Incarto n.
11.2002.00017

Lugano

7 marzo 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. ___._._____(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

 

 

Commissione tutoria regionale __________, __________

 

 

nei confronti di

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1979);

 

                                         che a sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante, necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”;

                                        

                                         che con le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza;

 

                                         che il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato;

 

                                         che con scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv. __________ __________ ”;

 

                                         che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

 

                                         che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile;

 

                                         che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

 

                                         che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182,   n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1);

 

                                         che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts,

                                         2a edizione, § 4 n. 11);

                                     

                                         che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

 

                                         che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

 

                                         che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario