Incarto n.
11.2002.130

Lugano,

17 ottobre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.___.__ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 9 agosto 2000 da

 

 

APPE0

(patrocinato dall' RAPP0 __________)

 

 

contro

 

 

 

_CON0

(rappresentato dall'Ufficio patriziale

e patrocinato dall' RAPP0 __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 novembre 2002 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ ha partecipato nel febbraio del 2000 a un pubblico concorso per l'affitto dell'alpe __________ (in val __________) dal 2000 al 2005, il cui bando era stato pubblicato dall'Ufficio patriziale di __________ sul Foglio ufficiale n. __________del __________ 2000. Con risoluzione n. __________del __________ 2000, comunicata il __________ 2000, l'Ufficio patriziale ha delibera­to in favore di un altro concorrente, __________ __________. Il 22 marzo 2000 __________ __________ ha impugnato tale delibera al Consiglio di Stato, adducendo tra l'altro (ricorso, pag. 4, punto 2):

                                         In via preliminare a titolo prudenziale il ricorrente sottolinea la necessità di ve­rificare la procedura di assegnazione, mediante il richiamo esplicito del verba­le della seduta del 2 marzo 2000, durante la quale l'Ufficio patriziale ha proce­duto alla delibera.

                                         L'Ufficio patriziale di __________ ha formulato osservazioni al ricor­so l'8 aprile 2000, scrivendo tra l'altro, in risposta a tale allegazio­ne (pag. 4, punto 3):

                                         Quanto espresso nel ricorso, anche se citiamo “In via preliminare a titolo prudenziale...” da prova di persona malvagia e becera del ricorrente.

 

                                  B.   Con petizione del 9 agosto 2000 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché accertasse che la frase appena citata era illecitamente lesiva della sua personalità e perché il Patrizia­to fosse tenuto a rifondergli fr. 2000.– con interessi in risarcimen­to del danno, oltre che a versare fr. 6000.– con interessi in riparazione del torto morale a un istituto di beneficenza designa­to dal Pretore. Il Patriziato di __________ ha propo­sto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le rispettive richieste, confermate dopo l'istrut­toria in memoriali conclusivi. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato. Statuendo con sentenza del 23 ottobre 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato l'illecita lesione della personalità dell'attore, ma ha respinto le pretese pecuniarie. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per un terzo a carico del Patriziato per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere al Patriziato fr. 900.– per ripetibili ridotte.

 

                                  C.   Contro il dispositivo della sentenza sulle spese e le ripetibili __________ __________ è insorto con un appello del 7 novembre 2002 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensa­te. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2003 il Patriziato di __________ propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha motivato il dispositivo sulle spese e le ripetibili evocando il principio della soccombenza. A suo parere “in concreto, e alla luce delle risultanze che precedono, appare (...) d'uopo accollare alle parti le tasse e le spese giudiziarie nella misura di due terzi (a carico della parte attrice) e di un terzo (a carico della parte convenuta). __________ __________ deve essere inoltre astretto al pagamento dell'importo di fr. 900.– a titolo di parziali ripetibili” (sentenza, pag. 9 in fondo).

 

                                   2.   L'appellante contesta il proprio grado di soccombenza. Fa valere che il convenuto ha sempre temerariamente negato qualsiasi lesione della personalità, salvo uscire sconfitto dalla causa, mentre la trattazione delle pretese pecuniarie da lui avanzate, seppure respinte, ha richiesto un dispendio di tempo limitato. Per di più, l'istruttoria si è concentra­ta sul principio dell'offesa, con il risulta­to di convincere appieno il Pretore circa il carattere illecito della frase incriminata. Al punto che il primo giudice gli ha riconosciuto “una certa sof­feren­za soggettiva”, quantunque riparata dalle rei­terate scuse ufficiali del Patriziato. Avendo egli ottenuto ragione sul principio, l'addebito di due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere fr. 900.– al convenuto per ripetibili, non può trovare giustificazione.

 

                                   3.   L'art. 28a CC abilita chi è illecitamente leso nella sua personalità a far accertare dal giudice l'illiceità della lesione, sempre ch'essa continui a produrre effetti molesti (cpv. 1 n. 3). Simultaneamente l'interessato può pretendere il risarcimento del danno e una riparazione del torto morale (cpv. 3). Queste ultime azioni (“ripa­ra­tri­ci”), fondate sugli art. 41 segg. CO, hanno valore litigioso e sono di per sé autonome, nel senso che possono essere promosse indipendentemente da un'eventuale azione di accerta­mento sull'illiceità della lesione. Ove però siano combinate con tale azione, proceduralmente esse sono trattate alla stregua di pretese connesse e accessorie, giacché il loro accoglimento presuppone l'accoglimento dell'azione di accertamento (mentre nel caso in cui siano intentate autonomamente la natura illecita della lesione è accertata in via meramente pregiudiziale). Del resto, in circostanze simili un ricorso per riforma al Tribunale federale sarebbe ammissibile, “per attrazione”, oltre che sull'azione non pecuniaria, anche sulle azioni riparatrici, quantunque il loro valore sia in­feriore a fr. 8000.– (DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 con­sid. 1; Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44; I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________del 21 luglio 1998, consid. 1; CdM, sentenza inc. __________.__________.__________del 18 febbraio 2002, consid. 2 e 3).

 

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante ha promosso un'azione di accertamento e, nel contempo, due azioni pecuniarie: l'una intesa alla rifusione del danno (fr. 2000.– con interessi) e l'altra alla riparazione del torto morale (fr. 6000.– con interessi). Dalla prima è uscito vittorioso, dalla seconda e dalla terza sconfitto. Giuridicamente si trattava di tre cause, cumulate nell'ambito del medesimo processo per evitare giudizi contraddittori. Le due azioni pecuniarie tut­tavia erano accessorie rispetto a quella di accertamento. All'atto pratico, inoltre, la loro disamina ha impegnato le parti e il giudice molto meno rispetto all'azione di accertamento. Basti pensare che la pretesa rifusione del danno e la postulata riparazione del torto morale hanno occupato – insie­me – meno della metà delle allegazioni in diritto figuranti nella petizione (punti n. 3 e 4), circa la metà di quelle contenute nella risposta, approssimativamente un terzo di quelle addotte della replica e non più di un quarto di quelle enunciate nella duplica. Le poste litigiose, poi, erano solo due (fr. 2000.– in blocco per spese preprocessuali e fr. 6000.– fissi di indennità per torto morale), scevre di particolare complessità giuridica. Quanto all'istrut­toria, essa ha appena sfiorato l'aspetto pecuniario della lite (verbale del­l'11 ottobre 2001, ultime righe di pag. 4). Nel memoriale conclusivo dell'attore, infine, le considerazioni sulle due pretese in denaro non eccedevano, una volta ancora, la metà delle allegazioni in diritto, più o meno come nel memoriale conclusivo del convenuto. E nella sentenza del Pretore la proporzione è sostanzialmente la stessa.

 

                                   5.   La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massima­to e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “al­tri giusti motivi”) può quindi essere impugnata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità per ripetibili. Contestata è la chiave di riparto stabilita dal Pretore (due ter­zi a carico dell'attore, un terzo a carico del convenuto), che l'appel­lante chiede di riformare, fissandola in ragione di metà ciascuno. Ora, giovi premettere che già la decisione pretorile di attribuire identico peso, sotto il profilo delle spese e delle ripetibili, alle due azioni pecuniarie nonostante il loro diverso valore litigioso (fr. 2000.– l'una, fr. 6000.– l'altra) appare discutibile, tanto più che la causa intesa alla rifusione del danno non risultava più complessa di quella volta alla riparazione del torto morale. Per quanto opinabile, si può ritenere nondimeno che ciò rientrasse ancora nel potere discrezionale di cui fruiva il primo giudice. Su questo punto non soccorrono i presupposti per scostarsi dalla decisione del Pretore.

 

                                   6.   Ove il Pretore ha ecceduto il suo potere di apprezzamento è nell'equiparare l'importanza di ciascuna azione di condanna a quel­la dell'azione di accertamento. Tale assimilazione non è ragionevolmente sostenibile. L'azione di condanna ha implicato un giudi­zio di principio sull'illiceità della lesione, il quale ha dominato – da sé solo – oltre la metà di tutte le allegazioni in diritto recate delle parti, pressoché tutta l'istruttoria e una buona metà della sentenza impugnata. L'impegno e il tempo richiesto ai patrocina­tori per far valere i contrapposti interessi dei loro assistiti, come pure l'impegno e il tempo profusi dal giudice nella motivazione della sentenza sono dunque di gran lunga maggiori rispetto a quanto ha implicato l'una o l'altra azione pecuniaria. Né il grado di complessità insito nell'azione di accertamento era inferiore a quello delle due cause pecuniarie: se il tenore della frase incriminata, per vero, era chiaro, il vaglio delle giustificazioni addotte dal convenuto ha lungamente occupato il Pretore nei motivi della sentenza. Tutto ciò posto, le due pretese pecuniarie possono ancora reputarsi di pari peso ai fini delle spese e delle ripetibili, ma per rapporto a queste ultime l'importanza dell'azione di accertamento – ancorché priva di valore litigioso – è almeno doppia. La ripartizione a metà degli oneri proces­suali e la compensazione delle ripetibili sollecitate dall'appellante si rivelano quindi provviste di buon diritto.

 

                                   7.   Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento e che il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili della sentenza impugnata va riformato nel senso chiesto dall'attore. I costi del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese processuali, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–                          

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico del Patriziato di Cavergno, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

–__________;

–__________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria