Incarto n.
11.2002.92

Lugano

16 giugno 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1998.121 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 9 ottobre 1998 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  RA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 luglio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1959) e AP 1 (1960), cittadina mauriziana, si sono sposati a __________ (__________) il 17 luglio 1987. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, M__________, nata il 19 ottobre 1985. Nel settembre del 1987 moglie e figlia hanno raggiunto il marito a __________, dove la famiglia si è stabilita. Il marito è funzionario cantonale, la moglie ¿ che prima di sposarsi lavorava nel settore turistico ¿ non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica. L'8 luglio 1996 AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 23 settembre successivo. I coniugi si sono separati nel marzo del 1997, quando il marito è andato a vivere per conto proprio. Il 26 marzo 1998 AP 1 ha dato alla luce un figlio, W__________. Disconosciuto dal marito (sentenza 18 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città), il figlio è poi stato riconosciuto da __________.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 10 febbraio 1998, AP 1 ha promosso un'istanza a tutela dell'unione coniugale. All'udienza del 31 marzo 1998 le parti si sono intese nel senso che il marito avrebbe versato un contributo mensile per la moglie di fr. 2900.¿ e uno per la figlia di fr. 980.¿. L'8 giugno 1998 è decaduto infrut­tuoso anche un secondo tentativo di conciliazione, chiesto da AO 1. Quest'ultimo ha promosso il 9 ottobre 1998 azione di divorzio, offrendo un contributo mensile per la figlia di fr. 895.¿ fino al sedicesimo anno d'età e di fr. 1100.¿ in seguito, assegni familiari compresi. Nella sua risposta del 1° dicembre 1998 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al contributo alimentare per la figlia, ma ha rivendicato anche un contributo per sé di fr. 3800.¿ mensili e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.¿ o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza preliminare del 22 febbraio 1999 i coniugi hanno convenuto di mantenere in via provvisionale, pendente causa, l'assetto fissato il 31 marzo 1998 nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale.

 

                                  C.   Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del

                                         5 gennaio 2000 il Pretore ha deciso di trattare l'azione nelle forme del divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Ha quindi conferito alle parti la possibilità di formulare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento legislativo. Entrambi i coniugi hanno compendiato le loro richieste in memoriali del 17 gennaio 2000. Sentiti il 2 febbraio 2000, essi hanno confermato l'intenzione di divorziare e di raggiungere un accordo sulle conseguenze del divorzio, demandando al giudice la decisione sui punti che sarebbero rimasti litigiosi. Il 21 febbraio 2001 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, munita di una convenzione da loro firmata. Con ordinanza del 5 marzo 2001 il Pretore ha assegnato loro il termine di due mesi di riflessione, scaduto il quale tutt'e due i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, confermando il contenuto della convenzione sottoscritta e demandando al Pretore il giudizio sul contributo alimentare per la moglie.

 

                                  D.   Il 31 ottobre 2001, nel corso dell'istruttoria, AO 1 ha postulato la soppressione dal 1° novembre 2001 del contributo provvisionale per la moglie, facendo valere che questa viveva con __________, padre di W__________, e avrebbe dovuto trovare un'attività lucrativa, la figlia M__________ avendo compiuto nel frattempo 16 anni. All'udienza del 19 novembre 2001, indetta per la discussione, AO 1 ha sollecitato la revoca del contributo provvisionale retroattivamente dal 1° maggio 2001, data alla quale risaliva la convivenza della moglie con __________, postulando in subordine la riduzione dell'importo a fr. 1865.¿ mensili. AP 1 si è opposta alla richiesta. Con decreto cautelare (¿sentenza¿) del 5 aprile 2002 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo litigioso da fr. 2900.¿ a fr. 1400.¿ mensili dal 1° novembre 2001. Un appello introdotto da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2003 (inc. 11.2002.45).

 

                                  E.   Esperita l'istruttoria della procedura di divorzio, nel suo memoriale conclusivo del 4 giugno 2002 AO 1 si è opposto al versamento di qualsiasi contributo alimentare per la moglie, mentre quest'ultima ha chiesto un contributo in suo favore di fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e di fr. 2722.¿ fino al marzo del 2014. Statuendo con sentenza del 5 luglio 2002, il Pretore ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, riconoscendo a AP 1 fr. 112 381.¿ sulla prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio e fr. 1400.¿ mensili a titolo di contributo alimentare per sé fino al 30 agosto 2002. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 1800.¿ sono state poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 2800.¿ per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è stata respinta.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 agosto 2002 per ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e a fr. 2722.¿ fino al marzo del 2014. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta lo stesso giorno con un appello nel quale postula la concessione del beneficio litigioso. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2002 AO 1 conclude per il rigetto dell'assistenza giudiziaria e, il 24 settembre 2002, per la reiezione dell'appello. Con istanza del 22 ottobre 2002 AO 1 ha chiesto altresì alla Camera di revocare le misure provvisionali adottate dal Pretore con decreto del 5 aprile 2002, ovvero la soppressione del contributo alimentare cautelare per la moglie. Con ordinanza del 23 ottobre 2002 l'ex presidente di questa Camera ha trasmesso l'istanza per competenza al Pretore, sospendendo la procedura di appello. Con decreto del 7 novembre 2002 il primo giudice ha poi sop­presso il contributo provvisionale in favore di AP 1 stabilito con decreto cautelare del 5 aprile 2002.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di divorzio

 

                                   1.   I processi di divorzio che all'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono disciplinati dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Il divorzio, l'affidamento della figlia minorenne e il contributo per la stessa, il diritto di visita, la liquidazione del regime matrimoniale, il riparto della previdenza professionale sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigioso rimane il contributo alimentare per la moglie, cui il Pretore ha riconosciuto fr. 1400.¿ mensili fino al 31 agosto 2002 (quando W__________, nato il 26 marzo 1998, ha cominciato a frequentare la scuola dell'infanzia), mentre l'interessata rivendica fr. 4222.¿ mensili fino al 30 aprile 2008 (6° anno di W__________) e fr. 2722.¿ mensili fino al marzo del 2014 (16° anno).

 

                                   2.   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza, consid. 3). Al riguardo basti rammentare che, così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

 

                                   3.   Il Pretore ha dato per riprodotte nella sentenza impugnata le motivazioni addotte nel decreto cautelare 5 aprile 2002, accertando che la vita in comune dei coniugi era durata dieci anni e che il riparto dei com­piti assunto durante la comunione domestica era frutto, almeno fino all'età scolastica della figlia M__________, di un accordo comune. Se non che ¿ egli ha continuato ¿ al momento del divorzio la figlia aveva 16 anni compiuti e la moglie, che prima del matrimonio lavorava nel settore turistico, non risultava essere impedita dal trovare un'attività lucrativa. Quanto alla nascita del figlio non comune W__________, essa non doveva penalizzare il marito, senza dimenticare che dal settembre del 2002 il bambino avrebbe frequentato la scuola dell'infanzia (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Dopo di allora non giustificava più, quindi, contributo di sorta.

 

                                   4.   L'appellante contesta che le possa essere computato un reddito potenziale sin dal 1° settembre 2002, sottolineando di non avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune, di non avere alcuna formazione professionale e di dover accudire tuttora a W__________. A suo avviso, poco importa che l'ex marito non sia padre del bambino. Distinguere tra figli comuni e non comuni significherebbe ¿ a suo dire ¿ reintrodurre nel nuovo diritto del divorzio la nozione di colpa, che il legislatore ha inteso abolire. Inoltre il reddito del marito sarebbe senz'altro sufficiente per finanziare due economie domestiche separate. Nulla osterebbe quindi a un contributo alimentare per sé di fr. 4222.¿ mensili fino al decimo anno di W__________ e di fr. 2722.¿ mensili fino al sedicesimo.

 

                                   5.   Nella misura in cui riguarda l'ammontare del contributo, l'appello è irricevibile. L'importo di fr. 1400.¿ mensili è stato ottenuto dal Pretore sottraendo dal fabbisogno minimo della moglie (fr. 2900.¿ mensili: decreto cautelare del 5 aprile 2002, consid. 8c in fine) il reddito ipotetico di fr. 1500.¿ netti. Come l'appellante giunga alla cifra di fr. 4222.¿ mensili fino al 30 aprile 2008 e di fr. 2722.¿ mensili fino al marzo del 2014 non si evince dall'appello, il cui contenuto verte unicamente sulla capacità lucrativa dell'interessata. Né incombe alla Camera, in questioni rette dal principio dispositivo come la definizione del contributo alimentare per un coniuge (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), indagare d'ufficio. L'unico punto da vagliare nell'ambito dell'attuale rimedio giuridico è quello di sapere se l'interessata fosse in grado di guadagnare fr. 1500.¿ netti mensili dal 1° settembre 2002 (onde il contributo alimentare di fr. 1400.¿ mensili fino al 31 agosto 2002 stabilito dal Pretore) o se tale capacità lucrativa andasse posticipata, come l'appellante reputa.

 

                                   6.   L'appellante sostiene che, con un figlio di quattro anni (al momento in cui ha statuito il Pretore), essa non poteva essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa sin dal 1° settembre 2002. L'argomento è infondato. Questa Camera ha già avuto modo di rammentare nella sentenza del 4 settembre 2003 in materia provvisionale che l'impedimento al lavoro di un coniuge dovuto alla nascita di un figlio non comune concepito senza il consenso dell'altro coniuge non è un pregiudizio eco­nomico derivante dal matrimonio (RtiD II-2004 pag. 607 consid. 9 con riferimenti). Nella fattispecie il marito non risulta avere consentito al concepimento di W__________, né l'appellante pretende il contrario. Egli non può quindi essere tenuto a sussidiare indirettamente il mantenimento del bambino. Quanto al concetto di colpa evocato dall'appellante, nella fattispecie esso non è di alcuna pertinenza.

 

                                   7.   Ciò posto, la questione è di sapere se il reddito potenziale di fr. 1500.¿ netti mensili stimato dal Pretore sia adeguato. Ora, nel settembre del 2002 l'interessata aveva 42 anni e risultava godere di buona salute. Essa non pretende ¿ né si desume dagli atti ¿ che nel frattempo siano subentrati mutamenti sotto questo profilo. È vero che l'appellante non poteva più fare assegnamento sulla sua (imprecisata) occupazione nel settore turistico. Essa poteva attivarsi però nella ricerca di un impiego non specializzato, come ad esempio quello di telefonista (essa parla il francese, sua lingua madre, e l'italiano). Ma anche solo come collaboratrice domestica essa avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 2400.¿ netti mensili (art. 22 del contratto normale per il personale domestico: FU 102/2000 del 22 dicembre 2000, pag. 7434). Il reddito virtuale di fr. 1500.¿ netti mensili stimato dal Pretore appare dunque prudenziale. Al proposito l'appello manca di consistenza.

 

                                   8.   L'appellante obietta che, comunque sia, le entrate del marito sono sufficienti per finanziare due economie domestiche separate. L'assunto è fuori luogo, come del resto la citazione di dottrina. La circostanza che il reddito di una parte basti per sovvenzionare due economie domestiche separate è di rilievo, se mai, nel quadro di misure provvisionali o a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b). Non rientra lontanamente, invece, tra i criteri atti a determinare se un coniuge debba intraprendere o estendere         un'attività lavorativa dopo il divorzio.

 

                                   9.   Per quanto riguarda la decorrenza dal settembre 2002, il Pretore ha ritenuto che l'interessata, separata da quattro anni, divorziata da due mesi, con la figlia M__________ di 16 anni compiuti (il 19 ottobre 2001) e con il figlio non comune alla scuola dell'infanzia, potesse trovare un lavoro idoneo per tale data.

                                         L'opinione sfugge alla critica, tanto più che ¿ come ha ricordato questa Camera nella sentenza del 4 settembre 2003 (consid. 8) ¿ al momento in cui il marito ha chiesto il divorzio (ottobre del 1998), l'appellante sapeva che il destino del matrimonio era segnato. Certo, nel marzo 1998 è nato W__________ e ¿ secondo giurisprudenza ¿ la donna che, con un figlio nato fuori dal matrimonio, deve intraprendere un'attività lavorativa ha diritto a un breve termine transitorio per consentire l'instaurarsi di relazioni fra madre e figlio (DTF 129 III 420 consid. 2.2). Se non che, nel settembre del 2002 W__________ aveva ormai quattro anni e

                                         avrebbe frequentato la scuola dell'infanzia. L'appellante aveva avuto tutto il tempo, dunque, per instaurare con il figlio adeguate relazioni personali. Infondato, l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso anche a quest'ultimo riguardo.

 

                                   II.   Sull'appello in materia di assistenza giudiziaria

 

                                10.   La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza risale al 1° dicembre 1998, sicché nella fattispecie fa stato il vecchio diritto. E secondo la legge anteriore il giudice rifiutava l'assistenza giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC), ovvero entro venti giorni. Sotto questo profilo l'appello, tempestivo, è dunque ricevibile.

 

                                11.   Il Pretore ha respinto in concreto il gratuito patrocinio con l'argomento che, essendosi la richiedente già vista attribuire una provvigione ad litem di fr. 5000.¿ senza obbligo di restituzione, non rimaneva spazio per l'assistenza giudiziaria. L'appellante eccepisce che il beneficio del gratuito patrocinio va concesso per le spese e l'onorario che, una volta tassata la nota professionale del suo patrocinatore, non risultassero coperti dalla provvigione.

                                12.   Nelle cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge un'adeguata provvigione ad litem. Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di separazione sono a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28 novembre 2005, consid. 3). Ove un coniuge possa chiedere una provvigione (o un'ulteriore provvigione), l'assistenza giudiziaria non entra perciò in linea di conto. Le ragioni per cui l'interessato rinunci ¿ o abbia rinunciato ¿ a una simile possibilità poco sussidiano (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). Nel caso in rassegna l'appellante non pretende che le sarebbe stato impossibile conseguire dal marito una seconda provvigione di causa. Il gratuito patrocinio non poteva così entrare in considerazione.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, l'appello apparendo sin dall'inizio senza probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante, ad ogni modo, si tiene calcolo nella misura del possibile, contenendo l'ammontare della tassa di giustizia. Non si prelevano spese invece per l'appello in materia di assistenza giudiziaria. Quanto al dispositivo di prima sede sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, esso è impugnato dall'appellante con l'argomento che il Pretore avrebbe dovuto attenersi a quanto le parti avevano stipulato (metà ciascuno) nella convenzione sugli effetti del divorzio. Così argomentando, essa dimentica però che il Pretore ha dovuto statuire sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose, ponderando equamente il risultato delle due procedure. Perché in simili circostanze il riparto delle spese e delle ripetibili nella proporzione di uno a tre denoterebbe eccesso o abuso di apprezzamento l'interessata non spiega. Nulla giustifica dunque di intervenire al proposito.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello in materia di divorzio è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.¿

                                         b)  spese                       fr.   50.¿

                                                                                fr. 250.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.¿ per ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   L'appello in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

 

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese in relazione a tale appello.

                                     

                                   6.   Intimazione:

 

¿    ;

¿    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria