Incarto n°
11.2002.136

Lugano

28 aprile 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.112 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 aprile 2002 da

 

 

AA0

(patrocinata dall' RA0

 

 

contro

 

 

AP0

(patrocinato dall' RA0);

 

giudicando ora sul decreto cautelare dell'8 novembre 2002 con cui il Pretore ha, fra l'altro, posto a carico di AP0 un contributo alimentare provvisionale per moglie e figlia;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 novembre 2002 presentato da AP0 contro il decreto cautelare emesso l'8 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 13 gennaio 2003 presentato da AA0 contro il medesimo decreto;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contestuale all'appello adesivo;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP0 (12 giugno 1954) e AA0 (2 dicembre 1960) si sono sposati a __________ il 27 luglio 1984. Dal matrimonio è nata C__________, l'8 dicembre 1986. Il marito è agente della polizia cantonale. La moglie, casalinga, lavora anche a titolo indipendente come maestra di guida per autoveicoli e moto. I coniugi vivono separati dal 1° dicembre 2001, quando AA0 ha lasciato (insieme con la figlia) l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Il 18 aprile 2002 AA0 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – già in via cautelare – misure protettrici dell'unione coniugale, in particolare l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento a sé della figlia, riservato al padre il più ampio diritto di visita e l'attribuzione al marito dell'abitazione coniugale (dietro versamento di una pigione). Essa ha chiesto inoltre che al marito fosse ordinato di versare su un conto bancario intestato a entrambe le parti le pigioni corrisposte da terzi per la locazione di immobili comuni, di produrre tutti i documenti riguardanti il patrimonio coniugale, come pure gli estratti dei conti bancari a lui intestati, e di giustificare i costi della comunione domestica. Infine essa ha postulato un contributo alimentare retroattivo dal 1° dicembre 2001 di fr. 1900.– mensili indicizzati per sé e uno di fr. 1620.– per la figlia (con rifusione delle spese straordinarie, da dividere a metà), oltre a una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Accertata la propria incompetenza per territorio, i coniugi essendo domiciliati a __________ il Pretore ha trasmesso d'ufficio l'istanza, il 15 maggio 2002, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

                                  C.   Alla discussione cautelare del 28 maggio 2002 AA0 ha sol­lecitato anche la consegna di effetti personali e l'attribuzione di un rustico con autorimessa, accessoria all'abitazione coniugale. AP0 ha postulato a sua volta la sospensione della comunione domestica, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita) e la gestione regolamentata dei beni in comproprietà, offrendo un contributo alimentare di fr. 185.– mensili per la moglie e uno di 1080.– mensili per la figlia. Egli si è opposto invece a tutte le altre richieste, in particolare all'effetto retroattivo dell'assetto provvisionale dal 1° dicembre 2001.

 

                                  D.   Con una successiva istanza del 7 ottobre 2002 AA0 ha modificato parzialmente le proprie domande cautelari, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio coniugale dal 1° dicembre 2002, la consegna di una motocicletta, il blocco – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dei conti intestati al marito o di cui quest'ultimo risulta beneficiario economico presso l'UBS SA (succursale di __________), delle polizze assicurative presso la Ginevrina Assicurazioni (agenzia di __________) e la Helvetia Patria di __________, come pure della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge presso la Cassa pensioni dell'amministrazione cantonale. Essa ha chiesto dipoi il blocco delle quote in proprietà del marito (½) sulle particelle n. 157 e 158 e 330 RFD di __________. All'udienza tenutasi il 14 ottobre 2002 i coniugi hanno ribadito i propri punti di vista. AP0 ha demandato al giudice la decisione sull'ammontare del contributo di mantenimento in favore della figlia.

 

                                  E.   Con decreto cautelare dell'8 novembre 2002 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito al marito l'abitazione coniugale, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha ordinato la consegna a AA0 della motocicletta (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva), ha ordinato il blocco dei noti conti presso l'UBS SA e delle polizze assicurative presso la Ginevrina Assicurazioni e la Helvetia Patria, fissando dal 1° dicembre 2001 un contributo alimentare di

                                         fr. 1900.– mensili per la moglie e uno di fr. 1620.– mensili per la figlia, assegno familiare compreso. La tassa di giustizia e le spese di complessivi 320.– sono state poste a carico del convenuto, con l'obbligo di rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro il predetto decreto è insorto AP0 con un appello del 21 novembre 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma del giudizio impugnato i contributi alimentari a suo carico dal 1° dicembre 2001 al 31 ottobre 2002 siano annullati. L'ex presidente di questa Camera ha accol­to la richiesta di effetto sospensivo il 4 dicembre 2002. Il 16 dicembre 2002 AA0 ha instato per la revoca dell'effetto sospensivo, che è stata respinta con decreto presidenziale dell'8 gennaio 2003. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2003 AA0 propone poi di respingere l'appello e in via adesiva essa chiede la riforma del decreto impugnato nel senso di obbligare il marito di versarle, con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2001, l'importo di fr. 2800.– a titolo di pigione su un conto bancario intestato a entrambi i coniugi. Essa sollecita inoltre provvedimenti cautelari perché agli inquilini degli immobili appartenenti ai coniugi sia ingiunto di versare gli affitti direttamente sul suddetto conto, postulando altresì il versamento di fr. 1500.– a titolo di provvigione ad litem per i costi della procedura d'appelloAP0 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

 

                                   1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate seguendo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In qualsiasi stadio di causa, inoltre, il giudice può decretare provvedimenti cautelari (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, nota 880 ad art. 371 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha statuito – appunto – sull'assetto provvisionale dei coniugi. Ora, i decreti cautelari sono impugnabili entro dieci giorni, sempre che siano emessi “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore aveva annunciato all'udienza del 14 ottobre 2002 che, “dopo aver preso la decisione provvisionale”, avrebbe convocato le parti “per la discussione di merito” (act. IV, pag. 3 in fondo). Nessuna delle parti ha reagito, sicché v'è da presumere che entrambe abbiano ritenuto chiusa l'istruttoria e rinunciato alla discussione finale provvisionale. Ne segue che l'appello, tempestivo, è ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha posto a carico del marito, retroattivamente dal 1° di­cembre 2001, un contributo provvisionale di fr. 1900.– mensili per la moglie e di fr. 1620.– mensili per la figlia. L'appellante chiede che l'obbligo decorra solo dal novembre del 2002, contestandone l'imposizione retroattiva nell'ambito di un giudizio puramente sommario. Egli sostiene altresì che nel caso specifico neppure sono stati resi verosimili gli estremi del danno irreparabile e dell'urgenza, previsti dall'art. 376 CPC, dato che la moglie non avrebbe problemi a mantenere se stessa e la figlia, grazie ai propri redditi professionali e all'incasso di pigioni pagate dagli inquilini. Per di più, la decisione appellata precorrerebbe il merito in modo inammissibile.

 

                                   3.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il futuro e per l’anno precedente l’istanza” (art. 173 cpv. 3 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 176 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, in ogni modo, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l'obbligo. Parimenti egli esamina se l'inattività del coniuge richiedente non connoti una rinuncia ai contributi per il periodo che precede l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 14 ad art. 173 CC).

 

                                   4.   Nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale l'ammissibilità di misure provvisionali è disciplinata dai Cantoni (Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 15 ad art. 180 CC; Haus-heer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 180 CC). Nel Ticino l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di simili provvedimenti a tre requisiti cumu­lativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti, che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti), non giustifica in ogni modo qualsiasi provvedimento cau­telare: il principio del­la proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rappor­to tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sen­tenza del 3 febbraio 1999 in re O., consid. 3).

                                                                               

                                   5.   Per quanto riguarda i contributi, secondo l'appellante quelli decretati a suo carico dal 1° dicembre 2001 al 31 ottobre 2002 per un ammontare complessivo di fr. 45 000.– devono considerarsi retroattivi. A torto. La moglie ha chiesto il versamento di contributi di mantenimento per sé e la figlia con istanza del 18 aprile 2002. Solo i contributi dei quattro mesi e mezzo che precedono tale istanza (dal dicembre del 2001, data della separazione di fatto, fino all'aprile del 2002) sono quindi retroattivi. Ciò premesso, è vero che il Pretore non ha motivato la retroattività dell'obbligo, né è dato di comprendere perché abbia ravvisato in concreto i presupposti dell'art. 376 cpv. 1 CPC. Sia come sia, nella misura in cui i contributi provvisionali sono stati chiesti per il lasso di tempo precedente l'inoltro della domanda, incombeva all'istante rendere verosimili i requisiti della citata norma. Nel suo memoriale essa si è limitata a indicare la data della separazione di fatto, ma non ha allegato alcun notevole pre­giudizio né tanto meno la necessità di procedere con urgenza. Il giudizio potrà essere diverso – se mai – nel quadro della decisione finale, che non soggiace alle premesse dell'art. 376 CPC, sempre che il debitore non abbia già onorato parte dell'obbligo, la moglie risultando avere incassato pigioni sull'arco di vari mesi per un impor­to totale di fr. 4800.– (osservazioni all'appello, punto 5). In parziale accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve quindi essere annullato nella misura in cui il Pretore ha imposto all'appellante il pagamento di contributi antecedenti l'aprile del 2002.

 

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   6.   Con l'appello adesivo l'istante postula l'adozione di provvedimen­ti cautelari “in aggiunta a quanto decretato dal Pretore”, chiedendo che agli inquilini degli immobili posti sulle particelle n. 157 e 330 RFD di __________ sia ordinato di versare le pigioni su un apposito conto bancario con firma collettiva a due. Se non che, tale richiesta è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che il divieto di fatti, domande e prove nuove riguarda non solo i provvedimenti cautelari adottati dal Pretore nel quadro di procedimenti a tutela dell'unione coniugale, ma anche le misure provvisionali emanate nell'ambito di una causa di stato (FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'appellante). Certo, il presidente della Camera civile di appello è abilitato a statuire giusta l'art. 377 cpv. 2 CPC su domande cautelari proposte nell'ambito di appelli contro domande cautelari, ma ciò vale solo nella misura in cui tali domande siano già state decise dal Pretore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 377). In proposito l'appello sfugge perciò a qualsiasi esame.

 

                                   7.   L'appellante adesiva chiede altresì che l'abitazione coniugale sia attribuita al marito “contro pagamento di un corrispettivo di fr. 2800.– retroattivamente al 1° dicembre 2001 sul conto n. __________della Banca Raiffeisen di __________, intestato a entrambi i coniugi, con firma collettiva a due, a copertura degli oneri ipotecari correnti, delle spese d'ammortamento e dell'assicurazione acqua e incendio”. La domanda era già contenuta nell'istanza del 18 aprile 2002, ma la richiedente l'ha poi abbandonata, postulando l'attribuzione a sé dell'abitazione coniugale (“istanza di adattamento” del 7 ottobre 2002). Riproposta in appello dopo la citata rinuncia, la richiesta si palesa nuova e come tale irricevibile per i motivi già esposti al considerando che precede. Del resto, non avendo il Pretore statuito al riguardo, sulla questione questa Camera non potrebbe giudicare per la prima volta. Al riguardo l'appello va dichiarato inammissibile.

                                     

                                   8.   L'appellante adesiva chiede dipoi la condanna della controparte al versamento di una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura d'appello. A parte il fatto però che l'istituto è destinato per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a finanziare spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura di un ricorso) o a coprire esborsi già affrontati (I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 set­tembre 2003 in re M., consid. 11), questa Camera ha già avuto modo di ricordare che lo stanziamento di una provvigione ad litem esiste solo come misura provvisionale a nor­ma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuen­berger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC riguarda solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le una parte può essere tenu­ta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la na­tura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sen­tenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (I CCA, sentenza inc. 11.2001.88 dell'11 luglio 2002 in re M., consid. 5 e 7, massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 12).

 

                                         Dovesse – per ipotesi – una procedura a protezione dell'unione coniugale rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto nel giudizio finale, poco cambierebbe. Quand'anche si ammettesse, in effetti, che in particolari circostanze l'istante non abbia la possibilità di sovvenire nemmeno temporaneamente ai costi del processo, ciò non legittima una provvigione ad litem. Tutt'al più, in simili ipotesi, il giudice tiene conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l'istante chiede per il proprio mantenimento (cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (DTF inedita del 15 mar­zo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82). Una prov­vigione ad litem non entra, comunque sia, in linea di conto.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante principale risulta perdente per due terzi e in tal misura gli sono addebitate le spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'appellante adesiva soccombe per intero. Non è il caso tuttavia di assegnare ripetibili al convenuto, che non ha presentato osservazioni e non ha quindi dovuto sopportare costi presumibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

                                         4.   A titolo di contributo alimentare provvisionale per la figlia C__________, dal 1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare anticipatamente ogni mese a AA0 la somma di fr. 1620.–, assegno familiare compreso.

                                         5.   Dal 1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare ogni mese a AA0, a titolo di contributo alimentare provvisionale, la somma di fr. 1900.– in via anticipata.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per un terzo a carico di AA0 e per il resto a carico di AP0 che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   L'appello adesivo è irricevibile.

 

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                  V.   La richiesta di provvigione ad litem è respinta.

 

                                 VI.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria