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Incarto n. |
Lugano 13 dicembre 2004/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2001.26 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 9 maggio 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 )
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 1 hanno acquistato il 28 luglio 1997 da __________ le particelle n. 792 (336 m²) e n. 793 (48 m²) RFD di __________, scorporate dall'originaria particella n. 146. I fondi, situati in collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica via lungo una strada privata (via __________) che passa sulla particella n. 152 (proprietà di __________ e di una comunione ereditaria composta di __________ e della stessa __________), sulla particella n. 671 (appartenente a una comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle particelle n. 675 e 672 (proprietà di AP 1), sulla particella n. 712 (proprietà di __________) e sulla particella n. 146 (appartenente a __________). La citata particella n. 792 beneficia di un diritto di passo veicolare a carico delle particelle n. 712 e 146, mentre la particella n. 793 fruisce di un analogo diritto sulla sola particella n. 712. Sulle particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712 è iscritto inoltre un onere di passo pubblico con veicoli a favore del Comune di __________.
B. Il 22 luglio 1998 AO 1 e AO 1 hanno presentato al Comune di __________ una domanda di costruzione per essere autorizzati a riattare e ampliare un rustico sulla particella
n. 792. AP 1 ha formulato opposizione, facendo valere – tra l'altro – che il fondo è privo di accesso. Il 7 dicembre 1999 il Comune ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione per il fatto che l'accesso è garantito dal diritto di passo pubblico con veicoli a favore del Comune medesimo. Contro tale decisione AP 1 ha ricorso al Consiglio di Stato. Questo, interpellato l'ufficiale dei registri del Distretto di Locarno sulla portata del passo pubblico, ha sospeso il 9 giugno 2000 la procedura, rinviando i comproprietari “al competente foro civile alfine di promuovere le necessarie azioni di accertamento, subordinatamente di conferimento dei diritti di passo e di condotta necessari”.
C. Risultate infruttuose le trattative per giungere a una soluzione della contesa, il 9 maggio 2001 AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo che dietro versamento di fr. 500.– fosse riconosciuto alle loro particelle n. 792 e 793 un diritto di passo necessario con ogni veicolo, da esercitare sulla nota strada privata, a carico delle particelle n. 672 e 675. Nella sua risposta del 24 agosto 2001 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo il 10 e 12 giugno 2002 memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo il 25 giugno 2002, il Pretore ha accolto la petizione, ha riconosciuto a favore delle particelle n. 792 e 793 un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico delle particelle n. 672 e 675, da esercitare sulla strada privata esistente (subalterno e della particella n. 672 e subalterno d della n. 675), con obbligo per gli attori di versare alla convenuta, contestualmente all'iscrizione nel registro fondiario, un'indennità di fr. 500.–. Gli attori sono stati abilitati a conseguire l'iscrizione del diritto di passo nel registro fondiario dietro presentazione di una copia della sentenza passata in giudicato e della prova dell'avvenuto versamento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 19 agosto 2002 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e la petizione respinta o, in subordine, che l'indennità in suo favore sia portata a fr. 106 000.–. In via ancor più subordinata essa chiede che gli oneri processuali e le ripetibili siano posti integralmente a carico degli attori. Nelle loro osservazioni del 27 settembre 2002 AO 1 propongono di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Premesso che dagli atti non risulta il valore della servitù per il fondo dominante né il deprezzamento causato al fondo serviente giusta l'art. 9 cpv. 3 CPC, il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 106 000.–, pari all'indennità chiesta dalla convenuta nel caso in cui la petizione fosse stata accolta (art. 13 CPC). L'appellante sostiene che il valore è indeterminato, ma in ogni caso superiore a fr. 380 000.–, ossia alla differenza tra quello dei fondi degli attori urbanizzati (fr. 1000.– il m²) e non urbanizzati (fr. 10.– il m²). Tali importi, tuttavia, non trovano riscontro agli atti, né constano essere di pubblica notorietà. D'altro lato non si giustifica di ordinare una perizia sul valore litigioso solo per commisurare gli oneri processuali e le ripetibili di appello, tanto meno considerando che la sentenza non termina – come si vedrà oltre – con un giudizio di merito. Ai fini del presente giudizio basti accertare di conseguenza che il maggior valore ridondante alle particelle degli attori dalla costituzione della servitù (art. 9 cpv. 3 CPC) è sicuramente, già a prima vista, superiore a fr. 8000.–, l'ottenimento della licenza edilizia dipendendo anche dall'esistenza di un accesso sufficiente (doc. C). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è quindi ricevibile.
2. Nelle loro osservazioni gli attori contestano preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, sostenendo che il linguaggio “quasi incomprensibile” della convenuta viola il loro diritto di essere sentiti e chiedono di dichiarare nullo il ricorso. L'allegato inoltrato dall'appellante è redatto invero in un italiano assai approssimato. Tuttavia non è dato a divedere – né gli appellati indicano – in che modo le allegazioni della convenuta possano essere equivocate. Sia come sia, e come si vedrà in appresso, l'accoglimento dell'appello è dovuto alla mancanza di un presupposto processuale, che il giudice deve verificare d'ufficio, di modo che gli attori non sono stati pregiudicati dalle imprecisioni linguistiche contenute nel ricorso.
3. Il 15 gennaio 2003 gli attori hanno prodotto in questa sede copia del parere 18 dicembre 2002 della Sezione del registro fondiario e di commercio in merito alla portata del diritto di passo pubblico a favore del Comune di __________ iscritto a carico delle particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712. Quanto all'appellante, nel proprio allegato essa menziona la prova del sopralluogo e chiede l'espletamento di una perizia per l'accertamento dell'indennità. A prescindere dalla loro ammissibilità, come si vedrà in appresso (consid. 9), tali prove sono in ogni modo ininfluenti ai fini del presente giudizio. Nulla più osta, pertanto, all'esame del gravame.
4. Il Pretore, accertato che il diritto pubblico non offre agli attori alcun mezzo per ottenere un accesso alle loro particelle, ha escluso che possa essere loro imputato il fatto che fino al 1981 – momento dello scorporo della particella n. 749 – l'originaria particella n. 146, dalla quale derivano anche i fondi degli attori medesimi, fruisse di un accesso proprio. Quanto al prospettato accesso alternativo attraverso la particella n. 749, il primo giudice ha osservato che la mancanza di accessibilità delle particelle n. 792 e 793 non è stata causata dall'attuale proprietaria della particella n. 749. Ha rilevato parimenti che il dislivello fra la strada situata su tale fondo e la quota cui si trovano i fondi degli attori è tale da impedire la ragionevole edificazione di una strada carrozzabile. Considerato dunque, oltre alla morfologia dei luoghi, che la strada sui fondi della convenuta già esiste ed è tecnicamente atta a sopportare il transito dei veicoli degli attori e che essi già beneficiano di una servitù di passo veicolare a carico della particella n. 712 e dell'autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi n. 671 e 152, il Pretore ha ritenuto giustificato il passo richiesto. Ha anche rilevato che il disturbo per la convenuta sarebbe minimo, rispetto al grande interesse per gli attori di raggiungere con veicoli la loro casa di vacanza e al notevole aggravio per la particella n. 749. In merito all'indennità, il primo giudice ha sottolineato che agli atti non figura elemento alcuno, tanto meno a suffragio della richiesta della convenuta, cui incombeva l'onere di addurre i necessari elementi di valutazione, sicché le ha accordato unicamente la somma di fr. 500.– offerta dagli attori. In ragione dell'esagerata pretesa d'indennizzo avanzata dall'appellante, egli ha infine suddiviso gli oneri processuali a metà fra le parti.
5. L'appellante fa valere che l'onere di passo pubblico veicolare in favore del Comune di __________ è limitato al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico e che la particella n. 146, dalla quale sono stati scorporati i fondi degli attori, non ha mai beneficiato di un diritto di passo a carico delle sue particelle, tant'è che essa si è sempre opposta all'uso della strada da parte della proprietaria del fondo n. 146. Osserva inoltre che attualmente il fondo degli attori è destinato a scopo agricolo e che un cambiamento nei bisogni personali dei proprietari non giustifica un passo veicolare. Per la convenuta l'accesso deve avvenire attraverso la particella n. 749, se mai per mezzo di una scala. Passando su tale fondo il tratto fino alla pubblica via è infatti, a suo dire, sensibilmente più corto. L'originaria particella n. 146, da cui sono stati scorporati i fondi degli attori, era del resto accessibile da quel lato e la proprietaria originaria non si è curata di munire di un accesso veicolare le nuove particelle. Inoltre l'uso della strada posta a ridosso della sua casa da parte degli attori sarà fonte di disturbo. Pur ammettendo che __________ e __________ hanno dichiarato di consentire al transito degli attori sulle particelle n. 152 e 671, essa reputa irrilevante il loro consenso giacché essi non rappresentano tutti i comproprietari delle particelle. Per finire l'interessata chiede che, qualora l'accesso necessario sia concesso, l'indennità in suo favore sia aumentata al prezzo venale dei terreni (fr. 1000.– il m²) e che gli oneri processuali, per analogia con quanto vige in ambito espropriativo, siano posti a carico dei richiedenti.
6. Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Tale accesso va chiesto non solo ai “vicini” (art. 694 cpv. 1 CC), che sono in primo luogo i proprietari dei fondi contigui (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad art. 694 CC con rimando), ma anche a tutti i proprietari delle particelle attraverso le quali occorre passare per raggiungere la pubblica via (Rey, op. cit., n. 14 ad art. 694 CC con rinvio; Caroni Rudolf, Der Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 92 in alto). Nel caso in cui scelga un determinato percorso,
scartandone altri, l'attore non è evidentemente tenuto a coinvolgere proprietari estranei al tracciato scelto (Caroni Rudolf, op. cit., pag. 117 in alto con riferimenti; Bolla, nota alla sentenza 8 maggio 1951 della Camera civile di appello pubblicata in Rep. 1951 pag. 192). Deve citare in giudizio però tutti i proprietari toccati dall'itinerario richiesto, i quali devono poter partecipare quali convenuti al processo (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 29 ad art. 694 CC con riferimento a una sentenza pubblicata in SJZ 1955 pag. 299, n. 145). Formalmente ci si trova di fronte, nella situazione descritta, alla figura di un litisconsorzio necessario di parte convenuta.
7. In concreto per raggiungere i propri fondi lungo la strada __________ gli attori devono transitare, oltre che sulle proprietà della convenuta, sulle particelle n. 152, 671, 712 e 146. Dai pubblici registri risulta che le particelle n. 792 e 793 beneficiano di un diritto di passo pedonale e con veicoli a carico della particella n. 712 (doc. N). A favore della n. 792 è iscritto inoltre, dal 22 giugno 2001, un diritto di passo con ogni veicolo a carico della n. 146. Quest'ultimo diritto di passo non è invece iscritto a favore della particella n. 793. Di contro, nessuno dei due fondi degli attori dispone di servitù di passo a carico delle particelle n. 152 e 671. Tali particelle sono invero gravate da un onere di passo pubblico con veicoli a favore del Comune di __________ (doc. L), ma la portata di tale diritto non è chiara. Secondo le minute, cui rinvia l'iscrizione, si tratta di un “onere di passo con ogni veicolo – limitato – ad uso pubblico a favore del Comune di __________”. La minuta 262 relativa alla particella n. 152 precisa che la limitazione si riferisce al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico (documento II richiamato, lettera 4 aprile 2000 dell'Ufficiale dei registri con allegati; v. anche documento IV richiamato M.90/1966). __________, marito di una comproprietaria della particella n. 152, ha del resto confermato che tale “diritto concerne la possibilità per il Comune di __________ di passare con i propri veicoli. Non si tratta di un'apertura al pubblico” (verbali, pag. 7, verso l'alto). Né è questa la sede per accertare il contenuto di tale servitù, sia perché l'oggetto esula dalle richieste di giudizio sia perché i diretti interessati non sono stati coinvolti nella procedura.
8. Il Pretore ha nondimeno accertato che i proprietari delle particelle n. 671 e 152 hanno autorizzato gli attori a percorrere la nota strada. Per l'appellante il consenso a transitare sulla via __________ accordato da __________ e __________ non è rilevante, giacché essi non rappresentano tutti i comproprietari delle particelle n. 152 e 671. L'argomento merita di essere approfondito. È vero che una servitù di passo necessario può essere costituita per contratto, poi iscritto a registro fondiario (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 208 n. 1867). Se non che, in concreto, non risulta essere stato stipulato contratto di sorta. __________ ha dichiarato invero di essere d'accordo di “lasciar transitare [gli attori] sulla porzione di strada di [loro] proprietà”, ma anche che “per il momento la situazione ci sta bene senza particolari regolamentazioni per l'uso della strada” (verbali pag. 7). A parte il fatto che, in caso di vendita, simile consenso non vincolerebbe i nuovi proprietari immobiliari, egli non ha dato assicurazioni di durevolezza. Inoltre, come evidenzia l'appellante, la particella n. 152 apparteneva fino al 16 luglio 2002 a una comunione ereditaria composta della moglie del testimone, dei di lei fratello e della di lei madre (doc. L). E __________ non rappresentava la moglie, né aveva discusso la questione con gli altri comproprietari (verbali, loc. cit.). Né la situazione è mutata nel frattempo, il fondo appartenendo ancora alla moglie e al cognato del testimone. Quanto alla particella n. 671, __________ ha sì dichiarato di essere d'accordo che sulla sua strada passino i proprietari delle particelle a monte, compreso l'attore (verbali, pag. 8 verso il basso). Il fondo appartiene tuttavia a una comunione ereditaria composta della teste e dei suoi due figli, già maggiorenni al momento della deposizione. Il consenso da lei espresso non vincolava pertanto gli altri membri della comunione (art. 648 cpv. 2 CC).
9. L'esistenza di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC). E l'art. 47 CPC stabilisce che, ove un atto introduttivo della lite sia diretto solo contro taluni litisconsorti, il giudice invita la parte che lo ha presentato a rimediare entro un termine ragionevole, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inottemperanza (I CCA, sentenza del 20 febbraio 2004 inc. 11.2002.124, consid. 8c). Ne segue che in concreto l'incarto dev'essere rinviato al Pretore affinché assegni agli attori un termine adeguato per integrare la petizione con l'indicazione dei convenuti mancanti, ossia gli attuali proprietari della particella n. 146 (per l'accesso alla n. 793) e delle particelle n. 152 e n. 671 (per l'accesso alle n. 792 e n. 793). L'assegnazione di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione non è dunque nulla. Occorre però riprendere il processo con la diffida agli attori perché completino la petizione, con la notifica della medesima ai litisconsorti omessi e con il rifacimento di tutti gli atti processuali cui quest'ultimi non hanno potuto prendere parte, vedendosi precludere i loro diritti di difesa. L'appello deve dunque essere accolto in tal senso, la sentenza impugnata annullata e il carteggio ritornato al Pretore per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio.
10. Si aggiunga per economia di giudizio, ancorché ciò non pregiudichi minimamente la futura sentenza di merito, che altri aspetti della sentenza impugnata devono ancora essere approfonditi dal Pretore prima della nuova decisione.
a) Come detto (consid. 4), il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno alcuna possibilità di ottenere un accesso ai loro fondi sulla base del diritto pianificatorio, dalla decisione incidentale 9 giugno 2000 del Consiglio di Stato evincendosi che la questione deve essere chiarita “dal punto di vista civilistico”. Sta di fatto però che l'autorità amministrativa non si è minimamente espressa sul piano regolatore comunale (doc. C), di modo che la conclusione del Pretore, in mancanza di ulteriori accertamenti, riesce a dir poco affrettata. Oltre a ciò, il diritto federale e cantonale – compreso quello comunale – si applica d'ufficio (art. 87 CPC). Per di più, anche nell'ipotesi in cui il piano regolatore non preveda l'urbanizzazione dell'area, resterebbe da valutare se gli interessati non possano chiedere al Comune di adeguarlo (I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002, consid. 11).
b) Quanto alla possibilità di un accesso alternativo attraverso le particelle n. 749 e 758, il Pretore l'ha esclusa adducendo che fra la strada situata sulla particella n. 749 e i fondi degli attori vi è un notevole dislivello, tale da impedire una “ragionevole edificazione di una strada carrozzabile”. Ora, che il terreno in quel punto sia in forte pendenza è evidente (fotografie n. 14a e 20a annesse al verbale di sopralluogo). In difetto di accertamenti tecnici, tali immagini non bastano tuttavia per concludere che un accesso da quel lato sia impossibile o cagioni costi sproporzionati (Caroni Rudolf, op. cit., pag. 69), tanto meno se si pensa che in appello la convenuta ribadisce proprio il contrario. Resta il fatto che nella ponderazione dei costi andranno considerati anche quelli per l'aggravio delle particelle n. 749 e 758, come pure di eventuali altre particelle attraversate dalla strada.
c) Per quel che è infine dell'indennità, il Pretore ha accordato alla convenuta unicamente l'indennizzo di fr. 500.– offerto dagli attori, giacché la proprietaria gravata aveva trascurato di recare elementi di valutazione ai fini del giudizio. Questa Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che, ove gli atti siano lacunosi sull'ammontare di tale importo, il giudice deve interpellare un perito (art. 88 lett. a e 247 cpv. 5 CPC; Rep. 1981 pag. 338), seppure il proprietario del fondo serviente non abbia precisato la somma richiesta (I CCA, sentenza del 6 giugno 2000 inc. 11.1999.64 consid. 7f, menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). A maggior ragione, pertanto, simile accertamento si imponeva nel caso specifico, la convenuta essendosi espressa sulla somma pretesa. Dandosi il rinvio degli atti al Pretore, la convenuta avrà ancora la possibilità di allegare prove in tal senso, facendo integrare gli atti.
11. Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze di una petizione incompleta (art. 148 cpv. 3 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia (art. 19 LTG). Per quel che attiene alle ripetibili, occorre tener conto del fatto che la convenuta avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati. Ciò giustifica di compensare le ripetibili di appello. Sugli oneri di prima sede il Pretore giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché inviti gli attori a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani un nuovo giudizio secondo i considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico degli attori in solido, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria