Incarto n.:
11.2002.00090

Lugano

15 ottobre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __._____._____ (annullamento di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da

 

 

__________, __________, e

__________, __________

(entrambi patrocinati dall'avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

Associazione __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________);

 

 

visto l'appello del 13 agosto 2002 presentato dall'associazione __________, Lugano contro il decreto cautelare emesso il 2 agosto 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

 

ricordato che il 16 agosto 2002 l'appellante è stata invitata a depositare entro mercoledì 3 settembre 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

accertato che il termine è decorso infruttuoso;

 

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;

 

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario