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Incarto n. |
Lugano 27 febbraio 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretario: |
I. Bernasconi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 19 febbraio 1998 da
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__________ __________, nata __________, __________
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contro |
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__________ __________, __________
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 ottobre 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ l'11 novembre 2002;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1938) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1963. Dal matrimonio sono nati __________ (1963), __________ (1965) e __________ (1969). I coniugi si sono separati nell'estate del 1996. Il marito, già __________ alle dipendenze della __________, ha poi lavorato al 50% per la __________ __________ __________. Posto in pensione anticipata il 30 settembre 1998, dal 1° aprile 1999 egli percepisce una rendita dalla Cassa pensioni delle centrali svizzere __________, oltre a una rendita transitoria AVS. Durante la comunione domestica la moglie non ha esercitato attività lucrativa. Dopo la separazione di fatto essa ha riscosso indennità di disoccupazione fino al marzo del 1998 e dal 1° gennaio 1999 è beneficiaria di una rendita di invalidità. Due tentativi di conciliazione fra i coniugi sono decaduti infruttuosi il 9 maggio 1996 e il 12 marzo 1997.
B. In esito a un procedimento cautelare avviato dalla moglie, con decreto del 26 marzo 1997 il Pretore del Distretto di Riviera ha obbligato il marito a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 350.– mensili. Il 26 gennaio 1998 __________ __________ ha instato per un terzo tentativo di conciliazione, decaduto anch'esso infruttuoso il 2 febbraio 1998, e il 19 febbraio 1998 ha promosso azione di divorzio, postulando un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili, il versamento di fr. 33 338.50 in liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di una quota imprecisata della prestazione d'uscita maturata dal coniuge in costanza di matrimonio presso l'istituto di previdenza professionale. In via cautelare essa ha chiesto l'aumento del contributo alimentare a fr. 1275.– mensili, pretesa che il marito ha contestato all'udienza del 23 marzo 1998. Con decreto cautelare del 29 luglio 1999 il Pretore ha fissato il contributo per la moglie in fr. 825.– mensili dal 1° giugno 1999 al 31 marzo 2000 e in fr. 1025.– mensili in seguito. Nel frattempo, il 14 settembre 1998, la Cassa pensioni delle centrali svizzere dell'__________ (__________) ha sospeso, per ordine del Pretore, il pagamento della rendita di cassa pensione destinata a __________ __________ e nell'aprile 1999, sempre per ordine del Pretore, ha ricominciato a erogare la rendita, ma ha tenuto bloccato il versamento della “prestazione di libero passaggio non utilizzata”.
C. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 20 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. In un memoriale del 13 aprile 2000 __________ __________ ha dichiarato di aderire al divorzio, salvo opporsi alle pretese pecuniarie della moglie. __________ __________ ha sostanzialmente riaffermato le domande di petizione. Preso atto dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 22 febbraio 2001 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo.
D. Il 30 luglio 2001, in esito a una domanda di modifica dell'assetto provvisionale presentata dal marito, il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 300.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, sopprimendolo per il seguito. Un appello presentato da __________ __________ è stato parzialmente accolto il 18 ottobre 2001 da questa Camera, che ha aumentato il contributo provvisionale a fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001 (inc. __________.__________.__________).
E. Ultimata l'istruttoria di merito, nelle sue conclusioni del 25 marzo 2002 __________ __________ ribadito la domanda di divorzio. Quanto agli effetti, essa ha rinunciato a un contributo alimentare, riservandosi di chiederlo nuovamente ove la situazione finanziaria del marito fosse migliorata, ma ha sollecitato la corresponsione su un conto bloccato a lei intestato presso la __________ __________ __________, da parte della cassa pensione del coniuge, dell'intero saldo del “conto di prestazione di libero passaggio non utilizzata”. In uno scritto del 5 aprile 2002 __________ __________ ha rinunciato a presentare conclusioni, riconfermandosi nelle precedenti richieste.
F. Statuendo il 23 settembre 2002, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, senza assegnare contributi di mantenimento alla moglie (fatto salvo l'art. 129 cpv. 3 CC), ha accertato l'intervenuta liquidazione del regime dei beni e ha riconosciuto all'attrice un' “adeguata indennità” nel senso dell'art. 124 CC di fr. 91 600.– (metà della prestazione di libero passaggio non utilizzata dal marito). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2500.–, sono state poste per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 14 ottobre 2002 nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, le sia riconosciuto l'intero saldo del “conto PLP non utilizzato”. Nelle sue osservazioni del- l'11 novembre 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con ordinanza del 29 ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti ad aggiornare i dati relativi alle loro entrate e ai loro fabbisogni. Sul complemento d'istruttoria le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in appello, l'indennità rivendicata dalla moglie sulla base all'art. 124 CC. La pronuncia del divorzio e le altre questioni pecuniarie non sono controverse, di modo che al riguardo la sentenza del Pretore ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).
2. Il Pretore, accertato che il marito è già stato posto al beneficio di prestazioni del suo fondo di previdenza, ha escluso la possibilità di dividere a metà la prestazione d'uscita giusta l'art. 122 CC. Egli ha ricordato tuttavia che un riparto a metà di tale prestazione può essere applicato anche nell'ambito della fissazione dell'“equa indennità” dovuta giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Tenuto conto nella fattispecie della durata del matrimonio, dell'età e dello stato di salute delle parti, come pure delle loro esigenze previdenziali, il primo giudice ha per finire riconosciuto all'attrice la metà della “prestazione di libero passaggio non utilizzata” del marito. Tale soluzione – egli ha soggiunto – garantisce a entrambi i coniugi un'adeguata previdenza. Donde l'ordine alla Cassa pensione delle Centrali svizzere dell__________ di trasferire la somma di fr. 91 000.– su un conto bancario intestato all'attrice.
3. L'appellante si duole che il Pretore, pur dipartendosi da giuste premesse, le abbia riconosciuto la metà della prestazione d'uscita fondandosi sulla sola quota “non utilizzata” dal coniuge e non sull'intero avere d'uscita. Essa sostiene che il riparto del saldo a metà è automatico, indipendente dalla situazione economica personale e familiare accertata dal Pretore. E siccome essa non percepisce contributi alimentari, si giustifica di accordarle la metà dell'intera prestazione d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio. Essa rileva che tale soluzione permetterebbe al marito di continuare a ricevere l'attuale rendita e a lei di ottenere, al momento del pensionamento, una rendita analoga. Per di più – essa conclude – il Pretore non avrebbe dovuto stabilire l'importo in suo favore, ma avrebbe dovuto soltanto fissare le proporzioni secondo cui sarebbe stata da suddividere la prestazione d'uscita.
4. In concreto è pacifico che un caso di previdenza è già intervenuto poiché il marito, al beneficio del pensionamento anticipato dal 30 settembre 1998, ha acquisito il diritto a una rendita dalla propria cassa pensione. Ora, il Tribunale federale ha confermato ancora recentemente che, qualora per uno o entrambi i coniugi si verifichi un caso di previdenza, la suddivisione di eventuali prestazioni d'uscita dei rispettivi istituti di previdenza è disciplinata dall'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 485 consid. 3.2.3), non dall'art. 122 CC. Ciò significa che occorre valutare secondo equità la situazione economica delle parti dopo lo scioglimento del regime dei beni (sentenza citata, consid. 3.4.1, 127 III 439 consid. 3). Nulla osta a che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita, poi basandosi sulle effettive esigenze previdenziali delle parti (DTF 129 III 488 consid. 3.4.1; SJ 2003 pag. 63). Fra i criteri da ponderare si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni economiche e i bisogni previdenziali dei coniugi, come pure il risultato dello scioglimento del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 2003 pag. 63).
5. Nella fattispecie risulta che, il giorno in cui è stato posto in pensionamento anticipato, il marito aveva una prestazione di libero passaggio di fr. 178 478.20. A suo favore si è liberato inoltre, quel 30 settembre 1998, un “conto PLP non utilizzata” con un avere di fr. 165 606.65 (act XXI, XCIV). Quest'ultimo costituiva il saldo della prestazione di libero passaggio apportata dal convenuto al momento in cui è stato affiliato alla Cassa pensioni delle centrali svizzere di __________, dopo l'acquisto degli anni di assicurazione (art. 15 cpv. 4 dello statuto: act. XXXVI). Esso non serviva a garantire prestazioni assicurative e fino all'età di pensionamento è rimasto un conto di libero passaggio vincolato. Nelle circostanze descritte, esclusa a ragione l'applicabilità dell'art. 122 cpv. 1 CC, con pertinenza il Pretore ha ritenuto di attribuire all'attrice un'equa indennità a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC.
a) A tal fine il primo giudice ha optato per un riparto a metà del conto in questione, assegnando alla moglie un mezzo del saldo di fr. 183 200.– comunicato a suo tempo dalla Cassa. Se non che, a questa Camera la Cassa medesima ha poi precisato il 10 febbraio 2004 – non senza contraddirsi – che sul citato conto essa non riconosce interessi, sicché a disposizione vi sono unicamente fr. 165 606.65. Ora, nella prospettiva del giudizio la Camera deve fondarsi su tale dato. Competerà se mai alle parti censurare il comportamento della Cassa, rivolgendosi all'autorità giudiziaria.
b) Dall'istruttoria esperita da questa Camera si evince altresì che, attualmente, il convenuto beneficia di rendite mensili per complessivi fr. 2512.– netti (rendita AVS di fr. 1621.–, cassa pensione di fr. 891.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2634.65 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 1163.–, premio della cassa malati fr. 245.85, premio dell'assicurazione domestica e RC privata fr. 25.80, imposte fr. 100.–). Quanto alla moglie, essa percepisce una rendita AI di fr. 1789.– mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 2789.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 309.85, imposte fr. 80.–).
c) Ciò premesso, appare evidente che il fabbisogno minimo dell'attrice, la quale non riceve contributi di mantenimento, non è garantito dalle entrate. Inoltre essa non dispone di sostanza, non ha alcuna previdenza professionale e, vista l'età (classe 1943), non è più in grado di costituirsene una. Né la situazione cambierà dopo il suo pensionamento (aprile del 2007), poiché essa continuerà a incassare una rendita AVS identica all'attuale (dichiarazione IAS dell'11 novembre 2003), motivo per cui una quota del suo fabbisogno minimo rimarrà scoperta. D'altro lato, anche le entrate del convenuto – il quale risulta a sua volta privo di sostanza – sono insufficienti per coprire il fabbisogno minimo di lui. E siccome il debitore non può essere ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 244), non sarebbe conforme al diritto – né tanto meno equo – obbligare il convenuto a versare all'attrice, come quest'ultima pretende, tutto il capitale del “conto PLP non utilizzata” bloccato presso la Cassa pensioni delle centrali svizzere di __________.
d) Per converso, non appare equo nemmeno il riparto a metà del capitale residuo deciso dal Pretore, poiché ciò significherebbe privilegiare il marito. A quest'ultimo vanno garantite, nella situazione illustrata, le risorse necessarie per finanziare il fabbisogno minimo. Gli va riconosciuto quindi un capitale che gli permetta di integrare con qualche agio, non fosse che per tenere conto dell'aumento dei costi della salute (i quali notoriamente trascendono di gran lunga la media del rincaro su base annua), le rendite mensili fino a concorrenza degli odierni fr. 2634.65. Ora, con un capitale di fr. 60 000.–, anche prelevando circa fr. 300.– mensili per colmare l'ammanco, il convenuto ha riserve sufficienti (e anche un modesto margine, visto che il capitale produce interesse), per un lasso di almeno diciassette anni, ciò che corrisponde approssimativamente, oggi, all'aspettativa di vita di un uomo di 66 anni, secondo le indicazioni dell'Ufficio federale di statistica (16.9).
e) Verso il marito non si può essere più generosi, ove si consideri che la moglie ha solo una rendita AI di fr. 1789.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2789.85. Ciò posto, dal noto capitale di fr. 165 606.65 andrà dedotta la somma di fr. 60 000.– (da lasciare al marito), oltre a fr. 3100.– con cui il marito pagherà i verosimili costi a suo carico della procedura d'appello (si veda sotto, consid. 6). Tutto il resto (fr. 102 506.65) andrà versato all'attrice come “equa indennità” giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Ne discende che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.
6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta solo in parte, giacché ottiene un'indennità di fr. 102 506.65 in luogo di quella di fr. 91 000.– assegnatale dal Pretore. E siccome essa chiedeva fr. 183 200.–, si giustifica di addebitarle otto noni degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto. Circa le ripetibili, si vedrà oltre. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, invece, sul riparto e sull'ammontare degli oneri processuali di prima sede, che possono rimanere invariati.
Entrambe le parti postulano in appello l'assistenza giudiziaria. Ora, il conferimento di tale beneficio presuppone che il richiedente giustifichi di non essere in grado di sopperire alle spese della lite (art. 3 cpv. 2 Lag, entrata in vigore il 30 luglio 2002). A tale riguardo entra in linea di conto non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con rinvii, 98 consid. 3b). E in concreto, come si è visto, a disposizione dei coniugi vi è un capitale di fr. 165 606.65. Tenuto conto del fatto che i costi della procedura di divorzio sono a carico dell'unione coniugale e che l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82), appare legittimo imporre alle parti di attingere a tale sostanza per far fronte al pagamento delle spese giudiziarie e legali. Per quanto riguarda il convenuto, l'indennità del patrocinatore, il rimborso delle spese e l'IVA non dovrebbero superare fr. 3000.–, cui si aggiunge la quota di oneri processuali in appello (fr. 100.–, come si vedrà in seguito). L'importo di fr. 3100.– gli va quindi lasciato in aggiunta al noto capitale di fr. 60 000.– (sopra, consid. 5e). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili, il convenuto vedendosi già coperte con tale indennità le spese legali e processuali. Per quanto riguarda l'appellante, essa finanzierà le proprie spese di appello con l'indennità in suo favore di fr. 102 506.65. Gli oneri di prima sede sono coperti, per ambedue le parti, dall'assistenza giudiziaria. Le domande intese a ottenere analogo beneficio in appello diventano, pertanto, prive d'oggetto.
7. Il caso in esame impone per finire un richiamo d'ordine al Pretore, ove appena si consideri che nell'inserto processuale gli atti cautelari (compresi quelli del procedimento culminato nel decreto del 30 luglio 2001) sono commisti ai numerosi atti della causa di merito. Oltre a ciò, i documenti delle parti sono stati acquisiti in modo confuso (gran parte dei quali acclusi a singoli atti processuali (come gli act. IV, VI, XLVIII, L), al punto da riscontrarsi anche documenti privi di qualsiasi individuazione (quelli acclusi agli act. XLVIII, L). Tale arruffio lede la sicurezza giuridica e rende inutilmente laborioso il lavoro delle autorità di ricorso. Alla giurisdizione di primo grado va quindi rivolto un invito a maggior rigore, tanto più giustificato ove si consideri che i primi due procedimenti cautelari di cui erano state oggetto le parti (__________.______________________________e __________.__________.__________) erano stati correttamente raccolti in cartelle separate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a corrispondere a __________ __________, come adeguata indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, la somma di fr. 102 506.65. A tale scopo è fatto ordine alla Cassa pensione delle Centrali svizzere di __________ di versare il citato importo sul conto n. __________/__________ __________-__________di __________ __________ presso la Banca __________ __________ __________ __________ __________, __________.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 900.–
sono posti per otto noni a carico dell'appellante e per un nono a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è priva d'oggetto.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è priva d'oggetto.
5. Intimazione a:
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– avv. dott. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. |
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Riviera;
– Cassa pensione delle Centrali svizzere di __________, Zurigo (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario