Incarto n.
11.2002.148

Lugano,

10 ottobre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1999.516 (rivendicazione di proprietà mobiliare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 luglio 1999 da

 

 

 AP 0  

(ora patrocinato dall' __________ )

 

 

contro

 

 

 

 CO 0  

(patrocinato dall'  RA 0 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il “ricorso” (appello) del 12 dicembre 2002 presentato da AP 0 contro la sentenza          emessa il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 0, dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del consiglio d'amministrazione delle __________, __________, in virtù di un'azione nominativa da fr. 1000.– detenuta a titolo fiduciario (il capitale sociale dell'azienda è di fr. 1 000 000.–), ha rassegnato le dimissioni il 21 gennaio 1998 per il 30 aprile successivo. Il rapporto di lavoro è prosegui­to tuttavia fino al

                                         31 luglio 1998, dovendo egli ancora redigere il bilancio intermedio della ditta al 31 luglio 1998 entro il 30 agosto seguente. CO 0, allora vicepresidente del consiglio d'amministrazione e direttore tecnico dell'azienda, possiede da parte sua 297 azioni nominative della società da fr. 1000.– l'una.

 

                                  B.   Il 6 luglio 1999 AP 0 ha convenuto CO 0 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando la proprietà di un libretto di risparmio al portatore emesso nel 1993 dal Credit Suisse, agenzia di __________ (n. __________, con un saldo vicino ai fr. 200 000.–), che il convenuto aveva preso dalla cassaforte della direzione la notte del 28 luglio 1998.

                                         Egli ha chiesto così, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la consegna immediata del libretto e la rifusione degli importi prelevati nel frattempo. CO 0 ha contestato che l'attore fosse pro­prietario del titolo e ha proposto di respingere la petizione. Nel secondo scambio di allegati i contendenti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.

 

                                  C.   Una volta chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, riservandosi di presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 12 febbraio 2002, l'attore ha ribadito le sue domande, instando altresì per la corresponsione di interessi al 5% sulle somme prelevate dal libretto di risparmio dopo il

                                         28 luglio 1998. Il convenuto non ha formulato conclusioni. Statuendo il 18 novembre 2002, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere a CO 0 un'indennità di fr. 15 000.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 0 è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 per ottenere l'accoglimento della petizione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2003 CO 0 propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, postulando un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili di seconda sede.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che, il convenuto detenendo il possesso del libretto, incombeva all'attore sovvertire la presunzione di proprietà che ne derivava (art. 930 cpv. 1 CC). Ciò posto, egli ha accertato che fino al 28 luglio 1998 l'attore non risultava essere stato l'unico possessore del titolo, visto che il convenu­to poteva accedere autonomamente alla cassaforte della direzione. Nel merito, poi, l'attore non era riuscito nemmeno a dimostrare il suo titolo di proprietà. Che il saldo depositato sul libretto provenisse da risparmi personali, come egli aveva sostenuto in un primo tempo, si rivelava un'affermazio­ne priva di qualsiasi riscontro. Che il saldo costituisse il rimborso di un mutuo (di fr. 250 000.–) da lui stanziato alle __________ per costituire un diritto di compera su un terreno a __________ – tesi prospettata in un secondo tempo – non si evinceva a sufficienza dagli atti, i quali dimostravano solo che AP 0 era creditore di

                                         fr. 250 000.– nei confronti di un terzo, __________, non delle __________. Inoltre, se le somme depositate sul libretto al portatore fra il 1992 e il 1993 si riferivano alla progressiva restituzione del mutuo, mal si capirebbe – ha soggiunto il Pretore – per quale motivo CO 0 abbia poi prelevato dal libretto

                                         fr. 15 000.– il 5 settembre 1995. Quanto alle “di­chia­razio­ni del­l'avente diritto economico” versate nell'incarto, esse attribuivano tale qualità ora all'attore ora al convenu­to, a dipendenza di chi le aveva prodotte. Ciò non bastava per comprovare la proprietà del titolo rivendicato in giudizio.

 

                                   2.   L'appellante fa valere anzitutto di avere aperto il libretto al porta­tore il 3 feb­braio 1993 depositando fr. 4000.–, di avere versato il 23 febbraio 1993 fr. 50 000.–, il 5 marzo 1993 altri fr. 50 000.–, il 26 aprile 1993 fr. 36 000.–, il 23 agosto 1993 fr. 52 250.–, il 24 agosto 1993 fr. 7750.– e, dopo alcuni prelevamenti e altri versamenti, ancora fr. 50 000.– il 23 gennaio 1998. Sottolinea inoltre che il libretto si trovava nella cassaforte della direzione e che, avesse avuto la coscienza tranquilla, il convenuto non si sarebbe precipitato il 17 dicembre 1998 a ritirare pressoché l'intero saldo (fr. 195 000.–), subito dopo avere ricevuto il decreto con cui il Pretore revocava il blocco cautelare ordinato senza contraddittorio il 15 ottobre 1998 nell'ambito di una procedura separata (culmina­ta il 7 maggio 1999 nella sentenza inc. 11.1998.201 di questa Camera). Per di più, in occasione del versamento di fr. 52 250.– eseguito il 23 agosto 1993 egli risulta essere stato menzionato dal funzionario di banca sulla ricevuta di cassa come “cliente conosciuto personalmente” e in concomitanza con tre altre operazioni (il 14 maggio 1997, il 30 giugno 1997 e il 23 gennaio 1998) la banca lo ha identificato ogni volta compilando il “formula­rio A per la determinazione dell'avente diritto economico”. Tutto ciò si riconduce a tempi non sospetti, mentre gli unici due “formulari A” intestati a CO 0 sono del 17 dicembre 1998, quando costui ha pressoché svuotato il libretto con due prelevamenti (a mezz'ora l'uno dall'altro) di comples­sivi fr. 195 000.– (memoriale, punti da 1 a 8).

 

                                         a)   Che l'attore abbia eseguito i sei versamenti citati all'inizio non è contestato da CO 0, il quale obietta però che la relazione bancaria è stata aperta da lui e che tutte le operazioni svolte dall'attore sul libretto sono avvenute in sua vece e per suo conto (osservazioni all'appello, pag. 4, n. 2 lett. a).

                                               Egli ricorda altresì – con il Pretore – che un prelevamento di fr. 15 000.– risalente al 5 settembre 1995 è opera sua, ciò che sarebbe stato impossibile se il libretto fosse sta­to dell'attore, e che due prelevamenti di fr. 30 000.– ciascuno effettuati dall'attore il 14 maggio e il 30 giugno 1997 sono pacificamente serviti a riparare una Porsche “__________” da lui danneggiata, a comprova della circostanza che l'attore agiva solo come suo sostituto (osservazioni, n. 2 lett. b e c). Ora, simili argomentazioni dimostrano se mai che il convenuto ha usufruito a più riprese del denaro depositato sul libretto, ma non ch'egli ne fosse proprietario. Comunque sia, in concreto chi rivendica la proprietà del titolo è l'attore, sicché a lui incombeva l'onere della prova. Giova dunque tornare alle sue allegazioni.

 

                                         b)   I sei versamenti non contestati di cui l'attore si prevale (per un importo complessivo di quasi fr. 250 000.–) non sono un fatto trascurabile, ma da sé soli non sono sufficienti per dimo­strare la proprietà del denaro, né del resto l'interessato pretende il contrario. Il comportamento del convenuto, che ha ritirato pressoché l'intero saldo non appena gli è stato possibile, può lasciare perplessi, ma in difetto di altri elementi non può ritenersi indiziare una volontà di appropriazione indebita. Nemmeno il fatto che l'attore fosse “per­sonal­mente conosciuto” a funzionari della banca è di rilievo, giacché non risulta ch'egli fosse conosciuto come proprietario del deposito. Più delicata è la questione legata ai tre “formulari A” in cui l'attore si è dichiarato avente diritto economico del libretto. Non tanto perché quei moduli siano idonei – come crede l'appellante – a dimostrare un qualsivoglia titolo di proprietà (la giurisprudenza esclude ipotesi del genere: sentenza del Tribunale federale 4C.108/2002 del 23 luglio 2002, consid. 3c/aa), quanto perché essi attestano chi ha il dominio effettivo su determinati valori patrimoniali (Rep. 1998 pag. 254; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bank­geschäft, 6ª edizione, pag. 183 n. 568). E chi detiene – di fatto – un titolo al portatore, ne è presunto proprietario (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 ad art. 930 CC). Resta il fatto che nel caso specifico il convenuto beneficiava a sua volta di un'analoga presunzione, giacché con la chiave della cassaforte aziendale poteva accedere autonomamente al libretto in ogni momento (come questa Camera ha avuto modo di accertare nella menzionata sentenza del 7 maggio 1999, consid. 4). Nelle condizioni descritte l'onere di comprovare il titolo di proprietà continuava dunque a gravare sull'attore, il quale con le argo­men­tazioni testé riassunte ha se mai affacciato indizi, ma non ha recato prove.

 

                                   3.   A sostegno della sua proprietà l'appellante ribadisce dipoi che il saldo del libretto costituisce il rimborso di un mutuo (fr. 250 000.–) da lui erogato nel 1991 alle __________, le quali non avevano sufficiente liquidità per accendere un diritto di compera sul­la particella n. 287 RFD di __________, appartenente a __________. Attingendo a fondi propri, egli aveva staccato così un assegno di fr. 250 000.– a __________, il quale l'aveva riscosso il 25 settembre 1991. Le __________ gli avevano poi restituito il prestito a scaglioni: fr. 50 000.– il 18 febbraio 1992, fr. 4000.– (con cui egli ha aperto il libretto al portatore) il 3 febbraio 1993, fr. 50 000.– da lui depositati sul libretto il 23 febbraio 1993, fr. 50 000.– da lui depositati sul libretto il 5 marzo 1993, fr. 36 000.– da lui depositati sul libretto il 26 aprile 1993, fr. 52 250.– da lui depositati sul libretto il 23 agosto 1993 e fr. 7750.– da lui depositati sul libretto il giorno dopo. Nella contabilità dell'azienda tali versamenti sono stati registrati come segue:

 

                                         05.11.1991  incasso vendita rottami a __________           fr.   4 640.–

                                                      13.11.1991  prelevamento da Banca Popolare Svizzera    fr. 48 500.–    addebito conto __________

                                                                          scheda __________                                                                “__________”

                                                      16.04.1992  prelevamento dal Credito Svizzero                 fr. 30 000.–    addebito conto __________

                                                                          scheda __________                                                                “__________”

                                                      14.07.1992  prelevamento dal Credito Svizzero                 fr. 30 000.–    addebito conto __________

                                                                          scheda __________                                                                 “__________”

                                                      22.03.1993  prelevamento                                                   fr. 80 000.–    addebito conto __________

                                                                                                                                                                         “__________”

                                                      05.03.1993  prelevamento                                                   fr. 50 000.–    addebito conto __________

                                                                                                                                                                         “__________”

                                                      31.03.1993  prelevamento dal Credito Svizzero                 fr. 14 000.–    addebito conto __________

                                                                          scheda __________                                                                 “__________”

                                         Nella contabilità della ditta, continua l'appellante, figura anche la somma di fr. 50 000.– da lui ricevuta alcuni anni dopo, in parziale rimborso di un mutuo (fr. 60 000.–) concesso a CO 0 per riparare la già citata Porsche “__________” presa a nolo dalla __________ di __________ e danneggiata da CO 0 durante una gara automobilistica a __________ il 4 maggio 1997. Si tratta della registrazione in appresso:

 

                                                      21.01.1998  prelevamento dal conto corrente postale        fr. 50 000.–    addebito conto __________

                                                                          scheda __________                                                                 “__________”

                                                                          assegno n. __________

                                         Donde, conclude l'appellante, la dimostrazione della sua proprie­tà sul libretto al portatore (memoriale, punto 9).

 

                                         a)   Il convenuto sostiene che l'attore ha sì stanziato un mutuo di fr. 250 000.–, ma a __________, non alle __________, tant'è che il 7 agosto 1995 egli ha promosso causa contro __________, il quale è stato condannato a rifondergli il capitale con gli interessi (sentenza 20 maggio 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona, confermata il 12 novembre 1997 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, inc. 12.1997.181). Per di più, nessuno dei predetti importi registrati nella contabilità dell'azienda consta essere stato rimesso all'attore, né le date coincidono – salvo una – con le som­me che l'attore pretende di avere ricevuto come rimborso ra­teale del mutuo. Quanto ai fr. 50 000.– formanti oggetto del prestito di fr. 60 000.– che gli sarebbe stato elargito, soggiun­ge il convenuto, se ciò fosse stato il caso il prelievo non sarebbe avvenuto da un conto delle __________, ma da un suo conto personale, non trattandosi di un debito societario.

 

                                         b)   La tesi del mutuo alle __________ trova conferma, se­condo l'attore, in un accordo manoscritto del 4 settembre 1991 – invero una minuta non priva di astrusità (doc. M) – nel quale egli stesso, il convenuto e __________ si erano intesi nel senso di costituire un diritto di compera sulla particella n. 287 RFD di __________ investendo complessivi fr. 1 050 000.– (fr. 300 000.– in contanti e fr. 750 000.– mediante il ritiro di cartelle ipotecarie), oltre a fr. 250 000.– denominati “speciali a prestito”. Nella citata sentenza del 20 maggio 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha interpretato la locuzione “speciali a prestito” alla stregua di un mutuo concesso dall'attore a __________, il quale è stato tenuto così a restituire i fr. 250 000.– percepiti  (doc. N). Statuendo il 12 novembre 1997, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello, adita da __________, ha espresso dubbi sull'esistenza del mutuo, domandandosi se il versamento di fr. 250 000.– da parte dell'attore non si configurasse piuttosto come “un acconto sul prezzo del diritto di compera”, ma ha lasciato la questione aperta, rilevando che, si fosse pur trattato di un acconto, esso andava ugualmente “restituito perché il contratto non si è realizzato e, a maggior ragione, se quel contratto fosse nullo per simulazione del prezzo” (doc. O, pag. 3).

 

                                               Nell'ambito dell'attuale causa l'attore prospetta una terza ipo­tesi, stando alla quale i fr. 250 000.– “speciali a prestito” costituivano un mutuo di lui, ma non a __________, bensì alle __________. Ciò risulterebbe dalla circostanza (accerta­ta anche dalla seconda Camera civile d'appello) che con lettera del 9 giugno 1994 firmata non solo dall'attore, ma anche da CO 0, le __________ avevano chiesto a __________ il rimborso dei fr. 250 000.–. Mutuo che da parte loro – afferma l'appellante – le __________ avevano già provveduto a rifondergli tra il 1992 e il 1993 con le varie somme confluite quasi tutte sul libretto al portatore (appello, punto 9.1). Il problema è che, stessero così le cose, mal si comprenderebbe perché l'attore abbia ancora intentato causa il 7 agosto 1995 contro __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il versamento di fr. 250 000.–, invocando l'esistenza di un mutuo nei confronti di lui e uscendo vittorioso dalla lite. Si fosse già visto restituire la somma a scaglioni dalle __________ tra il 1992 e il 1993, tale processo non avrebbe avuto senso, salvo che l'attore mirasse a riscuotere fr. 250 000.– due volte oppure, scartando tale congettura, che il denaro depositato sul libretto al portatore fra il 1992 e il 1993 non si riferisse all'accordo intercorso fra l'attore, CO 0 e __________. In nessuna delle due evenienze, ad ogni buon conto, l'attore è riuscito lontanamente a dimostrare la sua proprietà sul saldo del deposito. L'appello potrebbe essere respinto già per tale motivo.

 

                                         c)   Si aggiunga che l'assunto del rimborso a scaglioni di un mutuo alle __________ non è suffragata nemmeno, come ha rilevato il Pretore, dalle registrazioni contabili evocate. L'appellante assume infatti di essersi visto restituire il 18 febbraio 1992 fr. 50 000.– e di avere poi depositato sul libretto

                                               fr. 4000.– il 3 febbraio 1993, fr. 50 000.– il 23 febbraio 1993, fr. 50 000.– il 5 marzo 1993, fr. 36 000.– il 26 aprile 1993,

                                               fr. 52 250.– il 23 agosto 1993 e fr. 7750.– l'indomani. Le registrazioni in oggetto (v. sopra) recano tutt'altre date e tutt'altri importi. L'unica correlazione potrebbe sussistere tra il versamento di fr. 50 000.– avvenuto il 23 gennaio 1998 e il prelevamento aziendale di fr. 50 000.– risalente al 21 gennaio 1998, ma ciò non basta evidentemente per dimostrare l'asserto di un rimborso progressivo.

 

                                   4.   L'appellante epiloga nel senso che il convenuto non ha addotto alcuna prova seria circa la proprietà del libretto in suo possesso: non ha reso verosimile di avere percepito commissioni dalla ditta nel periodo degli accrediti e non ha dichiarato al fisco alcun risparmio, esponendo anzi tra il 1993 e il 2000 debiti privati per oltre fr. 900 000.–. Il rimprovero sarà anche fondato, tuttavia nella fattispecie l'onere di dimostrare la proprietà del titolo incombeva all'attore che ne rivendica la consegna, non al convenuto (sopra, consid. 2 in fine). E sotto questo profilo – come si è spiegato – la tesi di risparmi personali si è rivelata inconsistente già davanti al Pretore, mentre quella del mutuo alle __________ è risultata priva di riscontri affidabili, oltre che in flagrante contraddizione con l'operato dell'attore stesso. In realtà, nonostante l'istruttoria processuale, l'origine del denaro depositato sul libretto al portatore rimane oscura e in condizioni siffatte la legge dispone che il bene rimanga al possessore (art. 930 cpv. 1 CC).

 

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellato postula un'indennità per ripetibili di

                                         fr. 10 000.–, oltre IVA. Ora, per cause il cui valore litigioso si pon­ga tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA (applicabile indicativamente a norma dell'art. 150 seconda frase CPC) preve­de un orario del legale compreso tra il 6 e il 10% del valore stesso. In appello tale onorario si riduce dal 30 all'80% (art. 17 cpv. 1 TOA) secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica in sede di ricorso, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (cfr. l'art. 8 TOA). Nella fattispecie il libretto litigioso aveva, il 28 luglio 1998, un saldo vicino ai fr. 200 000.– (fascicolo “edizione di documenti dal Credit Suisse”, doc. 21). Di media difficoltà dinanzi al Pretore, la causa non ha riservato alcuna sorpresa in appello, tant'è che nelle osservazioni il convenuto si è limitato sostanzial­mente a ripetere quanto aveva sostenuto in prima sede, senza altri sviluppi né richiami di dottrina o di giurisprudenza. Non vi è quindi ragione perché davanti al secondo grado di giurisdizione gli si riconosca un'indennità per ripetibili apprezzabilmente superiore al minimo tariffario.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2500.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                 fr. 2550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà al convenuto

                                         fr. 3500.– per ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria