Incarto n°

11.2002.3

Lugano

5 maggio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1999.139 (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 settembre 1999 da

 

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 gennaio 2002 presentato da ___________ contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di ___________;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 (recte: 8) gennaio 2002 presentato dalla ___________ contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   ___________, titolare di un omonimo cantiere nautico, è proprie­tario di un capannone ad ___________. Il 7 febbraio 1996 egli ha locato tale capannone alla __________, cui ha ceduto con atto separato anche il cantiere nautico. Nella sua versione definitiva la clausola n. 1 del contratto di cessione prevedeva, in particolare, quanto segue:

Il cantiere nautico ___________ cede alla __________, che acquista:

                                         Il cantiere nautico, comprensivo di ogni oggetto materiale ed immateriale che serve all'esplicazione dell'attività sinora svolta dal venditore e più precisamen­te:

                                         a)  l'inventario merci e attrezzi

                                         b)  l'inventario natanti

                                         c)  gli impianti e le installazioni del cantiere

                                         d)  il mobilio e le macchine d'ufficio

                                         e)  le macchine, gli attrezzi ed i veicoli

                                         f)   2 boe di cantiere di fronte al molo di ___________

                                         h)  le relazioni commerciali e la rappresentanza venutesi a creare nel tempo con le ditte fornitrici Honda e Volvo Penta per i motori e Fiart Mare e Off Course per gli scafi.

                                         Sono esclusi dalla presente cessione:

                                         i)   i natanti come alla distinta allegata

                                         l)   il capannone ed il prefabbricato adibito ad ufficio.

 

La distinta dei natanti esclusi dalla cessione non è stata allestita.

 

                                  B.   Lo stesso 7 febbraio 1996 le parti hanno sottoscritto anche una “convenzione di collaborazione”, secondo cui l'attività di compravendita dei natanti era riservata a ___________, mentre quella prettamente cantieristica era attribuita in esclusiva alla ___________. In seguito i rapporti tra le parti si sono deteriorati, al punto che il 5 agosto 1998 ___________ ha denunciato l'amministratore unico della ___________, ___________, per appropriazione indebita di taluni pezzi di ricambio per barche a motore. Da parte sua, ___________ ha segnalato alla Procura pubblica il 16 novembre 1998 che ___________ aveva sottratto – rispettivamente si era appropriato – di determinati oggetti dell'ufficio e di un rimorchio per imbarcazioni. Il 20 maggio 1999 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere tanto per la denuncia quanto per la segnalazione. Un'istanza di promozione dell'accusa presentata dalla ___________ è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello con sentenza del 25 agosto 2000 (inc. 60.1999.159). Frattanto, il 1° marzo 1999, la ___________ ha disdetto con effetto immediato il contratto di collaborazione del 7 febbraio 1996. Il 26 apri­le 1999 ___________ ha rescisso il contratto di locazione per il 31 maggio 1999. Non essendo intervenuto il pagamento delle pigioni nel termine fissato, il 1° giugno egli ha instato per lo sfrat­to della ___________, decretato dal Pretore il 23 giugno 1999 e confermato dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 3 agosto 1999 (inc. 12.99.132).

 

                                  C.   Il 22 giugno 1999 ___________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di ___________ perché fosse vietato in via cautelare alla ___________ di asportare oggetti dal capannone al momento in cui il decreto di sfratto fosse divenuto effettivo, chiedendo altresì l'autorizzazione di accedere al cantiere nautico per completare l'inventario di quanto rivendicato. Con decreto del 13 luglio 1999 il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente agli oggetti dei quali l'istante aveva reso verosimile la proprietà, assegnandogli un termine fino al 6 settembre 1999 per promuovere l'azione di merito. Il 6 settembre 1999 ___________ ha quindi convenuto in giudizio la ___________, chiedendo la restituzione di un buon numero di oggetti (rubricati dalla lettera a fino a xxx), subordinatamente la rifusione del valore di quelli eventualmente mancanti. Con risposta del 19 novembre 1999 la convenuta, la quale nel frattempo aveva trasferito la sede ad Avegno e modificato la ragione sociale in “___________”, ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che la maggior parte degli oggetti rivendicati si trovava già in possesso dell'attore e che di altri essa aveva acquisito la proprietà con il noto contratto di cessione, mentre due motori erano detenuti legittimamente in virtù di un diritto di ritenzione. Nella sua replica del 7 gennaio 2000 ___________ ha ribadito le proprie richieste, “salvo stralcio di quanto già restituito e da determinarsi”, aggiungendo un ulteriore oggetto all'elenco di quelli da restituire. Con duplica del 16 febbraio 2000 la ___________ si è confermata nella risposta.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria, nell'ambito della quale hanno concordato il valore di alcuni beni contesi, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nelle sue conclusioni del 6 settembre 2001 l’attore ha limitato la rivendicazione di proprietà a una parte degli oggetti inizialmente chiesti, mentre nel suo memoriale di quello stesso giorno la convenuta ha postulato nuovamente il rigetto della petizione. Statuendo il 4 dicembre 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato alla ___________ di restituire entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva i seguenti beni:

                                         e)         piede dell'Acrobat;

                                         z)         motore Volvo Penta “TAMD 41 B”;

                                         bb)       fuoribordo motorizzato marca Okelbo 316, matricola n. 72223 con motore Evinrude “773S” e carrello monoasse di colore arancione, non immatricolato;

                                         ee)       barchetta arancione a remi, di marca Bic, con remi;

                                         ll)         1 motore Volvo Penta “AQ 170” (n. 10280/119456);

                                         mm)     1 motore OMC Johnson (n. 381069-W50373);

                                         oo)       2 motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;

                                         pp)       1 fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;

                                         zz)       1 invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. n. 854640 matricola n. 3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;

                                         bbb)     1 invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. n. 872862 matricola n. 3102182162;

                                         nnn)     1 motocicletta d'epoca di marca Allegro;

                                         ppp)     mobili, tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.

                                        

                                         Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste a carico dell'attore in ragione di fr. 4260.–, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   E.   Insorto con appello dell'8 gennaio 2002 contro la sentenza appena citata, ___________ chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di includere tra gli oggetti da restituire anche quelli che seguono:

                                         gg)       1 motore Honda 5 HP gamba corta tipo “BF 50 S”, matricola motore Nr. 1004692;

                                         ii)         1 motore Mariner “5 ML”;

                                         ss)       1 motore fuoribordo Johnson (8 CV) di ex proprietà del Castello del Sole;

                                         ggg)     1 timoniera idraulica tipo nuovo, nuova, smontata da un motore Volvo Penta, tipo “4.3 GI GE V6” del signor __________;

                                         hhh)     1 pompa ad acqua con motore a benzina Honda, modello “WT 30 XK” 2D, telaio n. 3.152.907, motore n. 3.152.907;

                                         kkk)     1 generatore Hamaya 2 tempi;

                                         mmm)  1 generatore di marca Bosch di 2500 Watt;

                                         rrr)        copertoni con cerchioni;

                                         sss)     1 idropulitore VAP di ex proprietà del signor ___________;

                                         www)     2 gru GIS con relativo bilancino, l'una da 2000 kg e l'altra da 2500 kg;

                                         yyy)      1 tavolo metallico di colore giallo.

                                      

                                          Il 9 gennaio 2002 (recte: 8 gennaio 2002) la ___________ ha postulato una modifica del giudizio nel senso di togliere dalla lista degli oggetti da restituire quelli in appresso:

                                         ee)       barchetta arancione a remi, di marca Bic, con remi;

                                         ll)         1 motore Volvo Penta “AQ 170” (n. 10280/119456);

                                         mm)     1 motore OMC Johnson (n. 381069-W50373);

                                         oo)       2 motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;

                                         pp)       1 fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;

                                         zz)       1 invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. n. 854640 matricola n. 3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;

                                         bbb)     1 invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. n. 872862 matricola n. 3102182162;

                                         ppp)     mobili, tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.

                                         

                                          Entrambi propongono inoltre un diverso riparto degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2002 la ___________ propone di respingere l'appello avversario, mentre ___________ postula l'accoglimento dell'appello della contropar­te limitatamente allo stralcio del fuoribordo Volvo Penta “700”, rubricato alla lettera pp, del quale è già entrato in possesso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nelle cause ordinarie, come quella in esame, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ricevuta da tutt'e due le parti il 5 dicembre 2001. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere il 6 dicembre 2001, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2001 al 1° gennaio 2002 (ferie giudiziarie) ed è giunto a scadenza il 9 gennaio 2002. Introdotti entrambi l'8 gennaio 2002 (data del timbro postale: art. 131 cpv. 4 CPC), gli appelli sono dunque tempestivi. Quanto al valore litigioso, fissato dal Pretore in fr. 438 265.– (sentenza impugna­ta, consid. 7, pag. 19), “nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza” (art. 15 CPC) rimanevano ancora litigiosi oggetti per l'equivalente di fr. 149 750.–. Anche sotto questo profilo gli appelli sono pertanto ricevibili.

 

                                   2.   Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non ha il possesso del bene. Il richiedente deve provare il suo diritto di proprietà (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 44 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 284, n. 1021). Il convenuto detentore del bene è, da parte sua, al beneficio delle presunzioni sgorganti dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione della cosa rivendicata dimostrando di esserne divenuto proprietario o di avere diritto di possederla (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 68 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., n. 1022).

 

                                    I.   Sull'appello di ___________

 

                                   3.   L'appellante chiede la restituzione di un motore Honda “5 HP”, di un motore Mariner “5 ML” e di un fuoribordo Johnson 8 CV (domanda n. 1.1 lett. gg, ii, ss), da lui considerati accessori relativi a natanti di sua proprietà, e critica l'opinione del Pretore che ha compreso tali beni nel novero di quelli ceduti alla convenuta mediante il contratto del 7 marzo 1996. Il Pretore ha ritenuto in effet­ti che i motori, siano essi da qualificare come parte costitutiva o come accessorio di una barca a motore, seguono il destino della cosa principale, deducendone che i propulsori appartenenti a imbarcazioni in proprietà dell'attore non erano stati oggetto di cessione. Nondimeno – egli ha continuato – per quanto riguarda i tre motori, l'attore non aveva contestato che questi non appartenessero a suoi natanti (sentenza impugnata, pag. 17). Così argomentando, tuttavia, egli disconosce che nella risposta la convenuta non aveva preteso l'estraneità dei motori in questione a barche dell'attore (risposta, pag. 8 in basso e 9 in alto), limitandosi a sostenere che, non essendo montati su alcuna imbarcazione, essi erano stati ceduti mediante il contratto del 7 febbraio 1996. La mancata contestazione dell'appellante non comporta quindi l'ammissione desunta dal Pretore. Occorre esaminare di conseguenza se tali motori appartengano davvero a natanti esclusi dalla compravendita.

 

                                         a)   Conformemente all'art. 644 cpv. 1 CC, ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. Scopo della norma è di non trattare diversamente, dal punto di vista giuridico, cose connesse dal punto di vista economico (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 2ª edizione, pag. 136, n. 531; Meier-Hayoz, op. cit., n. 59 ad art. 644/645 CC). Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso della cosa principale, alla quale sono connesse (art. 644 cpv. 2 CC). A ragione il Pretore sot­tolinea che fra una barca a motore e il suo propulsore sussiste un evidente rapporto funzionale. Il motore ne forma pertanto, se non una parte costitutiva, per lo meno un accessorio. Ne segue che l'esclusione di determinati natanti dall'atto di cessione deve presumersi estesa per principio anche ai relativi motori.

 

                                         b)   In caso di divergenze sull'interpretazione di un contratto il giudice determina in primo luogo la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva: art. 18 cpv. 1 CO). Se non riesce a individuare la reale volontà delle parti o se accerta che una parte ha frainteso la volontà dell'altra, egli procede all'interpretazione delle dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva: DTF 129 III 218 consid. 2.5 con rinvii). In concreto la clausola n. 1 del noto contratto prevedeva la cessione del “cantiere nautico, comprensivo di ogni ogget­to materiale ed immateriale che serve all'esplicazione dell'attività sinora svolta dal vendi­tore”, come l'“inventario merci e attrezzi”, l'“inventario natanti”, gli “impianti e le installazioni del cantiere”, il “mobilio e le macchine d'ufficio”, le “macchi­ne, gli attrezzi ed i veicoli”. Esplicitamente esclusi erano “i natanti come alla distinta allegata” (mai redatta), come pure “il capannone ed il prefabbricato adibito ad ufficio” (doc. 6, clausola n. 1 lett. i e l).

 

                                         c)   L'attore ha quindi alienato il cantiere nautico con tutto il contenuto, ad eccezione di alcuni natanti, del capannone e del prefabbricato adibito a ufficio. __________, che ha curato l'atto di cessione, ha dichiarato che la volontà delle parti era di “cedere tutto” alla convenuta, salvo le barche dei clienti o di proprietà dell'attore (deposizione del 10 ottobre 2000: verbali, pag. 12). Ciò non dimostra sicuramente che i contraenti abbiano voluto in qualche modo derogare al principio secondo cui gli accessori seguono il destino della cosa principale. Per quanto attiene ai motori in particolare, la convenuta medesima ha ammesso la proprietà dell'attore sui natanti rivendicati e sui motori ivi installati (risposta del 19 novembre 1999, pag. 8 e 9). Né la temporanea separazione della cosa principale toglie a un oggetto la sua qualità di accessorio (art. 644 cpv. 3 CC), sicché il motore, quantunque smontato, segue il destino della barca. D'altronde non si intravedono motivi – né la convenuta ne indica – per cui un motore tolto dal natante debba seguire una sorte diversa rispetto a quello che vi è rimasto installato. Nulla induce a ritenere, in definitiva, che le parti intendessero escludere dalla cessione i motori non qualificabili come accessori delle barche rimaste in proprietà dell'attore, tanto meno ove si pensi che l'appellante ha ceduto pure la rappresentanza di due ditte fornitrici (Honda e Volvo Penta).

 

                                         d)   Nelle condizioni descritte occorre ancora esaminare la situazione dei singoli motori ancora rivendicati dall'appellante. Il motore Mariner “5 ML” (domanda n. 1.1 lett. ii) appartiene al natante Cigala “Bertinetti-Loafer 355”, già proprietà di ___________ e ___________ (doc. N). Con la risposta la convenuta ha ammesso che tale imbarcazione è proprietà dell'appellante (risposta del 19 novembre 1999, pag. 6), ragione per cui il relativo motore è da ritenere escluso dalla cessione. Al riguardo l'appello merita accoglimento.

 

                                         e)   L'attore ha asserito che il motore Honda “BF50S” (domanda n. 1.1 lett. gg) apparteneva in origine alla barca di certi signori ___________ e Ulioni (doc. NN) – estranea all'attuale causa – e che, smontato da essa, era stato installato sulla barca appar­tenuta ad ___________, diventandone accessorio. Quest'ultima circostanza non è però provata. Il doc. OO contiene unicamente un'annotazione a mano (priva di particolare valore probatorio), mentre dalla licenza di navigazione intestata a ___________ risulta che il natante è provvisto di un motore Volvo Penta “VP 40” (doc. II). L'attore medesimo ha per altro ammesso in un secondo tempo che il motore non era montato su alcuna barca (replica, pag. 6 punto 5 “motori”). Quanto al motore Johnson 8 CV (petizione, lett. ss), esso non risulta essere mai stato accessorio di un natante riconosciuto in proprietà dell'attore (petizione, pag. 10). Relativamente a questi due motori l'appello deve quindi essere respinto.

 

                                   4.   L'appellante contesta il diritto di proprietà riconosciuto dal Pretore alla convenuta sull'idropulitore VAP (domanda n. 1.1 lett. sss), affermando che esso gli è stato ceduto da ___________ il 3 agosto 1999, quindi dopo la firma del contratto di cessione. Nelle os­servazioni all'appello la convenuta obietta che l'argomentazione è irricevibile, siccome addotta per la prima volta in questa sede. In realtà l'attore aveva già sostenuto nella petizione che l'idropulitore gli era stato ceduto da ___________ il 3 agosto 1989 (pag. 14 in basso). Tutt'altro che nuova, l'argomentazione è quindi ricevibile. Ora, tra gli oggetti ceduti a suo tempo da ___________ all'appellante v'era anche un vaporizzatore a pressione VAP (doc. DDD). Nella sua risposta del 19 novembre 1999 la convenuta aveva ammesso che l'attore era proprietario dei beni indicati alla lett. ppp di petizione, poiché “ceduti in un secondo momento e cioè il 03.08.1999 al signor ___________” da ___________ (risposta, pag. 12, punto 7), riferendosi tuttavia solo a quelli oggetto della domanda n. 1.1 lett. ppp. Per quel che è invece del vaporizzatore, oggetto della domanda n. 1.1 lett. sss, essa lo ha sempre ritenuto di sua proprietà poiché oggetto del contratto di cessione. Se non che, pure l'idropulitore è stato ceduto all'appellante il 3 agosto 1999 (doc. DDD), ciò che la convenuta non ha mai contestato, e non poteva dunque essere oggetto del contratto 7 febbraio 1996. E siccome la convenuta afferma di aver lasciato nel capannone gli oggetti di cui riconosce la proprietà dell'attore, ma non quelli da lei rivendicati (risposta, pag. 3), essa deve trovarsi per forza in possesso del vaporizzatore a pressione, che va restituito. Al riguardo l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

 

                                   5.   L'appellante postula la restituzione di due generatori (domanda n. 1.1 lett. kkk e mmm), asserendo che sono suoi beni personali. Secondo il Pretore, invece, tutti gli oggetti che si trovavano sul cantiere il 7 febbraio 1996 sono divenuti di proprietà della conve­nuta in virtù del contratto di cessione, salvo taluni natanti e gli oggetti che manifestamente erano estranei all'attività del cantiere nautico. Per quanto attiene ai generatori, egli non ha escluso che essi potessero essere impiegati nel cantiere, sicché li ha ritenuti inclusi nella cessione (sentenza impugnata, pag. 18 in basso). L'opinione è pertinente. Non può essere seriamente contestato, invero, che per comune esperienza l'uso di generatori è necessario all'esercizio di un cantiere nautico, fosse solo per l'attività esterna. Che questi possano essere usati anche per gli scopi descritti dall'appellante non basta per considerarli esclusi dalla cessione. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   L'appellante chiede la consegna di “copertoni con cerchioni”  (domanda n. 1.1 lett. rrr), rilevando che si tratta in tutta evidenza di beni suoi, personali ed estranei alla cessione. Dagli atti risulta che il 25 maggio 1999 egli ha fatto allestire un inventario dei beni che si trovavano sull'area del cantiere nautico (brevetto n. 380 del notaio dott. ___________, inc. “richiami”). Tra di essi è stata rinvenuta “una cinquantina di copertoni con cerchioni” (brevetto, pag. 3, n. 22). Il gran numero di pneumatici con cerchi inventariati dal notaio permette di arguire – con il Pretore – che questi servissero all'attività del cantiere nautico, mentre del tutto inverosimile è l'ipotesi che le gomme (una cinquantina) appartenessero al veicolo privato dell'appellante, evenienza per altro addotta la prima volta in appello. Avesse inteso dimostrare che taluni “copertoni con cerchioni” sono suoi beni personali, l'attore avrebbe almeno dovuto specificare quali. Onde, per finire, l'inconsistenza dell'appello.

 

                                   7.   L'appellante chiede che gli sia riconosciuta la proprietà di una ti­moniera (domanda n. 1.1 lett. ggg), la quale, fornita verosimilmente il 1° febbraio 1996 (doc. ZZ), sarebbe da lui stata pagata verso la fine di quel mese, sicché ne sarebbe diventato proprietario solo dopo il contratto di cessione. Così argomentando egli dimentica però che il passaggio di proprietà avviene con il trasferimento del pos­sesso (art. 714 CO). Egli è diventato proprietario della timoniera, pertanto, con la ricezione della timoniera, precedentemente al contratto di cessione, né risul­ta dagli atti – o egli pretende – che la ditta fornitrice si sia riservata la proprietà del bene fino al pagamento del saldo. L'oggetto rientra quindi nel novero di quelli ceduti. La soluzione non sarebbe diversa neppure qualora si applicasse il diritto germanico (la fatturazione è stata eseguita dalla ditta tedesca Volvo Pen­ta Central Europe GmbH: doc. ZZ) in virtù dell'art. 118 LDIP in combinazione con l'art. 5 n. 3 e 3 cpv. 1 della Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee (RS 0.221.211.4). Anche per il diritto germanico il passaggio di proprietà è contestuale al trasferimento del possesso (§ 929 BGB). Il momento del pagamento del prezzo poco importa. Su questo punto l'appello è destinato al rigetto.

 

                                   8.   L'appellante chiede la restituzione di una pompa ad acqua con motore Honda (domanda n. 1.1 lett. hhh), sostenendo di averla ordinata personalmente per conto di un certo signor __________. Come si è spiegato, tuttavia, il Pretore ha ritenuto che tutti gli oggetti che si trovavano sul cantiere il 7 febbraio 1996, con le menzionate eccezioni, sono divenuti proprietà della convenuta in virtù del contratto di cessione. Il ricorrente nemmeno si confronta con tale argomentazione, sicché la sua doglianza appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Ad ogni modo non è dato di comprendere, né l'appellante spiega, perché un bene da lui ordinato a suo tempo per conto di un cliente non debba rientrare nell'ambito di quanto è passato all'acquiren­te con la cessione dell'attività, ma sarebbe rimasto di sua proprietà. Al riguardo l'appello dev'essere respinto.

 

                                   9.   L'appellante rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto a torto in proprietà della convenuta due gru GIS (domanda n. 1.1 lett. www) e un tavolo metallico (domanda n. 1.1 lett. yyy). A suo parere tali oggetti sono elementi costitutivi del capannone, o quanto meno accessori, motivo per cui non fanno parte degli oggetti ceduti. Ora, affinché una cosa possa essere considerata parte costitutiva di un'altra è necessario che le due siano materialmente connesse, che sussista un legame interno tale da far apparire l'una come una parte essenziale dell'altra e che l'immedesimazione delle due sia conforme all'uso locale (art. 642

                                         cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., pag. 291, n. 1050). Nella fattispecie mal si comprende – né l'appellante spiega – in che modo le gru e il tavolo metallico costituiscano un elemento essenziale del capannone, tanto da considerarli parte di esso. Che tali beni siano utili per l'esercizio del cantiere nautico non è decisivo, la qualifica del legame interno dovendo riferirsi all'oggetto principale, non all'impresa (Steinauer, op. cit., pag. 293, n. 1056c). Nemmeno risulta, del resto, che siano sorte difficoltà nel separare le gru e il tavolo dal capannone o che l'operazione abbia comportato danni o reso inservibili le cose.

 

                                         Il fatto che gli oggetti rivendicati possano essere qualificati come accessori del capannone non è, per converso, di alcun rilievo. L'accessorio è in effetti un bene indipendente (Wiegand, op. cit., n. 4 ad art. 645 CC), di cui il proprietario può disporre senza riguardo alla cosa principale (Meier-Hayoz, op. cit., n. 65 ad art. 644/645 CC), sicché l'esclusione del capannone dal contratto di locazione non si estende imperativamente agli accessori. Il venditore ha ceduto alla convenuta il cantiere nautico, compreso “ogni oggetto materiale ed immateriale che serve all'esplicazione dell'attività sinora svolta dal venditore”, tra cui “gli impianti e le installazioni del cantiere”. La gru e il tavolo metallico rientrano indubbiamente nel concetto di impianto o installazione di cantiere, né l'appellante ha mai sostenuto il contrario. Anche il testimone __________ ha dichiarato che la volontà delle parti era di cedere tutto quanto si trovava nel capannone, compresa la gru fissa (verbali, pag. 12). L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il testimone avrebbe confuso le gru in questione con le gru Demax, pure oggetto di rivendicazione, non è seria, non risultan­do che queste ultime gru siano “fisse”, né egli ha ritenuto di dover chiarire in sede di interrogatorio il preteso equivoco. Le gru GIS e il tavolo metallico devono quindi considerarsi passate in proprietà all'appellata. Al riguardo l'appello si dimostra infondato.

 

                                10.   L'appellante contesta il valore attribuito dal Pretore agli “invertito­ri” riconosciuti in sua proprietà. A suo dire per i quattro invertitori rivendicati con la petizione (domanda n. 1.1, lett. zz a ccc) le par­ti avevano concordato un valore complessivo di fr. 30 000.–, di modo che i due oggetti per i quali la domanda di rivendicazione è stata accolta deve presumersi un valore di fr. 7500.– cadauno, avendo tutti un valore pressoché identico (appello, pag. 10 nel mezzo). Egli postula di conseguenza una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili in esito all'auspicata rivalutazione degli invertitori da restituire.

 

                                         La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC commen­tato e massimato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “al­tri giusti motivi”) può quindi essere impugnata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità per ripetibili. Contestata è – come detto – la chiave di riparto stabilita dal Pretore in esito all'accoglimento della domanda di rivendicazione dei invertitori. Ora, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché la decisione di attribuire il valore di fr. 2000.– all'invertitore nuovo del tipo “DP-AI riduzione 2.30:1” e a quello nuovo del tipo “DP-D1 riduzione 1.95:1” configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Dagli atti risulta infatti che il prezzo del primo è di fr. 854.60 (modello identico a quello di cui al doc. SS) e quello del secondo di fr. 3195.– (doc. TT), per un totale di circa fr. 4000.–. Anche su questo punto l'appello va quindi respinto.

 

                                   II.   Sull'appello della ___________

 

                                11.   L'appellante insorge anzitutto contro l'ordine di restituire la “bar­chetta arancione con remi Bic” (domanda n. 1.1 lett. ee), obiettando che essa è già stata riconsegnata il 15 settembre 1999, come l'attore ha ammesso nella replica, e che unicamente per svista essa figura nella lista degli oggetti ancora in contestazione, di cui al verbale del 14 dicembre 2000. L'attore insiste per la consegna del natante, non rinvenuto alla riconsegna del cantiere. In effetti, a fronte delle rivendicazioni dell'attore, la convenuta, riconosciuta la proprietà di lui sulle barche identificate con le lett. cc a ff, ha affermato che le stesse sono state semplicemente lasciate nel cantiere (risposta, pag. 8). L'attore si è limitata a prenderne atto, soggiungendo che la riconsegna non aveva fatto altro che “ristabilire finalmente la situazione di diritto” (replica, pag. 6 punto 5), salvo poi mantenere la domanda, asserendo che la restituzione non era avvenuta (conclusioni, pag. 12 lett. e).

 

                                                                                L'onere di provare che la convenuta si è impossessata della barca, presupposto per poterla rivendicare, incombeva evidentemente all'attore. Questi si è limitato invece a pretendere di non avere rinvenuto il natante, deducendone l'obbligo per la convenuta di restituirlo. Ciò non basta lontanamente però per dimostrare le premesse della retrocessione. Nessuna prova permette di accertare invero che la barchetta sia stata portata via dalla convenuta, la quale ha sempre negato di essersene appropriata. Del resto la convenuta non era la sola che potesse accedere al cantiere. Come ha appurato il Pretore, senza che l'attore muova contestazioni al riguardo, anche l'attore medesimo aveva le chia­vi (sentenza impugnata, pag. 12). Il mero fatto che alla riconsegna dell'ente costui non abbia più rinvenuto la barchetta non può quindi essere addebitato automaticamente alla convenuta. Su questo punto l'appello dev'essere accolto.

 

                                12.   L'appellante censura l'ordine di restituire i motori Volvo Penta “AQ 170” (domanda n. 1.1 ll) e OMC Johnson (domanda n. 1.1 lett. mm), i due motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75” (domanda n. 1.1 lett. oo) e il motore Volvo Penta “700” (domanda n. 1.1 lett. pp), affermando che l'attore ne aveva ammesso la restituzione con la replica e che tali oggetti non figurano nel verbale del 14 dicembre 2000 tra quelli ancora in contesa. Essa soggiunge che il Pretore non poteva ordinare la restituzione dei primi due, poiché in sede di conclusioni la controparte aveva limitato la domanda alla consegna di alcuni pezzi di motore mancanti. E inammissibile sarebbe la domanda limitata ai siffatti pezzi, giacché formulata per la prima volta con le conclusioni. Nelle sue osservazioni all'appello l'attore ammette la restituzione del motore Volvo Penta “700”, mentre conferma la mancata restituzione dei collettori e dei carburatori del motore Volvo Penta “AQ 170”, degli interruttori d'avviamento e degli elementi per bloccare l'invertitore del motore OMC Johnson (memoriale conclusivo del 6 set­tembre 2001, pag. 14), come pure di uno dei due motori fuoribor­do Volvo Penta “VPL 75”.

 

                                         a)   Per quanto concerne il motore Volvo Penta “700” (domanda n. 1.1 lett. pp), preso atto che l'attore ammette l'avvenuta consegna (osservazioni all'appello, pag. 6), nulla osta all'accoglimento del gravame. In merito ai motori Volvo Penta “AQ 170” e OMC Johnson, l'attore ha indicato nelle conclusioni che del primo mancavano i collettori e i carburatori e del secondo gli interruttori d'avviamento con gli elementi per bloccare l'invertitore, mantenendo comunque integralmente la domanda di restituzione di entrambi i propulsori (memoriale del 6 settembre 2001, pag. 14). Il Pretore ha accolto la domanda, pur respingendo siccome non provato l'assunto secondo cui l'attore si sarebbe visto impedire l'accesso al cantiere o negata l'autorizzazione di disporre delle proprie barche (sentenza impugnata, pag. 12). In simili circostanze, tuttavia, l'attore non ha mai perso il possesso dei natanti né dei relativi motori. L'attore obietta che dei motori mancano alcuni pezzi. A prescindere dal fatto però che in simili circostanze non si giustificherebbe di ordinare la restituzione dei motori interi, la richiesta di consegnare parti mancanti non è neppure stata avanzata. Ammessa la restituzione dei propulsori, la mancanza di taluni pezzi è stata sostenuta per la prima volta dall'attore con le conclusioni, ma non è stata nemmeno dimostrata. La lettera del 6 marzo 2000 con la quale egli sostiene di aver lamentato presso la convenuta la “spa­rizione” di determinati pezzi (osservazioni all'appello, pag. 4 in basso) neppure è agli atti. Anche al riguardo l'appello della convenuta dev'essere accolto.

 

                                         b)   Con riferimento ai due motori fuoribordo Volvo Penta “DPI (recte: VPL) 75” (domanda n. 1.1 lett. oo), l'appellante sostiene di averli lasciati in possesso dell'attore il 15 settembre 1999. A sostegno essa invoca una “implicita” ammissione dell'attore nella replica, come pure la testimonianza di __________. Nelle sue osservazioni all'appello l'attore riconosce la restituzione di un solo fuoribordo, specificando che i motori in oggetto erano entrambi del tipo “a gamba lunga”, di cui però ne sarebbe stato restituito uno solo. Ora, con la petizione l'attore chiedeva la consegna di “2 motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75” (…) che l'attore ha ritirato dal signor Luigi Martinelli” (petizione, pag. 10). Nella risposta la convenuta ha dato atto che quei motori erano proprietà della controparte (pag. 9). Sempre l'attore, con le conclusioni ha ammesso di avere riacquisito il possesso di uno dei due mo­tori (memoriale del 6 settembre 2001, pag. 14), ma ha poi preteso la restituzione di entrambi, richiesta che il Pretore ha accolto. Già per questo motivo il giudizio del Pretore non può essere condiviso. Per quel è del motore rimasto in contesa, risulta dagli atti che l'attore aveva effettivamente acquistato da Luigi Martinelli due motori: contrariamente all'assunto dell'attore, non si trattava però di motori uguali: l'uno era “a gamba lunga”, l'altro “a gamba corta” (teste __________, verbale 27 giugno 2000 pag. 9). Entram­bi i motori acquistati da __________ sono tuttavia in possesso dell'attore, essendo rimasti nel capannone al momento della restituzione (testi __________ e __________, verbale 27 giugno 2000, pag. 7 e 9). Ancora una volta l'appello risulta quindi fondato.

 

                                13.   L'appellante critica anche l'ordine di restituire gli invertitori “DP-AI riduzione 2.30:1 art. n. 854640 matricola n. 3102113539” (domanda n. 1.1 lett. zz) e “DP-D1 riduzione 1.95:1 art. n. 87862 matricola n. 3102182162” (domanda n. 1.1 lett. bbb), i quali sarebbero sempre rimasti in possesso esclusivo della controparte, che mai li avrebbe portati al cantiere nautico. L'appellato eccepisce che tali invertitori, contenuti in palette per le quali la convenuta aveva preteso un'indennità di deposito, non sono mai stati restituiti, né sono stati rinvenuti al momento della riconsegna, tant'è che la loro sparizione ha dato origine a una denuncia penale per appropriazione indebita.

 

                                         L'azione di rivendicazione della proprietà dev'essere volta contro chi detenga la cosa senza diritto (sopra, consid. 3). In concreto risulta dal fascicolo processuale che l'invertitore “DP-D1 riduzione 1.95:1” è stato fatturato al domicilio dell'attore. Il bollettino di consegna indica per vero quale luogo di consegna il cantiere nautico di via Delta 12 ad ___________ (bollettino doc. TT, pag. 2). Ciò non è però decisivo, ritenuto che l'attore ritirava anche personalmente la merce a lui destinata (lettera 16 maggio 2001 di Volvo Penta alla pretura). L'invertitore “DP-AI riduzione 2.30:1”,  il cui bollettino di consegna indica anch'esso come luogo di consegna il cantiere nautico di ___________ (doc. RR), è stato invece ritirato dall'attore presso la ditta fornitrice, come l'attore medesimo ammette (osservazioni all'appello, pag. 6), salvo pretendere di avere portato esso pure al cantiere nautico. Né l'attore ha recato la prova che i due invertitori siano mai entrati in possesso della convenuta. La testimonianza di ___________, secondo cui dopo la cessione della ditta l'attore aveva lasciato nell'ufficio alcune scatole contenenti – tra l'altro – taluni invertitori, poco sussidia, non dimostrando che simili invertitori fossero quelli rivendicati, né che essi siano in possesso della controparte. Mancando la prova che la convenuta detenga illecitamente i due beni, su questo punto l'azione di rivendicazione andava respinta. Onde l'accoglimento dell'appello.

 

                                14.   L'appellante impugna da ultimo l'ordine di restituire i “mobili, tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________” (domanda n. 1.1 lett. ppp.). Essa riconosce che tali beni appartengono all'attore, ma sostiene di averli lasciati in possesso di lui nel cantiere nautico (petizione pag. 3) e di non essere responsabile per eventuali oggetti mancanti (replica pag. 10). L'attore oppone, da parte sua, che solo una parte degli oggetti è stata restituita. Relativamente a tali oggetti figura in effetti, nel verbale d'udienza del 14 dicembre 2000, la dicitura “restituita in parte” (verbale del 14 dicembre 2000, pag. 18). Con le sue conclusioni inoltre l'attore ha confermato la restituzione parziale dei beni, mantenendo però inalterata la domanda di rivendicazione (memoriale del 6 settembre 2001, pag. 19 e 24), poi accolta dal Pretore. L'onere di provare che la convenuta si è impossessata dei beni in questione, presupposto per poterle rivendicare, incombeva all'attore. Egli si è invece limitato ad asserire di averne ricevuto solo una parte, deducendone l'obbligo della convenuta di restituire il resto, senza neppure precisare di quali beni si trattasse. La convenuta, a suo turno, ha negato ogni responsabilità in merito all'asserita mancanza di oggetti. Né essa era, come detto, l'unica ad avere accesso al cantiere, l'attore avendo anch'egli le chiavi (sentenza impugnata pag. 12). La mancanza dell'una o dell'altra cosa non può quindi essere imputata necessariamente alla convenuta. In mancanza di prove concludenti in tal senso, su questo punto l'appello dev'essere accolto.

 

                                   II.   Sulle spese e le ripetibili

                                        

                                15.   Gli oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità dei valori in gioco, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attore esce vittorioso per quanto attiene la restituzione del motore Mariner “5 ML” e dell'idropulitore, mentre soccombe su tutto il resto. Si giustifica pertanto di addebitargli i quattro quinti delle spese del suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. La convenuta vede invece accolto integralmente il proprio ricorso. L'esito dell'attuale giudizio impone per finire una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede, nel senso che sulla questione dei singoli oggetti ancora rivendicati l'attore va considerato soccombente per tre quarti e non solo di due terzi come ritenuto dal Pretore, mentre sulla questione della restituzione dei natanti la ripartizione del Pretore merita conferma.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:                I.   L'appello di ___________ è parzialmente accolto, nel senso che i seguenti oggetti vanno aggiunti alla lista di quelli da restituire:

                                         ii)         1 motore Mariner “5 ML”;

                                         sss)     1 idropulitore VAP di ex proprietà del signor ___________.

                                  

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti in ragione di un quinto a carico della ___________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla ___________ fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

 

                                    III.   L'appello della ___________ è accolto, nel senso che i seguenti oggetti vanno stralciati dalla lista di quelli da restituire:

                                         ee)       barchetta arancione a remi, di marca Bic, con remi;

                                         ll)         1 motore Volvo Penta “AQ 170” (no. 10280/119456);

                                         mm)     1 motore OMC Johnson (no.381069-W50373);

                                         oo)       2 motori fuoribordo Volvo Penta “VPL 75”;

                                         pp)       1 fuoribordo Volvo Penta “700”, 70 CV;

                                         zz)       1 invertitore nuovo tipo DP-AI riduzione 2.30:1 art. no. 854640 matricola no. 3102113539, fornito in data 11 novembre 1996;

                                         bbb)     1 invertitore nuovo tipo DP-D1 riduzione 1.95:1 art. no. 872862 matricola no. 3102182162;

                                         ppp)     mobili, tappeti e libri ecc. di ex proprietà del signor ___________.

 

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti integralmente a carico di ___________, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.

 

                                  V.   In esito ai due appelli, il dispositivo della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.   In parziale accoglimento della petizione, la convenuta è tenuta a consegnare all'attore, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, i seguenti oggetti:

e)       piede dell'Acrobat;

z)       motore Volvo Penta “TAMD 41 B”;

bb)     fuoribordo motorizzato marca Okelbo 316, matricola n. 72223 con motore Evinrude “773S” e carrello monoasse di colore arancione, non immatricolato;

ii)       1 motore Mariner “5 ML”;

nnn)   1 motocicletta d'epoca di marca Allegro.

sss)   1 idropulitore VAP di ex proprietà del signor ___________.           

L'ordine è impartito con la comminatoria dell'esecuzione effettiva giusta l'art. 490 CPC.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 390.–, da anticipare dall'attore, sono poste per fr. 4550.– a carico di lui e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore rifonderà fr. 9450.– per ripetibili ridotte.

 

                                 VI.   Intimazione:

 

– avv. __________;

– avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ___________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario