Incarto n.
11.2002.147

Lugano,

20 dicembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presen­tato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________

                                         che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;

 

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;

 

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);

 

                                         che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sen­tenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigio­so (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1);

 

                                         che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;

 

                                         che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;

 

                                         che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;

 

                                         che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);

 

                                         che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;

 

                                         che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis

 

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria