Incarto n.
11.2002.89

Lugano

11 novembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2001.345 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 maggio 2001 da

 

 

 AO1  

(patrocinata dall'  RA1 )

 

 

contro

 

 

 AP1 ;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2002 presentato da AP1contro la sentenza emessa il 18 marzo 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che AP1 (1981) e AO1 (1980) si sono sposati a __________(__________) il 3 febbraio 2000;

 

                                         che dal matrimonio è nato D__________, il 13 marzo 2001;

 

                                         che il 23 maggio 2001 __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione unilaterale di divorzio;

 

                                         che, statuendo il 18 marzo 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre, ha “sospeso il diritto di visita del padre sul figlio ai sensi dei considerandi” e ha imposto al convenuto il versamento di un contributo di mantenimento mensile per __________ di

                                         fr. 400.– oltre all'assegno familiare;

 

                                         che AO1è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

                                         che la predetta decisione è stata recapitata a AP1per rogatoria l'8 luglio 2002;

 

                                         che contro tale sentenza AP1ha introdotto un appello del 24 luglio 2002, redatto in serbo;

 

                                         che con ordinanza dell'8 agosto 2002 l'allora presidente di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto per presentare una traduzione in italiano dell'appello e versare un anticipo per tasse e spese di fr. 400.–, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli senza essere esaminato nel merito;

 

                                         che il 13 agosto 2004 l'Ufficio federale di giustizia e polizia ha inviato una lettera dell'Ambasciata svizzera di __________ con annesso un verbale del Tribunale municipale di __________ (__________), da cui risulta che l'ordinanza è stata notificata all'appellante;

 

                                         che il termine menzionato nella predetta ordinanza è scaduto senza esito;

 

e considerando

 

in diritto:                        che per l'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua, la libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.);

 

                                         che i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost.);

 

                                         che, nei rapporti con le autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della lingua ufficiale;

 

                                         che, pertanto, non esiste di massima il diritto di comunicare con l'autorità in una lingua diversa (RDAT 2002 I n. 48 pag. 298 con rinvii);

 

                                         che nel Ticino i processi devono imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149);

 

                                         che il giudice rinvia alla parte gli atti non redatti in italiano, assegnandole un termine per sanare il difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nella fattispecie l'appellante non ha inoltrato la traduzione del suo appello nel termine assegnatogli l'8 agosto 2002 con la comminatoria di stralcio;

 

                                         che egli non ha nemmeno provveduto a versare l'anticipo richiesto, sicché l'appello va tolto dai ruoli anche per tale motivo (art. 12 LTG);

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma che le particolarità del caso inducono a prescindere eccezionalmente da ogni prelievo;

 

                                         che non si giustifica neppure di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;

 

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancata traduzione e per man­cato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

 –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario