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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli ed Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.424 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 luglio 2000 da
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CO 1 ,
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e |
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RI 1 (patrocinato dall' RA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 19 agosto 2002 presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 29 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 1 con le osservazioni all'appello (“risposta”) del 10 settembre 2002;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1969) e CO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati ad __________ il 18 ottobre 1991. Dal matrimonio sono nate S__________ (2 settembre 1994) e G__________ (13 luglio 1997). Dopo avere lavorato come cuoco per vari esercizi pubblici, il marito ha trovato il 1° novembre 1995 un impiego a metà tempo per il __________ di __________. La moglie è funzionaria amministrativa presso __________ a __________.
B. Il 10 luglio 2000 CO 1 ha promosso un'azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento delle figlie, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo mensile per le figlie di fr. 700.– ciascuna fino al 6° anno di età, di fr. 800.– fino al 12° anno di età e di fr. 900.– fino alla maggior età, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (compresa la mobilia e le suppellettili) e quello di una Opel “Vectra 2.0”, come pure la mutua ripartizione dell'avere di previdenza professionale accumulato in costanza di matrimonio. Analoghe richieste essa ha formulato in via provvisionale. I coniugi si sono separati di fatto verso la fine di luglio del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi provvisoriamente con le figlie dalla propria madre.
C. Con decreto cautelare del 31 luglio 2000 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha riconosciuto a RI 1 un diritto di visita sorvegliato di tre ore la settimana da esercitare al “__________” della __________ a __________, ha attribuito l'abitazione coniugale e l'automobile all'attrice – ingiungendo al convenuto di lasciare l'alloggio entro 14 giorni (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP) – e ha fissato in favore delle figlie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, più gli assegni familiari incassati direttamente dalla madre (inc. DI.2000.464). Il 1° settembre 2000 RI 1 si è trasferito in un appartamento ad __________ e il
1° dicembre 2000, rimasto senza attività, si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Con decreto del 15 gennaio 2001 il Pretore ha poi modificato parzialmente l'assetto cautelare, riconoscendo a RI 1 “un diritto di visita usuale sulle figlie”, sempre che queste potessero pernottare in un'abitazione confacente, e ha aumentato a fr. 523.– mensili il contributo mensile per ciascuna di esse.
D. All'udienza preliminare del 5 marzo 2001 il convenuto ha aderito allo scioglimento del matrimonio, di modo che l'azione è stata trattata come domanda comune di divorzio con accordo parziale. Una richiesta del convenuto intesa a ottenere una diminuzione del contributo provvisionale per le figlie è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 22 marzo 2001 (inc. DI.2001.188). Il 4 maggio 2001 i coniugi hanno confermato davanti al Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, l'intenzione di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione di due mesi, essi hanno ribadito la loro posizione. Nel frattempo, tra il febbraio e il giugno del 2001, RI 1 – disoccupato – ha svolto qualche attività per lo snack-bar __________ di __________, mentre dal 1° settembre 2001 CO 1 ha esteso il suo grado d'occupazione dal 50 al 100%. All'udienza del 10 ottobre 2001, indetta per discutere gli effetti contestati del divorzio, CO 1 ha confermato le sue pretese. Il marito si è rimesso a giudizio sull'entità dei contributi alimentari per le figlie, sollecitando un diritto di visita regolare e frequente, compatibile con il suo stato di salute. I coniugi hanno rinunciato entrambi a pretese pensionistiche e hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, riconfermando le rispettive richieste.
E. Con decreto cautelare del 29 gennaio 2002 ha obbligato nuovamente RI 1 a incontrare le figlie alla __________, ordinando all'operatrice responsabile di allestire un rapporto dopo dieci incontri (inc. DI.2002.61). Con decreto del 20 febbraio 2002 egli ha poi vietato a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinare moglie e figlie fuori dell'esercizio del diritto di visita e ha diffidato i responsabili della scuola e dell'asilo a non consegnare le bambine al padre.
F. Statuendo con sentenza del 29 maggio 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie alla madre, ha riconosciuto al padre un diritto di visita di 2.5–3 ore la settimana da esercitare al “__________” della __________ nei modi di volta in volta stabiliti dall'istituto medesimo, ha vietato a RI 1 di avvicinare moglie e figlie, ha proibito alle docenti di consegnare le piccole al padre, ha attribuito l'abitazione coniugale e la vettura Opel “Vectra 2.0” a CO 1 e ha fissato un contributo alimentare indicizzato per ciascuna figlia di fr. 523.– mensili (senza gli assegni familiari, da incassare direttamente dalla madre) fino al 12° anno di età e di fr. 600.– dopo di allora. Egli ha rinunciato a riscuotere tasse o spese, ponendo entrambi i coniugi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro il giudizio appena citato è insorto RI 1 con un ricorso (recte: appello) del 19 agosto 2002 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di concedergli un diritto di visita libero (previo accordo diretto con la madre) di tre ore la settimana da esercitare durante il pomeriggio o ripartito su due giorni, di revocare il divieto a lui diretto di avvicinare la moglie e le figlie e, vista la sua situazione d'indigenza, di sopprimere il contributo alimentare per le figlie medesime. Nella sua risposta (recte: osservazioni) del 10 settembre 2002 CO 1 – sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria – ha aderito alle nuove modalità per l'esercizio del diritto di visita, ma ha chiesto di affidarne la sorveglianza a un curatore chiamato a redigere un rapporto entro un anno. Essa non si è opposta inoltre a che fosse revocato il divieto di avvicinare lei e le figlie, ma ha avversato la soppressione del contributo per il mantenimento di S__________ e G__________.
H. Con ordinanza del 3 ottobre 2002 la giudice delegata di questa Camera ha invitato le parti ad aggiornare e documentare le loro fonti di reddito e i fabbisogni personali. Il 22 ottobre 2002 essa ha sentito personalmente i coniugi e con ordinanza dell'indomani ha disposto l'audizione di S__________ per il tramite di un'operatrice specializzata. Il 5 novembre 2002 CO 1 ha chiesto di sospendere – già in via cautelare – il diritto di visita del padre, di modo che il 26 novembre 2002 la giudice delegata ha nuovamente sentito le parti. Intanto RI 1, che alla fine di agosto del 2002 aveva esaurito le indennità di disoccupazione, ha cominciato il 1° dicembre 2002 un programma di reinserimento professionale sussidiato presso il Comune di __________, occupandosi di sorveglianza e piccola manutenzione. La documentazione del Servizio psico-sociale di __________, del Comune di __________ e dell'Ufficio del lavoro di __________ relativa a RI 1 – chiesta a quest'ultimo e mai prodotta – è stata assunta d'ufficio con ordinanza del 26 febbraio 2003. Il medesimo giorno il Servizio sociale di __________ è stato incaricato di allestire un rapporto sulla situazione socio-ambientale di S__________ e G__________. Giunto il rapporto, che prospetta la nomina di un curatore educativo per mediare la comunicazione tra le parti in favore delle figlie, l'istruttoria è stata chiusa il 30 luglio 2003. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. All'appello RI 1 acclude un rapporto del 19 giugno 2002 redatto dall'operatrice della __________ sullo svolgimento del diritto di visita, intimato dal Pretore alle parti il 26 giugno 2002, dopo la sentenza impugnata. Ora, nuovi mezzi di prova in appello sono ammissibili giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Il documento va quindi versato agli atti, mentre non occorre acquisire i tre conteggi della Cassa disoccupazione, pure uniti all'appello, che già figurano nella documentazione assunta d'ufficio dalla giudice delegata (act. X pag. 2, act. XI pag. 2).
Nell'appello l'interessato chiedeva altresì che si richiamasse documentazione medica sul suo stato di salute, che si esperisse una perizia al proposito e che si ascoltasse il suo medico curante (memoriale, pag. 3 in alto e in basso). La giudice delegata di questa Camera ha invitato più volte l'appellante a produrre “un certificato medico specialistico attuale, in forma estesa, comportante una diagnosi precisa e una descrizione particolareggiata delle eventuali affezioni sussistenti, della prognosi a medio termine e una valutazione del grado di capacità lavorativa” (act. X pag. 2, act. XI pag. 2 in fondo, act. XV pag. 1, act. XVI pag. 2, act. XVII). L'interessato si è limitato a trasmettere uno scarno certificato medico del 17 ottobre 2001 (doc. 8 di appello) e un rapporto del 24 settembre 2002 allegato alla sua domanda di prestazione AI (doc. 11 di appello). La giudice delegata ha quindi assunto d'ufficio un rapporto 12 marzo 2003 del Servizio psico-sociale di __________, un certificato d'impiego 28 febbraio 2003 del Comune di __________, un rapporto 1° aprile 2003 dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ e un rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________ (act. XIX), i quali appaiono più che sufficienti ai fini del giudizio. Una perizia medica non si giustifica, tanto meno ove si consideri che – come si vedrà in appresso (consid. 4d) – l'asserita incapacità di svolgere la professione di cuoco non è determinante, mentre la prospettata audizione del medico curante non apporterebbe altri verosimili elementi di rilievo. Quanto al richiamo di un carteggio relativo a uno sfratto dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e di documentazione dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (appello, pag. 3 nel mezzo), se ne può prescindere, giacché la situazione finanziaria dell'appellante emerge con sufficiente chiarezza dagli atti.
Dal canto suo l'appellata ha prodotto il 26 febbraio 2003 una querela (con allegati) da lei sporta nei confronti del marito per ingiurie e minacce. Visto il rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, la giudice delegata ha rinunciato a misure istruttorie su questo punto (act. XX). Il 4 agosto 2003, del resto, CO 1 ha dichiarato di approvare le conclusioni del Servizio sociale di __________ sul diritto di visita (act. XXI, pag. 1). Ai fini del presente giudizio l'aspetto penale è dunque superato dagli eventi.
2. L'appellante insorge anzitutto contro il diritto di visita sorvegliato, che il Pretore ha stabilito doversi esercitare – per i motivi esposti nei relativi decreti cautelari – al “__________” della __________. L'appellante censura disparità di trattamento a suo danno da parte degli operatori e definisce inutile limitare l'esercizio delle visite al “__________”, sottolineando la disponibilità della moglie ad accettare incontri liberi (appello, pag. 4). Egli chiede anche la revoca del divieto di avvicinarsi a moglie e figlie, che sarebbe manifestamente eccessivo, e rivendica il diritto di intrattenere normali rapporti con le figlie (appello, pag. 5).
a) Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami: DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
b) Dall'istruttoria risulta che nell'esercizio delle visite l'appellante ha dimostrato incostanza, tant'è che il più delle volte ha fatto rinviare o annullare appuntamenti senza giustificazione all'ultimo momento (doc. 3 di appello). Di fatto, dopo il 23 giugno 2002 egli si è anche reso irreperibile e ha sospeso unilateralmente gli incontri (lettera del 26 luglio 2002 della __________, nel fascicolo “corrispondenza diversa”). All'udienza in appello del 22 ottobre 2002 CO 1 ha però dichiarato che da un paio di mesi la situazione era migliorata e che si sarebbe potuta sopprimere la vigilanza sulle visite, così come la limitazione d'accesso al luogo di lavoro suo e alle scuole delle bambine” (act. XI, pag. 1 in fondo). Se non che, a distanza di nemmeno due settimane essa ha postulato la “sospensione del diritto di visita paterno” (act. XIII). Tale richiesta è stata confermata all'udienza del 26 novembre 2002 (act. XVI, pag. 1 in basso). Nondimeno, S__________ è tutto sommato contenta di incontrare il padre (rapporto 20 dicembre 2002 del Centro d'ascolto “__________” presso la __________, nel fascicolo “audizione figlia” in appello). Entrambe le bambine poi auspicano la ripresa regolare degli incontri (act. XI, pag. 1 in basso; rapporto citato, pag. 2; rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 2 in alto), per quanto le fragili relazioni tra i coniugi si ripercuotono sulle bambine (rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 1 in basso e pag. 2 verso l'alto).
c) Un diritto di visita sorvegliato non si giustifica solo qualora si abbia a temere per l'integrità del figlio, ma – almeno per un tempo determinato – anche in caso di conflitto tra genitori (Schwenzer, op. cit., n. 26 ad art. 273; Bally in: RDT 1998 pag. 3; RDT 1999 pag. 23; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 138, n. 19.31; Meier/Stettler, Droit civil, VI/2, 2ª edizione, pag. 131 n. 252). Ciò non toglie che la sorveglianza debba legittimarsi alla luce di indizi concreti che adombrino una minaccia per il bene del figlio, ad esempio nel caso in cui il diritto di visita andrebbe altrimenti negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; v. DTF 122 III 408 consid. 3c). In ogni caso il bene di un figlio non deve dipendere dai rapporti tra i genitori, ciò che sarebbe contrario al diritto federale (DTF 131 III 209). In sintesi, un diritto di visita sorvegliato deve giustificarsi non perché i genitori faticano a intendersi, ma perché il genitore non affidatario rischia di nuocere con il suo comportamento durante le visite alla salute fisica, psichica, morale o spirituale del figlio.
d) In concreto è pacifico che i genitori non appaiono in grado di gestire i loro rapporti personali (rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 1 in basso). Tale situazione – già accertata dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 2 in mezzo) – si riconduce alla conflittualità della loro relazione, caratterizzata da un continuo succedersi di accordi e disaccordi, incomprensioni e litigi (rapporto 20 dicembre 2002 del Centro d'ascolto “__________” presso la __________, pag. 2, nel fascicolo “audizione figlia” in appello; rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 1 in basso). Certo, l'incapacità di comunicare tra genitori si riflette sulle figlie. Dall'audizione di S__________ è emerso, in effetti, che le bambine “restano coinvolte in problemi che non le concernono” (rapporto 20 dicembre 2002 del Centro d'ascolto “__________” presso la __________ a pag. 2, nel fascicolo “audizione figlia” in appello). Nulla lascia presagire tuttavia che durante gli incontri con il padre il bene delle bambine sia in qualche modo a rischio. Anzi, sugli incontri esse si esprimono in modo positivo – S__________ addirittura prendendo le difese del padre – auspicandone l'immediata ripresa (rapporto 20 dicembre 2002 del Centro d'ascolto “__________” presso la __________, pag. 1, nel fascicolo “audizione figlia” in appello; rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 2 verso l'alto). Il padre inoltre ha “cessato di intraprendere visite a sorpresa” e “altre modalità di disturbo”, ciò che ha condotto a un miglioramento della situazione (rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 1 in basso). Tali circostanze non denotano una minaccia o un pericolo concreto per il bene di S__________ e G__________, di modo che non può più ritenersi giustificata la sorveglianza imposta dal Pretore al diritto di visita stabilito – con frequenza che l'appellante non contesta (sopra, consid. G) – in un pomeriggio (2.5–3 ore) la settimana. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
e) Il giudice dovendo adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio (art. 315a cpv. 2 CC), appare ragionevole seguire la proposta avanzata dal Servizio sociale di __________ e istituire una curatela educativa (art. 315a cpv. 1 CC) che funga da tramite fra genitori nell'organizzazione del diritto di visita (art. 308 cpv. 1 CC; rapporto 13 giugno 2003 del Servizio sociale di __________, pag. 2 in mezzo). A suo tempo, del resto, CO 1 aveva avallato tale provvedimento (osservazioni, pag. 6 in alto), aderendo al termine dell'istruttoria di appello alle conclusioni del Servizio sociale (act. XXI). È vero che quel Servizio sembra suggerire di estendere la curatela educativa alla vigilanza sulle relazioni personali tra padre e figlie (art. 308 cpv. 2 CC), affermando che S__________ e G__________ dovrebbero vedere il genitore “solo se la stesso è in buone condizioni psico-fisiche”. Che le condizioni di RI 1 potrebbero rivelarsi inadeguate all'esercizio del diritto di visita è un'ipotesi però senza riscontro agli atti. Una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 1 CC appare dunque sufficientemente proporzionata alle peculiarità del caso.
f) Quanto alla richiesta dell'appellante, che postula la revoca del divieto di avvicinare moglie e figlie sul luogo di lavoro, rispettivamente all'asilo e a scuola (sentenza impugnata, pag. 3 n. 4), fuori dall'esercizio del diritto di visita, essa può trovare accoglimento. Dall'istruttoria in appello non si desumono, in effetti, elementi sufficienti per confermare la proibizione, tanto meno ove si consideri che il comportamento del padre è migliorato, avendo egli rinunciato a “disturbare” le figlie fuori dal diritto di visita (sopra, consid. 2d). L'interdizione apparirebbe quindi sproporzionata alle contingenze.
3. Per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di S__________ e G__________, il Pretore si è limitato a richiamare le motivazioni dei decreti cautelari emessi a suo tempo (sentenza impugnata, pag. 2 a metà). Con il primo, del 15 gennaio 2001, egli aveva fissato il contributo per ogni figlia in fr. 523.– mensili, visto anche l'accordo del convenuto (inc. DI.2000.464). Le richieste di CO 1 si fondavano a quel momento su un reddito ipotetico del marito di fr. 3168.20 netti mensili – oltre il doppio di quanto egli guadagnava effettivamente lavorando a metà tempo – e un fabbisogno minimo di fr. 2121.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 246.90, costo dell'alloggio fr. 800.– stimati, imposte fr. 50.–). Il saldo attivo di
fr. 1046.30 è poi stato suddiviso fra le due figlie, onde il contributo mensile di fr. 523.– a testa (memoriale scritto prodotto all'udienza del 23 novembre 2000, pag. 3, nell'inc. DI.2000.464). Statuendo su una domanda di riduzione inoltrata dal marito, con il secondo decreto cautelare del 22 marzo 2001 il Pretore ha accertato il reddito mensile di lui in fr. 2650.– e il fabbisogno minimo in fr. 2373.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1010.–, premio della cassa malati fr. 263.–), con un saldo attivo ridottosi a fr. 277.– mensili (pag. 2 in alto nell'inc. DI.2001.188), ma non ha modificato i contributi. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconfermato infine l'assetto cautelare (contributo di fr. 523.– mensili per figlia, esclusi gli assegni familiari), salvo aumentare il contributo a fr. 600.– dal 12° compleanno per tenere conto “delle scalarità delle tabelle di Zurigo”.
L'appellante fa valere di non poter versare contributi del genere, non essendo in grado di esercitare la professione di cuoco per ragioni di salute, mentre una sua riqualifica professionale è ormai impensabile. Sostiene di avere guadagnato durante l'ultimo anno fr. 2200.– mensili e di poter contare attualmente su un'indennità di disoccupazione non superiore a fr. 2100.– mensili per coprire un fabbisogno minimo di fr. 2522.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 1010.–, premio della cassa malati fr. 262.90). Trovandosi in una situazione di indigenza, egli reputa del tutto irrilevante avere consentito a suo tempo a un contributo alimentare di fr. 523.– mensili per figlia.
a) Il giudice del divorzio disciplina il contributo di mantenimento del genitore non affidatario secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Secondo l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo di mantenimento dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. La capacità finanziaria di questi ultimi dipende, oltre che dalla sostanza, dai redditi effettivi o – dandosi il caso – dai redditi conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1977, n. 58 ad art. 285 CC), ovvero dal guadagno che il debitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, vista la sua formazione professionale, l'età, il tempo a disposizione, lo stato di salute e la situazione sul mercato dell'impiego (Hausheer/ Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 40 ad art. 285 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.64 del 19 maggio 2005, consid. 1, e inc. 11.2003.39 del 30 dicembre 2004, consid. 2).
b) Le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi ventennale (tabella dell'edizione 2002 applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore) prevedono nel caso di un figlio (su due) tra i 7 e i 12 anni di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1540.– mensili. Dopo di allora il fabbisogno passa a fr. 1700.– mensili. Fino al 1° settembre 2006 S__________ e G__________ rientrano entrambe nella seconda fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, con un fabbisogno in denaro di fr. 1540.– ciascuna. Adattato il costo dell'alloggio alla situazione concreta (un terzo della spesa effettiva nel fabbisogno della prima figlia e un quarto nel fabbisogno della seconda: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), nel fabbisogno di S__________ va inserito un onere di fr. 408.35 mensili e in quello di G__________ uno di fr. 306.25 (pigione complessiva fr. 1225.–: doc. A in appello) in luogo dei fr. 305.– stimati dalle raccomandazioni. La posta di fr. 360.– per cura e educazione va riconosciuta per intero, la madre lavorando a tempo pieno. Essa comprende l'indennizzo di fr. 200.– per figlia che la madre corrisponde a __________, la quale si occupa di accompagnare le figlie a scuola e di curarle fino al rientro serale di lei (doc. F di appello). Anche la spesa di fr. 168.– mensili per i pranzi fuori casa di ogni figlia (tutti i giorni: doc. F in appello) rientra nei fr. 260.– previsti dalle raccomandazioni. Ne segue un fabbisogno medio di fr. 1643.35 mensili per S__________ e fr. 1541.25 mensili per G__________.
Il 2 settembre 2006 S__________ entrerà nella terza fascia d'età e il suo fabbisogno in denaro aumenterà a fr. 1823.35 mensili (in luogo dei fr. 1700.– stimati nelle raccomandazioni, di cui fr. 285.– per l'alloggio). Il 13 luglio 2009 entrerà nella terza fascia anche G__________, il cui fabbisogno in denaro lieviterà a fr. 1721.25 mensili. Il 2 settembre 2012 S__________ diventerà maggiorenne, di modo che il fabbisogno di G__________ va calcolato come quello di un figlio unico (fr. 2018.35 mensili: fr. 1920.– più il costo dell'alloggio effettivo di fr. 408.35 in luogo dei fr. 310.– stimati).
c) Si aggiunga che, per quanto un contributo alimentare vada calcolato anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 1 consid. 3b/bb), il fabbisogno in denaro dei figli non va decurtato solo perché i genitori non sono in grado di assicurarlo. L'ammontare va calcolato seguendo le citate raccomandazioni. Ove il fabbisogno dovesse rimanere parzialmente scoperto, il giudice accerta in che misura ciò sia il caso e riduce i contributi in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; I CCA, sentenza inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 12a).
4. Quanto al suo reddito, l'appellante ribadisce di avere guadagnato durante l'ultimo anno fr. 2200.– mensili e di poter contare oggi su un'indennità di disoccupazione di soli fr. 2100.– mensili (appello, pag. 3). Ora, per oltre un decennio (fino al 1995) il convenuto ha lavorato come cuoco a tempo pieno (act. II: verbale del
5 marzo 2001, pag. 2 nel mezzo). Dal 1° novembre 1995 egli ha ridotto il grado d'occupazione a metà, impiegandosi per il __________ di __________ (act. II, pag. 2 nel mezzo; fascicolo “richiami”, curriculum vitæ dall'Ufficio regionale di collocamento nell'inc. DI.2000.464), conseguendo un reddito mensile netto di fr. 1462.25 (doc. 1). Il 1° novembre 1997 e il 28 febbraio 1998 egli si è poi iscritto alla Cassa di disoccupazione __________ con un guadagno assicurato di fr. 3002.– mensili (fascicolo “richiami” dalla Cassa disoccupazione __________ nell'inc. DI.2000.464). Tra il giugno e l'ottobre del 2000 l'appellante è stato in cura dalla dott. __________ per una “sindrome depressiva seria” (doc. 6). Nel frattempo, il 26 luglio 2000, egli si è nuovamente annunciato all'Ufficio regionale di collocamento di __________ come disoccupato parziale, salvo desistere il 15 settembre 2000 (fascicolo “richiami” dall'Ufficio del lavoro e dall'Ufficio regionale di collocamento nell'inc. DI.2000.464). Nel novembre del 2000 egli risulta avere smesso di lavorare anche per il __________ (act. II, pag. 2 a metà).
Dal 1° dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 l'appellante ha riscosso nuovamente indennità di disoccupazione con un guadagno assicurato di fr. 2756.– mensili (doc. 4). In occasione della prima udienza tenutasi in appello è poi emerso che dal 1° febbraio al 30 giugno 2001 egli è stato alle dipendenze dello Snack-Bar “__________” di __________, svolgendo un'attività a tempo pieno e guadagnando nel mese di marzo fr. 2650.– netti (doc. 12 in appello; doc. 5). In relazione a questo periodo l'interessato ha nondimeno indicato le sue entrate in fr. 2900.– mensili netti senza tredicesima (act. XI, pag. 2 in mezzo). Il rapporto d'impiego è stato disdetto dal datore di lavoro in seguito a una riorganizzazione dell'esercizio pubblico (doc. 12 in appello). Il 17 ottobre 2001 la dott. __________ ha rilasciato un certificato medico nel quale attestava – laconicamente – che il convenuto non era “più in grado di esercitare la sua professione di cuoco per complessi motivi di salute”, confermando tuttavia l'abilità e la disponibilità del paziente alla riqualificazione professionale (doc. 8 in appello).
Agli atti figurano anche conteggi della Cassa di disoccupazione __________ relativi al periodo tra l'ottobre del 2001 e l'aprile del 2002 e conteggi della Cassa di disoccupazione __________ da maggio all'agosto del 2002 calcolati in base a un guadagno assicurato di fr. 2756.– mensili (doc. 10 in appello). Quest'ultima Cassa ha cessato l'erogazione delle indennità il 1° settembre 2002 poiché il diritto del convenuto era scaduto e non sussistevano i presupposti per la riapertura di un termine quadro (doc. 6 e 13 in appello). Durante il periodo di disoccupazione il convenuto ha avuto modo di assolvere un corso di “bilancio lungo” seguendo a __________ una formazione per l'allestimento di un inventario delle competenze quale “locomotorista __________”. L'intento era quello di conseguire una riqualifica professionale in “lavori con macchine industriali (gruista o simili)” e quindi essere integrato nel cantiere __________ (doc. C, pag. 1 e 2 allegato alla lettera 1° aprile 2003 prodotta in appello dall'Ufficio regionale di collocamento).
Su domanda del 18 settembre 2002 l'appellante ha potuto beneficiare di prestazioni assistenziali erogategli dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. 15 in appello). Segnalato al Servizio psico-sociale di __________, dal 10 ottobre 2002 egli è stato seguito dalla psicologa __________, che lo ha dichiarato abile al lavoro al 100% e ha attivato, a sua volta, un aiuto psicologico e sociale per consentirgli un reinserimento professionale (doc. 12 in appello; lettera del 12 marzo 2003 prodotta in appello dal Servizio psico-sociale di __________). L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha poi sussidiato un programma di inserimento (doc. 15 in appello; lettera 1° aprile 2003 prodotta in appello dall'Ufficio regionale di collocamento). Il Comune di __________ ha quindi attestato che dal 1° dicembre 2002 al 31 agosto 2003 l'interessato ha svolto un programma occupazionale a norma della LAS (art. 31g e art. 31l della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 in: RL 6.4.11.1) presso l'Ufficio stabilimenti comunali__________ con compiti di sorveglianza e piccola manutenzione, conseguendo un reddito lordo di fr. 2600.– mensili compresa la tredicesima (certificato del 28 febbraio 2003 prodotto in appello dal Municipio di __________).
a) Dagli atti si desume in ultima analisi che l'appellante, trentaquattrenne, è abile al lavoro nella misura del 100%. Stando al medico curante, egli non sarebbe più in grado di svolgere la professione di cuoco per “complessi motivi di salute”. Il medico stesso riconosce però che il paziente può senz'altro reinserirsi in un lavoro “semplice, non stressante, con responsabilità limitata e con orari regolari solo diurni” (doc. 8 e 11, pag. 3, di appello). I rapporti allestiti dal Servizio psico-sociale di __________ attestano dal canto loro un'abilità lavorativa completa, senza restrizioni, indicando anzi che il lavoro rappresenta per l'appellante “la vera e unica terapia per uscire da una situazione di adagiamento e passività e di grande costo sociale” (doc. 12 in appello; rapporto 12 marzo 2003 del dott. __________ e della psicologa __________ prodotto in appello dal Servizio psico-sociale). Ciò premesso, occorre valutare il reddito che dando prova di buona volontà, l'appellante potrebbe conseguire.
b) Quanto all'impossibilità di lavorare come cuoco, essa appare confortata dal (laconico) certificato del medico curante e dal rapporto del medesimo professionista allegato alla domanda per l'ottenimento di prestazioni AI (doc. 11 in appello). In quest'ultimo attestato il medico – riferendo che RI 1 “non tollera gli orari spezzati e in particolare il lavoro serale e notturno” – ha diagnosticato “disturbi della personalità di tipo Borderline e tossicomania in trattamento metadonico dal 1993” con conseguenze fisiche “tendenti verso forme di anoressia” e psichiche “tendenti ad esaurimento e pre-scompenso”. D'altro lato non si deve dimenticare però che l'appellante non si è prestato a più approfondite indagini (rapporto 12 marzo 2003 prodotto in appello dal Servizio psico-sociale). E come cuoco egli potrebbe guadagnare circa fr. 3700.– lordi (salario minimo previsto per un collaboratore con apprendistato professionale o formazione equivalente: art. 10 e 12 del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione).
c) Comunque sia, ci si volesse attenere solo all'esito del menzionato corso di riqualificazione professionale, non si disconosce che l'interessato non è riuscito a trovare una sistemazione effettiva nell'ambito del cantiere “__________” (rapporto 1° aprile 2003 dell'Ufficio regionale di collocamento). Non si deve trascurare nemmeno però che, pur non disponendo di esperienza nel settore, egli ha dimostrato particolare interesse per la “posizione di locomotorista” in ambito edilizio (doc. C, “scheda profilo” allegata alla lettera del 1° aprile 2003 prodotta in appello dall'Ufficio regionale di collocamento). Ora, secondo il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2003/05, del 25 marzo 2002, il salario di base per lavoratori edili senza conoscenze professionali nel Cantone Ticino era di fr. 3895.– mensili (art. 41, 42 e appendice 9 del Contratto). Il salario base contrattuale in vigore dal 1° marzo 2005 per la stessa categoria di lavoratori è di fr. 3975.– lordi (adeguamenti in vigore dal 1° marzo 2005 in: ‹www.ocst.com›), cui bisogna aggiungere la tredicesima mensilità (8.33% del salario lordo totale percepito in un anno). Ne discende uno stipendio presumibile di almeno fr. 4300.– lordi mensili (arrotondati).
d) In definitiva, anche volendo escludere un ritorno dell'appellante al settore della ristorazione, si può ragionevolmente
esigere che, dando prova di adeguato impegno e buona volontà, egli si reintegri nel comparto dell'edilizia, in particolare nell'uso di macchinari. Nessuna controindicazione medica vi osta. E in tale ruolo non é sicuramente fuori luogo supporre un guadagno potenziale di almeno fr. 3500.– netti mensili. È possibile che l'ultimo lavoro svolto (terminato il 31 agosto 2003) gli ha abbia fruttato solo fr. 2600.– mensili lordi. È altrettanto possibile che, secondo la consulente dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, l'appellante si sia dichiarato “soddisfatto delle mansioni che svolge nell'ambito del programma di inserimento professionale, augurandosi di poter continuare in questa attività che riesce a svolgere a tempo pieno senza difficoltà” (lettera del 1° aprile 2003 prodotta in appello dall'Ufficio regionale di collocamento, pag. 2). Ed è possibile infine che fino all'agosto del 2002 egli abbia percepito uno stipendio medio di fr. 2100.– lordi mensili (appello, pag. 3 verso il basso), calcolato tenendo conto delle indennità di disoccupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2005.64 del 19 maggio 2005, consid. 5; doc. 10 in appello). Ciò nulla muta però alla potenzialità di reddito dell'interessato.
5. L'appellante indica il proprio fabbisogno minimo in fr. 2522.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1010.–, premio della cassa malati fr. 262.90). Tuttavia il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona che vive sola è di fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, cifra I). Il premio della cassa malati è aumentato invece, dal 1° gennaio 2003, a fr. 309.50 mensili (documentazione allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto in appello). Non può per contro essere computato l'onere fiscale, poiché come si vedrà oltre il fabbisogno in denaro delle figlie non è garantito (DTF 127 III 68; Wullschleger, op. cit., n. 42 ad art. 285 CC). Il fabbisogno minimo del ricorrente ammonta così a fr. 2419.50 mensili.
6. Per quanto riguarda la moglie, dal 1° maggio 2000 essa è stata incaricata quale funzionaria amministrativa ausiliaria a metà tempo presso __________ di __________ (doc. M). Il conteggio del salario relativo al mese precedente attesta un'entrata netta di fr. 1663.55 (doc. F). Dal 1° settembre 2001 il suo grado d'occupazione è stato esteso al 100% (doc. G e H, pag. 4, di appello). Dal conteggio del luglio 2002, risulta uno stipendio netto (comprese le indennità familiari e per i figli) di fr. 4376.20 mensili (doc. C di appello). Tenuto conto della tredicesima, il reddito mensile assomma a fr. 4722.95 netti.
Il fabbisogno minimo di lei risulta di fr. 2554.45 mensili. Esso comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori affidatari di fr. 1250.– (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, cifra I), il costo dell'alloggio di fr. 510.40 (fr. 1225.– meno la quota già compresa nel fabbisogno delle figlie, di fr. 714.60), il premio della cassa malati di fr. 261.– (doc. B di appello, pag. 1 a 3), quello dell'assicurazione RC e dell'economia domestica di fr. 32.70 (doc. E di appello), le spese professionali di trasferta in automobile di fr. 280.35 (assicurazione auto fr. 120.35 e spese di quantificate in fr. 160.–: doc. O e F di appello), non potendo l'interessata far capo ai mezzi pubblici (cura delle figlie) e l'indennità per pasti fuori casa di fr. 220.– (20 giorni di lavoro, come indica l'appellata, per fr. 11.– a pasto: FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74, cifra II n. 4). Come per il marito, dandosi gravi ristrettezze non si può tenere conto invece delle imposte. Dal 2 settembre 2012 il costo per l'alloggio aumenterà a fr. 816.65 mensili (consid. 3b), di modo che il fabbisogno minimo passerà a fr. 2860.70 mensili.
7. Riassumendo, all'appellante va computata un'entrata mensile di fr. 3500.– netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2419.50, con una disponibilità di fr. 1080.50 mensili. La moglie ha un reddito di fr. 4722.95 mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 2554.45, onde una disponibilità di fr. 2168.50 mensili fino al
2 settembre 2012 e di fr. 1862.25 dopo di allora (fabbisogno minimo di fr. 2860.70). I fabbisogni in denaro delle figlie sono i seguenti:
Fino al 1° settembre 2006
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1643.35 fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1541.25
fr. 3184.60 mensili
Dal 2 settembre 2006 al 12 luglio 2009
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1823.35
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1541.25
fr. 3364.60 mensili
Dal 13 luglio 2009 al 1° settembre 2012
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1823.35
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1721.25
fr. 3544.60 mensili
Dal 2 settembre 2012 in poi
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 2018.35 mensili.
Fino al 1° settembre 2006 i genitori hanno mezzi sufficienti e devono sopportare tale onere in proporzione alla loro disponibilità. I contributi a carico dell'appellante risultano pertanto di:
fr. 546.50, arrotondati a fr. 545.– per S__________,
fr. 512.50, arrotondati a fr. 515.– per G__________.
Tra il 2 settembre 2006 e il 1° settembre 2012 i contributi di mantenimento eccedono invece la disponibilità mensile dei genitori (fr. 3249.– mensili complessivi). L'appellante dovrà quindi versare l'intero suo margine disponibile alle figlie (il suo fabbisogno minimo essendo intangibile), che sarà attribuito in parti uguali. I contributi risultano così essere i seguenti:
Dal 2 settembre 2006 al 12 luglio 2009
fr. 585.55, arrotondati a fr. 585.– per S__________,
fr. 494.95, arrotondati a fr. 495.– per G__________.
Dal 13 luglio 2009 al 1° settembre 2012
fr. 555.80, arrotondati a fr. 555.– per S__________,
fr. 524.70, arrotondati a fr. 525.– per G__________.
Dal 2 settembre 2012 i mezzi dei genitori coprono l'intero fabbisogno di G__________. Calcolato ancora una volta in proporzione alle rispettive disponibilità, il contributo per lei a carico dell'appellante riesce di fr. 741.10 mensili, arrotondati a fr. 740.–.
8. Nel risultato, i contributi complessivi stabiliti dal Pretore fino al
1° settembre 2006 risultano inferiori di fr. 14.– mensili rispetto a quanto ottenuto applicando il corretto metodo di calcolo. Dal 2 settembre 2006 invece essi si rivelano superiori di fr. 42.– mensili, per poi passare a fr. 119.– dal 13 luglio 2009. Dopo il 2 settembre 2012 il contributo previsto dal Pretore riesce invece inferiore di fr. 141.– mensili. Considerato l'arco di tempo fino alla maggior età delle figlie S__________ e G__________, la differenza non raggiunge l'1% (meno di fr. 1000.– su 10 anni). Tenuto conto altresì che il reddito ipotetico imputato al ricorrente è più basso dei minimi salariali previsti nel rispettivo settore professionale (sopra, consid. 4d), non è il caso di intervenire al riguardo. Su questo punto la sentenza impugnata merita quindi conferma.
9. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata nel senso di sopprimere qualsiasi limitazione nelle relazioni personali con le figlie e l'ex coniuge, sospendendo inoltre il contributo alimentare per S__________ e G__________. Come si è visto, i contributi per le figlie stabiliti dal Pretore resistono nel complesso alle censure del ricorrente, che ottiene invece causa vinta sul divieto di avvicinare moglie e figlie presso l'abitazione, il luogo di lavoro e la scuola, uscendo vittorioso anche sulla soppressione del diritto di visita sorvegliato. Non bisogna dimenticare però che a favore delle figlie va istituita una curatela educativa in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. Ciò posto, tutto ben ponderato si giustifica di porre gli oneri processuali a suo carico per due terzi.
Entrambe le parti postulano in questa sede l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza può ritenersi dato, gli ex coniugi non avendo alcun margine di disponibilità finanziaria oltre il fabbisogno minimo (art. 3 cpv. 2 Lag). Le posizioni di entrambi si rivelano inoltre parzialmente provviste di buon diritto (art. 14 lett. a Lag). L'attribuzione di ripetibili a CO 1 renderebbe di per sé senza oggetto la relativa domanda di assistenza giudiziaria. Considerate nondimeno le verosimili difficoltà d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'ex coniuge, si giustifica di accogliere fin da ora la domanda.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. A RI 1 è riconosciuto un diritto di visita libero di 2.5–3 ore la settimana, di pomeriggio.
4. In favore delle figlie S__________ e G__________ è istituita una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC). Il curatore avrà il compito di fungere da tramite fra genitori nell'organizzazione del diritto di visita. La Commissione tutoria regionale 6 designerà il curatore.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) audizione di Sara fr. 240.–
b) spese fr. 50.–
fr. 540.–
sono posti per un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. RI 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA 1.
IV. RI 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA 2.
V. Intimazione:
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Comunicazione:
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– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – Commissione tutoria regionale 6, Agno. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria