Incarto n.:
11.2002.135

Lugano

10 febbraio 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.___ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

e

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

 

 

premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un ap­pello il

25 novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;

 

ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;

 

preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;

 

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

 

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria