Incarto n.:
11.2002.00075

Lugano

9 settembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimento cautelare in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 giugno 2000 da

 

 

__________ __________, nata __________ __________ __________

(già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

 

 

 

visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa di fr. 3'000.–;

 

ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata invitata dalla presidente di questa Camera a depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

accertato che il termine, prorogato dalle ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;

 

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;

 

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello del 28 giugno 2002 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario