Incarto n°
11.2002.138

Lugano

19 luglio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.99.725 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 13 ottobre 1999 da

 

 

AO1

AO2

AO3 , e

AO4

 (patrocinati dall'.,)

 

 

Contro

 

 

AE1

(patrocinato dall' RA1);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 dicembre 2002 presen­tato da AE1 contro la sentenza emessa il                                      12 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO2, AO3 e AO4 sono comproprietarie della particella n. 114 RFD di __________ (fabbricato abitato 66 m², corte 97 m², ripostiglio e wc 2 m², portico 7 m², portico 9 m²). AO1 è proprietario della contigua particella n. 113 (abitazione 71 m², corte 37 m², porticato 54 m², abitazione sporgente 2 m²). I due fondi confinano a est con la particella n. 203 appartenente a AE1 (orto 110 m², pollaio 5 m²). La particella n. 113 confina inoltre, sempre a est, con la particella n. 257 (orto 94 m²), conter­mine alla particella n. 203, che appartiene anch'essa a AO1.

                                     

                                  B.   Il 13 ottobre 1999 AO1 , AO2, AO3 e AO4 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse ordinato a AE1 di eliminare un muro da esso edifica­to su una scala gravata da servitù di passo pedonale (iscritta nel registro fondiario il 4 giugno 1976 in favore della particella n. 257) e di astenersi da ogni futura turbativa del diritto, eliminan­do altresì le piante lasciate crescere sulla sua particella n. 203 in spregio delle distanze legali dalle particelle n. 113 e 114. Nella sua risposta del 1° dicem­bre 1999 AE1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto nei confronti di AO1 che la servitù di passo fosse cancellata, avendo essa perduto ogni interesse per il fondo dominante. Gli attori hanno postulato il rigetto della riconvenzione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

                                  C.   Con sentenza del 12 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, facendo ordine a AE1 di allontanare fino alla distanza legale 3 palme grandi, 2 palme piccole, un lauro, 2 pini, un rododendro, una magnolia, una kerria japonica, una forsythia e un abete. In accoglimento della riconvenzione egli ha accertato inoltre che la servitù di passo gravante la particella n. 203 in favore del fondo n. 257 aveva perduto ogni interesse e ne ha ordinato la cancellazione. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese dell'azione principale sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, mentre la tassa di fr. 800.– dell'azione riconvenzionale e le relative spese sono state addebitate ai convenuti riconvenzionali, con obbligo di rifondere a APPE1 fr. 1600.– per ripetibili.

                                     

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AE1 è insorto con un appello del 3 dicembre 2002 nel quale chiede di riformare il giudizio del Pretore nel senso di accogliere la petizione. Il 15 dicembre 2002 egli ha poi introdotto un complemento all'appello, che non è stato intimato alle parti, e il 3 febbraio 2003 ha rettificato la sua domanda, invocando una svista manifesta e postulando il rigetto integrale della petizione. Nelle loro osservazioni del 17 febbraio 2003 AO1, AO2, AO3 e AO4 propongono di respingere l'appello.

                                        

Considerando

 

in diritto:                  1.   Quando l'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello corrispondente alla svalutazio­ne del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto gli attori si sono limitati a indicare nella petizione: “valore della lite indeterminato, comunque superiore a fr. 8000.–” (pag. 1). Il convenuto nulla ha obiettato. Non incombeva quindi al Pre­tore indagare se la cifra di fr. 8000.– fosse eccessiva, salvo che questa apparisse già a prima vista inattendibile (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8). Accertato che ancora nel memoriale conclusivo gli attori postulavano la rimozione di almeno tredici piante e l'eliminazione di un muro (art. 15 CPC), il valore litigioso di fr. 8000.– non risulta d'acchito inverosimile. L'appello può dunque essere esaminato nel merito.

 

                                   2.   Inammissibile è, di contro, il complemento all'appello del 15 dicembre 2002, rimesso dal convenuto alla Pretura il 17 dicembre 2002 allorché il termine d'impugnazione era scaduto il 3 dicembre precedente. Ciò rende superfluo domandarsi se sia ancora possibile integrare, nel termine di ricorso, il memoriale d'appello originario (negativo: Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 136 in fondo).

 

                                   3.   Litigioso rimane, in questa sede, l’allontanamento delle 13 piante ordinato dal Pretore. La cancellazione della servitù ha assunto carattere definitivo ed è passata in giudicato. Ora, l'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi d'alto fusto non frutti­feri, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da al­tri fabbricati e fondi coltivi. Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta possono invece essere piantati alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da al­tri fabbricati e fondi coltivi (art. 156 LAC). Gli alberi da frutta di basso fusto, infine, co­me pure gli arbusti ornamentali possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine (art. 157 LAC), ma le viti possono essere piantate anche a 25 cm (art. 158 LAC). Sono considerati alberi d'alto fusto non fruttiferi – tra l'altro – il pino, la palma e la magnolia. L'alloro è considerato una pianta ornamen­tale, mentre la tuia pungitopo una pianta di basso fusto (Jacomella/Lucchini, I rappor­ti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 seg.)

 

                                         Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondi­meno tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase LAC). La legge non prescrive alcuna forma specifica per l'opposizione. Basta che questa sia espressa in modo chiaro. Non occorre, in particolare, che il vicino promuova causa per far togliere le piante (art. 674 cpv. 3 CC per analogia: Rep. 1979 pag. 297; Scolari, Commentario sulla legge d'applicazione e complemen­to del CC, Cadenazzo 1996, pag. 674, n. 1499 ad art. 160 LAC). Inoltre l'opposizione ha effetti propter rem: sollevata tempestivamente, essa può essere fatta valere anche da un successivo proprietario del fondo contro i successivi proprietari di fondi vicini (art. 674 cpv. 3 CC per analogia: Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 12 ad art. 674; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 73 ad art. 674 CC; Haab/ Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, edizione 1977, n. 14 ad art. 674 CC).

 

                                   4.   Il Pretore ha accertato che nella fattispecie le piante litigiose – poste a una distanza compresa fra 0.1 e 1.7 m dal confine delle particelle n. 113 e 114 – non rispettano le norme di vicinato e che __________, già proprietario di entrambe le particelle n. 113 e 114, aveva sol­levato opposizione nel lasso di dieci anni. Il primo giudice ha ordinato perciò la rimozione di tutti i vegetali. L'appellante contesta anzitutto che le pian­te non si trovino alla distanza minima, facendo valere che il perito ha misurato unicamente la distanza da confine invece di determinare, per ciascuna di esse, la distanza da un'abitazione, da un orto, da un giardino, da una vigna o da fondi coltivi sulla particel­le n. 113 e 114. L'argomentazione non ha consistenza. In concreto le aree antistanti le abitazioni che sorgono sulle particelle n. 113 e 114 – censite quali corti (doc. A e C) – hanno oggi funzione di giardino, come gli attori affermano (replica, pag. 3) e come lo stesso convenuto riconosce (doc. I verso il basso). Tali giardini arrivano sino al confine, sicché le distanze minime delle piante andavano misurate proprio da confine (art. 155 e 156 LAC), come ha fatto il perito (referto del 3 ot­tobre 2001).

 

                                   5.   Ciò posto, per quel che riguarda le pian­te di età inferiore ai dieci anni (una palma grande, un rododendro, una magnolia, due pal­me piccole, una kerria japonica, una tuia fastigiata, un pino e una forsythia), la sen­tenza impugna­ta merita conferma, gli attori avendo non solo espresso opposizione nel termine dell'art. 160 LAC, ma finanche intentato causa per ottenere l'allontanamen­to delle piante stesse. Quanto agli alberi di oltre dieci anni (due palme, un lauro, un pino e un abete), l'appellante fa valere che l'opposizione sollevata nel 1982 da __________, dante causa degli at­tori, si riferiva so­lo a tre conifere (una delle quali non è più nemmeno in contestazione). La richiesta di rimozione poi, formulata nel 1989, concerneva unicamente l'abete, mentre delle altre due conifere __________ chiedeva la mera riduzione all'al­tezza di 1.20 m. Nulla egli avrebbe mai eccepito, ad ogni modo, in relazione alle palme e al lauro. Per di più, al momento dell'accertamento peritale, l'abete e il pino ave­vano un'età di almeno 19 anni, onde la tardività della domanda di rimozione.

 

                                         a)   Chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni (Scolari, op. cit., pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 23 ad art. 183 CPC; Rep. 1982 pag. 109 seg.). Chi chiede la rimozione delle piante deve dimostrare, da par­te sua, di avere sollevato op­posizione nel termine di dieci an­ni.

 

                                         b)   Nel caso specifico il convenuto ha senz'altro dimostrato che le due palme, il lauro, il pino e l'abete in questione hanno più di dieci anni, mentre non è stato in grado di provare – anzi, il perito ha accertato il contrario – che tali piante avessero già dieci anni nel 1982. L'appellante obietta invero che al momento della perizia gli alberi predetti avevano ormai più di 19 anni, sicché la prescrizione decennale dell'art. 160 LAC sarebbe in ogni modo compiuta. Se non che, entro il termine di dieci anni è sufficiente che il vicino presenti opposizione. Non è necessario che promuova anche causa (sopra, consid. 3). Ciò premesso, dagli atti si desume che in una lettera del 21 aprile 1982 al convenuto (doc. O) __________, precedente proprietario delle particelle n. 113 e 114, protestava per il fat­to che il convenuto lasciasse crescere sul suo fondo tre conifere (Muss ich nun bezüglich Ihnen nicht nur vorsorglich, sondern nach Recht und Gesetz, gegen ein andauerndes Wachstum von drei Nadelhölzern auf ihrem Grundstück Kataster 203 Einwand erheben). Si dichiarava nondimeno disposto a tollerare la situazione provvisoriamente, finché le piante non avessero raggiunto l'altezza di 1.50 m (Lassen wir die angesprochenen Pflanzen vorläufig stehen, setzen aber fest, nur bis zum Zeitpunkt als sie eine Höhe von meter 1.50 erreicht [sic]). Le conifere citate corrispondono – ciò è pacifico – al pino e all'abe­te che il perito giudiziario ha rilevato a 20 cm dal confine (una terza conifera non è più in contestazione).

 

                                               In una successiva lettera del 21 giugno 1989 __________ ha poi preteso la rimozione dell'abete entro fine anno (Ein Rottanengewächs kann nicht strauchartig geschnitten werden und wächst über eine tolerierbare Höhe. Dieses Gewächs ist auf Jahresende zu entfernen) e la riduzione in altezza delle due conifere fino a 1.20 m dal suolo (doc. P verso il basso). Il 5 aprile 1990 egli ha poi sol­lecitato anche l'allontanamento di queste ultime (Im bereits schon schriftlich angesprochenem Falle haben Sie besorgt zu sein, die Nadelholzgewächse zu entfernen: doc. Q in principio), riaffermando la richiesta il 13 febbraio 1991 (doc. R a metà). Il convenuto non sostiene che al momento in cui il vicino ha instato per la rimozione dell'abete (il 21 giugno 1989) o del pino rimanente (il 5 aprile 1990) le due piante non avessero ancora raggiunto l'altezza di 1.50 m. Non risulta quindi – né il convenuto asserisce – che il vicino sia venuto meno all'assicurazione iniziale, contraddicendo il proprio impegno a tollerare le conifere fino a quell'altezza. Né il convenuto pretende che oggi sia ancora possibile – per ipotesi – ridurre le due conifere alla quota di 1.50 m dal livello del terreno. Anche per quan­to attiene all'abete e al pino la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

 

                                         c)   Rimane da esaminare se __________ si sia tempestivamente opposto anche alla crescita delle due palme (a 60 cm, rispettivamente a 1.70 m dal confine) e del lauro (a 20 cm dal confine). Ora, nelle lettere testé citate non vi è allusione alcuna né a palme né a lauri. Nello scritto del 5 aprile 1990 (doc. Q) l’interessato accennava invero a una nuova piantagione (neue Bepflanzung) sul fondo del convenuto, ciò che ha fatto anche in una successiva lettera del 13 febbraio 1991 (doc. R). Tutto si ignora però al riguardo, né gli allegati di causa sono di qualche ausilio. Nessun indizio serio consente di ritenere, di conseguenza, che le due palme e il lauro facessero parte di tale piantagione. Ne segue che relativamente a tali alberi nessuna opposizione, tanto meno manifestata in modo chiaro, si evince dagli atti. Certo, gli attori soggiungono “abbondanzialmente” che qualora l'allontanamento delle palme e dell'alloro non si legittimi sotto il profilo dell'art. 155 LAC, esso si giustifica nondimeno in virtù degli art. 679 e 684 CC per l'ombra che tali piante cagionano (memoriale conclusivo, pag. 5). A prescindere dal fatto però che l'argomento – sollevato per la prima volta nelle conclusioni – non è riproposto in appello, dal fascicolo processuale nulla emerge circa le prospettate immissioni negative. La tesi si rivela così, comunque sia, inconsistente.

 

                                         6.    Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto per quanto riguarda le due palme (a 60 cm, rispettivamente a 1.70 m dal confine) e il lauro (a 20 cm dal confine), con relativa riforma della sentenza impugnata. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). Tenuto conto del fatto che l'appellante chiedeva di mantenere tutte le 13 piante di cui il Pretore ha ordinato la rimozione, l'esito del giudizio gli risulta ampiamente sfavorevole. Si giustifica così ch'egli sopporti tre quarti dei costi, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         È ordinato a APPE1 di allontanare a sue spese le seguenti piante poste sulla particella n. 203 RFD di __________, risultanti dal complemento peritale del 30 gennaio 2002:

                                         a) Palma (10 cm dal confine)

                                         b) Pinus (20 cm dal confine)

                                         c) Rhododendron (50 cm dal confine)

                                         d) Magnolia (20 cm dal confine)

                                         e) Palma (170 cm dal confine)

                                         f)  Palma (170 cm dal confine)

                                         g) Kerria Japonica (50 cm dal confine)

                                         h) Pinus (155 cm dal confine)

                                         i)  Forsythia (50 cm dal confine)

                                         l)  Abete (20 cm dal confine).

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico degli attori in solido, ai quali l'appellante rifonderà fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria