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Incarto n. |
Lugano 12 agosto 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.1997.37 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 marzo 1997 da
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AADE1
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contro |
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APPE1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2002 presentato da APPE1contro la sentenza emessa il
6 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 novembre 2002 presentato da AADE1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AADE1 (8 febbraio 1945) e APPE1 (10 dicembre 1945) si sono sposati a __________ il 18 marzo 1970. Dal matrimonio sono nati B__________, il 5 febbraio 1975, e M__________, il 25 febbraio 1978. Il marito è conducente di autopostali. La moglie ha ripreso nel 1992 l'attività di odontotecnica a tempo parziale, interrotta alla fine del 1974, e dal 1996 svolge qualche lavoro di sarta a domicilio. I coniugi vivono separati dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per conto proprio nel centro di __________. Il marito è rimasto a __________, nell'abitazione coniugale di sua proprietà (particella n. 3137). Il 28 agosto 1996 APPE1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente (inc. DI.96.113.1/413)
B. Adito da APPE1 il 4 novembre 1996, con decreto cautelare del 27 gennaio 1997 il Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie dal 1° gennaio 1997 un contributo alimentare di fr. 2600.– mensili, poi fissato in fr. 3200.– mensili da questa Camera con sentenza del 29 ottobre 1997 (inc. 11.1997.19).
C. Frattanto, il 3 marzo 1997, AADE1 ha introdotto una petizione di divorzio, postulando il versamento di fr. 68 500.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 15 settembre 1997 APPE1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto essa medesima la separazione per tempo indeterminato, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 3000.– mensili, la liquidazione del regime dei beni con il riconoscimento della proprietà di ciascun coniuge sui beni in rispettivo possesso, l'assegnazione del debito ipotecario a esclusivo carico del marito, il versamento di un conguaglio in suo favore di fr. 200 000.– e la cancellazione, dopo il pagamento del conguaglio, del blocco a registro fondiario gravante le particelle n. 3137 RFD e 889 RFP di __________ intestate all'attore. AADE1 ha proposto a sua volta di respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le loro posizioni.
D. In seguito a istanze di modifica inoltrate dal marito, il contributo provvisionale a suo carico è stato ridotto dapprima a fr. 2758.– e successivamente a fr. 1985.– mensili, poi definitivamente fissati in fr. 2455.– mensili da questa Camera con sentenza del 2 febbraio 1999 (inc. 11.1998.183). Dal 1° giugno 1998 la moglie percepisce una mezza rendita AI (con un grado d'invalidità del 50%), mentre il marito, dopo un periodo di malattia, è nuovamente abile al lavoro dal giugno 1999. Adito da AADE1 che si era prevalso di tali mutamenti, il 28 marzo 2000 il Pretore ha diminuito il contributo per la moglie a fr. 2017.– mensili dal 1° marzo 2000, modificando la trattenuta di stipendio nel frattempo decretata, e ha autorizzato l'attore ad aumentare il debito ipotecario di fr. 25 000.– per procedere a lavori di manutenzione sull'abitazione.
E. Invitate a presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile, il 10 novembre 2000 le parti hanno dichiarato al Pretore di postulare il divorzio di comune accordo (art. 112 CC), demandando al giudice la decisione sugli effetti del medesimo. Sentiti all'udienza del 17 gennaio 2001, durante la quale il giudice ha impartito il termine bimensile di riflessione, entrambi i coniugi hanno poi confermato per scritto la volontà di divorziare. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno prodotto il 12 luglio 2002 le rispettive conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale. Nel proprio memoriale AADE1 ha mantenuto il suo punto di vista, mentre la moglie ha postulato un contributo indicizzato di fr. 2500.– mensili, la trattenuta di tale importo dallo stipendio del marito, la corresponsione della metà della prestazione d'uscita accumulata dallo stesso, come pure il versamento di fr. 134 169.– in liquidazione del regime dei beni e la cancellazione del blocco gravante le particelle n. 3137 RFD e 889 RFP di __________ dopo il versamento di tale somma.
F. Statuendo il 6 settembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in favore della moglie un contributo mensile indicizzato di fr. 1300.– fino al pensionamento AVS, ha confermato la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito, ha riconosciuto alla convenuta il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'attore durante il matrimonio (prevedendo la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale amministrativo dopo il passaggio in giudicato del dispositivo) e, in liquidazione del regime dei beni, ha posto il debito ipotecario di fr. 111 400.– a carico del marito, ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà dei beni mobili in suo possesso, ha ingiunto a AADE1 di versare alla moglie un conguaglio di fr. 6996.60 e, previo pagamento del citato importo, ha revocato il blocco del registro fondiario sulle particelle n. 3137 RFD e 889 RFP di __________. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 4630.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento in suo favore sia aumentato a fr. 2400.– mensili e che a conguaglio della liquidazione del regime dei beni il marito sia tenuto a versarle fr. 134 169.– con interessi al 5% dalla data della sentenza. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2002 AADE1 propone di respingere il ricorso, formulando contestualmente appello adesivo per ottenere la soppressione di ogni contributo di mantenimento. Con memoriale del 13 gennaio 2003 APPE1 sollecita la reiezione dell'appello adesivo.
H. Frattanto, l'8 ottobre 2002, AADE1 ha instato per ottenere in pendenza di appello la riduzione a fr. 600.– mensili del contributo provvisionale in favore della moglie. Il Pretore ha parzialmente accolto la domanda il 25 agosto 2003, riducendo il contributo litigioso a fr. 1300.– mensili dal 1° novembre 2003. Il decreto cautelare è stato impugnato da APPE1 con un appello dell'8 settembre 2003, che questa Camera ha accolto con sentenza odierna, respingendo la riduzione del contributo provvisionale (inc. 11.2003.114).
Considerando
in diritto: 1. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Litigiosi in questa sede rimangono il contributo di mantenimento per la moglie e alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Non sono appellati invece lo scioglimento del matrimonio, la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito, la durata del contributo medesimo, la sua indicizzazione e la suddivisione degli averi di secondo pilastro. A tale riguardo la sentenza del Pretore ha assunto perciò carattere definitivo (Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
I. Sull'appello principale
2. Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Nella fattispecie, per quanto riguarda l'abitazione a __________ (bene proprio dell'attore), il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato che la ristrutturazione avvenuta nel 1981/82, quando il fondo era ancora intestato al suocero, sia stata finanziata dall'attore. Quanto ai successivi interventi, dagli atti non risulta il costo né il valore dell'immobile al momento in cui sono stati eseguiti, di modo che non è possibile – per il primo giudice – calcolare il compenso spettante alla massa degli acquisti.
3. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia tenuto conto degli investimenti per la riattazione e l'ampliamento dell'abitazione a __________ (particela 3137 n. RFD di __________) degli anni 1981/82. Adduce che, contrariamente a quanto reputa il primo giudice, gli investimenti eseguiti prima della donazione del fondo al coniuge non sono stati finanziati interamente dal di lui padre, mentre la circostanza che a quel momento il fondo non gli fosse formalmente intestato è irrilevante, l'art. 209 cpv. 3 CC dovendo essere applicato per analogia.
a) Giusta l'art. 209 cpv. 3 CC se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato in base al valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. Il diritto al compenso presuppone pertanto che l'investimento sia stato effettuato a carico – rispettivamente in favore – di beni di pertinenza del medesimo coniuge (v. Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches, 3a edizione, pag. 195 n. 12.113 e 12.114).
b) Nella fattispecie i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione a __________ risalgono agli anni 1981/82, quando la particella apparteneva ancora ad __________, il quale ha poi donato il fondo al figlio – a titolo di anticipo ereditario – il 29 ottobre 1984 (doc. Z), momento in cui gli interventi erano già terminati (perizia pag. 13 risposta n. 4.1). L'appellante sostiene – come detto – che l'art. 209 cpv. 3 CC va applicato anche ai casi in cui un contributo versato dalla massa degli acquisti sia destinato a un bene destinato a essere acquisito gratuitamente per realizzare l'alloggio coniugale, tant'è che per analogia l'art. 206 cpv. 1 CC si applica ai contributi erogati da uno sposo all'altro prima del matrimonio (in proposito: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 515 nota 13 con rimandi). Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultimo orientamento è opinabile per motivi inerenti alla sicurezza del diritto (Sandoz, Le casse-tête des créances variables entre époux ou quelques problèmes posés par l'art. 206 CC, in: RDS 1991 I pag. 427; Stettler/Waelti, Droit civil IV, 2a edizione, pag. 182 n. 345), in concreto non sono in discussione contributi tra fidanzati, giacché al momento dei lavori sulla particella n. 3137 le parti erano sposate da tempo, né è questione di contributi di un coniuge all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro, il marito avendo compiuto investimenti su beni di un terzo (il padre). Tutt'al più liberalità o alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro coniuge possono, se del caso, essere soggette a reintegra negli acquisti in virtù dell'art. 208 CC.
c) Nell'ipotesi in cui non sia dato diritto al compenso per gli investimenti effettuati prima che il marito ricevesse in donazione l'immobile, l'appellante chiede che sia preso in considerazione l'ammortamento di fr. 44 636.– del debito ipotecario assunto con l'atto di donazione e il sussidio di fr. 2250.– annui da parte dell'Ufficio abitazioni economiche. Nella fattispecie è pacifico che l'ipoteca gravante la casa, bene proprio del marito, appartiene anch'essa alla massa dei beni propri e che gli ammortamenti dell'ipoteca medesima – come il pagamento degli interessi ipotecari – sono avvenuti con acquisti del marito. E siccome l'ammortamento altro non è che il rimborso parziale del debito ipotecario, i pagamenti fatti a carico di una massa diversa dalla quale l'ipoteca è attribuita costituiscono contributi all'altra massa per l'acquisto di un bene patrimoniale. Ciò dà origine a una pretesa variabile fra la massa che consente l'ammortamento e la massa gravata dal debito (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 558 n. 1384; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 63 ad art. 196 CC).
d) Il calcolo del diritto al compenso (art. 209 cpv. 3 CC) implica, per la sua natura proporzionale, non solo che si conosca l'ammontare del contributo di una massa all'altra, ma anche il valore del bene, tanto al momento dell'investimento quanto al momento della liquidazione del regime (Rep. 1999 pag. 155). Dimostrare tali dati incombe al coniuge che avanza pretese (loc. cit. con rimando), di modo che, pur conoscendo l'ammontare dell'investimento, in assenza di ogni elemento inerente al valore antecedente del bene e dandosi dati incompleti sul suo valore attuale, le pretese avanzate da un coniuge sulla base dell'art. 209 cpv. 3 CC vanno respinte (I CCA, sentenza del 16 marzo 1999 in re G. consid. 4c, confermata nella sentenza del Tribunale federale del 29 giugno 1999 pubblicata in: Rep. 1999 pag. 153). Contrariamente al caso trattato nella sentenza appena citata, nella fattispecie dall'incarto è possibile ricostruire i dati necessari alla valutazione del diritto al compenso. Dagli atti, infatti, risulta che, al momento in cui è stato donato al marito, l'immobile (già riattato) valeva, con il terreno, fr. 474 950.– (perizia, pag. 13, risposta n. 4). Non è dato di conoscere il suo valore, con il terreno, al momento della liquidazione del regime, giacché il perito – così interpellato – ha stimato solo gli edifici e le sistemazioni esterne (perizia, pag. 32, risposta n. 3). Dai dati a disposizione si evince nondimeno che il valore delle costruzioni, escluso il terreno e le sistemazioni esterne, è aumentato da fr. 359 550.– a fr. 447 550.– (perizia, loc. cit.). Quanto al valore del terreno, è notorio che dal 1984 a oggi i terreni non si sono deprezzati (anzi, se mai è vero il contrario). Ci si potrebbe domandare perciò se il diritto al compenso non debba essere commisurato almeno al plusvalore delle costruzioni. L'appellante limitandosi a chiedere che la massa degli acquisti del marito vada aumentata di fr. 44 636.–, pari al valore dei soli ammortamenti, non è il caso di approfondire la questione. Per quanto riguarda invece il sussidio di fr. 2250.– percepito dall'attore fra il 1985 e il 1994 per il rinnovo dell'abitazione (doc. DD), esso è già compreso nell'importo complessivo dell'ammortamento del debito ipotecario, cui il sussidio era destinato.
4. Per quanto concerne la casa di vacanza ai __________ (particella n. 889 RFP di __________), il Pretore, dopo averla qualificata come bene proprio del marito, ha ritenuto non provate le pretese della moglie, rilevando che, la costruzione essendo avvenuta a tappe, la mancanza di dati relativi a ogni singolo investimento e del valore dell'immobile al momento dei vari interventi non consente di calcolare alcun compenso. L'appellante si duole che nella massa degli acquisti del marito non figuri un compenso di fr. 6700.– per la somma da lui pagata per l'acquisto, nel 1982, di due superfici di terreno poi aggregate al fondo. Essa sostiene che a torto il Pretore ha ritenuto non dimostrata la pretesa, il contributo di quella massa alla costruzione risultando dalla perizia. Soggiunge che l'immobile è stato edificato dall'attore con l'aiuto di amici e la partecipazione di artigiani retribuiti e che la collaborazione dei conoscenti non era gratuita, giacché era stato pattuito uno scambio di prestazioni. Quanto al materiale, gran parte di quello impiegato nella costruzione (l'80%, secondo la stima del perito giudiziario) era riciclato e pertanto gratuito. Il valore attuale dell'edificio e delle opere di sistemazione esterne essendo di fr. 122 650.–, l'appellante chiede che il compenso in favore della massa degli acquisti sia fissato complessivamente in fr. 80 290.– (50% di fr. 122 650.– per il lavoro, 20% di fr. 61 325.– per il materiale e fr. 6700.– per i terreni acquistati nel 1982).
a) Dandosi più investimenti su un medesimo immobile, la partecipazione al plusvalore o al deprezzamento per ciascun investimento va calcolata di regola singolarmente (DTF 123 III 157 consid. 6a/cc con rinvio; Hausheer/Geiser/Kobel, op. cit., pag. 197 n. 12.124; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 52 ad art. 209 CC; Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 21 ad art. 206 e n. 23 ad art. 209). Se non che, nel caso specifico la casa di vacanza è stata oggetto di un'unica domanda di costruzione e di una sola licenza edilizia (doc. H). Il fatto che essa sia stata eretta a tappe, durante il tempo libero del marito (perizia, pag. 27), non basta per considerarla un insieme di più investimenti. Contrariamente a quanto si evince dalla sentenza impugnata (pag. 12), il marito non ha inoltrato due domande di costruzione lo stesso giorno, l'una per la costruzione della casa di vacanza e l'altra per lavori vari. Dal doc. H si desume l'esistenza di una sola domanda di costruzione, datata 22 dicembre 1970, e di un'unica licenza edilizia, del 1° aprile 1971.
b) Il terreno su cui sorge la casa (particella n. 889, già n. 10 719 RFP di __________) è un bene proprio del marito, ricevuto in donazione dal padre (art. 198 CC; doc. FF). L'8 aprile 1982 il marito ha poi acquistato due scorpori di terreno: il primo di 209 m² proveniente dalla particella n. 10 721, il secondo di 461 m² staccato dalla particella n. 10 720, al prezzo complessivo di fr. 6700.–. Entrambe le aree sono state aggregate alla particella n. 10 719, divenuta in seguito, appunto, la n. 889. Le parti riconoscono che tali superfici sono anch'esse beni propri dell'appellato e che il relativo prezzo è stato pagato con il reddito del lavoro del marito, vale a dire con acquisti. Il perito ha stimato che il valore attuale delle aree è rimasto di fr. 10.– il m², immutato rispetto al momento dell'acquisto (perizia, pag. 33, risposta, n. 2 e pag. 29, risposta n. 9), e che la costruzione della casa di vacanza non ha fatto aumentare il valore del terreno circostante (perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né l'acquisto dei due scorpori risulta avere rivalutato l'edificio. Da tale investimento, in sostanza, non è conseguito né un plusvalore né un deprezzamento. Ne discende che la massa degli acquisti ha, per principio, un credito pari al prezzo di acquisto di fr. 6700.– nei confronti di quella dei beni propri del marito.
c) Le parti convengono altresì che la casa di vacanza costituisce un bene proprio del marito e neppure v'è più contestazione sul fatto che l'edificazione sia avvenuta ad opera dell'appellato, con l'aiuto di alcuni amici, usando molto materiale riciclato (circa l'80%: perizia, pag. 28 ad 7; delucidazione scritta, pag. 4). Il 20% del materiale impiegato è stato quindi acquistato. Risulta poi che alcuni lavori sono stati curati da un muratore, il quale ha eseguito la parte superiore dei muri perimetrali, i tavolati interni e gli intonaci, venendo per ciò retribuito con “il vitto … e qualche cento franchi” (deposizione __________, verbali pag. 38). Per quanto riguarda le opere attuate personalmente dal marito, i lavori fatti da un coniuge per la massa dei beni propri sono anch'essi considerati acquisti, sicché la massa di questi ultimi acquisisce un credito pari al valore di tale lavoro nei confronti della massa che ne ha beneficiato (DTF 123 III 156 consid. 6a/aa con rimando; Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, pag. 391 n. 1396). Per quel che è invece dell'aiuto apportato dagli amici del marito, esso non può essere considerato gratuito poiché è stato rimunerato per mezzo di controprestazioni (deposizioni di __________, verbali pag. 28 e di __________, verbali pag. 34 seg.). Il valore di tale attività è pure confluito nei beni propri dell'appellato e fonda perciò un credito della massa degli acquisti. L'appellante ha sempre sostenuto invero che i lavori di costruzione sono stati finanziati con redditi di entrambi i coniugi. Il marito però ha contestato tale affermazione, asserendo che la moglie non vi ha contribuito in alcun modo. E siccome non vi è prova quanto al preteso contributo dell'interessata, il finanziamento va ritenuto eseguito con soli acquisti del marito. Di conseguenza è dato un credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei suoi beni propri. Non occorre invece esaminare la questione legata al materiale riciclato, l'appellante nulla chiedendo in proposito.
d) Il perito ha stimato il valore delle costruzioni in complessivi fr. 122 650.– (referto, pag. 33, risposta n. 1), da attribuire in egual misura alle prestazioni lavorative e al materiale (referto, pag. 27, risposta n. 4). Egli ha precisato inoltre che l'edificazione non ha fatto aumentare il valore del terreno circostante (perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né vi sono ragioni per ritenere che lo abbia deprezzato. Nel calcolo del diritto al compenso della massa degli acquisti del marito si può quindi fare astrazione del valore del terreno. Del resto, prima che fosse costruita la casa di vacanza non risulta – né le parti pretendono – che sull'appezzamento sorgessero già fabbricati. Ne segue che per la costruzione della casa va riconosciuto alla massa degli acquisti del marito un credito di complessivi fr. 73 590.– a carico dei suoi beni propri (fr. 61 325.–, pari al 50% di fr. 122 650.– per il lavoro, e fr. 12 265.–, pari al 20% di fr. 61 325.– per il materiale acquistato).
5. Per quanto attiene ai beni mobili, l'appellante assevera che il Pretore ha omesso di attribuire alla sua massa dei beni propri l'avere di previdenza e gli averi bancari esistenti al momento del matrimonio. Chiede pertanto di dedurre complessivi fr. 24 050.30 dalla massa dei suoi acquisti. Inoltre fa valere che il conto corrente postale intestato a entrambi i coniugi era, in realtà, di pertinenza del solo marito, giacché vi affluiva il guadagno di lui, onde la necessità di togliere fr. 9082.90 dai suoi acquisti e aggiungerli a quelli dell'attore.
a) Dagli atti emerge che il 13 febbraio 1976 l'appellante ha ricevuto dalla Fondazione di previdenza __________, __________, l'importo di fr. 9811.70 (doc. 5.1). L'attore non contesta che tale somma costituisse il capitale di cassa pensione maturato al 1966 al 1975 (verbali, pag. 55). Ora, secondo l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale rientrano nella massa degli acquisti. Poco importa che nel 1976 l'affiliazione a un istituto di previdenza professionale non fosse obbligatoria: la disposizione fa stato anche per le prestazioni della previdenza facoltativa (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 435 n. 1074), compreso l'avere previdenziale accumulato prima del matrimonio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 433 n. 1071). Trattandosi di prestazioni in capitale, l'art. 207 cpv. 2 CC prevede nondimeno un correttivo, nel senso che l'importo ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri solo fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che sarebbe spettata al beneficiario allo scioglimento del regime dei beni. La norma si applica anche al versamento in contanti di prestazioni d'uscita (DTF 127 III 438 verso il basso con numerosi rimandi), le quali, non intervenendo casi di previdenza prima dello scioglimento del regime, vanno attribuite per intero alla massa dei beni propri (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 33 in fine ad art. 207 CC). Nella fattispecie lo scioglimento del regime dei beni risale al 28 agosto 1996, data dell'istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC), mentre l'interessata è stata riconosciuta invalida solo più tardi, dal 1° giugno 1998. Ne discende che tutto importo di fr. 9811.70 dev'essere ascritto alla massa dei beni propri.
b) Per quanto si riferisce agli averi bancari detenuti dall'appellante prima del matrimonio, risulta che nel 1969 costei possedeva presso la __________ fr. 5033.– su un libretto d'investimento n. __________ (doc. 12, 1° foglio in alto: valuta l'11 dicembre 1969), presso il __________ fr. 1334.25 su un libretto di risparmio n. __________e titoli per fr. 6000.– in un deposito n. __________ (doc. 12, 2° e 3° foglio: valuta il 31 dicembre 1969), per complessivi fr. 12 367.25. Considerato che alla fine del 1970 l'appellante conservava ancora fr. 6488.80 presso la __________ (doc. 12, 1° foglio in basso) e fr. 96.50, oltre a titoli per fr. 7820.– presso il __________ (doc. 12, 5° e 6° foglio), al momento del matrimonio (il 18 marzo 1970) i suoi averi bancari e i titoli dovevano ammontare per lo meno a fr. 12 367.25. Nelle condizioni descritte il valore dei beni propri della convenuta va aumentato a fr. 22 908.95, ossia fr. 730.– (incontestati) calcolati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), cui occorre aggiungere fr. 9811.70 per gli averi di libero passaggio e fr. 12 367.25 per quelli bancari.
c) Il Pretore ha ripartito a metà fra gli acquisti dei coniugi il saldo di fr. 18 165.80 esistente al momento della litispendenza, il 28 agosto 1996, sul conto corrente postale n. __________intestato a entrambi (doc. O, 4° foglio nell'inc. DI.93.113.1). L'appellante chiede che l'intero importo sia conteggiato fra gli acquisti dell'attore, sottolineando di avere riconosciuto il conto di proprietà del coniuge, poiché sul medesimo confluivano i di lui stipendi. Dall'estratto che si trova nell'incarto, invero, non è possibile determinare la causale degli accrediti su tale conto. Già con la risposta, tuttavia, la convenuta affermava che quegli averi pertenevano al marito (pag. 10), ciò che quest'ultimo non ha contestato (replica e risposta riconvenzionale, pag. 10). Del resto, che un conto sia a nome di entrambi i coniugi non è determinante (cfr. l'art. 205 cpv. 1 CC; v. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 509 n. 1248). Nelle condizioni illustrate l'intero saldo di fr. 18 165.80 va pertanto inserito fra gli acquisti dell'attore.
6. Ne discende che i conteggi esposti dal Pretore per il calcolo del conguaglio dovuto in liquidazione del regime dei beni, per altro non contestati su altri aspetti, devono essere modificati di conseguenza. I beni del marito al momento dello scioglimento del regime matrimoniale aumentano a fr. 580 827.80 netti, pari a fr. 571 744.90 netti accertati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 16) più fr. 9082.90, ovvero la metà del saldo depositato sul conto corrente postale (sopra, consid. 5c). Dedotti fr. 480 500.– per i beni propri (sentenza impugnata, pag. 17), l'aumento di sua pertinenza assomma così a fr. 100 327.80 (art. 210 CC). Come si è visto, a ciò occorre poi aggiungere fr. 124 926.– quale credito della massa degli acquisti a carico della massa dei beni propri, ossia fr. 44 636.– per gli ammortamenti del debito gravante l'abitazione di __________ (consid. 3d), fr. 6700.– per l'acquisto degli scorpori ai __________ (consid. 4b) e fr. 73 590.– per la costruzione della casa di vacanza (consid. 4d). L'aumento complessivo è così di fr. 225 253.80. I beni della convenuta diminuiscono invece a complessivi fr. 66 286.90, di cui fr. 75 369.80 netti stabiliti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), meno fr. 9082.90, ovvero la metà del saldo depositato sul conto corrente postale conteggiato dal primo giudice, mentre i beni propri ammontano a fr. 22 908.95 (sopra, consid. 5b). L'aumento di sua pertinenza è dunque di fr. 43 377.95. La partecipazione all'aumento in favore della convenuta risulta per finire di fr. 112 626.90 (la metà di fr. 225 253.80: art. 215 cpv. 1 CC), mentre quella in favore dell'attore è di fr. 21 688.95 (la metà di fr. 43 377.95), di modo che quest'ultimo deve alla prima un conguaglio di fr. 90 937.95 (art. 215 cpv. 2 CC).
7. Dall'importo dovuto in liquidazione del regime dei beni il Pretore ha dedotto inoltre fr. 1305.95, corrispondenti alla metà delle imposte pagate dal marito per l'anno 1996 (sentenza impugnata, pag. 18). L'appellante se ne duole con l'argomento che dopo la separazione il marito ha versato unicamente fr. 245.70 per il conguaglio dell'imposta cantonale 1996 e fr. 251.25 per quella comunale. In effetti dopo il 22 agosto 1996, data della separazione di fatto, l'attore ha pagato, il 10 dicembre 1996, fr. 245.70 per il conguaglio dell'imposta cantonale 1996 (doc. G, 1° foglio in alto a sinistra) e fr. 338.35 per quello dell'imposta comunale 1996, ricevendo successivamente una restituzione di fr. 87.45 (doc. G, 2° foglio). Per gli anni successivi invece, come rileva il Pretore, le parti hanno ottenuto la scissione delle partite fiscali. Tutto considerato, la convenuta deve risarcire perciò fr. 248.30, pari alla metà dell'esborso per le imposte del 1996 affrontato dall'attore dopo la separazione di fatto. Tale importo dev'essere dedotto dal conguaglio calcolato poc'anzi, di modo che il marito dovrà versare all'appellante fr. 90 689.65 in liquidazione del regime dei beni. La convenuta domanda altresì che sul credito le siano riconosciuti interessi del 5% dalla data della sentenza. Su questo punto, tuttavia, l'appello si rivela irricevibile, l'interessata trascurando ogni motivazione a sostegno della propria richiesta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8. L'appellante chiede, inoltre, di aumentare il contributo di mantenimento in suo favore da fr. 1300.– mensili a fr. 2400.– fino al suo pensionamento. A tal fine il Pretore si è fondato su un fabbisogno minimo della convenuta di fr. 3285.50 mensili e su un reddito di complessivi fr. 1990.– mensili (fr. 740.– di rendita AI, fr. 1200.– di reddito ipotetico da attività lucrativa e fr. 50.– di reddito della sostanza mobiliare), onde un ammanco di fr. 1300.– mensili per sopperire alle proprie necessità. Egli ha quindi accertato il reddito del marito in fr. 5707.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2926.42 mensili. Verificato che una volta coperte le proprie necessità l'attore dispone ancora di risorse più che sufficienti per far fronte all'ammanco della moglie, egli ha fissato il contributo di mantenimento in favore di lei a fr. 1300.– mensili fino al pensionamento.
a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) L'ammontare del contributo di mantenimento deve attenersi altresì ai criteri oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).
c) In concreto le parti si sono sposate il 18 marzo 1970 e si sono separate di fatto il 22 agosto 1996, quando la convenuta è andata ad abitare per conto proprio. La vita in comune essendo durata oltre 26 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).
d) Dall'istruttoria risulta che l'appellante, odontotecnica diplomata, dopo la nascita dei figli ha smesso di lavorare per circa 17 anni, riprendendo poi quell'attività a tempo parziale su chiamata e, dal 1996, svolgendo qualche lavoro di sarta a domicilio (deposizione __________, verbali pag. 10; interrogatorio formale: verbali pag. 11 risposta n. 2 e 4). Inabile al lavoro al 50% dal giugno 1997, dal 1° giugno 1998 essa percepisce una mezza rendita AI (con un grado d'invalidità del 50%). Dopo essere stata licenziata dal laboratorio odontotecnico per cui lavorava (doc. 16), dal febbraio 2001 essa ha riscosso l'indennità di disoccupazione, proseguendo nella sua attività di sarta e stiratrice a domicilio (doc. 14, 22 a 24). Dall'incarto relativo alla procedura di modifica dell'assetto cautelare inoltrata dal marito l'8 ottobre 2002 si evince inoltre che dal febbraio 2002 essa lavora come sorvegliante a ore su chiamata presso il Museo __________alle dipendenze del Comune di __________ (interrogatorio formale: verbali pag. 63 risposta n. 2 nell'inc. 11.2003.114). La circostanza è, invero, posteriore alla sentenza di divorzio, ma non vi sono ragioni per ignorarla, giacché i procedimenti giudiziari svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (I CCA, sentenza inc. 11.1997.194 dell'8 febbraio 1999 in re T.O., consid. 2 con rinvii a Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 255, n. 17 al § 44; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Le parti, poi, hanno già avuto modo di esprimersi al riguardo. D'altro lato non risulta – né l'attore pretende – che soccorrano nella fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La questione è pertanto di valutare se la convenuta abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e, se no, quanto le manchi a tal fine.
e) L'appellante si duole che il Pretore abbia fissato il contributo di mantenimento in relazione al suo fabbisogno minimo. Adduce che, senza il divorzio, essa avrebbe potuto beneficiare di una condizione economica agiata, profittando dei redditi e della sostanza immobiliare del coniuge e godendo delle proprie entrate percepite dopo la ripresa dell'attività lucrativa a tempo parziale. Sottolinea di avere contribuito al mantenimento dei figli, in particolare della figlia B__________ (che dal 2000 ha acquisito la propria indipendenza economica), sostenendo che non solo il marito deve trarre profitto dallo sgravio dagli oneri di mantenimento nei confronti dei figli. Ritenuto che durante la procedura di divorzio essa ha beneficiato per metà dell'eccedenza familiare, che nonostante ciò l'attore ha potuto conservare i propri risparmi e che le sue prospettive di reinserimento professionale sono nulle, a suo avviso il principio della solidarietà deve condurre a una ripartizione a metà dell'eccedenza analoga a quella provvisionale.
f) L'opinione non può essere condivisa. Il metodo del riparto a metà dell'eccedenza trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall'art. 125 CC, ovvero al precetto del “debito mantenimento”. Verso il basso, il contributo deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano vissuto in modo estremamente economo e al di sotto delle loro possibilità, ad esempio allo scopo di acquistare un'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1), ciò che neppure l'appellante pretende.
Se le risorse sono insufficienti a mantenere il tenore di vita precedente in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore. Quando però il divorzio è pronunciato dopo una lunga separazione, fa stato la situazione dei coniugi in quel periodo (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1 con numerosi rimandi), sempre che il livello di vita sia diminuito rispetto a quello durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che un'eventuale miglioramento delle condizioni economiche dell'attore, ad esempio in seguito allo sgravio dall'obbligo di mantenere i figli, non è rilevante per la commisurazione del contributo di mantenimento. Ininfluente è pure l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovata la convenuta se fosse ancora sposata. Nella fattispecie, inoltre, al momento della pronuncia del divorzio le parti vivevano separate da sei anni, di modo che il periodo di separazione non può dirsi particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III 7: 16 anni; sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004: 12 anni). La questione è pertanto di valutare, per quanto possibile, il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
g) Questa Camera ha già avuto modo di accertare che nel 1996, anno della separazione, il reddito familiare ammontava a fr. 7097.– mensili (stipendio del marito fr. 6597.– netti, redditi della moglie fr. 500.–). Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 2348.50 e quello della moglie di fr. 3035.– netti. I coniugi potevano contare dunque su un'eccedenza di fr. 1713.50, di cui la metà (fr. 857.–) spettava alla moglie (sentenza del 29 ottobre 1997, inc. 11.97.19, consid. 7). In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione, gli accertamenti esperiti da questa Camera a fini provvisionali – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento concreto (I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001 in re L., consid. 4). Senza dimenticare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte. Inoltre esso si riferiva solo ai genitori, senza considerare il fabbisogno in denaro di B__________, studente all'Università di __________, che in quanto maggiorenne non rientrava nel computo, ma che all'atto pratico rimaneva a carico delle parti. Il fabbisogno in denaro del figlio M__________, divenuto maggiorenne pochi mesi prima della separazione, non doveva invece discostarsi apprezzabilmente da quello di cui esso necessitava al compimento dei 18 anni, che si aggirava attorno ai fr. 1000.– mensili (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33: fr. 1095.–, dedotta approssimativamente la metà della posta per cura e educazione, prestate in natura dalla madre che lavorava a tempo parziale). Esso era pertanto già coperto dal suo reddito di apprendista, che come maggiorenne doveva devolvere interamente per il proprio mantenimento (fr. 1354.55; doc. P nell'inc. DI.96.113.1).
h) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella citata sentenza di questa Camera, prima della separazione di fatto la famiglia spendeva meno, giacché la moglie non aveva un appartamento proprio (dal costo di fr. 1250.– mensili: decreto cautelare del 27 gennaio nell'inc. DI.96.113.1, consid. 6). E una sola economia domestica era meno onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal diritto esecutivo è ben inferiore alla somma di due minimi esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). A quel momento, pertanto, l'eccedenza coniugale di fr. 1713.50 mensili era di gran lunga più elevata e doveva raggiungere almeno i fr. 3643.50 (il fabbisogno familiare non era di fr. 5383.50 mensili, ma di fr. 3453.50). Certo, la somma serviva in parte a mantenere la figlia B__________, ventunenne ancora studente. Dagli atti emerge che i genitori la sussidiavano con circa fr. 1000.– mensili, ossia fr. 112.20 mensili per la cassa malati (doc. L1 nell'inc. DI.96.113.1), fr. 320.– mensili per l'alloggio, fr. 600.– per la tassa d'iscrizione semestrale oltre a un viatico di fr. 500.– mensili per 10 mensilità, l'interessata svolgendo da parte sua qualche lavoro estivo (deposizione B__________: verbali, pag. 6 nell'inc. DI.96.113.1). Considerate inoltre le spese mediche e dentarie non coperte, sempre a carico dei genitori (loc. cit.), l'onere di mantenimento si doveva situare attorno ai fr. 1200.– mensili. L'eccedenza effettiva a disposizione dei coniugi doveva ammontare quindi a circa fr. 2440.– mensili.
Occorre nondimeno tenere presente che il marito, come fa notare la stessa appellante, risparmiava fr. 200.– mensili trattenuti dallo stipendio e depositati alla cassa di risparmio per i dipendenti PTT (doc. E, E1 e 5 nell'inc. DI.96.113.1). Qualche risparmio è stato accumulato anche sul conto corrente postale intestato alle parti, ossia fr. 4593.50 nell'anno precedente la separazione di fatto (doc. 9 e 10 nell'inc. DI.96.113.1: fr. 19 669.– il 31 luglio 1995 rispetto a fr. 24 262.50 il 31 luglio 1996, i movimenti del mese di agosto 1996 non essendo determinanti). Per il resto non risulta, né l'attore pretende, che nell'anno della separazione i coniugi abbiano conseguito altri risparmi (estratti dei libretti di risparmio presso la __________ e del conto presso il __________, nel fascicolo “edizioni”) o che l'attore si sia cimentato in particolari investimenti nei suoi immobili. Dedotto il noto risparmio, le parti disponevano di fr. 928.– mensili ciascuno.
9. Accertato per quanto possibile il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno della convenuta commisurato a tale livello. Per quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stimato in fr. 3285.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese d'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 273.30, assicurazione RC auto fr. 67.35, imposta di circolazione fr. 25.–, spese benzina fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 6.85, contributi AVS per attività indipendente fr. 33.–, imposte stimate fr. 380.–), importo che di per sé le parti non contestano. L’appellante chiede tuttavia che il contributo in suo favore sia portato a fr. 2400.– mensili anche per potersi costituire un'adeguata previdenza. Per il Pretore un supplemento a tale titolo non si giustifica, giacché essa riceverà la metà dell'avere di previdenza professionale del marito.
a) Il Pretore ha riconosciuto all'appellante il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dal coniuge durante il matrimonio, demandando al Tribunale cantonale delle assicurazioni la decisione sull'ammontare della quota (sentenza impugnata, dispositivo n. 3). Invero il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato la situazione del coniuge creditore del contributo alimentare al momento del pensionamento. Ciò non toglie che esistano situazioni in cui, negli anni successivi al divorzio, l'ex coniuge non sia in grado di completare la propria previdenza in ragione di una limitata capacità lucrativa dovuta, ad esempio, alle cure da prestare alla prole, alle condizioni di salute o all'età (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 125 CC con rimandi). In simili circostanze quanto necessario a costituire un'adeguata previdenza per la vecchiaia rientra nel “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv. 1 CC e va incluso nel fabbisogno minimo (Freivogel, Zur Bedeutung der Begriffe angemessener Beitrag an den gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessen Altersvorsoge [art. 125 Abs. 1 ZGB] in: FamPra.ch 2/2000 pag. 257 con rimandi alla nota 12).
b) Dagli atti risulta che alla fine di agosto 2000 la prestazione d'uscita della cassa pensione del marito, da suddividere fra le parti, ammontava a fr. 293 422.– (doc. 20). Il divorzio essendo stato pronunciato due anni dopo, il 6 settembre 2002, la quota di pertinenza della moglie è aumentata a fr. 178 815.50 (verbali pag. 66 nell'inc. 11.2003.114). Dipartendosi da tale importo, considerati i saggi minimi d'interesse (art. 12 OPP2: 4% annui fino al 31 dicembre 2002, 3.25% fino al 31 dicembre 2003 e 2.25% dopo di allora) e l'aliquota di conversione attualmente in vigore (art. 17 cpv. 1 OPP2: 7.2%), al momento del pensionamento (il 1° gennaio 2010: art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS) l'interessata dovrebbe percepire una pensione attorno ai fr. 1270.– mensili. Inoltre la sua rendita AVS dovrebbe ammontare circa a fr. 1640.– mensili, visto che la sua mezza rendita AI dopo il divorzio è stata valutata in fr. 820.– (doc. 18) e la presunta rendita AVS del marito dopo il divorzio in fr. 1640.– (doc. 19). Quanto a sostanza, il 1° gennaio 2001 essa disponeva di fr. 51 816.– (dichiarazione d'imposta 2001/02, nel fascicolo “richiami” nell'inc. 11.2003.114), dai quali occorre ancora dedurre fr. 10 000.– consumati nel frattempo (interrogatorio formale: verbali pag. 63 risposta n. 1 nell'inc. 11.2003.114) e aggiungere l'importo che essa riceverà in liquidazione del regime dei beni (fr. 90 689.65: consid. 7). Un simile capitale (fr. 132 505.25) essa potrà garantirle un reddito attorno ai fr. 220.– mensili (con un tasso d'interesse del 2%: I CCA, sentenza inc. 11.2002.63 del 3 agosto 2004, consid. 5c). Dopo il pensionamento, secondo una prudente stima, l'interessata disporrà dunque di circa fr. 3130.– mensili. D'altro canto anche il suo fabbisogno è destinato a diminuire. L'appellante, infatti, non dovrà più affrontare spese di trasporto o per i contributi AVS, mentre l'onere d'imposta, più contenuto, può essere stimato in fr. 160.– mensili, di modo che il suo fabbisogno si situerà a circa fr. 2840.– mensili.
c) Ci si potrebbe chiedere se il contributo a fini di previdenza non debba garantire alla moglie, oltre al fabbisogno minimo, il tenore di vita avuto prima della separazione, e ciò anche dopo il pensionamento (in tal senso: Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 125 CC). Già a un sommario esame risulta evidente però che l'importo necessario per assicurare all'appellante una simile previdenza per la vecchiaia sarebbe tale da ridurre l'attore a vivere con il fabbisogno minimo. D'altro lato la fissazione di una rendita limitata nel tempo è dovuta, in concreto, unicamente alla scelta della convenuta di non postulare una rendita vitalizia, mentre nulla escludeva, da un punto di vista oggettivo, l'erogazione di un contributo di mantenimento anche dopo il pensionamento (ipotesi presa in considerazione dal legislatore: FF 1996 I pag. 125 nel mezzo). Né la situazione finanziaria delle parti può dirsi tanto favorevole da consentire la costituzione di un terzo pilastro di tale entità (Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 125 CC; Gloor/ Spycher, op. cit., n. 4 in fine ad art. 125). In simili circostanze non sarebbe equo imporre al debitore del contributo di finanziare in meno di sei anni (quelli che mancano al pensionamento della convenuta), quanto necessario per garantire alla creditrice del contributo il “debito mantenimento” a vita, ossia per un quarto di secolo (la speranza di vita di una donna di 64 anni dopo il pensionamento è di 25.36 anni: Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 5a edizione, pag. 448 tabella n. 42). Ne discende che nessun supplemento può essere incluso nel fabbisogno dell'appellante a tale titolo.
d) Non bisogna dimenticare, in ogni modo, che il tenore di vita dei coniugi prima della separazione non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo, ma ognuno disponeva anche di una mezza eccedenza di fr. 928.– mensili (sopra, consid. 8h). Per garantire all'appellante il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere al fabbisogno minimo odierno fr. 928.– (dell'agosto 1996), che equivalgono approssimativamente a fr. 990.– (da 103.5 punti a 110.3, con indice 100 nel maggio 1993). Per conservare attualmente il livello di vita avuto prima della separazione l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 4273.– (arrotondati) mensili, mentre i suoi introiti assommano a fr. 2160.– mensili: rendita AI fr. 740.– e reddito ipotetico da attività lucrativa fr. 1200.– (incontestati), oltre a fr. 220.– del reddito dalla sostanza che riceverà in seguito alla liquidazione del regime dei beni.
10. Il diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta – di tutta evidenza – non solo all'appellante, ma anche all'attore, cui dev'essere garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge beneficiario del contributo e, in ogni modo, il fabbisogno minimo (sopra, consid. 8f). Il Pretore ha accertato gli introiti del marito in fr. 5707.– mensili netti sulla base del certificato di salario 2001. L'appellante obietta che nel 2002 lo stipendio di lui è aumentato a fr. 5780.– mensili, mentre per l'attore è di fr. 5455.85 mensili, le indennità per lavoro notturno – incerte – non dovendo essere conteggiate. Dagli atti risulta poi che dall'aprile del 2002 il salario del marito è effettivamente aumentato da fr. 5703.70 a fr. 5772.15 mensili lordi (doc. B nel fascicolo “conclusioni”, 3° foglio). Non vi sono ragioni per non considerare siffatta evoluzione.
Quanto alle indennità per lavoro notturno e domenicale, contrariamente a quanto pretende l'attore, per la valutazione della capacità contributiva di un coniuge occorre fare riferimento – di principio – ai guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di straordinari: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella misura in cui le varie indennità costituiscono un'entrata regolare (v. anche doc. E e F nel fascicolo “istanza del 17 febbraio 2000”; doc. B nel fascicolo “istanza del 5 agosto 1998”; doc. RR) non sussistono dunque ragioni per escludere dal reddito tali introiti, che nel 2002 ammontavano in media a fr. 197.24 mensili (doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Non vanno invece conteggiati il premio fedeltà né il bonus ottenuto al compimento del ventesimo anno di servizio (doc. C nel fascicolo “conclusioni”). In definitiva il salario lordo dell'interessato ammonta a fr. 6450.40 lordi, tredicesima mensilità inclusa, pari a fr. 5637.90 mensili netti (fr. 6450.40 dedotti i contributi del 5.05% per l'AVS, del 1.5% per l'AD, dello 0.77% per l'infortunio non professionale, dello 0.4% per l'assicurazione malattia e di fr. 314.50 per la cassa pensione, prelevata su 12 mensilità; v. doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Per il resto non risulta, né l'appellante pretende, che l'attore percepisca redditi dalla propria sostanza immobiliare, mentre gli averi bancari (fr. 9128.– il 1° gennaio 2003: v. dichiarazione d'imposta 2003A nel fascicolo “richiami” nell'inc. 11.2003.114) dovranno essere usati per versare il conguaglio in liquidazione patrimoniale alla moglie.
11. Per quanto riguarda il fabbisogno minimo dell'attore, il Pretore l'ha stabilito in fr. 2926.42 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr. 117.60, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr. 18.52, contributo consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, spese di manutenzione della casa stimate fr. 500.–, imposte stimate fr. 400.–).
a) Per l'appellante l'onere per la manutenzione e il riscaldamento della casa del marito non supera fr. 200.– mensili, tanto più che l'esborso non è minimamente comprovato. Da parte sua l'attore chiede che gli siano riconosciuti fr. 1300.– mensili, pari alla pigione conteggiata nel fabbisogno della moglie. Soggiunge che lo stato precario dell'abitazione è documentato dalla perizia. Invero il perito ha attestato che le tubazioni dell'acqua e il riscaldamento necessitano di un risanamento i cui costi sono stati preventivati in fr. 5375.– e in fr. 23 767.40 (referto, pag. 12, risposte n. 3.1 e 3.2; complemento peritale, pag. 3, risposta n. 3.1). Se non che, tali interventi riguardano la manutenzione straordinaria dell'immobile, mentre nel costo per l'alloggio va considerata unicamente la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79), né dagli atti emergono altre spese per la manutenzione del fabbricato. L'attore invoca la parità di trattamento, ma a prescindere dal fatto che le parti non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 in re P., consid. 7a), essa non si giudica da un punto di vista meramente finanziario. L'interessato ha a disposizione un alloggio di sei locali con cucina e doppi servizi (perizia, pag. 2 risposta n. 1) rispetto all'appartamento di 3½ locali della moglie (doc. C nell'inc. DI.96.113.1). La sua doglianza si rivela dunque infondata. In mancanza di altri dati, non rimane in ultima analisi che ricondurre la spesa per la manutenzione e il riscaldamento della casa a fr. 200.– mensili, come riconosce la convenuta.
b) L'appellante chiede di conteggiare nei costi per le automobili dell'attore unicamente fr. 200.– mensili. Sostiene che i documenti giustificativi agli atti non sono attendibili, giacché la controparte dispone di più veicoli. Dagli atti risulta invero che il marito possiede uno scooter, una Mercedes-Benz e una Opel, con cui circola (verbali, pag. 57). Ora, la ricevuta di pagamento prodotta concerne appunto la tassa di circolazione di fr. 580.– annui inerente alla targa della Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni”). Quanto alla ricevuta di fr. 1411.30 in favore dell'assicurazione __________, il numero di riferimento sulla medesima coincide con quello della polizza dell'assicurazione per veicoli a motore riguardante l'Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni” e doc. P nel fascicolo “istanza del 5 agosto 1998”). Non sussistono quindi motivi per dubitare di tali importi. L'attore, a sua volta, fa valere una spesa di ulteriori fr. 600.– mensili. A suo dire è un fatto notorio che per benzina, olio e servizi un'auto costa almeno fr. 300.–, ai quali vanno aggiunti altri fr. 300.– per l'ammortamento. Ora, a proposito dell'ammortamento va rilevato subito che esso non rientra nel fabbisogno minimo. Quanto al costo dei carburanti, si giustifica di ammettere un ulteriore importo di fr. 100.–, come per la moglie (sotto, consid. 9). Di più non è possibile concedere.
c) L'attore postula inoltre fr. 220.– mensili per i pasti che è tenuto a consumare fuori casa in ragione della sua professione di conducente. Se non che, egli già percepisce un'indennità a tale titolo dal datore di lavoro (da fr. 8.– a fr. 13.– per pasto: doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Il resto rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. E in tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione radiotelevisiva di fr. 36.05, l'abbonamento alla televisione via cavo di fr. 25.53, la spesa per l'elettricità di fr. 59.72 e per l'acqua di fr. 29.25 (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto).
d) Quanto all'onere d'imposta, l'attore critica la stima del Pretore ed evoca la tassazione agli atti, i coniugi avendo già scisso le partite fiscali. Egli espone fr. 500.– mensili per l'imposta comunale, altrettanti per quella cantonale e fr. 116.66 per quella federale. Dall'ultima tassazione agli atti (quella del biennio 2001/02, del 10 marzo 2003, nel fascicolo “richiami” dell'inc. 11.2003.114) risulta un onere tributario di fr. 477.25 mensili. Considerando l'evoluzione dei suoi redditi da lavoro e il contributo di mantenimento a suo carico, il carico d'imposta può ragionevolmente essere stimato in fr. 480.– mensili.
e) L'attore postula da ultimo una maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. Sotto l'egida del vecchio diritto la giurisprudenza aveva stabilito, invero, che una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario, appunto, il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre 1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale supplemento non fosse compatibile con il principio della solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 74 ad art. 125 CC; v. pure Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermato, pur precisando che la maggiorazione del 20% non è sistematica e non entra in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre 2000, consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10).
Nella fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge disponeva di una mezza eccedenza di fr. 928.– mensili (sopra, consid. 8h). Dato un fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, spese di riscaldamento e di manutenzione casa fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr. 117.60, benzina fr. 100.–, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr. 18.52, contributo consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, imposte stimate fr. 480.–), per conservare il livello di vita precedente alla separazione l'attore deve disporre di fr. 990.– (come la convenuta: sopra consid. 9d). Il suo “debito mantenimento” ammonterebbe perciò a fr. 3798.– (arrotondati) mensili.
12. Riassumendo, al momento in cui avrà ricevuto il conguaglio in liquidazione del regime dei beni l'appellante disporrà di un reddito mensile di fr. 2160.– mensili, con un ammanco di fr. 1125.50 sul suo fabbisogno minimo (di fr. 3285.50), rispettivamente di fr. 2113.– sul suo “debito mantenimento” (di fr. 4273.–). L'attore dispone invece di fr. 5637.90 mensili, con un agio di fr. 2831.50 sul suo fabbisogno minimo (di fr. 2806.40), rispettivamente di fr. 1839.90 sul suo “debito mantenimento” (di fr. 3798.–). Ora, come detto (consid. 8f), se le risorse sono insufficienti a mantenere il tenore di vita precedente in ragione dei nuovi costi generati dalle due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore. Al marito occorre dunque garantire il fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (DTF 127 III 70 consid. 2c) e un agio di almeno fr. 853.–, che gli assicuri un livello di vita pari a quello della moglie (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1). Il contributo in favore dell'appellante va pertanto fissato in fr. 1978.50 mensili, arrotondati a fr. 1980.–, in modo ch'essa possa colmare l'ammanco di fr. 1125.50 e avere un agio mensile di fr. 853.–, come l'attore. L'appello principale deve dunque essere accolto in tale misura.
II. Sull'appello adesivo
13. L'attore postula la soppressione di ogni contributo in favore della moglie. Tuttavia egli non adduce alcuna specifica motivazione a sostegno del proprio assunto, di modo che ci si potrebbe interrogare se l'appello adesivo sia ricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, dalle osservazioni all'appello principale si desume che l'interessato fa valere di non avere risorse sufficienti per erogare un contributo alla moglie, dovendo egli far fronte con i propri redditi di fr. 5455.85 mensili a un fabbisogno di fr. 5653.78. Già si è detto però che il reddito dell'interessato ammonta a fr. 5637.90 mensili (consid. 10), mentre il suo fabbisogno minimo è di fr. 2806.40 (consid. 11e). Egli dispone pertanto di quanto basta per far fronte al contributo di mantenimento di fr. 1980.– stabilito in questa sede (consid. 12). Ne discende che l'appello adesivo è destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
14. Gli oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno richiesto a questa Camera per la motivazione del giudizio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie vede accogliere per due terzi circa sia la domanda intesa all'aumento il conguaglio dovutole in liquidazione del regime dei beni (da fr. 6996.– a fr. 90 689.65 invece di fr. 134 169.–), sia quella volta all'aumento del contributo in suo favore (da fr. 1300.– a fr. 1980.– mensili invece di fr. 2400.–). Si giustifica dunque di porre due terzi delle spese a carico dell'appellato, con obbligo di versare all'appellante un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi seguono l'integrale soccombenza del marito, che rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto nel senso che il dispositivi n. 2, 4.4 e 5 della sentenza impugnata sono così riformati:
2. AADE1 verserà a APPE1, a titolo di contributo di mantenimento, l'importo mensile anticipato di fr. 1980.–.
4.4 AADE1 è condannato a versare a APPE1 un conguaglio di fr. 90 689.65 in liquidazione del regime dei beni.
5. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 4630.– sono poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. AADE1 rifonderà inoltre a APPE1 fr. 9000.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1210.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1260.–
già anticipati dall’appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto a carico dell'appellato, che rifonderà a APPE1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria