Incarto n.:
11.2001.00008

Lugano

29 gennaio 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.__ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2000 dall'

 

 

Impresa costruzioni __________ __________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 5 gennaio 2001 __________ __________ ha interposto appello contro la sentenza 18 dicembre 2000 con la quale il Pretore di Mendrisio Sud ordinava l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 428 662.80 a carico del fondo n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;

 

ricordato che la presidente della Camera ha respinto l’11 gennaio 2001 la domanda di effetto sospensivo presentata dall’appellante;

 

preso atto che il 25 gennaio 2001 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;

 

ritenuto che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che nella fattispecie il ritiro dell’appello è avvenuto prima dell’intimazione del rimedio giuridico alla controparte, di modo che non si giustifica di attribuire ripetibili a quest’ultima;

 

considerato che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

 

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

 

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         – Ufficio del registro fondiario di __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario