Incarto n.
11.2002.28

Lugano

21 aprile 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2000.102 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 ottobre 2000  da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  RA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 marzo 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1935) è figlio unico di __________ nata __________ (1917), vedova fu __________. AP 1 (1941) è figlio di una sorella del defunto marito. Il 4 gennaio 1995 __________ è stata ricoverata nella casa per anziani __________ di __________ e da allora il nipote AP 1 l'ha aiutata a gestire un libretto di risparmio a lei intestato (n. __________ della Banca dello Stato del Cantone Ticino, poi sostituito con il n. __________), ottenendo il 25 marzo 1996 anche una procura individuale su tale libretto. In esito alla divisione dell'eredità lasciata dal marito __________, il 29 luglio 1996 __________ ha donato al figlio AO 1 la sua quota di proprietà (⅝) sulla particella n. 2394 RFD di __________.

 

                                  B.   Il 13 febbraio 1998 __________ ha revocato al nipote AP 1 la procura sul menzionato libretto di risparmio, trasferendola al figlio AO 1. L'11 marzo 1998 quest'ultimo ha denunciato AP 1 per appropriazione indebita, rimproverandogli di avere sottratto denaro dal libretto. L'inchiesta ha accertato che, effettivamente nel 1996 AP 1 aveva prelevato a due riprese complessivi fr. 50 000.–. __________ ha sostenuto però trattarsi di donazioni al nipote, di modo che con decreto del 9 settembre 1998 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale.

 

                                  C.   __________ è deceduta a __________ il 7 ottobre 1999. Il 29 ottobre 1999 il notaio __________ di __________ ha pubblicato il suo testamento olografo, del 15 ottobre 1997, nel quale la disponente ha designato il figlio AO 1 quale erede universale e il notaio rogante quale esecutore testamentario, devolvendo inoltre fr. 2000.– al nipote AP 1. Il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 21 dicembre 1999, in luogo e vece del Pretore, un certificato ereditario nel quale AO 1 figura come unico erede della madre.

 

                                  D.   Il 20 ottobre 2000 AO 1 ha promosso un'azione di riduzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, sostenendo che le liberalità erogate tra il 7 ottobre 1994 e il 7 ottobre 1999 da __________ al nipote AP 1 ledono la sua porzione legittima, onde l'obbligo per AP 1 di versargli – riservata la facoltà di precisarne l'importo – fr. 53 237.35 con interessi del 5% dal 20 ottobre 2000. Nella sua risposta del 18 gennaio 2001 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, rilevando che l'attore aveva ricevuto a sua volta, dalla madre, una liberalità di fr. 112 500.–, pari ai ⅝ della particella n. 2394 RFD di __________. In via riconvenzionale egli ha rivendicato la corresponsione del legato di fr. 2000.– con interessi al 5% dal

                                         18 gennaio 2001.

 

                                  E.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 17 gennaio 2002, l'attore ha aumentato a fr. 56 002.65 l'importo preteso, mentre nel suo memoriale conclusivo del 24 gennaio 2002 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista. Quest'ultimo ha postulato il 6 febbraio 2002 la sospensione della causa, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 20 febbraio 2002. Statuendo poi con sentenza del 22 febbraio 2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 48 252.25 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000. La tassa di giustizia e le spese, di fr. 2020.– complessivi, sono state poste per un decimo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili. Il Pretore ha respinto invece la riconvenzione di AP 1, addebitando la tassa di giustizia e le spese, di fr. 170.– complessivi, a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la predetta sentenza AP 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta e la domanda riconvenzionale accolta. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che l'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti e in ogni caso col decorso di dieci anni, computati per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. Il termine di un anno ha, come quello dell'art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere di perenzione (giurisprudenza e dottrina citata da Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 533 CC), e va rilevato d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 97). Esso comincia a decorrere dal momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l'erede conosce tutti i dati necessari per promuovere causa (DTF 108 II 293 consid. 3a con rinvii), ossia la morte del disponente, il suo diritto alla legittima, gli atti suscettibili di riduzione e – almeno approssimativamente – l'entità del compendio successorio (DTF 121 III 250 consid. 2b; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1,

                                         Basilea 1978, pag. 506 verso l'alto; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5a ad art. 533 CC; Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 533 CC).

 

                                         In concreto la morte di __________ risale al 7 ottobre 1999 (doc. B, inserto A) ed è stata comunicata l'indomani dal Municipio di __________ all'Ufficio delle imposte di successione e donazione, con il nome dell'attore quale presunto erede (doc. II richiamato). Nell'inventario fiscale della successione, giunto il 4 gennaio 2000 al citato Ufficio, l'attore ha indicato come unico bene della madre l'importo di fr. 14 341.25 (doc. II richiamato) depositato sul libretto di risparmio n. __________ della Banca dello Stato (doc. E). Tale importo corrisponde a quello comunicato dalla banca al notaio __________, esecutore testamentario, il 15 novembre 1999 (doc. II richiamato). Il solo fatto che AO 1 disponesse di una procura sul libretto di risparmio ancora non significa che egli conoscesse l'entità della successione già prima di allora, né del resto il convenuto adombra nulla del genere. Introdotta il 20 ottobre 2000, l'azione di riduzione va quindi ritenuta tempestiva.

 

                                   2.   Il Pretore, accertato anzitutto che all'attore, figlio unico della disponente, spettavano tre quarti della successione (art. 471 n. 1 CC), ha appurato che il saldo sul libretto di risparmio intestato alla medesima era il 7 ottobre 1999 di fr. 14 341.25 ma che il 31 dicembre 1994 era di fr. 110 471.89. Tra l'8 ottobre 1994 e il 7 ottobre 1999 __________ aveva bensì beneficiato di entrate per complessivi fr. 134 871.– (rendita AVS e rendita da previdenza professionale), ma durante il medesimo periodo si registravano uscite di fr. 137 220.– in seguito al ricovero nella casa per anziani (compresa l'assicurazione RC), di fr. 14 361.30 per il premio della cassa malati, di fr. 3000.– per un versamento al figlio AO 1, di fr. 4000.– per un onorario dovuto a un avvocato e di fr. 3303.45 per spese dentarie. Calcolato un asse successorio di fr. 83 458.15, comprese le donazioni al nipote AP 1, il Pretore ha stabilito così una porzione legittima in favore dell'attore di fr. 62 593.50 (¾ di fr. 83 458.15). E siccome quest'ultimo aveva già ricevuto il saldo del deposito sul libretto di risparmio della madre (fr. 14 341.25), la quota legittima di lui risultava lesa nella misura di fr. 48 252.25. Donde l'accoglimento dell'azione principale entro tali limiti. Il Pretore non ha tenuto conto invece della quota di proprietà (⅝) sulla particella n. 2394 donata il 29 luglio 1996 dalla disponente al figlio, il computo di tale liberalità nella successione presupponendo a suo parere un'azione di riduzione, esperibile solo da un erede legittimo, mentre il convenuto non può essere considerato tale.

                                        

                                   3.   Le voci e le somme considerate dal Pretore per determinare l'asse successorio di fr. 83 458.15 non sono litigiose. Contestato è il fatto che il primo giudice non abbia incluso fra gli attivi dell'eredità la donazione di __________ al figlio consistente nella quota di comproprietà (⅝) sulla particella n. 2394. Secondo l'appellante, la porzione legittima dipende dal valore complessivo della successione, sicché a torto il Pretore ha omesso di considerare la donazione. Che egli sia legittimato o no a introdurre un'azione di riduzione poco importa, trattandosi unicamente di applicare nella fattispecie un metodo di calcolo previsto dalla legge. Del resto, soggiunge l'appellante, solo procedendo in tal modo si rispetta la libertà di disporre di cui ha usufruito __________.

 

                                   4.   L'entità di una successione non comprende solo i beni del defunto al momento del decesso (art. 474 cpv. 1 CC), dedotti i debiti, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, come pure le spese per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto (art. 474 cpv. 2 CC), ma anche gli

                                         eventuali crediti in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 474 con riferimenti), i beni soggetti a collazione (art. 626 CC; Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2000, n. 35 ad art. 474 CC) e le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC). Di queste ultime fanno parte tutte le liberalità suscettibili di riduzione, indipendentemente dal fatto che un'azione di riduzione sia o non sia stata promossa (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 410, § 62). Di conseguenza, per determinare la porzione legittima si riuniscono anzitutto alla massa successoria, fittiziamente, le liberalità tra vivi. Che il beneficiario sia o non sia tenuto a restituzioni non interessa questo stadio della procedura (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 475 CC; Rep. 1970 pag. 246). Nel computo è di rilievo ogni liberalità che potrebbe oggettivamente soggiacere a riduzione (Rep. 1982 pag. 96).

 

                                   5.   Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, consid. 5) e a quanto ribadisce l'attore in appello (osservazioni, pag. 3 in alto), che nella fattispecie un'azione di riduzione non sia stata intentata non è un motivo per escludere una liberalità dal calcolo della successione. Come si è appena visto, un'azione del genere non ha alcuna incidenza sulla “riunione fittizia” delle liberalità tra vivi cui si deve procedere per il calcolo del compendio successorio. Che l'appellante, nipote della testatrice, non sia erede legittimo (art. 457 segg. CC), ma semplice legatario, e non sia quindi legittimato a promuovere azione di riduzione poco giova. La censura dell'appellante, secondo cui il Pretore ha escluso a torto la nota donazione dall'asse successorio si rivela pertanto fondata. Ciò posto, occorre esaminare le conseguenze di tale omissione.

 

                                   6.   L'art. 475 CC, a mente del quale “le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all'azione di riduzione”, rinvia all'art. 527 CC (Weimar, op. cit., n. 3 ad art. 475 CC). Tale norma assoggetta a riduzione le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione (n. 1), i contratti di fine e rinuncia d'eredità (n. 2), le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso (n. 3), come pure le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima (n. 4). Nelle previsioni dell'art. 527 n. 3 CC rientrano le donazioni in favore di un erede non indispensabili alla di lui sussistenza, oltre a quelle in favore di terzi che non hanno la qualità di erede (DTF 107 II 131 consid. 3b; Weimar, op. cit., n. 11 e 19 ad art. 475 CC).

 

                                   7.   Nella fattispecie l'attore non ha mai contestato di avere ricevuto in donazione dalla madre la quota di comproprietà sulla particella n. 2394 (replica, n. 2 pag. 3; conclusioni, n. 5 pag. 4; il fatto è anzi ammesso in appello: osservazioni, n. 1 pag. 4 con riferimento all'appello, n. 1 pag. 2). Né potrebbe essere diversamente, evincendosi dagli atti che mediante contratto di divisione ereditaria parziale del 29 luglio 1996 __________ ha rinunciato in favore del figlio a qualsiasi pretesa riguardante la particella (doc. CC, 2° e 3° foglio). Il fondo apparteneva in precedenza al defunto marito della disponente, padre dell'attore (doc. BB), il quale aveva disposto in favore della moglie una quota ereditaria pari a cinque ottavi, lasciando la porzione legittima al figlio (doc. U: testamento pubblico, pag. 2). La particella è poi passata in proprie­tà della comunione ereditaria, composta di __________ e AO 1 (doc. BB, 1° foglio), e dopo lo scioglimento di tale comunione all'attore (doc. CC, 1° e 2° foglio). Che quest'ultimo abbia versato un corrispettivo non risulta. Quanto alla donazione, essa risale a poco più di tre anni prima della morte di __________, né si ravvisano indizi che inducano a scorgere un'alienazione nell'intento di garantire – o di migliorare – il sostentamento dell'attore (cfr. Weimar, op. cit., n. 9 ad art. 475 CC). Essa costituisce perciò una liberalità soggetta a riduzione giusta l'art. 527 n. 3 CC e rientra nella computo della successione.

 

                                   8.   L'appellante si duole di avere postulato a suo tempo una perizia sul valore venale della particella n. 2394, che tuttavia il Pretore ha respinto. Egli rammenta di avere stimato tale valore nella risposta in almeno fr. 180 000.–, rapportando il valore donato dalla madre al figlio a fr. 112 500.– (⅝ di fr. 180 000.–). Se non che, egli afferma, il valore è nel frattempo lievitato, il fondo essendo stato venduto per il tramite di un'agenzia immobiliare al prezzo di fr. 620 000.–. Donde una donazione che può essere stimata in circa fr. 387 500.– (⅝ di fr. 620 000.–) , il che permetterebbe di escludere una lesione della porzione legittima spettante all'attore. Il convenuto chiede pertanto che si assuma in appello la prova rifiutata dal Pretore. L'attore obietta che la controparte allega fatti nuovi, per altro senza alcun riscontro probatorio, e definisce inutile la perizia, la pretesa in questione non rientrando nell'eredità.

 

                                         Per calcolare gli attivi di una successione fa stato il valore venale dei beni alla morte del disponente (DTF 110 II 228 consid. 7b; Staehlin, op. cit., n. 2 e 14 ad art. 474 CC). Il valore dichiarato a fini fiscali o nell'ambito dell'inventario della successione è irrilevante. Che il fondo in rassegna sia stato venduto al prezzo (dichiarato dall'appellante) di fr. 620 000.– dopo l'istruttoria, oltre a costituire un fatto nuovo (e come tale irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non interessa. Decisivo è il valore venale della particella n. 2394 il 7 ottobre 1999, giorno in cui è deceduta __________. A suo tempo il Pretore aveva respinto l'esecuzione di una perizia su tale valore, fondandosi sul fallace presupposto che a tal fine il convenuto dovesse essere legittimato a promuovere azione di riduzione (ordinanza del 14 settembre 2001 nel fascicolo allegati). A parte la motivazione errata, il risultato era corretto. L'importo di fr. 180 000.– indicato dal convenuto (risposta, pag. 3, n. 2), invero, non è stato contestato dall'attore (replica, pag. 2 e 3, n. 2). Doveva dunque presumersi ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC). Ne segue che per determinare il compendio successorio il Pretore doveva dipartirsi dall'importo di fr. 112 500.– (⅝ di fr. 180 000.–), corrispondente al valore della quota della particella n. 2394 donata dalla madre al figlio.

 

                                   9.   Secondo l'art. 522 cpv. 1 CC gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura. Dato quanto precede, il compendio successorio va ricalcolato in fr. 195 958.15, comprendente l'importo di fr. 83 458.15 (incontestato: sopra, consid. 3 in principio) aumentato di fr. 112 500.–. La porzione legittima spettante a AO 1 corrisponde cosi a fr. 146 968.60 (¾ di fr. 195 958.15). L'attore ha già ricevuto il noto fondo, del valore di fr. 112 500.–, e il saldo di fr. 14 341.25 depositato sul libretto di risparmio n. __________ della Banca dello Stato (doc. E), per complessivi fr. 126 841.25. La porzione legittima è pertanto lesa nella misura di fr. 20 127.35 (fr. 146 968.60 ./. fr. 126 841.25). L'appello va dunque accolto fino a concorrenza di tale somma e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata riformato nel senso che il convenuto verserà all'attore l'importo di fr. 20 127.35 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000.

 

                                10.   L'appellante chiede anche la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (appello, pag. 1) per vedere accogliere la sua riconvenzione e condannare AO 1 a corrispondergli il legato di fr. 2000.– previsto nel testamento della zia. Ora, per tacere del fatto che egli non si confronta minimamente con le argomentazioni addotte dal Pretore, nell'appello egli si limita a sostenere che, computando il valore della donazione fatta dalla disponente al figlio nel 1996, la porzione legittima di quest'ultimo è ampiamente rispettata e quindi “trova applicazione l'obbligo di versare il legato”. Se non che, quanto precede smentisce appieno tale assunto. Pur computando nell'asse successorio il valore della quota della particella n. 2394 donata dalla madre al figlio il 29 luglio 1996, infatti, la porzione legittima di quest'ultimo risulta pur sempre lesa nella misura di fr. 20 127.35 (sopra, consid. 9). Nulla giustifica quindi che l'attore proceda al versamento del legato (art. 486 cpv. 1 CC). Su questo punto l'appello è destinato alla reiezione.

 

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta per sei decimi rispetto alla spettanza dell'attore stabilita in prima sede (fr. 48 252.25), ma esce sconfitto sulla riconvenzione (legato di fr. 2000.–). Nel complesso appare equo pertanto addebitare a ciascuno la metà degli oneri processuali e compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, nel senso che l'attore va ritenuto soccombente per sei decimi, con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il convenuto è tenuto a versare all'attore fr. 20 127.35 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000.

                                         La tassa di giustizia fr. 2000.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'attore, sono posti per sei decimi a carico di lui e per il resto a carico del convenuto, cui l'attore rifonderà fr. 700.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri d'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1050.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr. 1100.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria