|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 6 febbraio 2003/rgc |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.____._____ (donazione: rivendicazione di proprietà, rettifica del registro fondiario e interpretazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 luglio 1998 da
|
|
__________ __________ __________ -__________, __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
__________ __________, già in __________ (__________) alla quale è subentrata l'erede, anch'essa convenuta, __________ __________, nata __________, __________ (__________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) __________, nata __________, __________ (__________) __________ __________, nata __________, __________ (__________), e avv. dott. __________ __________, __________; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 2001 presentato da __________ __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 27 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1913), cittadino germanico coniugato con __________ nata __________ (1909), è deceduto a Bellinzona il 19 giugno 1983, senza lasciare discendenti. Il suo ultimo domicilio era a __________, dove egli abitava con la moglie in località __________ (particelle n. __________RFD: casa, piscina e terreno, 1029 m², e particella n. __________RFD: garage, 20 m²). Con testamento pubblico del 2 aprile 1980, rogato dal notaio dott. __________ __________, __________ __________ __________ aveva disposto quanto segue:
1. Ich widerrufe jedes vorherige Testament.
2. Herr __________ __________, __________ ist mein Testamentsvollstrecker.
3. Ich unterstelle die Erbfolge in meinem Nachlass dem Rechte meiner Heimat.
4. Ich setze als Universalerbin meine Frau __________ __________ geb. Österlein ein.
Sie wird über mein gesamtes Vermögen in welcher Form auch immer – Bargeld, Aktien, Mobilien, Immobilien, Einkünfte, Forderungen usw. – frei nach Ermessen verfügen.
5. Meiner Schwester __________ __________ in __________, __________ __________, hinterlasse ich als Vermächtnis DM 50 000.– (...) DM in verzinsbaren Wertpapieren, die aus meinem Nachlass zu bezahlen sind.
6. Meiner Schwester __________ __________ geb. __________ in __________, __________ __________, hinterlasse ich als Vermächtnis DM 50 000.– (...) in verzinsbaren Wertpapieren, die aus meinem Nachlass zu bezahlen sind.
7. Meine Frau __________ __________ ist verpflichtet, dass nach ihrem Tod meine Erbschaft meinen beiden Schwestern __________ und __________ je zu einer Hälfte übertragen wird (Art. 488 ZGB).
8. Frau __________ __________ -__________, __________ -Traffiume, hinterlasse ich als Vermächtnis Fr. 7500.– (...) als Anerkennung für ihre Leistungen während meines Lebens. Sie wird meinen Hund in Obhut nehmen.
9. Im Falle des gleichzeitigen Todes von meiner Frau und mir verfüge ich, dass die Erbschaft, unter Vorbehalt des Vermächtnisses unter Punkt 8, je zu einer Hälfte zu meinen Schwerster _________ und __________ übergehen soll. Im Falle des Vorsterbens einer der beiden Schwester wird die andere, unter Vorbehalt des Vermächtnisses unter Punkt 8, die gesamte Erbschaft erhalten.
Mediante un codicillo olografo del 26 aprile 1982 egli aveva poi revocato l'incarico all'esecutore testamentario.
B. Il notaio dott. __________ __________ ha pubblicato testamento e codicillo il 6 luglio 1983 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Poco più di un anno dopo, il 13 agosto 1984, egli ha ottenuto un certificato ereditario nel quale il Pretore, dopo avere specificato che – trattandosi di una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza – la beneficiaria non era tenuta a prestare garanzie, ha indicato come sola erede del testatore la vedova __________ __________ e come esecutore testamentario lo stesso dott. __________ __________. Una copia di tale certificato è stata notificata anche alle sorelle di __________ __________ __________, __________ __________ e __________ Straller, eredi sostituite sulla rimanenza.
C. Con atto pubblico del 30 aprile 1991, sempre rogato dal notaio dott. __________ __________, __________ __________ ha donato alla nipote __________ __________ -__________ (1943), figlia di sua sorella __________ __________, le particelle n. __________e __________RFD di __________, riservandosi su di esse un diritto di abitazione a vita. __________ __________ -__________ ha dichiarato, da parte sua, di assumere come donataria l'onere (inesistente) relativo a una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1 000 000.–, detenuta dal __________ __________, gravante la particella n. __________. Se non che, qualche giorno dopo la confezione dell'atto il notaio si è ricordato che il testamento di __________ __________ prevedeva una sostituzione fedecommissaria. Cogliendo l'occasione che il 7 maggio 1991 __________ __________ si trovava nel suo ufficio per fare testamento, egli ha comunicato alla vedova che la donazione contrastava con le disposizioni di ultima volontà lasciate dal marito. __________ __________ ha firmato quindi, seduta stante, un atto pubblico in cui dichiarava unilateralmente di annullare la liberalità (“contratto di annullamento di donazione”). Il trasferimento di proprietà non è mai stato iscritto nel registro fondiario.
D. Quello stesso 7 maggio 1991 __________ __________ ha disposto della propria successione, nello studio del notaio dott. __________ __________, con un testamento pubblico dal contenuto in appresso:
1. Ich widerrufe jedes vorherige Testament.
2. Herr __________ __________, __________, ist mein Testamentsvollstrecker.
3. Frau __________, in __________, __________ __________und Frau __________ __________, geb. __________, in __________, __________ __________, hinterlasse ich, als Nacherbinnen meines verstorbenen Ehemannes, das Haus und die Grundstücke Parzellen Nr. __________ (...) und __________ (...) in der Gemeinde __________ als Miteigentum je zu einer Hälfte sowie je zu einer Hälfte das Depot Nr. ____________________-__________und das Konto-Korrent Nr. ____________________-__________bei der __________ __________ __________ (vorheriges Depot und Konto-Korrent __________ __________ __________l).
§ Im Falle des Vorsterbens einer der beiden Erbinnen werden sowohl die obgenannten Grundstücke wie auch die obgenannten Konti in das alleinige Eigentum verbleibenden Erbin übergehen.
§§ Im Falle des Vorsterbens beider Erbinnen werden sowohl die obgenannten Grundstücke wie auch die obgenannten Konti meine Nichte __________ __________ __________ -__________, Harwesthoderweg, D–2000 __________ __________, hinterlassen.
4. Meiner Schwester __________ __________, __________, __________, hinterlasse ich DM 500 000.– (...) meines Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot Nr. ____________________-__________ bei der __________ __________ __________, plus die Hälfte des auf demselben vorgenannten Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot Nr. ____________________-__________ bei der __________ __________ __________, verbleibenden Saldos.
5. Meiner Schwester __________ __________, __________, hinterlasse ich die Hälfte des nach Abzug der DM 500 000.– (...) auf dem Konto-Korrent Nr. __________-__________-__________und das Depot Nr. ____________________-__________ bei der __________ __________ __________o, verbleibenden Saldos.
6. Frau __________ __________ __________ -__________t, __________ __________, Harwesthoderweg, hinterlasse ich das Inventar im Hause __________.
7. Frau __________ __________ -__________, __________, hinterlasse ich als Vermächtnis Sfr. 50 000.– (...). Sie wird meinen Hund in Obhut nehmen.
8. Nichts verfüge ich zu Gunsten des Gemeinwesens.
E. Con lettera del 14 giugno 1991 il dott. __________ __________ ha ritenuto nondimeno di interpellare __________ __________ e __________ per sapere se, come eredi sostituite di __________ __________ __________, consentissero eventualmente alla donazione delle particelle n. __________e __________ a __________ __________ -__________t. Le due hanno rifiutato entrambe, di modo che il 17 e 25 giugno 1991 il notaio ha comunicato a __________ __________ -__________che il contratto del 30 aprile 1991 era da considerare inefficace, senza l'autorizzazione delle sorelle del defunto non essendo possibile trasferirle la proprietà degli immobili nel registro fondiario.
F. __________ __________ è deceduta a __________ qualche anno dopo, il ____________________ 1997. Il 30 gennaio 1997 il dott. __________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il testamento pubblico di lei e il 5 settembre 1997 ha ottenuto un certificato ereditario in cui __________ __________ con __________ __________ figuravano quali “uniche eredi” di __________ __________ ed egli medesimo quale esecutore testamentario. In seguito, con richiesta di iscrizione del 4 maggio 1998, il notaio ha fatto trapassare nel registro fondiario le due particelle n. __________e __________a __________ __________ e __________ __________ in comunione ereditaria, quali eredi sostituite di __________ __________ __________. Adito da __________ __________, il Pretore ha nondimeno rettificato il certificato ereditario di __________ __________, annullandolo e sostituendolo il 21 luglio 1998 dopo avere accertato che, mancando qualsiasi istituzione d'erede nel testamento, andavano indicate nel certificato le eredi legittime di lei, cioè le sorelle __________ __________ e _________ , non le eredi sostituite del marito, ferma restando la designazione del dott. __________ __________ come esecutore testamentario.
G. Il 31 luglio 1998 __________ __________ -__________ ha convenuto __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e il dott. __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rivendicando la proprietà delle particelle n. __________e __________in virtù del noto contratto di donazione e postulando la consegna della cartella ipotecaria al portatore di nominali
fr. 1 000 000.–, detenuta dal __________ __________, gravante la particella n. __________. In via cautelare l'attrice ha chiesto che fosse annotata sui due fondi una restrizione della facoltà di disporre e che fosse ingiunto al __________ _________di non spossessarsi del titolo ipotecario. Con decreto cautelare del 3 agosto 1998, emanato in luogo e vece del Pretore prima del contraddittorio, il Segretario assessore ha ordinato i provvedimenti richiesti, specificando ch'essi sarebbero rimasti in vigore fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito. All'udienza del 22 settembre 1998, indetta per la discussione cautelare, __________ __________l, __________ __________ e il dott. __________ __________ hanno dichiarato di non opporsi alle misure provvisionali. __________ __________ e __________ __________ non si sono costituite in giudizio.
H. Frattanto, il 17 settembre 1998, __________ __________ ha comunicato al Pretore di aderire alla petizione, annunciando che non avrebbe compiuto altri atti processuali. __________ __________ ha dichiarato per scritto il 5 ottobre 1998 il suo disinteresse alla causa, chiedendo di essere dimessa dalla lite. Nella sua risposta del 9 novembre 1998 il dott. __________ __________ ha proposto invece di respingere la petizione, sollecitando la revoca dei provvedimenti cautelari. Altrettanto hanno postulato __________ __________ e __________ __________ con risposta del 23 novembre 1998. __________ __________ -__________ ha replicato il 7 gennaio 1999, confermando la petizione. __________ __________ e __________ __________ hanno duplicato il 1° marzo 1999, confermando la loro risposta. Il dott. __________ __________ ha duplicato anch'egli il 7 luglio 1999, nello stesso senso. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 20 gennaio 2000. Nel corso dell'istruttoria, __________ __________, __________ __________ e il dott. __________ __________ si sono opposti alle domande rogatoriali formulate dall'attrice per l'escussione di due testimoni. Con ordinanza del
21 maggio 2001 il Pretore ha accolto la loro opposizione, giudicando le domande “del tutto inutili”, e ha chiuso l'istruttoria. Il
22 giugno 2001 è deceduta __________ __________, cui è subentrata in causa – come sua unica erede – la sorella __________ __________.
I. Nel proprio memoriale conclusivo del 28 settembre 2001 __________ -__________ ha ribadito le richieste di petizione. Analogamente, nel suo memoriale conclusivo di quello stesso giorno, __________ha riaffermato le domande della propria risposta. Il dott. __________ __________ ha fatto altrettanto il 27 settembre 2001. Al dibattimento finale del 5 ottobre 2001 l'attrice e i due predetti convenuti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 27 novembre 2001, il Pretore ha respinto la petizione, ha disposto la decadenza dei provvedimenti cautelari decretati il 3 agosto 1998 non appena fosse passata in giudicato la sentenza e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre annotata sulle particelle n. __________e __________. La tassa di giustizia di fr. 12 000.– e le spese di fr. 1266.40 sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere un'indennità di fr. 30 000.– a __________ __________ e un'indennità di fr. 15 000.– al dott. __________ __________ per ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 27 dicembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscriverla come proprietaria delle due particelle n. __________e __________, con ordine al __________ __________, __________, di consegnarle la cartella ipotecaria di nominali fr. 1 000 000.– accesa in primo grado sulla particella n. __________. Nelle sue osservazioni del
6 febbraio 2002 il dott. __________ __________ propone di respingere l'appello. Altrettanto postula __________ __________ nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2002. __________ __________ e __________ __________ sono rimaste silenti.
Considerando
__________
2. L'appellante fa valere in primo luogo che il testamento di __________ __________ __________ non è stato rogato da un notaio di lingua tedesca, sicché la terminologia usata poco sussidia. Determinante è, a parer suo, la sistematica dell'esposto. E in concreto il testatore ha istituito la moglie erede universale con facoltà di disporre della successione liberamente, a beneplacito (clausola n. 4). Il che contraddice solo in apparenza l'obbligo di trasmissione dei beni previsto alla clausola n. 7, quest'ultima disposizione essendo rubricata in realtà fra i punti “secondari”. L'una prevale dunque sull'altra. Inoltre, salvo menzionare – erroneamente – l'art. 488 CC, il testamento neppure accenna all'istituto della sostituzione fedecommissaria, quantunque redatto da un notaio. Tutto ciò dimostrerebbe come la clausola n. 7 connoti un legato sospeso condizionalmente fino alla morte dell'erede (nel senso del § 2177 BGB) e non una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”. Tale interpretazione risulterebbe suffragata anche dalle due sentenze germaniche ritenute – a torto – non pertinenti dal Pretore. Di conseguenza, secondo l'appellante, la vedova poteva liberamente disporre delle due particelle e altrettanto liberamente poteva donarle, mentre inefficace è la successiva revoca unilaterale del 7 maggio 1991. Del resto, se non avesse potuto disporre dei fondi, essa non avrebbe potuto prevedere nemmeno i due legati a favore di __________ __________ e __________ __________, la cui validità è fuori discussione.
In subordine l'appellante sostiene che, quand'anche la clausola n. 7 del testamento istituisse una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (come reputa il Pretore), l'erede istituita avrebbe potuto procedere ugualmente alla donazione delle due particelle. Quale befreite Vorerbin giusta il § 2136 BGB, essa poteva in effetti – come ha ricordato il primo giudice – elargire liberalità in adempimento di un obbligo morale o per rispetto delle convenienze (§ 2113 cpv. 2 BGB). Né il diritto germanico pone alcun limite di valore a siffatte donazioni. Nel caso specifico – soggiunge l'appellante – risulta dagli atti che la zia le era particolarmente affezionata, anzi grata per l'assistenza e il sostegno a lei prestati in occasione delle frequenti visite nel Ticino. Aiuto che non aveva solo valenza morale, ma anche economica, se appena gli si fosse voluto attribuire un valore. L'attrice si duole pertanto che il Pretore non abbia ammesso le sue domande rogatoriali volte a dimostrare, attraverso l'escussione di due testimoni, l'intenso legame affettivo, “quasi filiale”, instauratosi con la zia e chiede che a tale mancanza si rimedi in appello. Quanto alla revoca unilaterale della donazione, indubbiamente nulla, essa non può ostare all'adempimento del contratto.
3. Dal profilo formale il Pretore ha fondato la propria competenza per territorio – come detto – sull'art. 86 cpv. 1 LDIP, secondo cui “per il procedimento successorio e le controversie ereditarie” occorre adire i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Ora, che la causa in esame vada qualificata come “di natura prettamente ereditaria” (sentenza impugnata, consid. 1a) è a dir poco dubbio. Alle eredi legittime di __________ __________ (le sorelle __________ __________ e __________ __________) e al di lei esecutore testamentario l'attrice chiede, né più né meno, l'adempimento di un contratto di donazione. Nei confronti di __________ __________ e di __________ __________, iscritte nel registro fondiario come titolari in comune delle due particelle n. __________e __________, essa rivendica la proprietà degli immobili in forza della donazione e la rettifica del registro stesso. Le pretese non sono dunque di natura ereditaria. È vero che la questione di sapere se il contratto di donazione sia o non sia valido, rispettivamente se __________ __________ e __________ siano o non siano eredi sostituite di __________ __________ __________, dipende dal diritto successorio. La sola circostanza che si debba risolvere una questione pregiudiziale di tale indole ancora non basta, tuttavia, per connotare un “procedimento successorio o una controversia ereditaria” nel senso dell'art. 86 cpv. 1 LDIP (Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 157 in alto).
Le azioni intese all'adempimento di un contratto possono essere promosse tra l'altro, sul piano internazionale, “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (art. 5 n. 1 CL: RS 0.275.11). E, trattandosi di immobili, gli obblighi dell'alienante si ritengono da assolvere – di regola – nel luogo in cui sono situati gli immobili (per la compravendita v. Siehr, op. cit., pag. 183 in alto). In concreto i due fondi si trovano a __________, onde la competenza per territorio del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Interrogarsi se tale foro fosse competente anche come domicilio svizzero di un litisconsorte (l'esecutore testamentario), nei confronti del quale egli nulla ha eccepito (pur essendo domiciliato nel comprensorio di una giurisdizione adiacente: art. 18 CL) e se ciò bastasse per convenire davanti a quel giudice anche gli altri litisconsorti (art. 6 n. 1 CL) è dunque superfluo. Quanto alle azioni di rivendicazione e di rettifica del registro fondiario, esse vertono su diritti reali immobiliari e vanno imperativamente promosse davanti al giudice dello Stato in cui il fondo è posto (art. 16 n. 1 lett. a CL), cioè quello del luogo di situazione (art. 97 LDIP; Siehr, op. cit., pag. 181 in fondo). Anche sotto questo profilo era data, dunque, la competenza per territorio del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, sebbene per motivi diversi da quelli addotti nella sentenza impugnata.
4. In appello l'attrice chiede che siano sentite preliminarmente, come testimoni, __________ __________ e __________ __________, il Pretore avendo rifiutato con ordinanza del 21 maggio 2001 le domande rogatoriali loro dirette. Il dott. __________ __________ e __________ __________ si oppongono all'assunzione di tali prove, definite senza rilievo per il giudizio, se non addirittura improponibili siccome riferite a un preteso obbligo morale di __________ __________ che l'attrice ha fatto valere solo tardivamente, nel memoriale conclusivo del 28 settembre 2001. Ora, per la formazione del proprio convincimento la Camera civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). La domanda dell'appellante è pertanto ricevibile. Dandone ragione, nulla toglie però che il Pretore potesse rinunciare ad assumere mezzi istruttori il cui presumibile risultato non avrebbe portato elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Nella fattispecie le domande rogatoriali all'indirizzo delle due testimoni erano destinate a dimostrare un fatto – l'obbligo morale di __________ __________ nei confronti dell'attrice – che, in linea teorica, sarebbe anche potuto apparire d'interesse per l'applicazione del § 2113 cpv. 2 BGB. Come si vedrà oltre (consid. 10), nondimeno, già a prima vista le domande formulate sarebbero risultate insufficienti per provare concretamente un obbligo del genere. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.
5. La donazione cui l'attrice àncora la sua pretesa non contiene alcuna scelta della legge applicabile. È regolata pertanto “dal diritto dello Stato di situazione” dei fondi (art. 119 cpv. 1 LDIP), ovvero dall'ordinamento svizzero (sulla ratio legis: Siehr, op. cit., pag. 178 in fondo). Ciò posto, la revoca unilaterale di una donazione o di una promessa di donazione è possibile solo ove ricorrano gli estremi dell'art. 249, rispettivamente dell'art. 250 CO. Nemmeno i convenuti hanno mai preteso però che nella fattispecie si ravvisino condizioni del genere. Ne discende che il “contratto di annullamento di donazione” firmato dalla sola __________ __________ il 7 maggio 1991 non può essere opposto all'attrice. La convenuta __________ __________ obietta invero che, da parte sua, non si reputa vincolata alla donazione di __________ __________, avendo essa regolarmente ricevuto i due fondi in buona fede (art. 973 cpv. 1 CC). Se non che, il contratto di donazione le era noto sin dal giugno del 1991 (doc. 3 e 5 del convenuto __________i), di modo che quando essa ha acquisito le due particelle, il 4 maggio 1998, non poteva dirsi all'oscuro di tutto. Resta la circostanza – decisiva – che, per essere valida, in concreto la donazione doveva essere compiuta da una persona legittimata a disporre dei beni (chi dona beni di cui si è indebitamente appropriato, ad esempio, compie un atto inefficace: Vogt in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 42 ad art. 239). Che le due particelle n. __________e __________pertengano alla successione del marito è pacifico. La questione di sapere se la donatrice potesse disporre di quei fondi dipende dunque dalla veste giuridica che le conferiva il testamento di __________ __________ __________.
6. La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Lo straniero può tuttavia – per testamento o contratto successorio – sottoporre l'eredità a uno dei suoi diritti nazionali (art. 90 cpv. 2 prima frase LDIP). __________ __________ __________ si è valso di tale facoltà nella clausola n. 3 del suo testamento pubblico, assoggettando a chiare lettere (e in un punto a sé stante) la propria successione alla legge germanica. Certo, la clausola n. 7 del testamento accenna poi – tra parentesi – all'art. 488 CC, ma ciò non basta per far apparire la professio iuris come dovuta a una svista o a un malinteso. Nessuna delle parti, del resto, prospetta in appello un'ipotesi siffatta. Dovuta a inavvertenza risulta piuttosto la menzione dell'art. 488 CC (anziché del § 2137 BGB) nella clausola n. 7, tale norma disciplinando la sostituzione fedecommissaria del diritto svizzero. Non si comprenderebbe invero perché, proprio in tema di sostituzione fedecommissaria, il testatore avrebbe dovuto assoggettare la sua eredità alla legge elvetica – ripudiando la professio iuris – dopo avere autorizzato la moglie in maniera esplicita a disporre liberamente di tutti i beni successori (clausola n. 4). L'art. 488 CC, in effetti, prevede solo la sostituzione fedecommissaria “ordinaria”, che obbliga l'erede istituito a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni a lui pervenuti. La sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” è stata recepita dal diritto svizzero – come rammenta il Pretore – solo per via di giurisprudenza (DTF 100 II 92, pubblicata per esteso in Rep. 1975 pag. 26), con le incertezze che ne conseguono. Tant'è che il problema di sapere in che misura l'erede istituito possa consumare beni senza essere tenuto a reintegrare la parte mancante non risulta essere stato approfondito, finora, dal Tribunale federale (“senza che sia necessario approfondire l'esame di questo punto”: DTF 100 II 95 consid. b). Tutto induce a concludere, pertanto, che nel caso specifico lo statuto della successione è governato dalla legge germanica.
7. Nel caso specifico il testatore ha istituito la moglie sua “erede universale” – come si è visto – con facoltà espressa di disporre liberamente dell'intero patrimonio (clausola n. 4), salvo obbligarla poi a trasmettere la rimanenza dell'eredità, dopo la morte, a __________ __________ e __________ __________ in parti uguali (clausola n. 7). Il Pretore ha ravvisato in quest'ultima disposizione, appunto, una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” (§ 2137 BGB). L'appellante sostiene invece che la disposizione va interpretata come un legato sospeso condizionalmente fino alla morte dell'erede universale (§ 2177 BGB) e che, quand'anche si trattasse – per avventura – di sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, la vedova sarebbe stata abilitata ugualmente a donarle i due immobili, a lei elargiti in adempimento di un giustificato obbligo morale (§ 2136 combinato con il § 2113 cpv. 2 BGB).
a) Nella legge tedesca la sostituzione fedecommissaria “ordinaria” (Nacherbschaft) corrisponde sostanzialmente – l'origine dell'istituto risale al diritto comune (fideicommissum eius quod supererit) – a quella dell'art. 488 CC, nel senso che l'erede istituito è tenuto a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni ricevuti affinché al momento della sostituzione essi giungano il più possibile intatti all'erede sostituito
(§ 2100 segg. BGB). Il disponente può svincolare l'erede istituito – in tutto o in parte – da tale obbligo (Befreiung des Vorerben: § 2136 BGB), ma non può esonerarlo dal divieto di compiere donazioni né da quello di adempiere promesse di donazione, a meno che simili liberalità avvengano in ossequio a un obbligo morale o per rispetto delle convenienze (Firsching in: Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, vol. II, “Deutschland”, Monaco, 49° aggiornamento 2003, 1ª parte, pag. 225, n. 347 lett. δ). Tale restrizione sussiste anche qualora il disponente svincoli l'erede istituito da ogni limite, autorizzandolo a disporre dei beni e a intaccarli fino a consumarli (Nacherbeinsetzung auf den Überrest: § 2137 BGB). Ciò corrisponde alla sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” ammessa per giurisprudenza dal diritto svizzero. Secondo la legge germanica, però, nemmeno in tal caso però l'erede istituito può compiere donazioni o adempiere promesse di donazione, salvo che simili liberalità avvengano – si ripete – in ossequio a un obbligo morale o per rispetto delle convenienze (Firsching, op. cit., pag. 226 n. 347 lett. δδ).
b) A mero titolo comparativo giovi soggiungere che il diritto svizzero non è così univoco. Quanto al potere di disposizione dell'erede istituito nel quadro di una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” – come detto – il Tribunale federale non risulta finora avere approfondito il tema, limitandosi a enunciare il principio per cui tale erede gode di “un potere di apprezzamento assai lato. Inammissibile appare solamente una vera e propria dilapidazione o una distruzione dolosa dei beni ereditari” (DTF 100 II 95 in fondo). Da parte sua, la dottrina definisce la questione come spinosa e reputa che, quanto meno nel dubbio, l'erede istituito non debba ritenersi abilitato a eseguire donazioni con i beni ricevuti, salvo che proceda a regali d'uso (Bessenich in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 9 in fine ad art. 491 con numerosi richiami). In linea di massima l'indirizzo dell'ordinamento svizzero sembra ricalcare, pertanto, quello della legge germanica.
c) L'istituto del legato secondo la legge germanica (§ 1839 BGB) corrisponde pressoché letteralmente a quello del diritto svizzero (art. 484 cpv. 1 CC). E un legato può essere sottoposto anche a condizione sospensiva, diventando esigibile al momento in cui sopraggiunge l'evento indicato dal disponente (§ 2177 BGB), alla stessa stregua di quanto permette il diritto svizzero (Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 8 ad art. 482 CC, rispettivamente Bessenich, n. 2 in fine ad art. 488 CC). Un erede potrebbe quindi vedersi imporre, in base alle norme sul legato, l'obbligo di trasmettere a un terzo, a un determinato momento (per esempio alla di lui morte), quanto rimane della successione. In tal caso l'erede non soggiace alle restrizioni del potere di disporre che caratterizzano la sostituzione fedecommissaria, compresa quella “sulla rimanenza”. Può quindi alienare anche a titolo gratuito i beni ricevuti. Il legatario, da parte sua, rimane tale e non diventerà mai erede (Firsching, op. cit., pag. 224 n. 346 lett. bb), come del resto non diventerà mai erede nel diritto svizzero (tant'è che al legatario non si applica la garanzia dell'art. 488 cpv. 2 CC). Il problema consiste nel distinguere, all'atto pratico, una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” da un semplice legato sotto condizione (subordinato al fatto, cioè, che al momento dell'esigibilità sussistano ancora beni della successione). A tal fine è bene esaminare anzitutto i due precedenti di cui si vale l'attrice.
d) La prima sentenza, emanata il 14 ottobre 1955 dall'Hans. Oberlandesgericht di Brema (doc. O), riguardava il caso di un uomo che, deceduto senza figli, aveva istituito con testamento pubblico la moglie quale sua unica erede (alleinige Erbin), obbligandola però a trasmettere quanto sarebbe rimasto della successione – dopo la di lei morte – a determinati parenti di lui, in parti uguali. Con successivo testamento pubblico egli aveva poi abilitato la moglie a disporre della successione del tutto liberamente e a piacimento (völlig unbeschränkt, nach ihrem Belieben), per atto tra vivi o per disposizione a causa di morte (unter Lebenden und von Todes wegen). Dopo il decesso di lui, la moglie aveva alienato un immobile dell'eredità (il cui valore non è noto) riservandosi un diritto di abitazione a vita, contro versamento di una somma in denaro e di una rendita vitalizia (di entità imprecisate). L'ufficio del registro fondiario aveva rifiutato di iscrivere il trapasso di proprietà senza il consenso degli eredi sostituiti. Il Landesgericht aveva confermato tale decisione, rilevando come la vedova non potesse disporre a titolo gratuito di beni successori senza l'assenso degli eredi sostituiti. L'Oberlandesgericht è stato di altro avviso. Pur ravvisando nel testamento originario una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, esso ha ritenuto che con il secondo testamento l'interessato avesse inteso modificare radicalmente la posizione della moglie, conferendo a quest'ultima la facoltà di disporre dell'eredità a beneplacito. Così facendo, egli aveva dimostrato di voler favorire la moglie al massimo, liberandola da ogni vincolo, ciò che la sostituzione fedecommissaria non avrebbe consentito. Donde l'esistenza di un semplice legato sotto condizione.
e) La seconda sentenza, pronunciata il 12 ottobre 1957 dall'Oberlandesgericht di Oldenburg (doc. P), riguardava il caso di un uomo, anch'egli deceduto senza figli, che con “testamento speciale” (Nottestament) aveva istituito sul letto di morte la moglie sua erede universale (Universalerbin), senza nulla aggiungere sul potere di disporre, prevedendo nondimeno che quanto sarebbe rimasto dopo il decesso di lei sarebbe spettato ai nipoti di lui in parti uguali. La vedova aveva poi chiesto il rilascio del certificato ereditario, dichiarandosi unica erede, ma si era vista respingere la richiesta, l'autorità reputando ch'essa fosse soltanto erede istituita, i nipoti del marito essendo eredi sostituiti “sulla rimanenza”. Il Landesgericht aveva condiviso tale punto di vista, ma era stato smentito dall'Oberlandesgericht. Sospingendosi oltre l'opinione dell'Hans. Oberlandesgericht di Brema, esso ha ritenuto che la disposizione secondo cui, alla morte della vedova, i beni ereditari residui sarebbero toccati ai nipoti del testatore non bastasse per connotare una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”. Decisiva era la volontà del testatore: se essa mirava a conservare la successione nella sua unità anche dopo la morte della vedova, era dato effettivamente un caso di fedecommesso; se invece l'intenzione del testatore era solo quella di lasciare ai nipoti quanto sarebbe rimasto alla morte della vedova, i nipoti sarebbero risultati semplici legatari. La corte ha quindi rinviato gli atti al tribunale di primo grado perché procedesse ai necessari accertamenti.
f) In una nota alla sentenza predetta (doc. P, secondo foglio) Eder ne approva il criterio distintivo, ribadendo che determinante per riconoscere una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” da un semplice legato sotto condizione è la volontà del testatore. Se il proposito del testatore era quello, per finire, di lasciare il patrimonio della successione – o una porzione di esso – nella sua integrità al beneficiario, quest'ultimo va considerato come erede sostituito; se invece al beneficiario erano destinati solo singoli beni residui della successione, si tratta di legato. Commentando il § 2137 BGB (doc. 8 delle convenute __________ e __________r), al n. 2 Behrends sottolinea a sua volta che prioritaria è l'intenzione del testatore, non le denominazioni o le parole inesatte da egli usate. Il solo fatto che il testatore abbia imposto all'erede, cui ha conferito la libera disponibilità dei beni successori, l'obbligo di lasciare a un terzo – dopo la morte – quanto sarebbe rimasto della successione ancora non significa ch'egli abbia inteso costituire una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”; potrebbe anche aver voluto semplicemente gravare l'erede di un legato sotto condizione. Il § 2137 cpv. 2 BGB, secondo cui nel dubbio si presume che una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” comporti il diritto di consumare i beni ereditari (ma non di disporne a titolo gratuito, salvo le riserve note), presuppone – appunto – che il disponente abbia inteso costituire un fedecommesso. Non esclude però che il testatore mirasse a un semplice legato, lasciando così all'erede la facoltà di alienare i beni ricevuti anche a titolo gratuito.
8. Circa la volontà di __________ __________ al momento di firmare il testamento pubblico del 2 aprile 1980, gli atti non danno alcun ragguaglio oggettivo. Il notaio, benché interrogato formalmente (verbali, pag. 6 seg.), non si è visto porre domande al riguardo. D'altro lato il processo in esame non è retto dal principio inquisitorio, né incombe a questa Camera far capo all'art. 322 lett. a CPC per supplire a mancanze cui le parti avrebbero potuto rimediare (COCCHI/TREZZINI, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 322). L'opinione delle convenute __________ __________ e __________ __________ (doc. 8 del convenuto __________), secondo cui la volontà del __________ era proprio quella di lasciar loro l'abitazione coniugale dopo la morte della moglie, appare fin troppo interessata per riuscire determinante. I quesiti rogatoriali respinti dal Pretore con l’ordinanza del 21 maggio 2001 esulano da tale argomento e non giustificano quindi l’escussione delle due testimoni ( art. 322 lett. B CPC). Nelle circostanze descritte non rimane che far capo al testamento, interpretandolo così com’è stato rogato dal notaio.
Ora, non fa dubbio che il testatore abbia inteso lasciare alla moglie la totalità dei suoi beni e il diritto di disporne liberamente in qualsiasi forma. La formulazione della clausola n. 4 è univoca. Parimenti non fa dubbio però che il testatore abbia voluto far pervenire alle due sorelle, in parti uguali, quanto sarebbe rimasto della sua successione dopo la morte della moglie. Anche tale clausola (n. 7) è di per sé chiara. Ci si limitasse a questi soli elementi, seguendo il criterio posto dall'Oberlandesgericht di Oldenburg (sopra, consid. 7e) ci si troverebbe verosimilmente di fronte a un legato sotto condizione. Non consta infatti – a parte quanto sostengono le stesse convenute __________ __________ e __________ __________– che il testatore volesse far giungere integra alle sorelle una porzione specifica del suo patrimonio (l'ex abitazione coniugale). Le sorelle avrebbero dovuto accontentarsi, piuttosto, dei singoli beni residui che avrebbe lasciato loro la vedova. Se non che, un elemento di peso sovverte inequivocabilmente tale impressione: l'accenno esplicito del testatore all'art. 488 CC. Certo, il richiamo al diritto svizzero è dovuto con ogni verosimiglianza a una svista (sopra, consid. 6), ma sta di fatto che nel suo contenuto la norma riguarda proprio la sostituzione fedecommissaria, mentre non è in alcun rapporto con il legato. Se indizi chiari sorreggono la conclusione che il testatore abbia citato per inavvertenza l'ordinamento giuridico svizzero, nulla induce a credere ch'egli sia caduto in errore anche sul contenuto dell'articolo. Che poi la norma evochi la sostituzione fedecommissaria “ordinaria” anziché quella “sulla rimanenza” poco conta, il Codice civile svizzero disciplinando il fedecommesso in quell'unico articolo.
9. L'appellante obietta che nel testamento __________ __________ __________ ha designato la moglie come erede universale, ciò che sembra contrastare già di primo acchito con la prospettata sostituzione fedecommissaria. A torto. I termini “erede universale” (Universalerbe), “erede unico” (Alleinerbe) o “erede principale” (Haupterbe) sono sinonimi e significano soltanto – quanto meno nel diritto germanico – che tutto il patrimonio della successione passa a un solo destinatario. Non escludono tuttavia che l'eredità sia gravata da sostituzione fedecommissaria. Se mai la distinzione verte fra Vollerbschaft e Nacherbschaft (Stürner in: Jauernig, BGB, 5ª edizione, n. 3 al § 2100; Behrends, op. cit., n. 18 al § 2136 BGB; Eder, loc. cit.). Che taluni disponenti confondano un termine con l'altro, tuttavia, ancora non consente di trarre dall'uso del vocabolo Universalerbe conclusioni particolari.
L'asserto stando al quale cui la clausola n. 7 sarebbe una disposizione di second'ordine, posta dopo le clausole n. 5 e 6 sui legati, sicché non integrerebbe gli estremi di una sostituzione fedecommissaria, è del tutto soggettivo, nulla imponendo a un testatore di collocare una clausola di sostituzione fedecommissaria subito dopo l'istituzione d'erede. Il richiamo all'art. 488 CC poi, per quanto riferito erroneamente al diritto svizzero, fa cadere nel vuoto l'interpretazione sistematica adombrata dall'appellante. Né la clausola n. 4 del testamento contraddice la clausola n. 7. Anzi, essa si concilia proprio con la sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” esplicitamente disciplinata dalla legge tedesca. L'appellante eccepisce, invero, che non necessariamente il testatore conosceva il diritto svizzero e che non necessariamente il notaio ha illustrato al testatore la portata dell'art. 488 CC. Essa non pretende tuttavia che il notaio abbia aggiunto nell'atto pubblico una menzione di fantasia, estranea alla volontà del testatore. La circostanza ch'egli abbia tradotto in una norma del diritto svizzero quanto il disponente gli aveva espresso con le sue parole ancora non vuol dire che la menzione vada considerata irrilevante.
Puramente soggettivo è anche l'assunto stando al quale, se il testatore avesse voluto una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, non sarebbero occorse due disposizioni. In realtà la clausola n. 4 e la clausola n. 7 non si contraddicono affatto. Che poi la sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” non conferisca all'erede istituito un potere di disposizione illimitato, impedendo alienazioni a titolo gratuito non giustificate da un obbligo morale o dalle convenienze, ancora non basta per scorgere un'incongruenza. Quanto ai due precedenti già illustrati (sopra, consid. 7d e 7e), in nessuno dei due il testatore aveva minimamente accennato a una norma qualsiasi sulla sostituzione fedecommissaria, come nel caso in esame. Egli si era limitato a prevedere che quanto sarebbe rimasto dell'eredità dopo la morte della vedova sarebbe spettato a terzi. Donde, appunto, la necessità di distinguere in quei casi tra sostituzione fedecommissaria e legato sotto condizione.
L'argomento – infine – secondo cui la vedova, ritenendosi in diritto di donare i due fondi, doveva senz'altro conoscere la volontà del marito è una mera petizione di principio. Poco importa altresì ch'essa abbia revocato la liberalità per esservi stata indotta dal notaio. Anzi, il fatto ch'essa abbia proceduto in tal senso attesta se mai una deliberata correzione di rotta. Che poi, nel suo testamento, __________ __________ abbia dichiarato di lasciare i due fondi alle cognate a nulla rileva, essendosi essa limitata a ribadire la volontà del marito, corroborandola finanche con l'aggiunta di due conti a lui appartenuti. Quanto ai legati in favore delle sue sorelle, la testatrice si è limitata a disporre di sostanza propria. Non si vede pertanto quale argomento a proprio favore possa desumere l'appellante da tali circostanze. Nella sua motivazione principale il ricorso è destinato all'insuccesso.
10. In subordine l'appellante assevera che, si ravvisasse pure nel testamento di __________ __________ __________ una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, la zia avrebbe potuto ugualmente donarle i due fondi, il § 2113 cpv. 2 BGB non ostando a liberalità eseguite in adempimento di un obbligo morale. __________ __________ eccepisce l'irricevibilità dell'argomento, formulato davanti al Pretore solo nel memoriale conclusivo (art. 78 CPC). La tesi non è priva di fondamento, giacché negli allegati preliminari l'attrice non aveva invocato obblighi morali atti a giustificare la donazione in suo favore. Se ne è prevalsa solo in sede di conclusioni, dopo un vago accenno nelle osservazioni dell'11 maggio 2001 sull'opposizione dei convenuti alle domande rogatoriali (“circostanze che hanno condotto alla donazione”). Sia come sia, la motivazione subordinata non è destinata a miglior sorte della motivazione principale.
a) Il divieto, per l'erede istituito nel quadro di una sostituzione fedecommissaria, di compiere donazioni o di dar seguito a promesse di donazione, salvo che tali liberalità avvengano in ossequio a un obbligo morale o per rispetto delle convenienze (sopra, consid. 7a), si ispira all'analogo precetto del § 534 BGB, che sottrae alla possibilità di ripetizione o di revoca le donazioni ordinarie eseguite per gli stessi motivi (Behrends, doc. 7 delle convenute __________ e __________, n. 57 al § 2113 BGB). Per “obbligo morale” si intende di conseguenza un dovere etico, che prevalga su quello – morale anch'esso – di trasmettere la rimanenza della successione all'erede sostituito. Una giustificazione fondata sulla semplice benevolenza non basta, come non basta uno stretto legame personale, per quanto affettivo sia. La donazione deve legittimarsi alla luce delle particolari condizioni di vita degli interessati (Behrends, loc. cit.; Vollkommer in: Jauernig, op. cit., n. 1 al § 534 BGB). Per “rispetto delle convenienze” si intende invece l'osservanza di obblighi che, se disattesi, offenderebbero le consuetudini sociali: regali di compleanno, di matrimonio, doni abituali tra parenti prossimi o in occasioni di festività, mance (Behrends, doc. cit., n. 58 al § 2113 BGB; Vollkommer in: Jauernig, op. cit., n. 2 al § 534 BGB).
b) Nella fattispecie è fuori discussione che la donazione di immobili per un valore di fr. 700 000.– non può giustificarsi come un mero atto di buona creanza. Deve motivarsi quindi come l'adempimento di un obbligo morale. Se non che, quanto la stessa appellante adduce non basta lontanamente a suffragare un dovere etico da parte di __________ __________. Che fra zia e nipote si fosse instaurato un rapporto quasi filiale, che l'appellante abbia “concretamente e costantemente sostenuto, aiutato e assistito __________ __________ ” (appello, pag. 17 in fondo), che quest'ultima desiderasse donarle gli immobili, sono circostanze inidonee a giustificare una liberalità di complessivi fr. 700 000.–, pur considerando le agiate condizioni in cui viveva la vedova. Intanto l'interessata non pretende di avere sussidiato __________ __________ finanziariamente, sebbene asserisca che alle sue prestazioni potrebbe essere attribuito un valore (senza tuttavia precisare quale). In secondo luogo le prestazioni fornite rimangono pur sempre nel vago: concretamente si sa soltanto che l'appellante faceva visita alla zia, interessandosi durante le “frequenti” trasferte nel Ticino dei di lei affari (appello, pag. 16 seg.). Per quanto numerose fossero, tali visite non sarebbero bastate però a legittimare un obbligo morale (nemmeno una convivenza, di per sé, sarebbe bastata: Behrends, doc. 7 delle convenute __________ e __________, n. 57 in fine al § 2113 BGB). Quanto all'interesse dimostrato per gli affari della zia, tutto si ignora sull'entità delle prestazioni fornite. Circa infine il presunto rapporto “quasi filiale” o il desiderio personale della zia di donarle gli immobili, essi non sono idonei a giustificare un dovere etico nel senso predetto.
c) L'appellante si duole, certo, di non aver potuto escutere per rogatoria due testimoni che avrebbero confermato le sue allegazioni. Le uniche domande sul tema sarebbero state quelle, però, in cui essa invitava le testimoni a confermare che esisteva “una particolare affezione” tra lei e la zia (n. 5), che lei si era “sempre amorevolmente occupata della zia” per anni (n. 6) e che la zia aveva espresso l'intenzione di donarle la proprietà immobiliare (n. 7). Nessuna di tali circostanze tuttavia avrebbe giustificato, ancorché provata, una donazione di fr. 700 000.– in deroga al divieto di liberalità che grava la sostituzione fedecommissaria. Sull'irrilevanza di un attaccamento “quasi filiale” si è già detto. Sull'amorevole dedizione alla zia, la domanda posta non avrebbe verosimilmente portato elementi per sapere quale potesse essere concretamente il valore delle prestazioni fornite (e per valutare quindi l'esistenza di un'eventuale “donazione rimunerativa”: cfr. Vollkommer, op. cit., n. 4 lett. e/aa al § 516 BGB), senza scordare – ad ogni buon conto – che __________ __________ ha dimostrato all'attrice la propria riconoscenza, legandole nel testamento l'inventario della casa (clausola n. 6). Sulla volontà di __________ __________, poco avrebbe sussidiato conoscerla, la questione essendo di sapere se fossero date le condizioni oggettive per derogare all'obbligo di trasmissione nei confronti delle eredi sostituite. Il giudizio con cui il Pretore ha rinunciato alla commissione rogatoria sfugge dunque alla critica.
11. Se ne conclude che, quale erede istituita sulla rimanenza, __________ __________ non avrebbe potuto stipulare la donazione del 30 aprile 1991. Il contratto non era radicalmente nullo. Era però giuridicamente inefficace (unwirksam), nel senso che avrebbe potuto trovare esecuzione solo se le eredi sostituite vi avessero consentito (Firsching, op. cit., pag. 225, n. 347 lett. γ). Tale non essendo il caso, a torto l'attrice ne chiede l'attuazione in giudizio e altrettanto a torto rivendica la proprietà dei fondi.
12. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà a __________ __________ e al dott. __________ __________, i quali hanno formulato osservazioni, eque ripetibili (art. 150 CPC). L'indennità in favore di __________ __________, patrocinata da un legale, va determinata considerando la difficoltà medio-alta della pratica (imperniata sull'applicazione della legge straniera) in base agli art. 9 cpv. 1 (aliquota attorno al 6%) e 17 TOA (aliquota attorno al 50%), posto un valore litigioso di fr. 700 000.–. L'indennità al dott. __________ __________, che si è difeso da sé, va fissata in base al tempo da egli profuso nella stesura delle osservazioni. Al riguardo si impone nondimeno un certo rigore: non va scordato per vero che l'attuale causa è stata originata, indirettamente, dai suoi stessi rogiti: da un testamento pubblico in cui si dichiarava applicabile la legge d'origine del disponente, salvo poi menzionare una norma del diritto svizzero proprio su un punto determinante, da una donazione lesiva di quel testamento (pubblicato dal notaio medesimo) e, per finire, da una revoca della donazione tanto unilaterale quanto inefficace. Equitativamente non è il caso di eccedere, di conseguenza, l'importo di fr. 2000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 6050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 20 000.– e al dott. __________ __________ fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
– avv. dott. __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________ (__________); – __________ __________, __________ (__________). |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria