Incarto n.
11.2001.00098

Lugano

14 novembre 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________ __________ __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 luglio 2001 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.  Se dev'essere accolta l'appellazione del 10 agosto 2001 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 24 luglio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                       2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il ____________________ 1985. Al momento di sposarsi __________ __________ __________ era già padre di __________ (1965) e di __________ __________ (1966), nati da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. Già imprenditore __________, __________ __________ __________ è pensionato, mentre la moglie svolge attività di aiuto domiciliare.

 

                                  B.   In esito a un'istanza di misure cautelari presentata da __________ __________, con decreto del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ __________ __________ all'istante, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 12'500.–, ha decretato l'iscrizione di una restrizione della facoltà di disporre sulle particelle n. __________e __________ RFD di __________, n. __________RFD di __________ e n. __________ RFD di __________ __________ __________, intestate al marito, ordinando inoltre a costui di non disporre di un certificato della ditta __________ __________ (da depositare entro 30 giorni in Pretura) né del pacchetto azionario della ditta __________ __________. Un appello presentato da __________ __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera il 14 settembre 1999, nel senso che il contributo a favore della moglie è stato ridotto a fr. 1'835.– mensili e le restrizioni della facoltà di disporre confermate sulla sola proprietà di __________ __________ __________ e sulle azioni della __________ __________ (inc. __________.__________.__________).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 15 marzo 1999, __________ __________ ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 7'000.– e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione e ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale, opponendosi al versamento di qualsiasi contribuito alimentare. In via provvisionale egli ha postulato la modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di sopprimere il contribuito alimentare e di obbligare la moglie a restituirgli fr. 34'865.–. Alla discussione cautelare del 17 aprile 2000 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni, rinunciando alla discussione finale. Statuendo il 24 luglio 2001, il Pre­tore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto a fr. 1'527.50 mensili il contributo alimentare dall'aprile del 2000. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  D.   Contro il decreto appena citato __________ __________ __________ è insorto con un appello del 10 agosto 2001 nel quale chiede di essere liberato dal versare il contributo alimentare, di obbligare la moglie a restituirgli fr. 66'060.– e di riformare di conseguenza il giudizio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).

 

                                   2.   In concreto il Pretore ha accertato che, per rapporto ai guadagni di fr. 4890.– mensili e di fr. 500.– stabiliti nel precedente decreto cautelare, le entrate del marito sono aumentate a fr. 5'165.– men­sili e quelle della moglie a fr. 1500.–. Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha rivalutato quello del marito da fr. 2'490.– a fr. 2'730.– mensili, lasciando invariato quello della moglie (fr. 1'770.–). Sulla base di tali dati il contributo per la moglie si è ridotto a fr. 1'527.50 dal mese di aprile 2000. L'appellante contesta anzitutto il reddito della moglie, che ritiene vada fissato in

                                         fr. 5'000.– o almeno in fr. 4'000.– mensili, sostenendo che costei deve darsi da fare per provvedere al proprio mantenimento e che, di formazione infermiera, essa ha dimostrato di poter guadagnare più di fr. 10'000.– in due mesi.

 

                                   3.   Nella fattispecie la moglie ha 55 anni e svolge, come detto, attività di aiuto domiciliare. Essa risulta avere guadagnato nel 1997, alle dipendenze dello “Hausbetreuungsdienst”, filiale di Berna,

                                         fr. 12'119.– annui, pari a fr. 1'009.– mensili (certificato di salario nell'incarto fiscale richiamato), dal luglio al dicembre 1998, alle dipendenze della __________ __________ (ditta attiva nel collocamento di personale infermieristico, nell'organizzazione e nell'offerta di un servizio privato __________, di servizi per la cura e il benessere della persona a domicilio), fr. 8'633.–, pari a fr. 1'438.– mensili (doc. B), dal gennaio all'agosto 1999 ancora alle dipendenze della __________ __________ fr. 9'631.–, pari a fr. 1'203.– mensili (doc. C) e

                                         nel novembre e dicembre 1999, alle dipendenze dello “__________ ”, filiale Ticino, fr. 2'934.–, pari a fr. 1'467.– mensili (doc. D). Nelle circostanze descritte, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, l'importo stabilito dal Pretore resiste alla critica.

 

                                         Certo, nel 1996 l'interessata aveva guadagnato, lavorando per lo “__________ ”, filiale di Berna, fr. 10'266.– in due mesi (doc. 31), ma tali entrate, limitate a quel breve periodo, appaiono come un fatto isolato, sicché non bastano per valutare con sufficiente attendibilità le capacità di guadagno dell'interessata. Del resto, dopo di allora il reddito si è attestato sui fr. 1'000.–/1'500.– mensili. Si aggiunga che, quand'anche ci si riferisse agli accertamenti dell'autorità fiscale per i bienni 1995/96 e 1997/98 (i quali attestano un reddito del lavoro di fr. 18'757.–: notifiche nell'incarto fiscale richiamato), le entrate della moglie non risulterebbero superiori ai fr. 1'500.– fissati dal primo giudice. Quanto alla giurisprudenza invocata dall'appellante, essa riguarda persone tra i 40 e i 50 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), mentre in concreto l'interessata ha ormai 55 anni. Incombeva all'appellante, che prospetta un reddito potenziale di almeno fr. 4000.– mensili, rendere verosimile con elementi concreti (e non solo con il fortuito guadagno di due mesi), che la moglie lavora al di sotto delle sue possibilità. Così com'è motivato, l'appello non è sufficiente per trarre una deduzione del genere.

 

                                   4.   Per quel che concerne il reddito dell'appellante, il Pretore ha rilevato l'impossibilità di comparare le entrate accertate dall'autorità fiscale nel biennio 1997/98 con le spese sostenute dall'interessato nel 1998 e 1999. Egli ha pertanto preso in considerazione il reddito imponibile figurante nella tassazione del biennio 1997/98, di fr. 61'979.–, ossia fr. 5'165.– mensili, cui ha aggiunto gli oneri della cassa malati di fr. 350.–, per un totale di fr. 5'515.–. L'appellante definisce tale calcolo errato poiché tiene unicamente conto di deduzioni inerenti al reddito della sostanza e non di altre deduzioni, come gli oneri della cassa malati. Inoltre il reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale comprende il reddito della moglie (fr. 18'757.– annui) e il valore locativo dell'immobile a __________ __________ __________ (fr. 25'700.– annui), di modo che egli dispone di entrate per soli fr. 27'936.–, cioè fr. 2'328.– mensili. Egli fa valere inoltre che il valore locativo della proprietà non può essergli imputato come guadagno, poiché l'immobile è attribuito alla moglie, e che le spese sostenute negli ultimi anni sono superiori alle deduzioni forfettarie ammesse dall'autorità fiscale.

 

                                   5.   Dagli atti risulta che il marito non esercita più attività lucrativa e che le sue uniche entrate sono costituite dal reddito della sostanza. Ne discende che il suo reddito non va calcolato sull'arco di più anni ma, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, sugli accertamenti fiscali (sentenza del 14 settembre 1999, consid. 7). Per il biennio 1995/96 questa Camera aveva constatato un reddito imponibile di fr. 53'386.–, al quale aveva aggiunto i premi della cassa malati, onde un reddito annuo di fr. 58'674.–, pari a fr. 4'890.– mensili. Per il biennio successivo l'autorità tributaria ha accertato un reddito imponibile della famiglia di fr. 72'393.– annui (doc. 5). Dall'incarto fiscale risulta nondimeno che il reddito del marito è composto delle pigioni degli immobili a __________ (media di fr. 104'370.–) e a __________ (media di fr. 106'900.–), oltre ai valori locativi dell'immobile a __________ __________ __________ (fr. 25'700.–) e dell'appartamento a Chiasso (fr. 7'200.–), per un totale di fr. 243'470.– annui. Tenuto conto delle deduzioni della sostanza, di complessivi fr. 181'491.–, le entrate del marito corrispondono a fr. 61'979.– annui. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, non occorre in questo caso aggiungere ulteriori oneri di cassa malati, che l'autorità fiscale ha già dedotto per stabilire il reddito imponibile.__________

                                   6.   La richiesta dell'appellante volta a detrarre dal suo reddito il valore locativo dell'abitazione di __________ __________ __________ (fr. 25'700.– annui) merita accoglimento. Tale valore corrisponde alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile a un terzo (ASA 15 pag. 361, 438 consid. 1; DTF 69 I 24 seg.; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98). In altri termini, esso corrisponde alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per l'uso di un bene equivalente. Si tratta quindi di un valore puramente fiscale, puramente teorico, tanto più che in concreto l'immobile è attribuito in uso alla moglie. Diversa sarebbe la situazione qualora il marito occupasse per sua comodità un alloggio con valore locativo di gran lunga superiore agli oneri ipotecari (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che nella fattispecie non è il caso, il Pretore avendo accertato il pagamento di interessi per fr. 34'363.– annui. Certo, nel precedente giudizio di questa Camera tale valore era stato verosimilmente ammesso, ma l'interessato non ne aveva chiesto la detrazione, sicché il problema non si poneva. Ne discende, in ultima analisi, che il reddito del marito va fissato in fr. 36'279.– annui, pari a

                                         fr. 3'023.– mensili.

 

                                   7.   Contrariamente a quanto pretende l'appellante, ulteriori riduzioni dal reddito della sostanza non possono invece essere riconosciute. L'interessato medesimo del resto non ne trae alcuna conseguenza, tant'è che ammette un reddito di fr. 2'678.– mensili defalcando dal reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale il guadagno della moglie e il valore locativo dell'abitazione a __________ __________ __________, e aggiungendo il premio della cassa malati (appello, pag. 8 in alto). Per di più, egli si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del Pretore, stando al quale le spese di manutenzione, amministrazione e assicurazione degli immobili si riferiscono a periodi fiscali diversi, sarebbero criticabili. Su questo punto la censura è finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Infine taluni importi esposti (doc. 74-82) riguardano preventivi per lavori futuri, che non possono essere presi in considerazione per determinare il reddito attuale.

 

                                   8.   Per quel che attiene ai rispettivi fabbisogni, il Pretore ha confermato quelli stabiliti da questa Camera, ma ciò non è decisivo, poiché la metodica per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni, è di diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Nella fattispecie non si giustifica più la maggiorazione del fabbisogno minimo del 20%, poiché tale supplemento entrava in considerazione nell'ambito di una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G., inc. 5P.65/2000, con rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49 e 297). Nella determinazione dei contributi secondo il nuovo diritto del divorzio, dipoi, tale supplemento – salvo circostanze particolari – non sembra neppure più esistere (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit. n. 4 e 5 ad art. 125 CC). Ciò posto, il fabbisogno del marito deve essere ricondotto a fr. 2'275.– mensili, mentre quello della moglie va confermato in fr. 1'770.–, la differenza di fr. 295.– potendo essere ammessa per coprire le spese delle visite a domicilio, necessarie per conseguire il reddito di fr. 1'500.– mensili.

 

                                   9.   Ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                        

                                         reddito del marito                                                        fr. 3 023.–

                                         reddito della moglie                                                     fr. 1 500.–

                                                                                                                         fr. 4 523.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2 275.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 1 770.–

                                                                                                                         fr. 4 045.–  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.    478.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.    239.–  mensili

                                        

                                         Il marito può conservare per sé:                                  

                                         fr. 2 275.– + fr. 239.– =                                               fr. 2 514.–

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 4523.– ./. fr. 2514.– =                                              fr. 509.–  mensili.

 

                                         Al riguardo l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.

 

                                10.   L'appellante chiede che il contributo ridotto decorra già dal 1° set­tembre 1998, poiché sin dall'inizio della procedura provvisionale quello da lui dovuto poggiava su basi errate. Se non che, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale dispiega i suoi effetti, in linea di principio, solo per il futuro. Per ragioni di equità il giudice può far decorrere la modifica dalla presentazione dell'istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto). Un'ulteriore retroattività può entrare eccezionalmente in linea di conto solo per motivi gravi o per impellenti motivi di equità (Leuenberger, op. cit., n. 18 ad art. 137 CC, con riferimento). Nel caso in esame il Pretore ha già fatto decorrere la modifica dall'aprile 2000, ovvero dall'introduzione dell'istanza. È possibile che nella precedente procedura provvisionale la situazione finanziaria della moglie non fosse quella da lei esposta, ma l'interessato non si è difeso, lasciandosi precludere. Non si ravvisano quindi gravi motivi, in concreto, che giustifichino un'ulteriore retroattività. In proposito l'appello si rivela infondato.

                                     

                                11.   Il marito chiede la restituzione di fr. 66'060.– per i contributi alimentari pagati dal settembre 1998, rilevando che egli necessita di liquidità per far fronte al risanamento dei suoi immobili. Ricordato che la procedura di modifica è durata 13 mesi, egli ritiene urtante che la moglie non debba restituirgli quanto versato in eccesso. Così argomentando, l'interessato non spiega tuttavia perché le motivazioni del Pretore, secondo cui gli alimenti versati sulla base di una sentenza non si considerano indebitamente riscossi, sarebbero erronee. Carente di motivazione, l'appello su questo punto è nuovamente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Del resto, la pretesa del marito non è compatibile con la procedura di emanazione di misure cautelari fondata sull'art. 137 CC. Per il periodo compreso dal settembre 1998 all'aprile 2000 la richiesta di riduzione del contributo alimentare va respinta (consid. 10), l'unica somma suscettibile di rimborso in esito all'attuale giudizio essendo la differenza tra il contributo mensile di fr. 1'835.– previsto nella sentenza del 14 settembre 1999 di questa Camera (di cui è postulata la modifica) e quello di fr. 509.– oggetto della sentenza odierna, a decorrere dall'aprile 2000.

 

                                12.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto esce in gran parte vittorioso sul contributo alimentare, ma soccombe appieno sulla decorrenza e sulla restituzione dei contributi – a suo dire – versati in eccesso. Si giustifica così, nel complesso, di porre a suo carico due terzi dei costi del giudizio, obbligandolo a versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili può invece rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sulla loro entità né sul loro riparto.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo 1.1 del decreto impugnato è così riformato:

 

                                         Il contributo alimentare di fr. 1'835.– mensili a carico di __________ __________ __________ e a favore di __________ __________ fissato con sentenza del 14 settembre 1999 dalla prima Camera civile del Tribunale di appello è ridotto a fr. 509.– mensili a decorrere dal mese di aprile 2000.

                                     

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di __________ __________, cui l'appellante rifonderà fr. 600.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

                                        

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario