Incarto n.
11.2002.00037

Lugano

10 luglio 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. __._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

 

 

Commissione tutoria regionale __________, __________

 

 

A

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dal lic. iur. __________ __________,

studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________);

 

 

premesso che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________ __________ di __________;

 

accertato che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento;

 

rilevato che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello del 5 aprile 2002;

 

ricordato che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sen­tenza del 3 maggio 2002 (inc. __________.__________.__________), l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile; 

 

preso atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il suo ricorso, diventato privo d'interesse;

 

ritenuto che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

 

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione di ripetibili;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________ __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario