenuta, il Pretore ha appurato che dal 1° maggio 2000 essa percepisce una rendita AVS di fr. 1'800.– mensili per sé e di fr. 700.– per il figlio. Quanto al fabbisogno, egli lo ha calcolato in fr. 3'031.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 1'200.–, premio della cassa malati fr. 170.–, assicurazione mobilia domestica fr. 59.–, assicurazione RC privata fr. 14.–, assicurazione sulla vita fr. 330.–, contributo AVS fr. 33.– e imposte fr. 300.–). Ciò premesso, il Pretore ha ridotto il contributo per l'ex moglie a fr. 2'400.– mensili dal 1° gennaio 2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr. 1'400.– dal 1° gennaio 2001, rispettivamente a fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 2000 quello per il figlio.
4. Gli appellanti fanno valere che nel reddito della controparte non è stato considerato il capitale di liquidazione di fr. 70'000.– ricevuto nel febbraio 2000 dall'ex datore di lavoro e censurano il fatto che il Pretore l'ha ritenuto consumato, senza tenere conto della circostanza che tale importo è stato ricevuto pendente causa, ossia in un momento in cui i contributi sono stati drasticamente ridotti, e che parte dei debiti pagati, in particolare le spese legali e le imposte arretrate, sono estranei al calcolo del fabbisogno personale. Essi ritengono pertanto che il reddito della controparte dal mese di febbraio 2000 al mese di febbraio 2001 ammonti a fr. 12'343.– mensili.
5. Dagli atti risulta che nel febbraio 2000 il marito ha ricevuto dalla ditta __________ __________, di cui era dipendente, un'indennità di uscita di fr. 70'000.–. Con questo capitale egli ha pagato debiti fiscali per fr. 22'309.25, debiti privati per fr. 9'500.–, debiti bancari per fr. 7'195.45, onorari di professionisti per fr. 22'127.–, contributi alimentari per fr. 7'500.–, debiti per prestazioni mediche per fr. 1'446.30 e debiti per manutenzione dell'auto di fr. 1'459.40, per un totale di fr. 71'537.40 (doc. Ax8). Ora, è pacifico che nel calcolo dei contributi alimentari occorre considerare anche il reddito della sostanza e, contrariamente a quanto pretende l'appellato, non è dato a divedere il motivo per cui il capitale ricevuto dal datore di lavoro non andrebbe considerato. In concreto qualche perplessità desta il fatto che l'interessato abbia immediatamente consumato il capitale per il pagamento di debiti pur essendo conscio dei suoi impegni nei confronti dell'ex moglie e del figlio, tanto più se si pensa che l'obbligo di mantenimento è prioritario rispetto ai debiti verso terzi. Tuttavia, nella misura in cui il debitore della rendita ha alienato il suo patrimonio e non è più possibile ricostituirlo, ci si deve fondare sul reddito effettivo che resta a disposizione (DTF 117 II 16 consid. 2b). Ne discende che, per quanto ciò possa apparire insoddisfacente, non è possibile computare all'istante un reddito della sostanza. L'appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.
6. Gli appellanti contestano il fabbisogno dell'istante e chiedono di stralciare fr. 200.– per le spese di fisioterapia, fr. 50.– per le spese di trasporto e di ridurre a fr. 311.20 il premio cassa malati.
a) Nel fabbisogno minimo è compreso il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e 146), sempre che ne sia dimostrata la necessità e l'entità (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 16 ad art. 163 CC, n. 40 ad art. 166 CC; DTF 112 II 404 consid. 6). Dagli atti risulta che nella fattispecie l'istante nel 1999 si è sottoposto a sedute di fisioterapia di riabilitazione in seguito a problemi cardiaci. I relativi costi sono stati assunti però dalla Cassa malati __________ (doc. Vx5 e Px8), senza che risultino franchigie a carico dell'assicurato. In siffatte circostanze, l'interessato non ha reso verosimile l'addebito di oneri non coperti dall'assicurazione. L'importo di fr. 200.– mensili deve quindi essere stralciato dal suo fabbisogno.
b) Le spese di trasporto possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Nella fattispecie l'interessato non esercita più un'attività lavorativa e nemmeno ha reso verosimile la necessità di utilizzare un veicolo privato per visite mediche o di fisioterapia (né egli lo spiega). Anche tale posta segue pertanto il destino della precedente.
c) Per quanto riguarda il premio cassa malati, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, tenuto conto dei problemi di salute dell'istante, è nell'interesse dei convenuti garantirgli un grado di copertura che in caso di malattia gli consenta di far fronte agli obblighi contributivi, di modo che si giustificava di inserire nel fabbisogno minimo il premio per le indennità giornaliere, ma non altri costi non rientranti nelle assicurazioni strettamente necessarie (sentenza del 12 maggio 1999, consid. 4a). Non vi sono ragioni, né l'interessato le indica, per modificare tale conclusione, sicché si giustifica ammettere nel fabbisogno solo l'importo di fr. 311.20 mensili (doc. Ox8).
7. L'istante fa valere che dal 1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo è aumentato a fr. 1'100.–. Il Pretore ha invero ripreso l'importo indicato dall'interessato, ma ciò non è decisivo poiché la metodica per il calcolo del contributo alimentare, in particolare per la determinazione dei rispettivi fabbisogni, è di diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Ritenuto che questa Camera inserisce sempre nel fabbisogno di un coniuge il minimo del diritto esecutivo per persona sola, senza riguardo ad un'eventuale coabitazione (da ultimo: I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 in re R., consid. 6a), nel fabbisogno dell'interessato va incluso l'importo di fr. 1'100.– mensili (FU __________/__________del ____________________ __________, pag. __________). In conclusione il fabbisogno minimo dell'istante risulta così di fr. 2'912.– mensili.
8. Gli appellanti chiedono che l'onere di locazione loro riconosciuto dal Pretore sia aumentato da fr. 1'200.– a fr. 2'000.– mensili. Dagli atti risulta che gli interessati abitano a __________ in un appartamento di 5 locali e mezzo per il quale versano una pigione complessiva di fr. 2'000.– mensili (doc. 34). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, il richiamo alla parità di trattamento vale tra persone sposate, ma non più dopo lo scioglimento del matrimonio (I CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 nella causa P., consid. 7a). In concreto il costo di fr. 1'200.– mensili ammesso dal primo giudice è quello che si può ragionevolmente riconoscere per un appartamento a __________ destinato a una persona sola. Ne segue che l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica, sicché il fabbisogno dell'interessata, con l'adeguamento del minimo del diritto esecutivo (consid. 7), deve essere stabilito in fr. 3'206.– mensili.
9. Nelle circostanze descritte, con un reddito mensile fino al 31 dicembre 2000 di fr. 6'510.– l'istante, dedotto il fabbisogno di fr. 2'912.– mensili, dispone di un agio di fr. 3'598.–, che deve mettere a disposizione dei convenuti. Il minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il diritto di vedersi garantire (DTF 127 III 70 consid. 2c, 123 III 5 consid. 3b/bb) è così salvaguardato. Il contributo per l'ex moglie deve quindi essere ridotto a fr. 2'998.– mensili e quello per il figlio a fr. 600.– mensili.
10. Dagli atti risulta che dal 1° maggio 2000 l'ex moglie percepisce una rendita AVS di fr. 1'800.– mensili (doc. 33). Ora, se non è escluso, in effetti, che un notevole miglioramento della situazione economica del beneficiario possa bastare per modificare una rendita d'indigenza già in via provvisionale, si deve ancora valutare se il pagamento della rendita pendente causa lasci al debitore un margine iniquo sul minimo esistenziale per rapporto a quello di cui gode il creditore in seguito al miglioramento della sua condizione finanziaria (sopra, consid. 2 a metà). Dedotto dal reddito di fr. 6'510.– mensili il fabbisogno di fr. 2'912.–, come pure il contributo per la moglie (fr. 2'998.–) e quello per il figlio (fr. 600.–), l'istante non ha a fine mese alcun agio rispetto al suo fabbisogno minimo. All'ex moglie rimane invece, a fine mese, un saldo attivo di fr. 1'592.– (fr. 2'998.– + fr. 1'800.– ./. fr. 3'206.–). Tale differenza può invero apparire urtante e iniqua, ma ciò non significa ancora che il contributo debba essere ridotto già in via cautelare. Intanto, contrariamente a quanto esposto dall'istante nel suo memoriale conclusivo (sostanzialmente ripreso dal Pretore), la ripartizione delle eccedenze si riferisce alla fissazione di contributi alimentari fra persone ancora sposate e il cui obbligo di mantenimento è retto dall'art. 163 CC (DTF inedita dell'11 maggio 1999 in re B., inc. 5P.131/1999). Inoltre la situazione della moglie non può dirsi migliorata rispetto alla sentenza di divorzio per il solo fatto di percepire una rendita AVS, la quale sostituisce unicamente parte del contributo versato (doc. A: convenzione sugli accessori del divorzio, clausola n. 4.2). Del resto il contributo, fondato sull'art. 151 vCC, garantiva alla moglie il tenore di vita avuto durante il matrimonio e l'istante non pretende che dopo avere versato i contributi gli rimanesse un agio mensile. Non vi sarebbe dunque spazio, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, per una riduzione pendente causa del contributo. L'appellante, tuttavia, si limita a rivendicare per sé un contributo mensile di fr. 2'400.–, di modo che la prestazione deve essere ridotta a tale importo.
Dal 1° gennaio 2001, come si è visto, il reddito dell'istante è sceso a fr. 5'250.–, ragione per cui l'agio si riduce a fr. 2'338.–, importo che deve essere messo a disposizione dei convenuti. Invariato il contributo per il figlio (fr. 600.–), quello per l'ex moglie deve essere fissato pertanto in fr. 1'700.– mensili. L'appello, in ultima analisi, deve essere accolto entro questi limiti.
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta solo parzialmente, onde la suddivisione dei costi tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio implica la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che segue la medesima ripartizione.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti non può essere accolta. Dagli atti risulta che la convenuta, oltre a disporre di un agio mensile di fr. 294.–, è titolare di un libretto di risparmio all'__________ di __________ il cui saldo, al 31 ottobre 2000, ammontava a fr. 3'149.20 (interrogatorio formale del 14 novembre 2000, risposta n. 9 e doc. 38), che l'interessata non pretende avere nel frattempo consumato. Essa non può di conseguenza essere ritenuta indigente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1. In parziale accoglimento dell'istanza 27 dicembre 1999, __________ __________ è tenuto a versare i seguenti contributi alimentari mensili:
– dal 1° gennaio 2000
fr. 2'998.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________;
– dal 1° maggio 2000
fr. 2'400.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________;
– dal 1° gennaio 2001
fr. 1'700.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________.
4. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello è respinta.
IV. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario