Incarto n.:
11.2001.00097

Lugano

18 ottobre 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.______ della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 19 febbraio 1998 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 30 luglio 2001 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

                                              30 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ (____________________1938) e __________ __________ (____________________1943) si sono sposati a __________ il ____________________ 1963. Dall'unione sono nati __________ (1963), __________ (1965) e __________ (1969). I coniugi si sono separati nell'estate del 1996. In quell'anno il marito, già elettricista alle dipendenze della __________, è stato ammesso al beneficio di prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione. Fino al 30 giugno 1998 egli ha poi lavorato al 50% per la Società __________ __________ e il 30 settembre 1998 è stato collocato in pensione anticipata. La moglie si è sempre occupata dei figli e dell'economia domestica e dopo la separazione è stata al beneficio di indennità di disoccupazione fino al marzo 1998. Essa è titolare di una rendita d'invalidità dal 1° gennaio 1999.

                                  B.   Il 26 aprile 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 maggio 1996 (inc. __________.__________.__________). __________ __________ ha presentato il 5 giugno 1996 un'istanza di provvedimenti cautelari, chiedendo un contributo alimentare di fr. 773.– mensili. All'udienza del 6 agosto 1996 i coniugi si sono accordati per un contributo alimentare mensile di fr. 900.–, ratificato dal Pretore in calce al verbale di udienza (inc. __________.__________.__________). Il marito ha rinnovato la domanda di tentativo di conciliazione il 27 febbraio 1997, postulando nel contempo l'adozione di misure cautelari, con la riduzione a fr. 113.– mensili del contributo alimentare dovuto alla moglie. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione il12 marzo 1997 (__________.__________.__________), in esito alla procedura provvisionale il Pretore ha fissato un contributo alimentare mensile di fr. 350.– per la moglie con decreto cautelare del 26 marzo 1997. Un terzo tentativo di conciliazione, su istanza 26 gennaio 1998 della moglie, è fallito il 2 febbraio 1998 (__________.__________.__________).

                                  C.   Con petizione del 19 febbraio 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora pendente (inc. __________.__________.__________), e nel contempo ha chiesto un contributo alimentare in via provvisionale di fr. 1'275.– mensili. All'udienza del 23 marzo 1998 __________ __________ si è opposto alla modifica del contributo alimentare stabilito in precedenza. Nel corso dell'istruttoria provvisionale il Pretore ha ridotto il contributo alimentare mensile per la moglie a fr. 250.– con decreto del 4 giugno 1999. Conclusa l'istruttoria e sentite le parti al dibattimento finale provvisionale del 6 luglio 1999, con decreto del 29 luglio 1999 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 825.– mensili dal 1° giugno 1999 al 31 marzo 2000 e in fr. 1'025.– mensili dal 1° aprile 2000. 

                                  D.   __________ __________ ha instato il 13 agosto 1999 per la trattenuta del contributo dalla rendita pensionistica del marito. Il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio con decreto del 6 settembre 1999. __________ __________ ha postulato la soppressione del contributo alimentare provvisionale e la revoca del decreto 29 luglio 1999. Statuendo senza contraddittorio il 2 giugno 2000, il Pretore ha ridotto con effetto immediato il contributo alimentare provvisionale a fr. 300.– mensili e ha adattato di conseguenza la trattenuta di stipendio. Alla discussione del 20 giugno 2000 la moglie si è opposta alle domande. Nel corso dell'istruttoria il marito ha sollecitato il 3 gennaio 2001 in via provvisionale la soppressione di ogni contributo alla moglie. Alla discussione del 1° febbraio 2001 le parti hanno mantenuto le reciproche domande e il Pretore ha congiunto per l'istruttoria e il giudizio tutte le istanze provvisionali ancora pendenti. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo entrambe un memoriale conclusivo del 7 e dell'8 marzo 2001.

 

                                  E.   Statuendo il 30 luglio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze e ha stabilito un contributo alimentare di fr. 300.– mensili in favore della moglie dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, ha revocato la trattenuta dalla pensione dal 1° agosto 2001. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, riservandosi di decidere in separata sede sull'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie.

 

                                  F.   Contro il predetto decreto è insorta __________ __________ con un appello del 9 agosto 2001 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che il decreto impugnato sia riformato nel senso di accordarle un contributo alimentare di fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001 e di fr. 895.– dal 1° agosto 2001, di ordinare la trattenuta di fr. 895.– dalla pensione erogata al marito e di disporre una diversa ripartizione degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).

 

                                   2.   In concreto il Pretore ha accertato che dal 1° febbraio 2001 il marito ha esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, con una perdita di reddito di circa fr. 1'200.–/1'300.– mensili, e dispone solo della rendita di prepensionamento, corrispondente dal 1° ottobre 1990 a fr. 1'790.– mensili. Tenuto conto del reddito della sostanza, di fr. 20.– mensili, egli dispone di un reddito mensile di fr. 1'810.–, con il quale non è nemmeno in grado di coprire il proprio fabbisogno di fr. 2'200.– mensili, donde l'impossibilità di versare un contributo alimentare alla moglie. Il Pretore ha nondimeno computato all'interessato un reddito ipotetico di fr. 960.– men-sili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, poiché egli aveva rinunciato a chiedere le indennità straordinarie previste dalla legge sul rilancio all'occupazione e sul sostegno ai disoccupati, alle quali avrebbe verosimilmente avuto diritto. Secondo il Pretore un reddito ipotetico dopo il 1° agosto 2001 non può invece essere considerato, vista l'età del marito, che gli preclude un reinserimento professionale. Accertata una disponibilità del marito di fr. 570.– mensili rispetto al proprio fabbisogno nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, il Pretore ha attribuito alla moglie un contributo mensile di fr. 300.–, sopprimendolo dal 1° agosto 2001.

 

                                   3.   L'appellante contesta il calcolo del Pretore e afferma che dal

                                         1° febbraio al 31 luglio 2001 l'eccedenza di fr. 570.– mensili del marito deve esserle versata integralmente, mentre dopo il 1° ago­sto 2001 il contributo alimentare in suo favore ammonta a fr. 895.– mensili. Essa sostiene che il reddito del marito deve essere stabilito in fr. 3'300.–, poiché a quello effettivo di fr. 2'770.– si deve aggiungere un introito ipotetico di fr. 530.– mensili, il marito essendo atto al collocamento e potendo ritrovare un lavoro.

                                        

                                   4.   Nel decreto cautelare del 29 luglio 1999 il Pretore aveva accertato per il marito entrate complessive nette di fr. 3'303.30, composte delle indennità di disoccupazione (fr. 1'788.30), della rendita pensionistica (fr. 1'475.–) e del reddito della sostanza (fr. 40.–), a fronte di un fabbisogno di fr. 2'475.– (decreto, act. XXXVII, pag. 3 e 4). Con il decreto impugnato egli ha constatato che il marito ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione e consegue solo la rendita di prepensionamento, corrispondente a fr. 1'790.– per dodici mensilità. L'appellante non contesta il reddito ipotetico di fr. 960.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001. In tale periodo, quindi, il reddito del marito decisivo per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr. 2'770.– mensili (rendita fr. 1'790.–, reddito ipotetico fr. 960.–, reddito della sostanza fr. 20.–). Per il seguito l'appellante è incorsa in una svista manifesta, poiché essa riprende il reddito di fr. 2'770.–, senza avvedersi che in tale importo era compresa l'indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 960.– attribuita solo per un lasso di tempo limitato (art. 10 della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: RL 10.1.4.1), alla quale il marito non avrebbe comunque più avuto diritto dopo il 1° agosto 2001, come ha accertato il Pretore. Dal fascicolo processuale emerge quindi un reddito complessivo del marito di fr. 1'810.– mensili (rendita di prepensionamento fr. 1'790.– e reddito della sostanza fr. 20.–).

 

                                   5.   Si tratta quindi di determinare se al marito vada imputato anche un reddito ipotetico. L'appellante afferma che il coniuge rinuncia a conseguire un reddito ragionevolmente esigibile, poiché si sottrae al lavoro nonostante sia idoneo al collocamento e abbia avuto diverse occasioni di riprendere un'attività lucrativa. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale sull'obbligo di riprendere un lavoro per la moglie divorziata, applicabile anche agli uomini non più in giovane età. La censura non è priva di leggerezza.

 

                                   a)  Nella fattispecie il marito ha 63 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a libera scelta, bensì alla situazione congiunturale e all'età avanzata. Dal fascicolo processuale risulta che l'interessato, una volta perduto il lavoro in seguito alla chiusura della __________ e avere ritrovato un'occupazione al 50% presso la Società __________ __________, è stato posto in pensionamento anticipato per volontà del datore di lavoro, ciò che nemmeno l'appellante contesta. Egli è poi stato ritenuto idoneo al collocamento dall'assicurazione per la disoccupazione e ha quindi ricevuto indennità di disoccupazione fino al 31 gennaio 2001, in aggiunta alla rendita di prepensionamento servita dalla cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro.

 

                                         b)  Nel corso del 2000 l'appellato si è presentato senza esito a tre colloqui per trovare un lavoro. Il collocatore, sentito come testimone, ha riferito di essersi interessato dei motivi delle mancate assunzioni e di avere appreso che “si trattava di una questione di età” (deposizione __________ __________, verbale del 22 febbraio 2001, pag. 7, act. LXVIII). Lo stesso collocatore ha precisato che non sono state adottate sanzioni nei confronti del disoccupato, vista l'età e il fatto che il lavoro proposto si svolgeva in galleria (loc. cit.). Non si ravvisano dunque i presupposti per il calcolo di un reddito ipotetico, già per il fatto che l'interessato non ha rinunciato a un lavoro alla sua portata, ma non riesce a trovarlo a causa dell'età avanzata (cfr. DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). È inoltre notorio che una persona, uomo o donna, di età superiore ai 60 anni non ha più apprezzabili possibilità di reinserirsi come lavoratore o lavoratrice dipendente nel mondo professionale. La giurisprudenza invocata dall'appellante, d'altra parte, si riferisce a persone tra i 40 e i 50 anni (DTF 127 III 136, consid. 2c pag. 139) e non ha quindi portata pratica trattandosi di una persona ultrasessantenne. Ne segue che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, l'apprezzamento del Pretore sulla capacità lucrativa del marito dopo il 1°agosto 2001 resiste alla critica. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

 

                                   6.   Nelle circostanze descritte, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenterebbe come segue:

 

                                         Periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001

                                         reddito del marito                                               fr. 2'770.–

                                         reddito della moglie (rendita AI)                           fr. 1'340.–

                                                                                                                 fr. 4'110.– mensili

                                         fabbisogno del marito                                         fr. 2'200.–
fabbisogno della moglie                                      fr. 2'030.–

                                                                                                                 fr. 4'230.– mensili

                                         ammanco                                                          fr.     120.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé: 

                                         fr. 2'200.– mensili,

                                         e deve versare per la moglie:                              

                                         fr. 2'770.– ./. fr. 2'200.–                                       fr.     570.– mensili.

                                        

                                         Periodo dal 1° agosto 2001

                                         reddito del marito                                               fr. 1'810.–

                                         reddito della moglie (rendita AI)                           fr. 1'340.–

                                                                                                                 fr. 3'150.– mensili

                                         fabbisogno del marito                                         fr. 2'200.–
fabbisogno della moglie                                      fr. 2'030.–

                                                                                                                 fr. 4'230.– mensili

                                         ammanco                                                          fr. 1'080.– mensili.

                                     

                                         Dandosi il caso di redditi della famiglia insufficienti a coprire i costi di due economie domestiche separate, come in concreto, al debitore del contributo deve essere lasciato almeno il fabbisogno minimo (DTF 121 I 97, 123 III 1), mentre la rimanenza deve essere versata alla moglie. A detta del convenuto il debitore alimentare deve poter conservare almeno il proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (osservazioni all'appello della moglie, pag. 2). Tale supplemento però entrava in considerazione solo nell'ambito di una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G., inc. 5P.65/2000, con rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49, 297). Ciò posto, l'appello si dimostra provvisto di buon diritto solo nella misura in cui contesta l'entità del contributo da versare nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, che deve essere di fr. 570.– mensili, pari alla differenza tra il reddito del marito e il suo fabbisogno. Dal 1° agosto 2001, invece, con le sue entrate il debitore non riesce nemmeno a coprire le proprie necessità e non può quindi essere tenuto a versare contributi alimentari per la moglie. Essa dovrà dunque far capo alle prestazioni complementari dell'AI, alle quali ha verosimilmente diritto, vista la sua situazione finanziaria e l'impossibilità di ottenere contributi dal marito.

 

                                   7.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza reciproca (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'aumento del contributo alimentare per sei mesi, ma soccombe sul principio di prestazioni alimentari provvisionali dopo il 1° agosto 2001. Si giustifica quindi che sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte di appello, commisurate alla stringatezza delle osservazioni. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, dato che l'appello presentava, quanto meno in parte, probabilità di esito favorevole. L'indennità del patrocinatore, ad ogni modo, terrà conto solo del dispendio di tempo necessario a contestare il sistema di calcolo adottato dal primo giudice, che ha indotto l'appellante a piatire. Il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili può rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sull'ammontare della tassa di giustizia né sul loro riparto.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

                                         n. 2.1 del decreto impugnato è così riformato:

                                        

                                         __________ __________ verserà alla moglie pendente causa, a titolo di contributo di mantenimento, fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001.

                                        

                                         Per il resto il decreto rimane invariato.

                                        

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 450.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ __________.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. Carlo __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria