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Incarto n. |
Lugano 28 agosto 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da
__________ __________, __________
__________ e __________ __________ __________, __________
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 3 giugno 2002 dall'attrice personalmente nei confronti della __________ __________ -__________, allora presidente di questa Camera;
premesso che con sentenza del 5 luglio 2000 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello presentato da __________ __________ contro una sentenza emanata il
9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina, ha vietato ad __________ e __________ __________ __________ di accendere qualsiasi fuoco nei caminetti della loro abitazione situata sulla particella n. __________ RFD di __________ (inc. ______________________________.__________);
ricordato che il 23 novembre 2000 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma presentato da __________ e __________ __________ __________ e ha annullato tale sentenza, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio;
preso atto che il 3 giugno 2002, in esito a un'udienza tenutasi l’8 maggio precedente, __________ ha chiesto la ricusazione della presidente della Camera;
ritenuto che nelle loro osservazioni del 13 giugno 2002 __________ e __________ __________ __________ hanno proposto di respingere l'istanza;
rilevato che con ordinanza del 5 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera, accertato come dal 1° agosto 2003 la giudice ricusata non faccia più parte della prima Camera civile (FU n. __________/__________ pag. __________), ha richiamato alle parti la caducità della procedura, invitandole a esprimersi sulla questione delle spese e delle ripetibili,
appurato che le parti sono rimaste silenti;
rammentato che iI giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);
considerato che, ciò posto, rimane da statuire nella fattispecie sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 72 PC per analogia; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351);
stabilito che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il magistrato in questione appartenesse tuttora all'organico della Camera;
osservato che nelle circostanze del caso tale esame si risolverebbe in un esercizio sprovvisto di reale portata, tenuto conto che per redigere l'istanza l'attrice non ha dovuto far capo a un legale, che le convenute si sono limitate a poche righe di osservazioni, che le parti non hanno reagito all'interpellazione del giudice delegato e che nessuna di esse ha mai chiesto l'attribuzione di ripetibili (art. 151 CPC);
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla giudice __________ __________ -__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria