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Incarto n. |
15 maggio 2002/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, |
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segretario: |
Ambrosini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.____.___(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 20 marzo 2001 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________)
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contro |
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__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),
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giudicando ora sul decreto cautelare (“sentenza”) del 19 giugno 2001 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attore volta a sopprimere in via provvisionale il contributo di mantenimento per la convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso il 19 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 31 ottobre 1968 fra __________ __________ (____________________1943) e __________ nata __________ (____________________1939). Dall'unione erano nati __________ (1969), __________ (1970) __________ __________ (1973). La sentenza obbligava il marito, che a quel momento era impiegato di banca, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 1800.– mensili indicizzati. Il 18 settembre 1998 __________ __________ si è risposato con __________ __________ (6 maggio 1962), dalla quale non ha figli, e il 31 ottobre 2000 è stato posto in pensionamento anticipato per ristrutturazione dell'istituto bancario. Attualmente egli percepisce rendite per complessivi fr. 4578.– lordi mensili. La sua seconda moglie è proprietaria di un salone di fisioterapia e nell'ultima dichiarazione d'imposta ha notificato un reddito netto di fr. 42 000.– annui. __________ __________ __________, senza formazione professionale, non esercita attività lucrativa e dal 1° marzo 2001 riceve un sussidio di fr. 300.– mensili dall'assistenza pubblica.
B. Il 20 marzo 2001 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del contributo di mantenimento in favore di lei, formulando la medesima richiesta già in via cautelare. L'11 maggio 2001 la convenuta ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 22 maggio 2001, indetta per discutere la cautelare, si è opposta a ogni riduzione del contributo. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno confermato le loro domande in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Con decreto (“sentenza”) del 19 giugno 2001 il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili. Sull'assistenza giudiziaria postulata dalla convenuta il Pretore non ha statuito.
C. __________ __________ è insorto contro il decreto appena citato con un appello del 5 luglio 2001 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per l'ex moglie sia ridotto in via cautelare a fr. 550.– mensili e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2001 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto anzitutto che la modifica cautelare del contributo stabilito nella sentenza di divorzio fosse subordinata ai requisiti cumulativi dell'art. 376 cpv. 1 CPC (urgenza, notevole pregiudizio e parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito). Ciò premesso, egli ha accertato che l'istante, per rapporto al reddito di fr. 5829.50 netti mensili conseguito al momento del divorzio, dopo il pensionamento anticipato a 57 anni percepisce solo fr. 4578.– lordi mensili. Il primo giudice ha ritenuto nondimeno che da lui si possa ragionevolmente pretendere, data l'età e l'esperienza professionale, la ricerca di un nuovo lavoro, “quand'anche in forma ridotta”, che gli consentisse di “guadagnare quantomeno alcune centinaia di franchi” (decreto impugnato, pag. 4 verso il basso). A maggior ragione, egli ha soggiunto, se si pensa che il giudice del divorzio aveva imputato alla convenuta – allora cinquantottenne, senza formazione professionale e cagionevole di salute – un reddito ipotetico di fr. 850.– mensili. Il Pretore ha ricordato dipoi che, oltre alle entrate dell'istante, occorre considerare gli introiti dalla seconda moglie, proprietaria di un salone di fisioterapia, che si aggirano attorno ai fr. 42 000.– netti annui (fr. 3500.– mensili). Ne ha dedotto, il Pretore, che la situazione finanziaria dell'istante non è verosimilmente peggiorata dopo il divorzio. A suo parere, non si può pretendere nemmeno che la convenuta accetti la soppressione cautelare del contributo, fondato sull'art. 152 vCC, ove appena si pensi ch'essa “ha dovuto rivolgersi all'assistenza sociale, non disponendo dei mezzi di sostentamento necessari” (decreto, pag. 5 in alto). Quanto al pensionamento di lei, esso interverrà solo nel 2003, mentre a una sua richiesta di prestazioni AI presentata il 27 giugno 2000 non è ancora giunta risposta. Onde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.
2. L'appellante rimprovera al Pretore di avere subordinato l'accoglimento dell'istanza alle condizioni dell'art. 376 cpv. 1 CPC anziché a quelle dell'art. 137 CC. Sottolinea che il pensionamento anticipato a 57 anni, non prevedibile al momento del divorzio e indipendente dalla sua volontà, ha sminuito le sue entrate al punto da esigere un'immediata riduzione del contributo per la convenuta a fr. 550.– mensili. Ribadisce che il suo reddito attuale (fr. 4578.– lordi mensili) non gli consente più di sovvenire al mantenimento dell'ex moglie senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, che è aumentato da fr. 3720.– a fr. 3951.05 mensili. L'appellante critica inoltre il reddito ipotetico imputatogli dal Pretore, sostenendo che alla sua età, dopo avere “passato una vita alle dipendenze della banca svolgendo sempre lo stesso lavoro (responsabile della sicurezza)”, non si può seriamente imporgli la ricerca di una nuova attività (appello, pag. 9 in alto). Per quel che attiene al reddito della seconda moglie, egli non contesta la cifra di fr. 3500.– mensili accertata dal primo giudice, ma fa valere che l'interessata “ha pure debiti, così come documentati e inviati con lettera 31 maggio 2001 alla Pretura” (pag. 9 nel mezzo). Asserisce dipoi che, comunque sia, il guadagno di costei va “considerato nell'ambito dell'economia domestica” (loc. cit.) e non semplicemente aggiunto al proprio. L'appellante prende atto per finire che la situazione della convenuta non è migliorata dopo il divorzio, tant'è ch'essa deve ricorrere alle prestazioni dell'assistenza pubblica, ma invoca l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo. A suo avviso, tutto quanto si può pretendere da lui consiste nella differenza tra il reddito effettivo conseguito e il citato fabbisogno minimo, ossia fr. 550.– mensili.
3. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua a essere disciplinata perciò dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Tale norma stabiliva che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandarne la soppressione o la riduzione quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita. Decisivo era che, dal profilo economico, le circostanze fossero cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC).
4. Introdotta un'azione di modifica, le misure provvisionali non sono mai state regolate – contrariamente a quanto reputa il Pretore – dall'art. 376 cpv. 1 CPC (Rep. 1974 pag. 58 in alto). Gli art. 376 segg. CPC disciplinano solo la procedura (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC con rinvio – oggi – all'art. 419c cpv. 1). Per tale ragione il giudizio impugnato è un decreto cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b CPC), non una sentenza. Comunque sia, l'erronea denominazione dell'atto non ha causato pregiudizio alle parti ed è priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC). Per tornare ai presupposti delle misure provvisionali, giovi rammentare che nelle azioni di modifica soggette al vecchio diritto essi erano disciplinati, per analogia, dall'art. 145 cpv. 2 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 30 ad art. 153 vCC con richiami). In quelle rette dalla legge nuova essi soggiacciono, per analogia, all'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), che riprende a sua volta il già citato art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). Criterio determinante per l'emanazione di misure provvisionali in simili cause è, dunque, la necessità di intervenire con urgenza (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, ad esempio, ove una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a versare la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). Ne segue che la soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è di per sé possibile, ma solo a condizioni straordinarie, in via eccezionale, da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).
5. Per quanto si riferisce al reddito dell'appellante, il Pretore ha accertato – come detto – che dopo il pensionamento anticipato avvenuto il 31 ottobre 2000 le entrate dell'istante sono diminuite dai fr. 5829.50 netti mensili stabiliti nella sentenza di divorzio a complessivi fr. 4578.– lordi mensili (doc. C, foglio 2 verso il basso), pari a circa fr. 4500.– netti (petizione, pag. 5 a metà). Egli ha ritenuto nondimeno che l'interessato possa trovare un'attività, “quand'anche in forma ridotta” (decreto impugnato, pag. 4 verso il basso). Ora, ci si può domandare se l'appellante, ormai prossimo ai sessant'anni, sia effettivamente in grado di trovare un nuovo lavoro, pur a tempo parziale. Dagli atti non risulta un solo elemento concreto che permetta di avvalorare tale supposizione, non bastando al proposito il semplice rinvio alle considerazioni esposte nella sentenza di divorzio sul reddito ipotetico della moglie. Tanto meno ove si consideri che il decreto impugnato non indica concretamente né l'attività che l'interessato potrebbe svolgere né il guadagno ch'egli potrebbe ritrarre, genericamente quantificato in “alcune centinaia di franchi” (decreto impugnato, loc. cit.). Ciò posto, la possibilità che l'appellante sia in grado di garantirsi un reddito equivalente a quello conseguito prima del pensionamento anticipato appare per lo meno incerta. Sia come sia, si presumesse pure – nel dubbio – ch'egli non possa conseguire lo stesso reddito di cui beneficiava fino al 31 ottobre 2000, l'appello è destinato ugualmente all'insuccesso, come si vedrà in seguito.
6. Si è accennato poc'anzi che, ai fini del giudizio, il Pretore ha reputato doversi tenere conto non solo del reddito dell'istante, ma anche del guadagno della seconda moglie, di fr. 42 000.– netti annui (fr. 3500.– mensili). L'appellante obietta che tale introito non va semplicemente aggiunto al proprio, ma “considerato nell'ambito dell'economia domestica” (appello, pag. 9 verso il basso). La censura è talmente vaga che potrebbe essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Giovi ricordare per vero che, in caso di nuovo matrimonio, il coniuge del debitore alimentare ha il dovere di assistere quest'ultimo nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuto – dandosene le circostanze – a estendere o riprendere a la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii). Sia come sia, si volesse pur prescindere dall'indeterminata motivazione dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
a) L'istante riconosce che la sua seconda moglie è proprietaria di un salone di fisioterapia e “all'ultima tassazione ha percepito un reddito netto dichiarato di fr. 42 000.–” (interrogatorio formale, verbale del 30 maggio 2001, foglio 8, risposte 1a e 1b). Già la portata di tale ammissione lascia perplessi. Per il reddito di un lavoratore indipendente non fa stato in effetti il guadagno al momento del giudizio, ma quello medio, conseguito sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 in re X, inc. __________.__________/__________, consid. 3a con rinvii). L'importo deve ancorarsi inoltre al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). L'appellante non ha addotto elementi attendibili che permettano di valutare le entrate della seconda moglie nel lasso di almeno tre anni. Ha prodotto solo una tassazione comune del biennio 1999/2000, da cui risulta un reddito aziendale di fr. 46 704.– (doc. P). Ma ciò non basta per rendere verosimile il guadagno di lei, il documento in questione non distinguendo le entrate dell'uno da quelle dell'altro coniuge e attestando anzi redditi di varia natura (aziendale, del lavoro, della sostanza e d'altra fonte) per quasi fr. 150 000.– annui. Per di più, il guadagno netto di fr. 42 000.– annui dichiarato “all'ultima tassazione” si fonda sulle sole affermazioni dell'istante e non trova riscontro in alcun documento contabile o fiscale dell'incarto. Tutto si ignora anzi sul modo in cui sarebbe calcolato il guadagno della moglie, né risulta possibile determinare quali oneri siano stati dedotti dal reddito lordo per giungere alla cifra prospettata dall'istante. Ciò non basta manifestamente per rendere attendibile il reddito in questione.
b) Riguardo al fabbisogno della seconda moglie, l'appellante sostiene che “dinanzi ad una tale entrata [essa] ha pure debiti, così come documentati e inviati con lettera 31 maggio 2001 alla Pretura” (appello, pag. 9 nel mezzo). Se non che, i documenti cui si riferisce l'istante (una dichiarazione del 26 novembre 1997 e una del 25 aprile 2001 di __________ __________, madre della seconda moglie) sono stati prodotti dopo la discussione del 22 maggio 2001. Avrebbero quindi potuto essere acquisiti agli atti solo previa restituzione in intero (art. 138 CPC) o assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC). A parte ciò, da tali documenti si evince unicamente l'esistenza di un debito della seconda moglie nei confronti della madre, senza interessi, che il 1° gennaio 1997 ammontava a
fr. 50 000.– e due anni dopo, il 1° gennaio 1999, si era ridotto a fr. 40 000.–. Nulla è dato di sapere tuttavia sulla natura né sullo scopo del debito, né tanto meno sulla sua scadenza. Invano si cercherebbe poi nell'incarto qualsiasi elemento atto a stabilire – quanto meno approssimativamente – gli oneri ricorrenti a carico della moglie dell'appellante. Ciò rende impossibile valutare, ancorché nel quadro di una procedura sommaria, il fabbisogno di costei.
c) In definitiva l'appellante si è limitato a far valere un peggioramento della propria situazione finanziaria, senza fornire però dati attendibili sulle entrate né le spese della seconda moglie. Ciò non basta per un confronto affidabile – fosse solo a livello di apparenza – tra la sua situazione al momento del divorzio e quella attuale, e men che meno per integrare gli estremi di circostanze straordinarie e urgenti a sostegno dell'istanza cautelare. Nel suo risultato, a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, il decreto del Pretore resiste dunque alla critica. Con ogni evidenza il giudizio odierno non pregiudica né anticipa alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali delle parti, compresi quelli della nuova famiglia dell'istante, come pure i confronti con i redditi e i fabbisogni considerati dal giudice del divorzio, andranno verificati con pieno potere cognitivo nella causa di merito.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario