Incarto n.
11.2002.141

Lugano

14 giugno 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2001.255 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 ottobre 2001 da

 

 

 AO 1  

(rappresentata dal curatore 

e patrocinata dall'avv.  , )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  RA 1 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 dicembre 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 23 dicembre 2002 da AO 1 con le osservazioni all'appello;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 15 luglio 1994 __________ (1966) ha dato alla luce una figlia, AO 1. AP 1 (1967), cittadino italiano, ha riconosciuto la paternità della bambina il 13 ottobre 1994 davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. L'11 gennaio 1995 __________ e AP 1 hanno firmato un contratto di mantenimento, la cui clausola n. 2 prevedeva, tra l'altro:

In questo ambito il contributo alimentare a carico del padre viene fissato in fr. 500.– (franchi cinquecento) mensili sino al compimento del sesto anno di età. A partire da questa data il contributo alimentare versato dal padre verrà riesaminato e, se del caso, adeguato alle mutate circostanze, segnatamente alle possibilità finanziarie del padre, ritenuto che la modifica sia approvata dalla Delegazione tutoria del comune di domicilio della figlia. (...)

 

                                         Il contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria di __________ il 17 gennaio 1995. Il 16 giugno 2000 AP 1 si è sposato con __________ (1973), da cui ha avuto M__________ (5 settembre 2000) e A__________ (27 giugno 2002). Dalla relazione di __________ con __________ è nato invece, il 19 giugno 2003, A__________.

 

                                  B.   Dall'ottobre del 2000 AP 1 ha cessato il pagamento del contributo in favore di AO 1, continuando a versare solo l'assegno familiare. Il 3 ottobre 2000, su richiesta della madre, la Delegazione tutoria ha designato a AO 1 un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni con il padre (art. 308 cpv. 2 CC). Il 30 ottobre 2001 AO 1, rappresentata dal curatore, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la regolamentazione del diritto di visita del padre e un contributo indicizzato di fr. 600.– mensili dall'ottobre del 2000 fino al 13° anno di età e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (oltre l'assegno familiare). Essa ha chiesto inoltre che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Alla discussione del 19 novembre 2001 AP 1 ha instato a sua volta per l'assistenza giudiziaria e ha offerto alla figlia un contributo di fr. 280.– mensili dal marzo del 2001 (oltre l'assegno familiare), da indicizzare nella misura in cui il suo reddito avesse effettivamente beneficiato del rincaro, rispettivamente un contributo di fr. 185.– dopo la nascita di A__________, prospettando una diversa modalità d'esercizio del diritto di visita. Esperita l'istruttoria, l'istante ha ribadito la sua posizione, ma ha aumentato la richiesta di contributo indicizzato a fr. 750.– mensili fino al 13° anno di età e a fr. 850.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione (oltre l'assegno familiare). Da parte sua, il convenuto ha confermato il proprio punto di vista, salvo chiedere che i costi straordinari per la figlia siano preventivamente concordati dai genitori e siano commisurati alle di lui possibilità finanziarie.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 22 novembre 2002, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 730.– mensili (oltre l'assegno familiare) dall'ottobre del 2002 fino al 13° compleanno, di fr. 780.– dal 13° fino al 15° compleanno e di fr. 750.– dal 15° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione. Inoltre egli ha posto le eventuali spese straordinarie a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, “restando riservata una diversa ripartizione”, e ha regolato il diritto di visita del padre in quattro giorni mensili, secondo i rispettivi impegni, dalle ore 9.00 alle 20.00 e in due settimane annue in concomitanza con le vacanze scolastiche. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 dicembre 2002 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare sia ridotto a fr. 496.80 mensili (oltre l'assegno familiare) dall'ottobre al dicembre 2002, a fr. 330.40 dal gennaio del 2003 al luglio del 2006, a fr. 354.20 dall'agosto del 2006 al giugno del 2008 e a fr. 343.25 dal luglio del 2008 fino alla maggiore età, da indicizzare “sempre che il debitore alimentare benefici del carovita”. Egli chiede inoltre che le spese straordinarie, da ripartire a metà tra i genitori, siano preventivamente concordate e limitate alle rispettive possibilità. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2002 AO 1 sollecita anch'essa l'assistenza giudiziaria e propone di respingere l'appello.

 

                                  E.   Il 5 aprile e il 10 agosto 2004 l'appellante ha comunicato a questa Camera di essere stato licenziato nel giugno del 2004 e di riscuotere dal luglio 2004 indennità di disoccupazione. Il giudice delegato ha quindi indetto un dibattimento orale, invitando le parti a documentare la loro situazione finanziaria dal 1° ottobre 2002. Al dibattimento orale del 17 maggio 2005 le parti hanno prodotto la documentazione richiesta, rinunciando al dibattimento finale. Il 31 marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere esaurito il 1° gennaio 2006 le indennità di disoccupazione e di avere iniziato una non meglio precisata attività indipendente, senza disporre ancora di alcuna entrata, ma prospettando un reddito di fr. 40 000.– netti annui. Egli ha prodotto inoltre una decisione del 22 marzo 2006 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali gli accorda un assegno familiare integrativo di fr. 1011.– dal 1° marzo al 31 ottobre 2006 in favore dei figli M__________ e A__________.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC è trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). La circostanza che, accessoriamente al contributo alimentare (art. 275 cpv. 2 CC), il Pretore abbia statuito anche sulla disciplina del diritto di visita nulla muta al riguardo. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   All'appello il convenuto unisce una distinta dei premi relativi alla sua cassa malati per gli anni 2002 e 2003. Interrogarsi sulla proponibilità di tali documenti non giova. In effetti, i giustificativi del premio 2002 erano già stati già allegati dal convenuto davanti al Pretore (doc. 5), mentre quelli del premio 2003 sono stati prodotti, su richiesta del giudice delegato, all'udienza del 17 maggio 2005 indetta dalla Camera. Irricevibili sono per contro i fatti nuovi riguardanti l'esaurimento delle indennità di disoccupazione da parte del convenuto, l'inizio di una nuova attività lucrativa e l'ottenimento di assegni familiari integrativi in favore dei figli M__________ e A__________. Intanto perché in appello vige il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove i nuovi documenti siano prodotti su richie­sta della Camera (art. 322 lett. a CPC). Inoltre perché le previsio­ni del convenuto circa il reddito della nuova attività lucrativa riman­gono a livello di congettura, mentre la riscossione di assegni integrativi non è destinata – comunque sia – a sgravare il convenuto dai propri obblighi di mantenimento verso altri figli (cfr. RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

 

                                   3.   In questa sede rimangono litigiosi i contributi alimentari in favore dell'istante, così come la questione legata alle spese straordinarie. Per quel che è dei contributi, il Pretore ha ritenuto trattarsi di un'azione di mantenimento (art. 279 CC). In realtà si tratta di

                                         un'azione di modifica fondata sull'art. 287 cpv. 2 CC. Nella clausola n. 2 della convenzione 11 gennaio 1995 il convenuto si era impegnato a versare, per il mantenimento di AO 1, un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili (oltre l'assegno familiare) fino al sesto compleanno della figlia. “A partire da questa data il contributo alimentare” sarebbe stato “riesaminato e, se del caso, adeguato alle mutate circostanze, segnatamente alle possibilità finanziarie del padre”, previa approvazione della modifica da parte della Delegazione tutoria. Il significato letterale della nota clausola è chiaro e non lascia spazio a interpretazione di sorta (cfr. DTF 127 III 445 consid. 1b): il convenuto avrebbe dovuto continuare a versare il contributo di fr. 500.– mensili indicizzati (più l'assegno familiare) anche dopo il 6° compleanno della figlia, ma da quel momento lui (o la figlia) avrebbe potuto postularne la modifica (art. 287 cpv. 2 CC). Non raggiungen­dosi un accordo – o non ottenendosi l'approvazione dell'autorità tutoria sull'accordo – compete ora al giudice statuire sulla legittimità della modifica (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 99 ad art. 287/288 CC). La procedura è quella dell'azione di mantenimento (Hegnauer in: Grund­riss des Kin­des­rechts, 5ª edizione, pag. 165 n. 21.29).

 

                                   4.   Nella fattispecie è manifesto che la situazione delle parti è mutata rispetto al gennaio del 1995. Intanto AO 1 è entrata nella seconda fascia d'età (dai 7 ai 12 anni) prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (‹www.ajb.zh.ch›), cui questa Camera fa ventennale richiamo per valutare il fabbisogno in denaro di figli minorenni. Quanto al convenuto, egli non solo ha cambiato mestiere, ma il 16 giugno 2000 si è sposato ed è diventato padre di due figli: M__________, il 5 settembre 2000, e A__________, il 27 giugno 2002. Ciò impone di riconsiderare la fattispecie alla luce delle nuove circostanze. A prescindere dalla motivazione in diritto, nel risultato il Pretore ha dunque esaminato a ragione il merito dell'istanza.

 

                                   5.   Il primo giudice ha calcolato il reddito del convenuto, portiere di notte alle dipendenze della __________ a __________, in fr. 4600.– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2738.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 940.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 28.–, premio della cassa malati fr. 120.–, assicurazione RC dell'automobile, imposta di circolazione e casco totale fr. 100.–). Quanto alla madre della bambina, senza occupazione, egli ha ritenuto che fino al decimo anno della figlia essa non può essere obbligata a intraprendere un'attività lucrativa e che in seguito un lavoro a tempo parziale le permetterebbe di coprire a malapena il minimo vitale, onde l'impossibilità per lei di contribuire al sostentamento della figlia. Parimenti il Pretore ha escluso che la moglie del convenuto potesse essere tenuta ad assistere il marito nel manteni­mento di AO 1, dovendo già accudire ai figli M__________ e A__________. Ciò posto, il primo giudice ha fissato il nuovo contributo alimentare per AO 1 in fr. 730.– mensili dall'ottobre del 2002 fino al 13° compleanno (oltre l'assegno familiare), in fr. 780.– mensili fino al 15° compleanno e in fr. 750.– fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale.

 

                                   6.   L'appellante contesta in primo luogo l'accertamento del proprio reddito mensile, sostenendo che fino al 2002 esso ammontava a fr. 4583.35 netti (senza gli assegni per i figli) e che in seguito è diminuito a fr. 4158.25 (appello, pag. 3 in basso). L'argomento richie­de un'analisi articolata.

 

                                         a)   Per quanto concerne il periodo intercorso dal novembre del 2000 al 30 settembre 2002, il Pretore si è basato unicamente sulle indennità di disoccupazione percepite dal convenuto tra il settembre e il novembre del 2000 (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Dagli atti emerge tuttavia che dal novembre al dicembre del 2000 AP 1 ha pure lavorato per l'__________ di __________ come montatore di impianti sanitari, guadagnando fr. 4215.– netti mensili complessivi (assegni familiari inclusi: documenti richiamati III, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e certificato di salario dell'__________). Nel gennaio del 2001 egli ha poi percepito fr. 2486.40 netti mensili (compresi gli assegni familiari) quali indennità di disoccupazione, fr. 564.05 quale “guada­gno intermedio” e fr. 1218.85 quale “reddito sostitutivo da assicurazione” (doc. 22), per un totale di circa fr. 4270.–. Nel febbraio successivo ha riscosso circa fr. 1990.– netti mensili (oltre gli assegni familiari) di indennità di disoccupazione (doc. 23) e fr. 1963.50 quale portiere di notte per la __________ (doc. 2), per complessivi fr. 4320.– netti mensili (assegni familiari inclusi). In sintesi, dal novembre del 2000 al febbraio del 2001 egli ha conseguito un reddito medio di circa fr. 4250.– netti mensili (assegni familiari compresi). Quanto alle entrate dal marzo del 2001 al settembre del 2002, esse possono essere stimate mediamente in fr. 4600.– netti mensili (assegni familiari inclusi), come si desume, fino al dicembre del 2001, dal certificato di salario (documenti richiamati V). E dal gennaio al settembre del 2002 il convenuto non pretende di non avere avuto la possibilità di guadagnare la stessa cifra dando prova di ragionevole impegno.

 

                                         b)   Dall'ottobre del 2002 il Pretore ha accertato un reddito netto di fr. 4600.– mensili, compresi gli assegni familiari (sentenza impugnata, pag. 12 a metà), come attesta l'unico con­teggio paga agli atti del 2002 (documento richiamato V). Egli ha determinato tuttavia il contributo in favore di AO 1 senza l'assegno familiare, mentre avrebbe dovuto dedurre l'ammontare dell'assegno sia dal reddito del convenuto sia dalla spettanza dei figli, dato che i contributi alimentari fissati secondo le citate raccomandazioni del Canton Zurigo comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 8). A ragione l'appellante chiede perciò, oltre alla rettifica del suo reddito (deduzione degli assegni familiari), che nel fabbisogno in denaro dei figli sia incluso l'importo di fr. 183.– ciascuno relativo all'assegno familiare (appello, pag. 6 in alto). Se non che, l'operazione si risolverebbe per finire in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio tanto vale dipartirsi dal reddito del marito con gli assegni familiari (in concreto fr. 4600.–) e fissare i contributi per AO 1 già compresi gli assegni.

 

                                         c)   Per quanto riguarda il 2003, dall'istruttoria di appello risulta che le entrate mensili nette dell'interessato sono state per lo più superiori a quelle del 2002, sicché la censura secondo cui il reddito di lui sarebbe diminuito è priva di fondamento. Anzi, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (DTF 128 III 413 in alto) il reddito dell'appellante in tale periodo va rettificato in una media di fr. 4750.– mensili netti (compresa la tredicesima e gli assegni familiari: doc. 1 di appello). L'appellante contesta l'indicizzazione del contributo per tale periodo, invocando la revisione del contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino (appello, pag. 6 nel mezzo), ma dall'argomentazione va subito sgombrato il campo, l'art. 9 del contratto collettivo 1° gennaio 2003 prevedendo tuttora l'adeguamento degli stipendi al rincaro.

 

                                         d)   Dal 1° gennaio 2004 il convenuto non ha più prestato ore supplementari, com'era solito fare (salvo alcuni “picchet­ti” nel mese di maggio), sicché il suo reddito si è ridotto (doc. 1 di appello). Egli non pretende tuttavia di non avere avuto la possibilità di conservare, pur con qualche sforzo, il livello di reddito precedente (fr. 4750.– netti mensili, compresi gli assegni familiari). Oggettivamente giustificata è invece la diminuzione delle entrate tra il luglio e il settembre del 2004, poiché in quel periodo il convenuto, rimasto senza impiego, ha percepito circa fr. 4160.– nel luglio e nell'agosto (compresi gli assegni familiari) e circa fr. 4385.– nel settembre (in parte indennità di disoccupazione e in parte reddito da dipendente della __________, compresi gli assegni familiari: cfr. il certificato di salario per il mese di ottobre 2004; doc. 1 di appello). Alle dipendenze della __________ il reddito dell'appellante è poi lievitato a circa fr. 4400.– netti mensili (compresi gli assegni familiari) nell'ottobre del 2004 (senza l'assegno familiare, versato in ottobre ma riguardante il salario di settembre), a circa fr. 4610.– nel novembre del 2004 e a circa fr. 5190.– nel dicembre del 2004. In sintesi, dal luglio al dicembre del 2004 il convenuto ha ricevuto, in media, circa fr. 4485.– netti mensili (assegni familiari inclusi). Dagli atti si desume infine che dal gennaio del 2005 l'appellante, nuovamente disoccupato, ha percepito in media fr. 4100.– netti mensili di indennità (compresi gli assegni familiari) e che nell'aprile del 2005 egli disponeva ancora di 255 indennità giornaliere, le quali devono essersi esaurite nell'aprile del 2006.

 

                                         e)   Dal maggio del 2006 l'appellante non parrebbe avere più alcuna entrata. In materia di contributi alimentari, tuttavia, se un genitore ha la concreta e ragionevole possibilità di conseguire un determinato guadagno dando prova di ragionevole impegno, fa stato tale reddito (DTF 128 III 67 consid. 4), sempre che questo sia alla concreta portata di lui, considerata l'età, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione in cui si trova il mercato del lavoro. In concreto l'appellante, trentanovenne in buona salute, è di formazione idraulico (verbale di dibattimento orale in appello del 17 maggio 2005, pag. 1 in basso) e ha già avuto occasione di lavorare in tale qualità, oltre che come portiere di notte. Si può ragionevolmente esigere pertanto che, dando prova di adeguato impegno e buona volontà, egli ritrovi lavoro almeno come idraulico. Tanto più che dalla ditta __________ è stato licenziato a suo tempo non per incapacità, ma perché “dopo ripetuti richiami verbali il suo comportamento non è migliorato, anzi è peggiorato” (lettera del datore di lavoro del 13 giugno 2000 nell'inc. DI.2001.255). Dall'istruttoria di appello è emerso inoltre che dal settembre al dicembre 2004 egli ha lavorato, proprio come idraulico, per la ditta __________.

 

                                               Ora, secondo la convenzione collettiva di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione 2004/07, del 1° gennaio 2004, e il contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino 2004/07, il salario di base per lavoratori in possesso di un attestato di capacità svizzera o di un attestato estero equivalente e in grado di lavorare in modo autonomo nel Cantone Ticino (categoria “montatore 1”) è di almeno fr. 4400.– mensili lordi (art. 39 della convenzione collettiva e art. 3 del contratto collettivo), cui va aggiunta la tredicesima mensilità, ovvero 8.33% del salario lordo totale percepito in un anno (appendice II al contratto collettivo). Ne discende uno stipendio presumibile di almeno fr. 4765.– lordi mensili (arrotondati). Dedotti i contributi sociali di circa fr. 450.– mensili (opuscolo UNIA, riassun­to condizioni contrattuali 2006, tecnica della costruzione, pag. 3 in basso), lo stipendio netto mensile ammonta a fr. 4315.–, cui si cumulano gli assegni familiari, per un totale in concreto di fr. 4865.–.

 

                                   7.   L'appellante contesta anche il proprio fabbisogno minimo di coppia, calcolato dal Pretore in fr. 2738.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, pigione fr. 940.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 28.–, premio della cassa malati fr.120.–, assicurazione RC dell'automobile, imposta di circolazione e casco totale fr. 100.–). Afferma che esso va portato a fr. 3315.95 mensili (appello, pag. 5 in basso). Le diverse censure vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Per quanto attiene all'alloggio, l'appellante ritiene che la quo­ta da inserire nel fabbisogno in denaro dei figli A__________ e M__________ ammonti, sulla scorta della raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, al 19.03%. Di conseguenza il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno minimo di coppia sarebbe di fr. 1225.30 e non di fr. 940.– mensili. In realtà vanno distinti due periodi: fino al giugno 2002, quando M__________ era figlia unica, e dal 1° luglio 2002, dopo la nascita di A__________. Seguendo le raccomandazioni predette – cui, come detto, questa Camera si ispira da almeno un ventennio – la quota per l'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro di un figlio corrisponde a un terzo della locazione pagata dal genitore (o dai genitori) e quella di due figli a sette dodicesimi (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto).

 

                                               In concreto la locazione pagata dall'appellante risulta di fr. 1440.– mensili (doc. 16). Fino al 30 giugno 2002 la quota da inserire nel fabbisogno in denaro di M__________ ammonta perciò a fr. 480.–, onde una differenza da inserire nel fabbisogno minimo di coppia di fr. 960.– mensili. Dal luglio del 2002 la quo­ta d'alloggio dei figli passa a fr. 840.– complessivi, sicché nel fabbisogno minimo di coppia vanno computati fr. 600.– mensili. La censura dell'appellante si rivela quindi infondata e il calcolo del Pretore va anzi corretto in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto filiazione. Il Pretore ha ridotto invero il fabbisogno in denaro di AO 1, M__________ e A__________ del 18%, vista la difficile situazione finanziaria del padre (sentenza impugnata, pag. 8 in alto, pag. 10 in basso e pag. 12 in basso). A torto. È vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

 

                                               Dall'istruttoria in appello è emerso che il 1° aprile 2005 l'appellante si è trasferito, insieme con la moglie e i figli M__________ e A__________, in un altro appartamento di quattro locali ad __________, il cui costo ammonta a fr. 1600.– mensili. Egli non pretende tuttavia che la precedente sistemazione (di tre locali e mezzo) fosse inadeguata. Per di più, dato il mercato dell'alloggio nella regione, egli avrebbe potuto reperire un'abitazione dignitosa a una pigione più consona alle sue possibilità. Data la sua precaria situazione finanziaria, tale scelta pre­giudica per finire il mantenimento della figlia AO 1 e non può essere considerata.

 

                                         b)   L'appellante afferma che nel fabbisogno minimo di coppia il Pretore ha trascurato la cassa malati della moglie, di modo che il premio complessivo mensile ammonta a fr. 240.–, non a fr. 120.– (appello, pag. 5 in alto). La doglianza è fondata. L'appellante è sposato e la moglie ha il dovere di assisterlo, a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso la figlia avuta prima del matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC; cfr. SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere dal considerare anche la posizione della moglie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b). Dagli atti si desume che nel 2002 il premio della cassa malati obbligatoria ammontava a fr 212.– mensili per l'appellante e a fr. 221.– per la moglie (doc. 5), dai quali si deve dedurre il sussidio cantonale (fr. 115.15 per coniuge). Date le difficili condizioni economiche, non può considerarsi invece il premio dell'assicurazione complementare (RDAT I-1999 n. 59 pag. 204). Nel fabbisogno minimo della coppia per il 2002 va dunque inserito un premio di cassa malati arrotondato a fr. 200.– mensili. Merita riconoscimento anche la franchigia di fr. 400.– annui per ciascun coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003 consid. 8c), onde un disborso medio di fr. 65.– mensili (doc. 5). La richiesta di aumentare il fabbisogno minimo del “10% del premio di cassa malati” (appello, pag. 5) non è invece sostanziata, sicché al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                               Dopo il 2002 emerge dall'istruttoria di appello che il convenu­to ha versato per sé e la moglie premi di cassa malati obbligatoria, dedotti i sussidi cantonali, di circa fr. 260.– mensili nel 2003, di circa fr. 345.– mensili nel 2004 e di circa fr. 360.– mensili nel 2005 (doc. 3 di appello). Quanto alla franchigia, il convenuto ha versato circa fr. 700.– nel 2004 e fr. 300.– nel 2005 (doc. 4 di appello). Per quel che concerne la franchigia del 2003, l'appellante si è limitato a produrre un foglio da lui dattiloscritto, dal quale nemmeno si riesce a desumere quale sia l'importo relativo (doc. 4 di appello). Al riguardo si giustifica quindi di riconoscere la franchigia legale in vigore a quel momento, ovvero fr. 230.– annui sia per il convenuto sia per la moglie (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal).

 

                                         c)   L'appellante sostiene altresì che il Pretore ha dimenticato di inserire nel fabbisogno di coppia il premio dell'assicurazione per la mobilia domestica (fr. 28.– mensili: appello, pag. 5 in alto). La censura è infondata, nel calcolo del fabbisogno minimo il primo giudice avendo considerato anche tale spesa (sentenza impugnata, pag. 10 in basso e pag. 12 nel mezzo).

 

                                         d)   L'appellante chiede dipoi che nel suo fabbisogno minimo siano inclusi gli oneri d'imposta (appello, pag. 5 a metà). Egli contesta il rinvio del Pretore alla sentenza pubblicata in DTF 126 III 356, la quale a suo avviso si riferisce al caso in cui il reddito non copra il fabbisogno famigliare, ciò che non si verifica in concreto. L'argomentazione non è seria. Come ha spiegato il primo giudice, le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo del debitore allorché questi non è in grado, come nella fattispecie (consid. 12), di far fronte interamente ai suoi obblighi di mantenimento. Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo alimentare in favore del figlio dell'importo dovuto allo Stato per le imposte se poi lo Stato sarà chiamato a sovvenzionare l'ammanco del figlio.

 

                                         e)   L'appellante chiede che il fabbisogno di coppia sia maggiorato del 20% per finanziare l'esercizio del diritto di visita, per non costringerlo ad adire il tribunale ogni volta che lui o la moglie dovessero affrontare spese straordinarie in favore di AO 1 e per coprire i futuri aumenti dei premi della cassa malati (appello, pag. 4 nel mezzo e pag. 5 in alto). Se non che, la pretesa è nuova e, come tale, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

 

                                         f)    Secondo l'appellante il Pretore avrebbe calcolato a torto il fabbisogno minimo per un intero decennio, mentre “neppure chi si vede pignorato il salario è messo in una siffatta situazione per più di dodici mesi” (appello, pag. 4 a metà). La censura è ai limiti del pretesto. Dandosi mutamenti apprezzabili nella situazione dell'una o dell'altra parte dopo l'emanazione del giudizio appellato, invero, i contributi di mantenimento potranno sempre essere adattati dal Pretore alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).

 

                                         g)   Riassumendo, dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2002 il fabbisogno minimo del convenuto e della moglie risulta di fr. 2900.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 960.–, premi della cassa malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 di fr. 2540.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), nel 2003 di fr. 2580.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 260.–, franchigia fr. 40.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–,spese d'automobile fr. 100.–), nel 2004 di fr. 2680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 345.–, franchigia fr. 60.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–) e dal 2005 in poi di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 360.–, franchigia fr. 25.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–).

 

                                   8.   Il Pretore ha valutato il fabbisogno in denaro dei minorenni sulla base della nota tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2000), riducendoli di circa il 18% per la precaria situazione economica del convenuto (sentenza impugnata, pag. 8 in alto, pag. 10 in basso e 12 in basso). Egli ha determinato così il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 1100.– mensili (fr. 1320.– dopo il compimento del 13° anno d'età), quello di M__________ in fr. 853.– mensili (fr. 968.– dai 7 anni) e quello di A__________ come quello di M__________. L'appellante reputa insufficiente la decurtazione del 18%, ma a torto. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orien­tamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi sono calibrate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito coniugale superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, dunque, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete (ad esempio perché il ragazzo fruisce di vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta, come detto (sopra, consid. 7a), nemmeno ove i genitori non siano economicamente in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto.

 

                                         Ora, l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore, prevedeva per un figlio tra i 7 e i 12 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1760.–, compresi fr. 335.– per l'alloggio e fr. 420.– per cura e educazione, aumentati dal tredicesimo anno a fr. 1920.– mensili, di cui fr. 310.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione. Il contributo per AO 1 andava quindi fissato sulla scorta di tali cifre, tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio (fr. 400.–, pari a un terzo della locazione effettiva: doc. Q; sopra, consid. 7a). Considerato che cura e educazione sono fornite in natura dalla madre (fr. 420.– mensili fino al 30 giugno 2006 e di fr. 300.– mensili in seguito), il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta di fr. 1405.– mensili fino al 30 giugno 2006 (fr. 1760.– ./. fr. 420.– ./. fr. 335.– + fr. 400.–) e di fr. 1710.– dopo di allora (fr. 1920.– ./. fr. 300.– ./. fr. 310.– + fr. 400.–).

 

                                         Secondo gli stessi criteri, il fabbisogno in denaro di M__________ va fissato in fr. 1335.– mensili fino al 30 giugno 2002, ovvero fino alla nascita del fratello A__________ (fr. 1850.– ./. fr. 660.– ./. fr. 335.– + fr. 480.–), in fr. 1215.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2006 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr. 480.–) e in fr. 1355.– nel seguito (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– + fr. 480.–).

 

                                         Il fabbisogno in denaro di A__________ va stabilito per converso in fr. 1095.– mensili fino al 31 maggio 2008 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr. 360.–) e in fr. 1235.– da allora in poi (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– + fr. 360.–).

 

                                   9.   Il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento a favore dell'istante anche dopo la maggiore età, fino al termine degli studi o della formazione professionale. L'appellante insorge, sottolineando la necessità di considerare il fabbisogno di lui e quello degli altri suoi figli a quel momento (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 in alto). La censura va accolta, ma per altri motivi. Quando il primo giudice ha statuito AO 1 aveva 8 anni. Oggi ne ha quasi 12. Non era e non è pertanto possibile formulare pronostici attendibili circa successive scelte scolastiche o professionali. Fissare un contributo preventivo in circostanze del genere non è ammissibile. AO 1 va rinviata a far valere le sue eventuali pretese dopo la maggiore età a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC.

 

                                10.   Quanto alla decorrenza del contributo, il primo giudice ha stabilito la data dell'ottobre 2002, l'istante medesima avendo chiesto ciò nel proprio memoriale conclusivo (mentre nell'istanza aveva postulato la modifica a valere dall'ottobre del 2000). Stando al Pretore, la rinuncia di lei a contributi nel periodo intercorso dall'ottobre 2000 all'ottobre 2002 era “presumibilmente dettata dalle circostanze specifiche del caso”, ovvero dalla constatazione che tra il settembre e il novembre del 2000 il convenuto aveva percepito solo fr. 2165.– mensili come indennità di disoccupa­zione, mentre la madre della bambina aveva ricevuto prestazioni dell'assistenza sociale “anche in considerazione del fatto che non le veniva più versato alcun contributo di mantenimento”. In simili condizioni il Pretore ha reputato di non intervenire d'ufficio, il principio inquisitorio applicandosi solo in presenza di una rinuncia da parte della figlia manifestamente sproporzionata (sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14 in alto).

 

                                         Se non che, un figlio minorenne senza risorse, il quale rinunci senza spiegazioni a due anni di contributi alimentari, compie –appunto – una scelta manifestamente sproporzionata. Quanto alla giustificazione addotta dal Pretore, mal si comprende come mai la figlia avrebbe dovuto rinunciare a contributi solo perché nel lasso di tre mesi il padre ha riscosso indennità di disoccupa­zione, per tacere del fatto che in quel periodo il genitore ha percepito anche salari dalla __________. Inoltre il convenuto non si è opposto al versamento di contributi almeno dal marzo 2001 in poi (conclusioni del 5 novembre 2002, pag. 2 in alto). Per di più, le prestazioni assistenziali erogate alla madre dell'istante erano destinate a lei medesima, non all'istante (documenti richiamati VII: decisioni 30 gennaio 2001 e 9 marzo 2001 dell'Ufficio del sostegno socia­le e dell'inserimento). Dandosi premesse del genere, il Pretore doveva intervenire senza indugio. E siccome la modifica dei contributi di mantenimento può essere chiesta anche per l'anno che precede l'introduzione della causa (Hegnauer in: Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 165 n. 21.29), il primo giudice avrebbe dovuto statuire sul contributo in favore dell'istante sin dal 1° novembre 2000, non solo dall'ottobre del 2002.

 

                                11.   L'appellante insta altresì per una riforma del dispositivo della sentenza impugnata inerente al riparto delle spese straordinarie destinate alla figlia (appello, pag. 2 nel mezzo). Se non che, egli omette completamente di motivare la richiesta, la quale si rivela così irricevibile già di primo acchito.

 

                                12.   In definitiva, il contributo di mantenimento per l'istante va fissato come segue:

 

                                         Periodo dal 1° novembre 2000 al 28 febbraio 2001

                                         reddito del padre (assegni familiari compresi)                      fr. 4250.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2900.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1335.—

                                                                                                                               fr. 5640.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1390.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2900.— mensili.

                                         Il reddito del convenuto essendo insufficiente per coprire il fabbisogno di tutti i figli, i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (tutti i minorenni dovendo essere trattati in modo paritario: sentenza del Tribunale federale 5C.127/2003 del 15 ottobre 2003). Ne risulta quanto segue:

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4250.– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) =        fr. 1350.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 2740.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (1350 : 2740) =                 fr.   692.25 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   690.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2002

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4600.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2900.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1335.—

                                                                                                                               fr. 5640.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1040.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2900.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4600.– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) =   fr. 1700.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 2740.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (1700 : 2740) =                 fr.   871.70 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   870.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4600.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2540.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6255.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1655.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2540.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4600.– (reddito) ./. fr. 2540.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2060.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (2060 : 3715) =                 fr.   779.10 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   780.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4750.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2580.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6295.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1545.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2580.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4750.– (reddito) ./. fr. 2580.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2170.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (2170 : 3715) =                 fr.   820.70 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   820.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4750.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2680.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6395.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1645.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2680.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4750.– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2070.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (2070 : 3715) =                 fr.   782.85 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   785.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4485.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2680.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6395.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1910.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2680.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4485.– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) =   fr. 1805.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (1805 : 3715) =                 fr.   682.65 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   685.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4100.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2660.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6375.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 2275.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2660.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4100.– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) =   fr. 1440.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (1440 : 3715) =                 fr.   544.60 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   545.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° maggio 2006 al 30 giugno 2006

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4865.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2660.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1405.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6375.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1510.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2660.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4865.– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2205.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 3715.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1405.– x (2205 : 3715) =                 fr.   833.90 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   835.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2006

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4865.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2660.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1710.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1215.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6680.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1815.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2660.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4865.– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2205.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 4020.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4020) =                 fr.   937.95 mensili,

                                         arrotondati a                                                                    fr.   940.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2008

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4865.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2660.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1710.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1355.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1095.—

                                                                                                                               fr. 6820.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 1955.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2660.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4865.– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2205.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 4160.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4160) =                 fr.   906.40 mensili,

                                         arrotondati a                                                                     fr.   905.— mensili.

 

                                         Periodo dal 1° giugno 2008 al 31 luglio 2012

                                         reddito del padre (compresi gli assegni familiari)                 fr. 4865.—

                                         fabbisogno minimo dei coniugi                                           fr. 2660.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia AO 1                                 fr. 1710.—

                                         fabbisogno in denaro della figlia M__________                    fr. 1355.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio A__________                       fr. 1235.—

                                                                                                                               fr. 6960.— mensili

                                         ammanco                                                                        fr. 2095.— mensili

                                         Il padre può conservare per sé (fabbisogno minimo)             fr. 2660.— mensili,

                                         disponibilità del padre:

                                         fr. 4865.– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) =   fr. 2205.— mensili

                                         somme necessarie ai figli                                                 fr. 4300.— mensili

                                         contributo per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4300) =                 fr.  876.85 mensili,

                                         arrotondati a                                                                     fr.  875.— mensili.

 

                                13.   Secondo l'art. 289 cpv. 2 CC l'ente pubblico è surrogato per legge, quando si assume il mantenimento di un minorenne, nei diritti pecuniari del figlio verso il padre e la madre. Per quanto concerne il periodo durante il quale è stato mantenuto dall'ente pubblico, quindi, il minorenne non è più legittimato a promuovere

                                         azione di mantenimento (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 87 ad art. 289 CC), salvo che il contributo alimentare non sia interamente coperto dagli anticipi statali o dagli eventuali versamenti eseguiti dal debitore (DTF 123 III 163 consid. 4b), nel qual caso l'attore è legittimato a chiedere la differenza tra il contributo e quanto già versatogli dall'ente pubblico o dal debitore (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 ad art. 289 CC). Dagli atti si deduce che in concreto l'istante ha incassato dal Cantone, fra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, fr. 523.80 mensili (documenti richiamati IV: lettera 22 novembre 2000 e decisione 22 novembre 2000 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento; v. anche doc. V e W). Il contributo dovuto dal convenuto per tale periodo ammonta così a fr. 690.– mensili (assegno familiare compreso; sopra, consid. 12). Dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– mensili, che il convenuto ha già corrisposto (doc. 1), risulta un importo di fr. 507.– mensili, inferiore a quello avanzato dall'ente pubblico. Ne consegue che per il lasso di tempo intercorso dall'ottobre al dicembre del 2000 (compresi) l'istante non è legittimata a postulare alcunché.

 

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un'apprezzabile riduzione dei contributi alimentari, i quali decorrono però dal 1° novembre 2000 (e non dal 1° ottobre 2002). D'altro lato egli si vede limitare l'obbligo contributivo alla maggiore età della figlia. Appare quindi equo, nel complesso, che sopporti due settimi dei costi e che la controparte gli versi un'indennità ridotta per ripetibili. Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha rinunciato a riscuotere spese e ha compensato le ripetibili. Tale dispositivo, non impugnato, può rimanere invariato.

 

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e il fatto che l'appello appariva dotato sin dal­l'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la complessità della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un avvocato (I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005). L'indigenza di lei, il cui fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata parzialmente legittima. Anche all'appellata si legittima pertanto di conferire analogo beneficio.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è tenuto a versare a __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributo alimentari per la figlia AO 1:

                                         fr. 690.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001,

                                         fr. 870.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2002,

                                         fr. 780.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002,

                                         fr. 820.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,

                                         fr. 785.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004,

                                         fr. 685.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004,

                                         fr. 545.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006,

                                         fr. 835.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° maggio 2006 al 30 giugno 2006,

                                         fr. 940.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2006,

                                         fr. 905.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2008 e

                                         fr. 875.– mensili (assegni familiari compresi)

                                         dal 1° giugno 2008 al 31 luglio 2012.

 

                                         Il lemma del dispositivo n. 1 rimane invariato.

 

                                                      Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         sono posti per due settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, che rifonderà a AP 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

 

                                 IV.   AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

 

                                  V.   Intimazione:

 

– ;

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria