Incarto n.
11.2002.00055

Lugano,

20 giugno 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 agosto 1997 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

                                         contro

 

 

__________, __________

__________ ____________________, ora in __________

__________ __________, __________x

__________ __________, __________, e

__________ __________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

 

visto l'appello del 6 maggio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza del 23 aprile 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto l'azione di manutenzione da egli intentata, ponendo la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili a suo carico;

 

ricordato che il 10 maggio 2002 l'appellante è stato invitato a depositare entro martedì 28 maggio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 600.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

accertato che nella fattispecie il versamento risulta essere intervenuto allo sportello postale di __________ __________ il 29 maggio 2002 (attestazione di __________, __________), senza che l'interessato abbia postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;

 

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario