Incarto n.
11.2002.00088

Lugano,

10 settembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale)  della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 giugno 2002 dalla

 

 

Comunione dei comproprietari del

__________ __________ __________ ”, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________;

 

 

visto il “ricorso” del 29 luglio 2002 presentato (in __________) da __________ __________ contro la sentenza del 4 luglio 2002 con cui il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, in luogo e vece del Pretore, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712i CC) in favore dell'attrice per la somma di fr. 4857.90 con interessi sulla proprietà per piani n. __________ (pari a 74/1000 della particella n. __________RFD di __________), appartenente al convenuto;

 

ricordato che il 7 agosto 2002 l'appellante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 26 agosto 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul con­to corrente postale __________-__________del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avver­ten­za che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare all'appellante un termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);

 

considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario